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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1107 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Peppino Barreca presso il cui Parte_1 T. Tasso n.4 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di CP_1 ttivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo in data 14.12.2021, esponeva di aver ottenuto in data 12.2.2013 decreto di omologa Parte_1 emesso dal Tribunale G.L. di Palermo avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario quale invalido civile nella misura del 100%. Rilevava che l' non aveva provveduto ad erogare il relativo beneficio CP_1 economico neanche a i domanda amministrativa presentata nel 2020 in quanto rigettata, con provvedimento dell'11.8.2020, in ragione della ritenuta mancanza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Lamentava che l' aveva, così, disconosciuto il provvedimento di omologa CP_2 emesso a seguito di accertamento tecnico preventivo concernente “il diritto all'assegno di invalidità civile”. Per tali ragioni chiedeva condannarsi “l' a corrispondere al signor CP_1 Parte_1 l'assegno di invalidità civile dal 14.10.2011 si data di definizione del prese
[...] ed anche successivamente, essendo risultato invalido al 100% a seguito dell'A.T.P. Previdenziale, Omologata dal Tribunale di Palermo in data 12.02.2013 e mai contestata dall' convenuto”. CP_2
Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.3271/2023 - emessa in data 4.10.2023 – rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale, rilevava, per un verso, che il decreto di omologa,
“emesso nel 2012 a seguito di ricorso volto ad ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità civile”, aveva “accertato la sussistenza del requisito sanitario della invalidità al 100%, richiesto dalla legge ai fini dell'erogazione della prestazione “pensione di inabilità”; per altro verso, che non
Pag.1 risultava “depositato in atti alcun documento (e in particolare il modello AP/70) attestante la richiesta di erogazione di qualsivoglia beneficio, pensione o assegno”. Precisava, che la “domanda amministrativa del 25.6.2020, inoltrata dunque ad 8 anni di distanza dalla detta omologa, e il relativo provvedimento di rigetto della stessa, invece” si riferivano
“testualmente ad altra prestazione, ovvero l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n.222/84, per la corresponsione della quale sono richiesti dalla legge requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità civile, quali i requisiti contributivi, il cui possesso da parte del ricorrente non” era “comunque dimostrato, né ancor prima allegato, nel presente giudizio”.
Soggiungeva che “all'erogazione dell'assegno di invalidità civile, domandata in ricorso” ostava “anche l'omessa specifica deduzione di indicazioni concernenti i requisiti socio-economici- cui è subordinata la detta prestazione e che era onere del ricorrente dimostrare”. Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso depositato il Pt_1
25.10.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame deduce che se è “vero … che la domanda di assegno è stata CP_ presentata a distanza di 8 anni dal riconoscimento dell'invalidità, … è altrettanto vero che l' non” lo ha “mai sottoposto … a visita di revisione nonostante la presentazione di nuova domanda”. Ritiene “aberrante … la motivazione del rigetto da parte dell' , laddove afferma che … CP_2 non possiede più il requisito sanitario, quando questo gli è stato riconosciuto giudizialmente e mai più oggetto di revisione”; afferma che il fatto di aver “lavorato non vuol dire che … non abbia una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3”. Rileva che “Il giudice con la sentenza impugnata ha ritenuto per la corresponsione dell'assegno che …. avrebbe dovuto dimostrare sia i requisiti contributivi sia anche quelli sanitari”. CP_ Osserva al riguardo che “dall'estratto contributivo prodotto dall' e quindi utilizzabile ai fini del giudizio, risulta che … ha lavorato dal 24.01.2011 al 21.11.2018 alle dipendenze della CP_3 ininterrottamente e dopo ha usufruito di un breve periodo di malattia e la fi
[...] Pt_2
17.02.2020”; che quindi “la richiesta di assegno ordinario di invalidità civile è provato sia con la produzione in giudizio del riconoscimento del requisito sanitario attraverso l'ATP sia anche quello socio-economico risultante dall'estratto contributivo”; che il “Giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso sia pure modulando la condanna dell' alla domanda del 25.06.2020”. CP_2
Soggiunge che l' “disconosce il provvedimento di omologa emesso a seguito di CP_1 accertamento tecnico prevent ha riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di inabilità”; che di “conseguenza fermo il requisito sanitario che gli ha riconosciuto giudizialmente il 100% di invalidità civile, l'assegno ordinario di invalidità richiesto doveva essere concesso avendo anche il requisito reddituale dei cinque anni precedenti come risulta dall'estratto contributivo”. Rileva, ancora, che “nel caso in esame, ricorrono pure i presupposti della concessione dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971”. Per tali ragioni chiede:
“in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il possesso del requisito sanitario del signor ed indi condannare l' alla corresponsione alla prestazione dell'assegno Parte_1 CP_1 ordinario di invalidità ricorrendo anche il presupposto socio economico dello stesso”. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con note depositate in data 4.9.2025 il difensore del in relazione Pt_1 all'eccezione di formulata dall' circa la novità della dom conoscimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, ha precisato che “la richiesta riguarda il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”; rileva che “tale evenienza che risulta dalle conclusioni dell'atto di appello in effetti si tratta di un refuso avendo indicato assegno ordinario piuttosto che assegno di invalidità”. Osserva di aver “fatto riferimento esclusivamente alla circostanza di essere stato dichiarato invalido civile a seguito di ATP che nel corso degli anni non è stata oggetto di rivalutazione da parte
Pag.2 dell' e quindi venuto meno il requisito reddituale lo stesso assegno deve essere elargito in favore del CP_1 ricorrente essendo una prestazione assistenziale a seguito dell'essere venuto meno il requisito reddituale”. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato. Premesso che oggetto del contendere (per come risulta dalla piana lettura del ricorso di primo grado e pure precisato, in questa sede, dallo stesso appellante con le note del 4.9.2025) è la corresponsione del beneficio economico derivante dal riconoscimento del requisito sanitario quale invalido civile di cui al decreto giudiziale di omologa del 2013 (ossia una prestazione del tutto diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n.222/84), assorbente di ogni altra considerazione, nel merito, è il fatto che il Pt_1 come era suo onere, non ha affatto dimostrato (e, per vero, neanche allegato cure) di possedere il requisito reddituale previsto dalla legge. Infatti, se, da un lato, dall'estratto contributivo emerge che dal 2012 al 2020 l'appellante ha percepito redditi da lavoro dipendente nettamente superiori al tetto di legge (cfr. doc. fasc. di parte), dall'altro, non vi è alcuna prova del reddito percepito per il periodo successivo. Del tutto corretto, in definitiva, deve reputarsi il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, risultando all'uopo infondate le censure mosse con l'atto di gravame. Talchè, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Stante l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (risultando in atti solo quella effettuata ai fini della esenzione del pagamento del contributo unificato), parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3271/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante a rifondere all' le spese processuali di questo grado, CP_1 che liquida in complessivi €1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge. Palermo 11 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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