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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9256 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41379/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Sergio De Santis e Manuela Petronsi, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Teano, n. 43
E
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Antonella Controparte_1 Guirreri, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Miani, n. 38/A
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 13.11.2024- ricorso, (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.11.2024), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tuttora efficace in assenza di un valido atto risolutivo;
- Condannare la resistente alla immediata ricostituzione del rapporto di lavoro adibendo il ricorrente alle mansioni di chef ed inquadrandolo nel livello 3° di cui al c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi;
- Condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.819,85 per i titoli di cui in premessa o della diversa somma ritenuta di giustizia;
- Condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.71355 dalla data dell'emananda sentenza a quella di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatarii.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) in via pregiudiziale ed in diritto: accertare e dichiarare che la resistente CP_1 ha validamente aderito al contratto di rete del ed
[...] Controparte_2 ha stipulato un valido accordo di distacco con altra retista denominata Helios S.r.l. in forza del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha introdotto all'art. 30 una particolare previsione nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese ai sensi del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33.
2) Conseguentemente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della n.q. di impresa distaccataria che dovrà essere estromessa del giudizio, CP_1 dichiarando inammissibile la domanda, sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e diritto.
3) Accertare e dichiarare, in via pregiudiziale ed in diritto, che la , n.q. di CP_3 impresa distaccante, mantiene la piena titolarità del rapporto lavorativo continuando a fare
1 capo ad essa gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, oltre a quelli inerenti alle dichiarazioni fiscali legate al rapporto di lavoro. 4) Accertare e dichiarare unica legittimata passiva la n.q. di datrice di lavoro CP_3 alla quale il ricorrente dovrà rivolgere le proprie domande e che, previa estromissione del giudizio dell'odierna resistente, dovrà essere eventualmente chiamata in causa In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore della scrivente procuratrice dichiaratasi antistataria.”. Acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. deduce (in sintesi) a fondamento della domanda che, nonostante la Parte_1 formale assunzione da parte di (come da documento n. 3 dello stesso Controparte_3 ricorrente), ha sempre svolto le proprie mansioni di “chef” (precisamente descritte nel ricorso) presso il ristorante “ ”, con sede in Villa Adriana. CP_1 eccepisce che ha aderito al contratto di rete del Gruppo Orienta Servizi Controparte_1 all'Impresa e che il ricorrente ha lavorato in virtù del distacco concordato con
[...]
unica responsabile per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori distaccati. CP_3 L'art. 30, co. 1, 2 e 3, d. l.vo n. 276/2002, dispone:
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.”. Il comma 4-ter, dello stesso art. 30, d. l.vo n. 276/2003, dispone:
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”. In tema si riportano (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) le argomentazioni esposte nella sentenza n. 2218/2018 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 2218/2015, ove è scritto:
“5.5.Come è noto, il comma 4-ter dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 (introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, convertito con l. n. 99 del 2013) stabilisce espressamente che, nei casi di imprese che abbiano sottoscritto contratti rete ai sensi del d.l. n. 5/2009, l'interesse della distaccante si configura automaticamente, risultando a tale scopo sufficiente verificare la sussistenza del contratto tra la società distaccante e la distaccataria. Ciò in quanto le società facenti parte del contratto di rete pongono in essere azioni in attuazione di un programma condiviso ed agiscono sinergicamente, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività che da sole non sarebbero in grado di realizzare.
5.5.Il rilievo della partecipazione ad un medesimo Gruppo di imprese, ai fini della configurabilità dell'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, risulta oggetto di specifica considerazione anche da parte della Suprema Corte a seguito della introduzione nel corpo del d.lgs. n. 276 del 2004 del citato comma 4 ter e del comma 3 ter dell'art. 31 (v. Cass., 21.4.2016 n. 8068).
2 5.6.Peraltro, anche la precedente giurisprudenza della Suprema Corte, pur affermando che il rapporto di gruppo che legava distaccante e distaccatario non legittimava di per sé solo il distacco, aveva precisato che tale rapporto non era irrilevante ma costituiva un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse dal datore di lavoro distaccante ( v. Cass., 3.7.2015, n. 13673; Cass., 18.8.2004 n. 16165; Cass., 16.2.2000, n. 1733).
5.7.Nel valutare gli effetti sistematici prodotti dalla introduzione delle regole lavoristiche dettate in materia di contratti di rete, la Suprema Corte ha preso atto del fatto che la singola società partecipante al Gruppo può essere chiamata ad assolvere una funzione servente degli interessi del Gruppo, sicchè l'interesse, alla cui soddisfazione deve essere finalizzato il distacco, pur dovendo essere “del distaccante”, è in realtà un interesse del “gruppo” del quale il distaccante è partecipe e parte economicamente integrata, atteso che l'aggregazione che si realizza nel Gruppo è motivata dalla volontà delle imprese di operare in maniera coordinata per realizzare comuni obiettivi di efficienza, economicità ed innovazione ed è in larga misura assimilabile – dal punto di vista dalla comunanza di interessi – a quello delle imprese associate mediante il contratto di rete, per le quali la legge n. 33/2009 stabilisce una presunzione assoluta di legittimità del distacco ( v. Cass., n. 8068/2016, cit.).”. Nello specifico deve farsi applicazione della citata normativa, atteso che Controparte_3
(distaccante) e l'odierna resistente (distaccataria), hanno aderito al “ CP_2 [...]
” (come risulta dall'”atto costitutivo”, dal “verbale di accordo” del Controparte_2 20.6.2023 e dalla visura camerale, in atti di parte resistente, immuni da contestazioni), sicché deve ritenersi “automaticamente” sussistente l'interesse della distaccante. D'altro canto l'accordo di distacco risulta coerente con l'attività delle due parti (che operano nel settore della ristorazione) e con l'esigenza della distaccante di migliorare le competenze del proprio personale (come si evince dall'accordo di distacco allegato agli atti, contestato genericamente e tardivamente da parte ricorrente durante l'odierna udienza). non è dunque obbligata a pagare al ricorrente le somme oggetto di Controparte_1 domanda (come previsto dalla citata normativa ed altresì dall'accordo di distacco) e pertanto il ricorso va respinto (restano assorbite residue questioni).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101.00 ad € 5.200,00 (escluso il compenso perla fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 liquidate in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 24.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41379/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Sergio De Santis e Manuela Petronsi, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Teano, n. 43
E
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Antonella Controparte_1 Guirreri, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Miani, n. 38/A
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 13.11.2024- ricorso, (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.11.2024), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tuttora efficace in assenza di un valido atto risolutivo;
- Condannare la resistente alla immediata ricostituzione del rapporto di lavoro adibendo il ricorrente alle mansioni di chef ed inquadrandolo nel livello 3° di cui al c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi;
- Condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.819,85 per i titoli di cui in premessa o della diversa somma ritenuta di giustizia;
- Condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.71355 dalla data dell'emananda sentenza a quella di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatarii.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) in via pregiudiziale ed in diritto: accertare e dichiarare che la resistente CP_1 ha validamente aderito al contratto di rete del ed
[...] Controparte_2 ha stipulato un valido accordo di distacco con altra retista denominata Helios S.r.l. in forza del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha introdotto all'art. 30 una particolare previsione nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese ai sensi del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33.
2) Conseguentemente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della n.q. di impresa distaccataria che dovrà essere estromessa del giudizio, CP_1 dichiarando inammissibile la domanda, sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e diritto.
3) Accertare e dichiarare, in via pregiudiziale ed in diritto, che la , n.q. di CP_3 impresa distaccante, mantiene la piena titolarità del rapporto lavorativo continuando a fare
1 capo ad essa gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, oltre a quelli inerenti alle dichiarazioni fiscali legate al rapporto di lavoro. 4) Accertare e dichiarare unica legittimata passiva la n.q. di datrice di lavoro CP_3 alla quale il ricorrente dovrà rivolgere le proprie domande e che, previa estromissione del giudizio dell'odierna resistente, dovrà essere eventualmente chiamata in causa In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore della scrivente procuratrice dichiaratasi antistataria.”. Acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. deduce (in sintesi) a fondamento della domanda che, nonostante la Parte_1 formale assunzione da parte di (come da documento n. 3 dello stesso Controparte_3 ricorrente), ha sempre svolto le proprie mansioni di “chef” (precisamente descritte nel ricorso) presso il ristorante “ ”, con sede in Villa Adriana. CP_1 eccepisce che ha aderito al contratto di rete del Gruppo Orienta Servizi Controparte_1 all'Impresa e che il ricorrente ha lavorato in virtù del distacco concordato con
[...]
