Articolo 2 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 maggio 2005
>
Versione
20 febbraio 2021
Art. 2. (( (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). )) (( 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 , e dai Protocolli addizionali alla stessa. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente