Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5269 2024 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ”, promossa da
(già , con il prof. avv. Ubaldo Perfetti e Parte_1 CP_1 CP_2
l'avv. Claudia Caporaletti;
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. MELGIOVANNI VITO;
CP_3
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1078/24 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 22.441,32 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per la fornitura di merce.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto;
- dichiarare inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto,
o comunque privarlo di ogni effetto giuridico respingendo la domanda monitoria svolta dall'opposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e di lite.”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare
atto che qui si richiamano e si intendano integralmente trascritti;
b) sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione proposta è totalmente dilatoria e non è fondata su alcuna prova scritta;
c) nel merito, rigettare comunque l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 (R.G.N. 3830/2024) emesso dal Tribunale di Lecce in data 17.06.2024, e confermare il decreto ingiuntivo stesso in ogni sua parte anche in relazione alle spese di lite;
d) condannare la società al pagamento della CP_2
somma di euro 22.441,32 oltre interessi ex lege sino al soddisfo nonché le spese liquidate in € 600,00 per onorari, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 145,50 per esborsi, per tutte le ragioni in narrativa;
e) con vittoria di spese e competenze di lite ex Decreto Ministro Giustizia 2018, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che la mediazione obbligatoria non si applica alla presente materia.
L'eccezione preliminare sull'incompetenza territoriale è infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Il Tribunale adito è competente a conoscere e decidere sui fatti di causa ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
I contratti di fornitura oggetto di causa si sono perfezionati in Otranto presso il Villaggio
Le Cale d'Otranto resort e la relativa prestazione di pagamento doveva essere eseguita nel circondario del Tribunale adito per quanto appresso si dirà nel merito della vicenda.
Parte opposta ha prodotto in atti le fatture accompagnatorie. Il teste , Testimone_1
all'epoca dei fatti dipendente di ha confermato di aver ordinato CP_2
personalmente alla tutta la merce portata dalle fatture in questione ed Parte_3
ha altresì confermato che tale merce è stata tutta regolarmente consegnata presso il
Villaggio turistico Le Cale d'Otranto. Il teste ha, altresì, chiarito che “la dicitura SOSPESO, indica il mancato pagamento della fattura sulla quale è stato apposto nonché sulle fatture precedenti.”.
Dalla prova testimoniale emerge che la merce di cui alle fatture oggetto di causa sia stata ordinata dal dipendente della e che sia stata consegnata presso il CP_2
Villaggio Le Cale d'Otranto resort, luogo dove doveva essere eseguito il pagamento, motivo per cui, come sopra detto, compente a decidere è il Tribunale adito ex art. 20
cpc.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
L'opposto ha quindi raggiunto la prova in tale senso sia in considerazione delle risultanze della prova testimoniale che in considerazione della mancata presentazione dell'opponente a rendere l'interrogatorio formale.
In ogni caso, l'opponente non ha dato prova di non aver proceduto alla contabilizzazione delle fatture di cui l'opposto chiede il pagamento ed, in virtù del principio enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 3581/24, costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa. La questione eccepita dall'opponente e relativa alla dicitura “sospeso” sulle fatture è infondata e non può trovare accoglimento. La suddetta dicitura può essere riferita o alla sospensione della fornitura della merce o al suo pagamento in caso di consegna ma nel caso di specie, essendo stato provato che la fornitura è avvenuta, non può che non riferirsi al pagamento della merce di cui l'opponente non ha dato prova.
L'opposizione deve trovare accoglimento limitatamente alla rideterminazione delle somme in € 22.233,70, avendo l'opposto rinunciato alla somma di € 207,62 in considerazione dell'eccezione sollevata dall'opponente e riguardante la sommatoria degli importi di cui alle fatture oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
accoglie l'opposizione limitatamente alla rideterminazione del credito ingiunto;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 22.233,70 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 09/06/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore