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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2021
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 146/2021, all'udienza del 11/06/2025, alle ore 13:32, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARCO BIGAZZI, presente anche per le intervenute Parte_1
Parte_2 Parte_3
Nessuno compare per la parte convenuta.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da comparse conclusive depositate in PCT, riportandosi anche all'atto di costituzione per le intervenute.
Il procuratore, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontana dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 146/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 146 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2021 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Giuliano Terme, via Carducci n. 13, presso lo studio dell'avv. Paolo Pieracci, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Bigazzi come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] C.F._3
- convenute contumaci
e con
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_2
, elettivamente domiciliate in San Giuliano Terme, via Carducci n. 13 presso C.F._5 lo studio dell'avv. Paolo Pieracci, che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Bigazzi come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- intervenute
Oggetto: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , quali eredi di chiedendo all'intestato CP_1 Controparte_2 Persona_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Cascina il 16.07.1997 Persona_2
ha acquistato, a titolo originario e ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., la proprietà dei locali posti al piano terra e facenti parte di un più ampio fabbricato sito in Cascina via Barca di Noce identificate al catasto del Comune di Cascina al foglio 13 particella 173/2 e particella 173/13 nonché il piccolo orto e terreno identificati alle particelle n. 788 e n. 1367 del foglio 13; b) ordinare all'Ufficio genzia del Territorio, in persona del responsabile pro tempore, di procedere Controparte_3 al frazionamento delle particelle in conformità a quanto descritto nell'estratto di mappa catastale allegato alla presente causa sub doc. 4 e procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario a favore di ( . Parte_1 C.F._1
Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato di essere divenuta comproprietaria dell'immobile sito in Cascina (PI), via Barca di Noce, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio n. 13, part. 173 sub 6 e part. 610 in ragione della successione mortis causa di apertasi in data Persona_2
16.07.1997 e che il de cuius, a sua volta, aveva acquistato la proprietà in forza di atto pubblico del
12.09.1949 ai rogiti del Notaio dott. Persona_3
Ciò dedotto, la difesa attrice ha precisato che: - il dante causa, sin dalla stipula dell'atto pubblico di cui supra, ha avuto il possesso e la piena disponibilità di una ulteriore porzione facente parte del medesimo fabbricato e, in particolare, dei locali identificati al NCEU di Cascina al foglio 13, part. 173/2 e part. 173/13, nonché di un piccolo terreno identificato anch'esso al foglio 13, part. 788 e CP_ 1367; - detti beni risultano intestati catastalmente a , deceduto a il 29.06.2019 Persona_1
ed i cui successori legittimi sono identificati nelle convenute;
- ha acquistato per Persona_2
usucapione i summenzionati beni per avervi esercitato, per oltre 50 anni, il possesso uti dominus; - Per_ che detti beni, dunque, sono caduti in successione e l'attrice, quale coerede del defunto ha interesse a far dichiarare l'intervenuta usucapione al fine di integrare gli stessi nella denuncia di successione.
Le convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita per tabulas e con assunzione di prova orale.
La causa era stata fissata per discussione orale e decisione;
tuttavia, verificata la sussistenza di litisconsorzio necessario nei confronti delle coeredi la difesa Parte_3 Parte_2 attrice ha depositato note integrative, nel termine assegnato, e queste ultime sono intervenute in giudizio aderendo alle difese e alle domande spiegate dall'attrice medesima.
La causa, infine, è stata differita all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
*****
1. La controversia verte dell'acquisto della proprietà dei beni immobili siti in Cascina, Via Barca di
Noce, identificati al NCEU del Comune di Cascina al foglio 13 partt. 173 sub. 2 e sub. 13, nonché partt. n. 788 e n. 1367. La difesa attrice, in particolare, ha invocato l'intervenuto acquisto per usucapione (ex art. 1158 c.c.) di detti beni in favore di il quale li avrebbe posseduti Persona_2
uti dominus dal 1949 e sino alla sua morte, intervenuta nell'anno 1997; stante l'acquisto a titolo originario in capo al de cuius, detti beni sarebbero dunque confluiti nella massa ereditaria e il relativo diritto di proprietà dovrebbe oggi essere definitivamente in capo all'attrice, sua avente causa.
