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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2422 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da:
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Manlio Galeano e Antonella Testa;
Resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Vista l'istanza di cessazione della materia del contendere avanzata da a seguito dell'avvenuta ricostituzione dell'assegno sociale per l'unico anno contestato da parte ricorrente ovvero il 2019
Pagina 1
Ritenuto che
tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
pertanto per l'anno contestato, 2019, va dichiarata cessata la materia del contendere.
ritenuto che però l'istanza di cessazione della materia del contendere è stata richiesta
CP_ da dopo la presentazione del ricorso da parte della ricorrente e dopo che, in un
CP_ primo momento, ha rigettato il ricorso amministrativo che va pertanto e provveduto sulle spese legali, atteso che detto provvedimento in autotutela è intervenuto dopo il deposito del ricorso;
che le stesse vanno compensate per la metà tenuto conto del comportamento
CP_ CP_ processuale di mentre per la restante metà vanno poste a carico di stesso per la soccombenza virtuale
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott
Corrado Celeste:
1) Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento
CP_ 2) Compensa per metà le spese processuali e pone a carico dell' la rimanente metà
da liquidare in favore di parte ricorrente pari ad € 500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 20.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2422 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da:
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Manlio Galeano e Antonella Testa;
Resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Vista l'istanza di cessazione della materia del contendere avanzata da a seguito dell'avvenuta ricostituzione dell'assegno sociale per l'unico anno contestato da parte ricorrente ovvero il 2019
Pagina 1
Ritenuto che
tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
pertanto per l'anno contestato, 2019, va dichiarata cessata la materia del contendere.
ritenuto che però l'istanza di cessazione della materia del contendere è stata richiesta
CP_ da dopo la presentazione del ricorso da parte della ricorrente e dopo che, in un
CP_ primo momento, ha rigettato il ricorso amministrativo che va pertanto e provveduto sulle spese legali, atteso che detto provvedimento in autotutela è intervenuto dopo il deposito del ricorso;
che le stesse vanno compensate per la metà tenuto conto del comportamento
CP_ CP_ processuale di mentre per la restante metà vanno poste a carico di stesso per la soccombenza virtuale
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott
Corrado Celeste:
1) Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento
CP_ 2) Compensa per metà le spese processuali e pone a carico dell' la rimanente metà
da liquidare in favore di parte ricorrente pari ad € 500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 20.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2