unica responsabile per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori distaccati. CP_3 L'art. 30, co. 1, 2 e 3, d. l.vo n. 276/2002, dispone:
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.”. Il comma 4-ter, dello stesso art. 30, d. l.vo n. 276/2003, dispone:
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”. In tema si riportano (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) le argomentazioni esposte nella sentenza n. 2218/2018 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 2218/2015, ove è scritto:
“5.5.Come è noto, il comma 4-ter dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 (introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, convertito con l. n. 99 del 2013) stabilisce espressamente che, nei casi di imprese che abbiano sottoscritto contratti rete ai sensi del d.l. n. 5/2009, l'interesse della distaccante si configura automaticamente, risultando a tale scopo sufficiente verificare la sussistenza del contratto tra la società distaccante e la distaccataria. Ciò in quanto le società facenti parte del contratto di rete pongono in essere azioni in attuazione di un programma condiviso ed agiscono sinergicamente, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività che da sole non sarebbero in grado di realizzare.
5.5.Il rilievo della partecipazione ad un medesimo Gruppo di imprese, ai fini della configurabilità dell'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, risulta oggetto di specifica considerazione anche da parte della Suprema Corte a seguito della introduzione nel corpo del d.lgs. n. 276 del 2004 del citato comma 4 ter e del comma 3 ter dell'art. 31 (v. Cass., 21.4.2016 n. 8068).
2 5.6.Peraltro, anche la precedente giurisprudenza della Suprema Corte, pur affermando che il rapporto di gruppo che legava distaccante e distaccatario non legittimava di per sé solo il distacco, aveva precisato che tale rapporto non era irrilevante ma costituiva un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse dal datore di lavoro distaccante ( v. Cass., 3.7.2015, n. 13673; Cass., 18.8.2004 n. 16165; Cass., 16.2.2000, n. 1733).
5.7.Nel valutare gli effetti sistematici prodotti dalla introduzione delle regole lavoristiche dettate in materia di contratti di rete, la Suprema Corte ha preso atto del fatto che la singola società partecipante al Gruppo può essere chiamata ad assolvere una funzione servente degli interessi del Gruppo, sicchè l'interesse, alla cui soddisfazione deve essere finalizzato il distacco, pur dovendo essere “del distaccante”, è in realtà un interesse del “gruppo” del quale il distaccante è partecipe e parte economicamente integrata, atteso che l'aggregazione che si realizza nel Gruppo è motivata dalla volontà delle imprese di operare in maniera coordinata per realizzare comuni obiettivi di efficienza, economicità ed innovazione ed è in larga misura assimilabile – dal punto di vista dalla comunanza di interessi – a quello delle imprese associate mediante il contratto di rete, per le quali la legge n. 33/2009 stabilisce una presunzione assoluta di legittimità del distacco ( v. Cass., n. 8068/2016, cit.).”. Nello specifico deve farsi applicazione della citata normativa, atteso che Controparte_3
(distaccante) e l'odierna resistente (distaccataria), hanno aderito al “ CP_2 [...]
” (come risulta dall'”atto costitutivo”, dal “verbale di accordo” del Controparte_2 20.6.2023 e dalla visura camerale, in atti di parte resistente, immuni da contestazioni), sicché deve ritenersi “automaticamente” sussistente l'interesse della distaccante. D'altro canto l'accordo di distacco risulta coerente con l'attività delle due parti (che operano nel settore della ristorazione) e con l'esigenza della distaccante di migliorare le competenze del proprio personale (come si evince dall'accordo di distacco allegato agli atti, contestato genericamente e tardivamente da parte ricorrente durante l'odierna udienza). non è dunque obbligata a pagare al ricorrente le somme oggetto di Controparte_1 domanda (come previsto dalla citata normativa ed altresì dall'accordo di distacco) e pertanto il ricorso va respinto (restano assorbite residue questioni).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101.00 ad € 5.200,00 (escluso il compenso perla fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 liquidate in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 24.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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