2. Tale il thema decidendum, la difesa attrice era onerata di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, quali il possesso uti dominus ed il protrarsi, dello stesso, per oltre un ventennio.
3. Preso atto della rinuncia della parte attrice alla domanda, per come modificata in occasione della memoria conclusionale del 14.03.2025, la domanda attorea formulata nell'atto di citazione è fondata.
4. E' provato per tabulas che in data 12.09.1949 a acquistato il diritto di proprietà Persona_2 relativo all'immobile sito in Cascina, Via Barca di Noce n. 34, identificato al NCEU del Comune di
Cascina al foglio 13, part. 173 sub. 6 (doc. 3 attrice).
Dalla prova orale assunta in corso di causa, è parimenti dimostrato il possesso esclusivo di una porzione di fabbricato non inclusa nella compravendita summenzionata da parte del In Per_2 particolare, trattasi dei locali siti al piano terra dell'edificio e identificati al foglio 13, part. 173/2 e
173/13, nonché del terreno adibito ad orto di cui al foglio 13, part. 788 e 1367.
Infatti, la teste a confermato che aveva utilizzato dette proprietà in via Tes_1 Persona_2 esclusiva sin dall'acquisto dell'abitazione nel 1949. La teste, che frequentava i luoghi ed ha saputo descriverne l'aspetto e gli arredi a conferma dell'attendibilità delle proprie dichiarazioni (“c'era la tavola, un armadino, poi si andava di là e c'era la bombola del gas e il lavandino, me lo ricordo bene..”), ha dichiarato “zio ha sempre tenuto tutto, fino a che non è morto. Era la casa principale Per_ dello zio, sì. Viveva lui con la moglie”; la teste ha finanche affermato che il aveva recintato il terreno, provvedendo alla necessaria manutenzione dei locali, così confermando un comportamento assimilabile a quello del proprietario.
Le dichiarazioni della teste sono idonee a corroborare l'avvenuta usucapione anche della porzione di terreno. Costituisce principio di diritto quello in base al quale il possesso uti dominus dei terreni si manifesta mediante l'esercizio della facoltà di chiudere il fondo, quale espressione del diritto Per_ proprietario (Cass. civ., ord. n. 18528/2023). Nel caso che ne occupa, risulta che il bbia recintato il terreno adibito ad orto, esercitando così lo ius excludendi alios necessario per l'acquisto a titolo originario del bene immobile (“In casa sì, nell'orto c'era un cancellino. C'era poi tutta la rete intorno. Non ricordo, l'avrà messa mio zio con l'aiuto di qualcun altro. Al piano terra se c'era da fare qualcosa la faceva” – verbale udienza del 06.03.2025).
La prova orale corrobora la sussistenza dell'animus possidendi e del corpus possessionis, quali elementi caratterizzanti il possesso ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione che, nel caso di specie, deve dirsi avvenuto in data 12.09.1969.
5. Stante l'intervenuto acquisto in capo al de cuius, la proprietà dei locali facenti parte del più ampio fabbricato sito in Cascina, Via Barca di Noce e indentificati al NCEU del predetto Comune, foglio
13, part. 173/2 e 173/13, nonché part. 788 e 1367 è confluita nell'eredità morendo dismessa apertasi – come detto – il 16.07.1997. Persona_2
6. Occorre evidenziare che i beni di cui si discute sono stati oggetto di compravendita nel 2014, dunque ben oltre il termine ventennale decorso il quale è maturata l'usucapione a favore di Per_2
Segnatamente, risulta per tabulas (doc. 5 attrice) che i beni erano stati acquistati in data
[...]
