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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa NA RR, all'udienza del 29.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3073/2023 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del giudice di pace afferente a
ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione”
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
25 C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Bruno Romano C.F. C.F._1
giusta mandato con foglio separato;
C.F._2
- APPELLANTE -
E
in p.l.r.p.t. C.F. rapp.to e difeso, in primo grado, giusta Controparte_1 P.IVA_1
deliberazione di Giunta Comunale n° 184 dello 02/09/2022, nonché mandato allegato alla comparsa di costituzione nel Giudizio di I grado, dall'Avv. Ernesta Iorio (C.F.
) dell'avvocatura comunale, elettivamente domiciliati in Eboli (SA) c/o C.F._3
sede Municipale alla via M. Ripa n° 49;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 preponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1031/2022, resa dal Giudice di Pace in data 10.12.2022, con la quale il giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n° 22773 del
13.05.2022 e l'ordinanza ingiunzione Prot. n° 22809 del 13.05.2022, emesse dal CP_1
nei confronti dell'odierno appellante, condannandolo alla refusione delle spese di lite.
[...]
In particolare, deduceva che il Giudice di prime cure, nella motivazione della sentenza,
avrebbe confuso gli atti oggetto di impugnazione, travisando gli atti impugnati nel giudizio di primo grado per i verbali di accertamento di violazione che, non trattandosi di atti esecutivi, non consentono al destinatario alcuna impugnativa, ma solo il deposito di scritti difensivi. Su tale assunto rigettava il ricorso. Inoltre, eccepiva la mancata pronuncia del giudice sui motivi dell'opposizione indicati rispettivamente al punto n° 2) e n°3) del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva quindi al Tribunale di accogliere l'opposizione e dichiarare nulle ed inefficace le ordinanze ingiunzione impugnate per i motivi sopra addotti.
In data 04.10.2023 si costituiva il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc a causa dell'omessa indicazione e specificazione dei capi della sentenza impugnati e per la ragionevole valutazione di infondatezza dell'appello, instando, in ogni caso, per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite e onorari di causa. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale
di Salerno adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
1031/2022, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1450/2022, depositata e pubblicata dalla cancelleria in
data 21.12.2022 per tutti i motivi indicati nelle precedenti parti della presente comparasa;
- nel merito,
respingere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
n. 1031/2022, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1450/2022, in quanto infondato e confermare,
conseguentemente, la sentenza appellata.”
Istaurato il contraddittorio, senza ulteriore approfondimento istruttorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.02.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'appello è inammissibile per violazione del novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la già menzionata norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La recente riforma sembra,
quindi, aver accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto. In sostanza, l'appellante è ora tenuto non solo ad indicare espressamente le parti del provvedimento che intende impugnare, ossia i capi della decisione e tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione, ma anche a suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, nonché a spiegare quale legge, sostanziale o processuale, sarebbe stata violata, ed a giustificare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite (in tal senso la prevalente dottrina e
la giurisprudenza di merito: cfr., ex multis, Corte App. Roma, sez. lav., sent. n. 377/13). La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. richiede, cioè, una parte rescindente ed una rescissoria,
ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un'altra che “costruisce” la versione fattuale e giuridica che si auspica. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. n. 10878/15) “gli oneri imposti alla parte dall'art. 342 c.p.c. devono essere interpretati, in
coerenza con la funzione loro ascritta, nel senso che essi, lungi dall'imporre irragionevoli
adempimenti formali, richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa
individuazione non solo dei punti e dei capi della sentenza che vengono impugnati, ma anche dei
passaggi argomentativi che li sorreggono;
tali passaggi devono, poi, essere contestati attraverso la
proposizione di un percorso logico alternativo a quello adottato dal giudice, chiarendo perché tale
alternativo percorso condurrebbe alle modifiche richieste (in questo senso Cass. 5 febbraio 2015, n, sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di questa Corte
in relazione alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c. (Cass. 20 marzo 2013, n. 6978; Cass. 18
gennaio 2013, n. 1248; Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 17 dicembre 2010, n. 25588;
nello stesso senso anche, tra le altre, la più risalente Cass. s.u. 20 settembre 1993, n. 9628). In
conclusione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c.,
comma 1, anche nella formulazione dettata dal D.L. n. 83 del 2012, n. 83, art. 54 prescinde da
qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche
le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è
chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente”.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello non risulta affatto che l'appellante si sia attenuto al novellato art. 342 c.p.c., atteso che pur insistendo per la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento delle ingiunzioni Prot. n° 22773 del 13.05.2022 e Prot. n°
22809 del 13.05.2022 si è limitato a contestare la decisione del giudice di prime cure quanto all'erronea valutazione degli atti di impugnazione riproponendo le medesime censure già
proposte in primo grado. Non ha contestato la sentenza bensì le ordinanze ingiunzione così
come già fatto dinanzi al GDP.
Da quanto detto, consegue che l'appello proposto da è inammissibile, per omessa indicazione e specificazione dei capi della sentenza impugnati.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore e la Parte_1
complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria e in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) in € 852 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A..
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), si dà atto che sussistono i presupposti processuali affinché parte appellante sia tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa NA
RR, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 3073/2023 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile.
2. condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 852 a titolo di compensi professionali, (di cui € 213.00 per la fase di studio;
€ 213.00 per la fase introduttiva;
€ 426 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A..
3. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa NA RR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2143 con riguardo alle identiche questioni poste dall'art. 434 c.p.c.). Si perviene così ad un approdo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa NA RR, all'udienza del 29.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3073/2023 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza del giudice di pace afferente a
ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione”
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
25 C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Bruno Romano C.F. C.F._1
giusta mandato con foglio separato;
C.F._2
- APPELLANTE -
E
in p.l.r.p.t. C.F. rapp.to e difeso, in primo grado, giusta Controparte_1 P.IVA_1
deliberazione di Giunta Comunale n° 184 dello 02/09/2022, nonché mandato allegato alla comparsa di costituzione nel Giudizio di I grado, dall'Avv. Ernesta Iorio (C.F.
) dell'avvocatura comunale, elettivamente domiciliati in Eboli (SA) c/o C.F._3
sede Municipale alla via M. Ripa n° 49;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 preponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1031/2022, resa dal Giudice di Pace in data 10.12.2022, con la quale il giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n° 22773 del
13.05.2022 e l'ordinanza ingiunzione Prot. n° 22809 del 13.05.2022, emesse dal CP_1
nei confronti dell'odierno appellante, condannandolo alla refusione delle spese di lite.
[...]
In particolare, deduceva che il Giudice di prime cure, nella motivazione della sentenza,
avrebbe confuso gli atti oggetto di impugnazione, travisando gli atti impugnati nel giudizio di primo grado per i verbali di accertamento di violazione che, non trattandosi di atti esecutivi, non consentono al destinatario alcuna impugnativa, ma solo il deposito di scritti difensivi. Su tale assunto rigettava il ricorso. Inoltre, eccepiva la mancata pronuncia del giudice sui motivi dell'opposizione indicati rispettivamente al punto n° 2) e n°3) del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva quindi al Tribunale di accogliere l'opposizione e dichiarare nulle ed inefficace le ordinanze ingiunzione impugnate per i motivi sopra addotti.
In data 04.10.2023 si costituiva il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc a causa dell'omessa indicazione e specificazione dei capi della sentenza impugnati e per la ragionevole valutazione di infondatezza dell'appello, instando, in ogni caso, per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite e onorari di causa. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale
di Salerno adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
1031/2022, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1450/2022, depositata e pubblicata dalla cancelleria in
data 21.12.2022 per tutti i motivi indicati nelle precedenti parti della presente comparasa;
- nel merito,
respingere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
n. 1031/2022, resa all'esito del giudizio R.G. n. 1450/2022, in quanto infondato e confermare,
conseguentemente, la sentenza appellata.”
Istaurato il contraddittorio, senza ulteriore approfondimento istruttorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.02.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'appello è inammissibile per violazione del novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la già menzionata norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La recente riforma sembra,
quindi, aver accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto. In sostanza, l'appellante è ora tenuto non solo ad indicare espressamente le parti del provvedimento che intende impugnare, ossia i capi della decisione e tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione, ma anche a suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, nonché a spiegare quale legge, sostanziale o processuale, sarebbe stata violata, ed a giustificare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite (in tal senso la prevalente dottrina e
la giurisprudenza di merito: cfr., ex multis, Corte App. Roma, sez. lav., sent. n. 377/13). La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. richiede, cioè, una parte rescindente ed una rescissoria,
ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un'altra che “costruisce” la versione fattuale e giuridica che si auspica. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. n. 10878/15) “gli oneri imposti alla parte dall'art. 342 c.p.c. devono essere interpretati, in
coerenza con la funzione loro ascritta, nel senso che essi, lungi dall'imporre irragionevoli
adempimenti formali, richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa
individuazione non solo dei punti e dei capi della sentenza che vengono impugnati, ma anche dei
passaggi argomentativi che li sorreggono;
tali passaggi devono, poi, essere contestati attraverso la
proposizione di un percorso logico alternativo a quello adottato dal giudice, chiarendo perché tale
alternativo percorso condurrebbe alle modifiche richieste (in questo senso Cass. 5 febbraio 2015, n, sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di questa Corte
in relazione alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c. (Cass. 20 marzo 2013, n. 6978; Cass. 18
gennaio 2013, n. 1248; Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 17 dicembre 2010, n. 25588;
nello stesso senso anche, tra le altre, la più risalente Cass. s.u. 20 settembre 1993, n. 9628). In
conclusione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c.,
comma 1, anche nella formulazione dettata dal D.L. n. 83 del 2012, n. 83, art. 54 prescinde da
qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche
le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è
chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente”.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello non risulta affatto che l'appellante si sia attenuto al novellato art. 342 c.p.c., atteso che pur insistendo per la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento delle ingiunzioni Prot. n° 22773 del 13.05.2022 e Prot. n°
22809 del 13.05.2022 si è limitato a contestare la decisione del giudice di prime cure quanto all'erronea valutazione degli atti di impugnazione riproponendo le medesime censure già
proposte in primo grado. Non ha contestato la sentenza bensì le ordinanze ingiunzione così
come già fatto dinanzi al GDP.
Da quanto detto, consegue che l'appello proposto da è inammissibile, per omessa indicazione e specificazione dei capi della sentenza impugnati.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore e la Parte_1
complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria e in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) in € 852 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A..
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), si dà atto che sussistono i presupposti processuali affinché parte appellante sia tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa NA
RR, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 3073/2023 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile.
2. condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 852 a titolo di compensi professionali, (di cui € 213.00 per la fase di studio;
€ 213.00 per la fase introduttiva;
€ 426 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A..
3. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa NA RR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2143 con riguardo alle identiche questioni poste dall'art. 434 c.p.c.). Si perviene così ad un approdo