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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito dell'udienza
SENTENZA nella causa iscritta al n.1224 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA CRETE ROSSE,46 83040 CASTEL BARONIA presso lo studio dell'Avv.LUCIA ANTONIETTA PRIMAVERA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
LO IO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/03/2025 Parte_1 esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 08.08.2024, all'esito della quale, veniva revocato il beneficio del 100% e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92; che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
1 Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie refertate ovvero alla percentuale d'invalidità attribuita ed all'individuazione dei codici. Sul punto deve evidenziarsi, innanzi tutto, la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, prevista dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, in deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità (cfr. Cass. 11987/2014).
Quanto alle percentuali invalidanti di cui alle tabelle per la determinazione del grado di invalidità approvate con Decreto ministeriale del 5.2.1992, trattasi di parametri non vincolanti ma che rappresentano senz'altro un riferimento omogeneo, scientificamente elaborato e metodologicamente corretto. La tabella di cui al D.M. 05.02.1992 testualmente dispone “La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 decreto-legge 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
2. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica”.
La parte, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha
2 contrapposto un diverso apprezzamento, senza evidenziare alcuna erronea affermazione scientifica;
tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Sostiene, infatti, l'erroneità della valutazione del consulente laddove attribuisce il codice 9322 (neoplasia a prognosi favorevole) “non tenendo conto dei continui follow up clinico-strumentali a cui l'istante si sottopone”, ritenendo doversi applicare il codice 9323 con percentuale fissa del 70%. Con riferimento alla patologia cardiologica, sostiene doversi inquadrare nel cod. 6442 (percentuale 40%-50%) mentre, con riferimento alla patologia osteoarticolare, ritiene che, dal momento che la mobilizzazione attiva e passiva delle articolazioni determina scrosci articolari e marcata limitazione funzionale della deambulazione con strategie di compenso ed instabilità posturale andrebbe valutata secondo le tabelle di legge del D.M. 05.02.1992 nella misura almeno del 30% cod. 7105. Infine la tiroidectomia con terapia sostitutiva andrebbe valutata secondo le tabelle di legge del D.M. 05.02.1992 nella misura almeno del 20%, e la steatosi epatica nella misura del 25%. In ordine a dette contestazioni, il CTU, già in fase di bozza, rispondeva evidenziando che il follow up non poteva essere valutato come invalidante, tanto da portare ad una percentuale del 70%, che la patologia osteo articolare, all'esame clinico non evidenziava particolari deficit funzionali ed il calcolo del BMI era al di sotto di 35 comportando una valutazione di obesità di secondo grado, quindi non inquadrabile nel codice 7105; che la cardiopatia ipertensiva era classificata in I classe NYHA con percentuale massima del 20%. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili. Il codice 9323 invocato da parte ricorrente è riferito a “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”, e, nella specie, come risultante dall'esame obiettivo, non sono emerse tali gravi compromissioni funzionali né la necessità di follow up, ordinaria in presenza di qualsiasi neoplasia, giustifica detta classificazione. Analoghe considerazioni devono farsi per la cardiopatia, in quanto il codice 6442 è relativo a miocadiopatie o valculopatia con insufficienza cardiaca moderata (classe II NYHA). Nella specie, in atti, non si rinviene alcuna certificazione in tal senso, ma solo certificazioni relative ad ipertensione, con buon compenso emodinamico e senza segno di scompenso in atto. Quanto al codice 7105 è riferito ad obesità con indice di massa corporea tra 35 e 40 con complicanza artrosiche e, nella specie, come risultante dalla CTU, la ricorrente presenta un calcolo BMI al di sotto
3 di 35. Infine, quanto alla tiroidectomia e alla steatosi epatica, come premesso non sono computabili quando non presentano impegno funzionale. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
26/03/2025 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 25/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito dell'udienza
SENTENZA nella causa iscritta al n.1224 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA CRETE ROSSE,46 83040 CASTEL BARONIA presso lo studio dell'Avv.LUCIA ANTONIETTA PRIMAVERA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
LO IO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/03/2025 Parte_1 esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 08.08.2024, all'esito della quale, veniva revocato il beneficio del 100% e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92; che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
1 Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie refertate ovvero alla percentuale d'invalidità attribuita ed all'individuazione dei codici. Sul punto deve evidenziarsi, innanzi tutto, la non computabilità delle minorazioni comprese tra lo zero e il dieci per cento, prevista dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 5, purchè non concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, in deroga al principio della computabilità generale e globale di ogni minorazione ai fini della valutazione di invalidità (cfr. Cass. 11987/2014).
Quanto alle percentuali invalidanti di cui alle tabelle per la determinazione del grado di invalidità approvate con Decreto ministeriale del 5.2.1992, trattasi di parametri non vincolanti ma che rappresentano senz'altro un riferimento omogeneo, scientificamente elaborato e metodologicamente corretto. La tabella di cui al D.M. 05.02.1992 testualmente dispone “La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 decreto-legge 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
2. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica”.
La parte, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha
2 contrapposto un diverso apprezzamento, senza evidenziare alcuna erronea affermazione scientifica;
tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Sostiene, infatti, l'erroneità della valutazione del consulente laddove attribuisce il codice 9322 (neoplasia a prognosi favorevole) “non tenendo conto dei continui follow up clinico-strumentali a cui l'istante si sottopone”, ritenendo doversi applicare il codice 9323 con percentuale fissa del 70%. Con riferimento alla patologia cardiologica, sostiene doversi inquadrare nel cod. 6442 (percentuale 40%-50%) mentre, con riferimento alla patologia osteoarticolare, ritiene che, dal momento che la mobilizzazione attiva e passiva delle articolazioni determina scrosci articolari e marcata limitazione funzionale della deambulazione con strategie di compenso ed instabilità posturale andrebbe valutata secondo le tabelle di legge del D.M. 05.02.1992 nella misura almeno del 30% cod. 7105. Infine la tiroidectomia con terapia sostitutiva andrebbe valutata secondo le tabelle di legge del D.M. 05.02.1992 nella misura almeno del 20%, e la steatosi epatica nella misura del 25%. In ordine a dette contestazioni, il CTU, già in fase di bozza, rispondeva evidenziando che il follow up non poteva essere valutato come invalidante, tanto da portare ad una percentuale del 70%, che la patologia osteo articolare, all'esame clinico non evidenziava particolari deficit funzionali ed il calcolo del BMI era al di sotto di 35 comportando una valutazione di obesità di secondo grado, quindi non inquadrabile nel codice 7105; che la cardiopatia ipertensiva era classificata in I classe NYHA con percentuale massima del 20%. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili. Il codice 9323 invocato da parte ricorrente è riferito a “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”, e, nella specie, come risultante dall'esame obiettivo, non sono emerse tali gravi compromissioni funzionali né la necessità di follow up, ordinaria in presenza di qualsiasi neoplasia, giustifica detta classificazione. Analoghe considerazioni devono farsi per la cardiopatia, in quanto il codice 6442 è relativo a miocadiopatie o valculopatia con insufficienza cardiaca moderata (classe II NYHA). Nella specie, in atti, non si rinviene alcuna certificazione in tal senso, ma solo certificazioni relative ad ipertensione, con buon compenso emodinamico e senza segno di scompenso in atto. Quanto al codice 7105 è riferito ad obesità con indice di massa corporea tra 35 e 40 con complicanza artrosiche e, nella specie, come risultante dalla CTU, la ricorrente presenta un calcolo BMI al di sotto
3 di 35. Infine, quanto alla tiroidectomia e alla steatosi epatica, come premesso non sono computabili quando non presentano impegno funzionale. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
26/03/2025 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 25/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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