14.01.2014 da oggi deceduto, e traferiti per successione mortis causa alle figlie, Persona_1
e , convenute contumaci. CP_1 Controparte_2
Essendo la compravendita stipulata in epoca successiva al maturare dei requisiti dell'usucapione, quello effettuato dal integra gli estremi dell'acquisto a non domino, poiché, in ossequio al CP_2
principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, alla data del contratto l'alienante non era più titolare del diritto proprietario oggetto di causa.
Né risulta prova alcuna che, in seguito alla compravendita, l'acquirente abbia esercitato il possesso decennale che – unitamente al titolo astrattamente idoneo all'acquisto – avrebbe consentito in capo allo stesso l'acquisto dei beni a titolo originario.
7. In conclusione, la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto del bene a titolo originario è accolta;
va però precisato che non può essere accolta la domanda attorea nella parte in cui ha chiesto ordinarsi il frazionamento delle particelle oggetto di causa, in conformità all'estratto di mappa catastale prodotto in atti (doc. 4 attrice). Non è infatti nel potere di questo giudice ordinare al soggetto competente (rectius Agenzia delle Entrate - Catasto) di procedere al frazionamento, essendo quest'ultima un'attività per la quale la parte interessata è onerata di attivare la relativa procedura amministrativa (e comunque eccedente l'accertamento per cui è causa).
8. Le spese di lite devono compensarsi tra le parti (art. 92 c.p.c.), atteso che le convenute non solo non hanno dato causa alla lite, ma, non costituendosi, nemmeno hanno reso necessarie ulteriore difese per la parte attrice. Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo alle coeredi quali litisconsorti necessarie, che hanno inteso aderire integralmente alla posizione dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ad del diritto di proprietà sui Persona_2
beni immobili siti in Cascina, Via Barca di Noce, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
Cascina al foglio 13, part. 173/2, 173/13 nonché part. 788 e 1367;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cascina la trascrizione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 146/2021, all'udienza del 11/06/2025, alle ore 13:32, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARCO BIGAZZI, presente anche per le intervenute Parte_1
Parte_2 Parte_3
Nessuno compare per la parte convenuta.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da comparse conclusive depositate in PCT, riportandosi anche all'atto di costituzione per le intervenute.
Il procuratore, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontana dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 146/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 146 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2021 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Giuliano Terme, via Carducci n. 13, presso lo studio dell'avv. Paolo Pieracci, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Bigazzi come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] C.F._3
- convenute contumaci
e con
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_2
, elettivamente domiciliate in San Giuliano Terme, via Carducci n. 13 presso C.F._5 lo studio dell'avv. Paolo Pieracci, che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Bigazzi come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- intervenute
Oggetto: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , quali eredi di chiedendo all'intestato CP_1 Controparte_2 Persona_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Cascina il 16.07.1997 Persona_2
ha acquistato, a titolo originario e ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., la proprietà dei locali posti al piano terra e facenti parte di un più ampio fabbricato sito in Cascina via Barca di Noce identificate al catasto del Comune di Cascina al foglio 13 particella 173/2 e particella 173/13 nonché il piccolo orto e terreno identificati alle particelle n. 788 e n. 1367 del foglio 13; b) ordinare all'Ufficio genzia del Territorio, in persona del responsabile pro tempore, di procedere Controparte_3 al frazionamento delle particelle in conformità a quanto descritto nell'estratto di mappa catastale allegato alla presente causa sub doc. 4 e procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario a favore di ( . Parte_1 C.F._1
Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato di essere divenuta comproprietaria dell'immobile sito in Cascina (PI), via Barca di Noce, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio n. 13, part. 173 sub 6 e part. 610 in ragione della successione mortis causa di apertasi in data Persona_2
16.07.1997 e che il de cuius, a sua volta, aveva acquistato la proprietà in forza di atto pubblico del
12.09.1949 ai rogiti del Notaio dott. Persona_3
Ciò dedotto, la difesa attrice ha precisato che: - il dante causa, sin dalla stipula dell'atto pubblico di cui supra, ha avuto il possesso e la piena disponibilità di una ulteriore porzione facente parte del medesimo fabbricato e, in particolare, dei locali identificati al NCEU di Cascina al foglio 13, part. 173/2 e part. 173/13, nonché di un piccolo terreno identificato anch'esso al foglio 13, part. 788 e CP_ 1367; - detti beni risultano intestati catastalmente a , deceduto a il 29.06.2019 Persona_1
ed i cui successori legittimi sono identificati nelle convenute;
- ha acquistato per Persona_2
usucapione i summenzionati beni per avervi esercitato, per oltre 50 anni, il possesso uti dominus; - Per_ che detti beni, dunque, sono caduti in successione e l'attrice, quale coerede del defunto ha interesse a far dichiarare l'intervenuta usucapione al fine di integrare gli stessi nella denuncia di successione.
Le convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita per tabulas e con assunzione di prova orale.
La causa era stata fissata per discussione orale e decisione;
tuttavia, verificata la sussistenza di litisconsorzio necessario nei confronti delle coeredi la difesa Parte_3 Parte_2 attrice ha depositato note integrative, nel termine assegnato, e queste ultime sono intervenute in giudizio aderendo alle difese e alle domande spiegate dall'attrice medesima.
La causa, infine, è stata differita all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
*****
1. La controversia verte dell'acquisto della proprietà dei beni immobili siti in Cascina, Via Barca di
Noce, identificati al NCEU del Comune di Cascina al foglio 13 partt. 173 sub. 2 e sub. 13, nonché partt. n. 788 e n. 1367. La difesa attrice, in particolare, ha invocato l'intervenuto acquisto per usucapione (ex art. 1158 c.c.) di detti beni in favore di il quale li avrebbe posseduti Persona_2
uti dominus dal 1949 e sino alla sua morte, intervenuta nell'anno 1997; stante l'acquisto a titolo originario in capo al de cuius, detti beni sarebbero dunque confluiti nella massa ereditaria e il relativo diritto di proprietà dovrebbe oggi essere definitivamente in capo all'attrice, sua avente causa.
2. Tale il thema decidendum, la difesa attrice era onerata di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, quali il possesso uti dominus ed il protrarsi, dello stesso, per oltre un ventennio.
3. Preso atto della rinuncia della parte attrice alla domanda, per come modificata in occasione della memoria conclusionale del 14.03.2025, la domanda attorea formulata nell'atto di citazione è fondata.
4. E' provato per tabulas che in data 12.09.1949 a acquistato il diritto di proprietà Persona_2 relativo all'immobile sito in Cascina, Via Barca di Noce n. 34, identificato al NCEU del Comune di
Cascina al foglio 13, part. 173 sub. 6 (doc. 3 attrice).
Dalla prova orale assunta in corso di causa, è parimenti dimostrato il possesso esclusivo di una porzione di fabbricato non inclusa nella compravendita summenzionata da parte del In Per_2 particolare, trattasi dei locali siti al piano terra dell'edificio e identificati al foglio 13, part. 173/2 e
173/13, nonché del terreno adibito ad orto di cui al foglio 13, part. 788 e 1367.
Infatti, la teste a confermato che aveva utilizzato dette proprietà in via Tes_1 Persona_2 esclusiva sin dall'acquisto dell'abitazione nel 1949. La teste, che frequentava i luoghi ed ha saputo descriverne l'aspetto e gli arredi a conferma dell'attendibilità delle proprie dichiarazioni (“c'era la tavola, un armadino, poi si andava di là e c'era la bombola del gas e il lavandino, me lo ricordo bene..”), ha dichiarato “zio ha sempre tenuto tutto, fino a che non è morto. Era la casa principale Per_ dello zio, sì. Viveva lui con la moglie”; la teste ha finanche affermato che il aveva recintato il terreno, provvedendo alla necessaria manutenzione dei locali, così confermando un comportamento assimilabile a quello del proprietario.
Le dichiarazioni della teste sono idonee a corroborare l'avvenuta usucapione anche della porzione di terreno. Costituisce principio di diritto quello in base al quale il possesso uti dominus dei terreni si manifesta mediante l'esercizio della facoltà di chiudere il fondo, quale espressione del diritto Per_ proprietario (Cass. civ., ord. n. 18528/2023). Nel caso che ne occupa, risulta che il bbia recintato il terreno adibito ad orto, esercitando così lo ius excludendi alios necessario per l'acquisto a titolo originario del bene immobile (“In casa sì, nell'orto c'era un cancellino. C'era poi tutta la rete intorno. Non ricordo, l'avrà messa mio zio con l'aiuto di qualcun altro. Al piano terra se c'era da fare qualcosa la faceva” – verbale udienza del 06.03.2025).
La prova orale corrobora la sussistenza dell'animus possidendi e del corpus possessionis, quali elementi caratterizzanti il possesso ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione che, nel caso di specie, deve dirsi avvenuto in data 12.09.1969.
5. Stante l'intervenuto acquisto in capo al de cuius, la proprietà dei locali facenti parte del più ampio fabbricato sito in Cascina, Via Barca di Noce e indentificati al NCEU del predetto Comune, foglio
13, part. 173/2 e 173/13, nonché part. 788 e 1367 è confluita nell'eredità morendo dismessa apertasi – come detto – il 16.07.1997. Persona_2
6. Occorre evidenziare che i beni di cui si discute sono stati oggetto di compravendita nel 2014, dunque ben oltre il termine ventennale decorso il quale è maturata l'usucapione a favore di Per_2
Segnatamente, risulta per tabulas (doc. 5 attrice) che i beni erano stati acquistati in data
[...]
14.01.2014 da oggi deceduto, e traferiti per successione mortis causa alle figlie, Persona_1
e , convenute contumaci. CP_1 Controparte_2
Essendo la compravendita stipulata in epoca successiva al maturare dei requisiti dell'usucapione, quello effettuato dal integra gli estremi dell'acquisto a non domino, poiché, in ossequio al CP_2
principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, alla data del contratto l'alienante non era più titolare del diritto proprietario oggetto di causa.
Né risulta prova alcuna che, in seguito alla compravendita, l'acquirente abbia esercitato il possesso decennale che – unitamente al titolo astrattamente idoneo all'acquisto – avrebbe consentito in capo allo stesso l'acquisto dei beni a titolo originario.
7. In conclusione, la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto del bene a titolo originario è accolta;
va però precisato che non può essere accolta la domanda attorea nella parte in cui ha chiesto ordinarsi il frazionamento delle particelle oggetto di causa, in conformità all'estratto di mappa catastale prodotto in atti (doc. 4 attrice). Non è infatti nel potere di questo giudice ordinare al soggetto competente (rectius Agenzia delle Entrate - Catasto) di procedere al frazionamento, essendo quest'ultima un'attività per la quale la parte interessata è onerata di attivare la relativa procedura amministrativa (e comunque eccedente l'accertamento per cui è causa).
8. Le spese di lite devono compensarsi tra le parti (art. 92 c.p.c.), atteso che le convenute non solo non hanno dato causa alla lite, ma, non costituendosi, nemmeno hanno reso necessarie ulteriore difese per la parte attrice. Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo alle coeredi quali litisconsorti necessarie, che hanno inteso aderire integralmente alla posizione dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ad del diritto di proprietà sui Persona_2
beni immobili siti in Cascina, Via Barca di Noce, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
Cascina al foglio 13, part. 173/2, 173/13 nonché part. 788 e 1367;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cascina la trascrizione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino