Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 903/2022 R.G.L., vertente TRA
(c.f ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._1
, fax 0964391260, per procura generale alle liti del Email_1 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma Persona_1 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente (RC) alla via _1 Vincenza n. 4, CF rappresentata e difesa dall'Avv. Meri Pizzata del C.F._2 Foro di Locri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Locri alla C/da Riposo snc, fax 0964/29063, pec Email_3 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, conveniva in _1 giudizio l'I.N.P.S., chiedendo di ritenere, in via preliminare, convalidati i contributi versati per il rapporto di lavoro instaurato nell'anno 2012 perché rientranti nel periodo
“ultraquinquennio” ex art. 8 DPR n. 818/1957; in subordine, ritenere e dichiarare che la ricorrente aveva svolto lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2012 presso l'azienda del Sig. per un totale di giornate lavorative annue pari a 102 o in quello SO minore o maggiore che fosse risultato in corso di causa;
ritenere e dichiarare che aveva svolto lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2013 presso l'azienda del sig. er il Per_2 numero di giornate lavorative dichiarate pari a 102 o in quello minore o maggiore che fosse risultato in corso di causa;
ritenere e dichiarare che per il lavoro svolto aveva diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per gli anni 2012 e 2013 o per quelli che fossero risultati in corso di causa;
ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque priva di efficacia giuridica la cancellazione effettuata dall'I.N.P.S. perché tardiva e comunque in violazione di legge;
per l'effetto riconoscere il suo
diritto a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e di tutte le altre relative prestazioni temporanee percepite per gli anni 2012 e 2013. Esponeva di aver svolto l'attività di bracciante agricola per diversi anni;
di aver lavorato negli anni 2012 e 2013 per l'azienda di con sede in Sant'Agata de Bianco SO in particolare dal 02.07.2012 al 30.11.2012 e dal 27.07.2013 al 31.12.2013 per 102 giornate lavorative annue, dal lunedì al sabato, con orario invernale dalle 07:00 alle 16:00, con pausa pranzo dalle 12:00 alle 15:00 e in estate con orario 06/10 e dalle 16:00 alle 18:00 secondo le indicazioni del datore di lavoro;
a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2017 di variazione, aveva appreso di essere stata cancellata per gli anni 2012 e 2013; aveva proposto ricorso al . Per_3 Affermava che era era prescritto il diritto dell'INPS di procedere alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli con riferimento all'anno 2012 e dovevano convalidarsi i contributi versati per il rapporto di lavoro instaurato nell'anno 2012, perché rientrante nel periodo “ultaquinquennio” ex art. 8 D.P.R. n. 818/1957. Affermava, altresì, di aver diritto a quanto previsto dall'art. 32 l. 264/1949 per i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al R. D. 1949/40 e succ. modif. per almeno un anno, oltre che per quello per il quale era richiesta l'indennità. Aveva conseguito nell'anno per il quale era richiesta l'indennità e per quello precedente un accredito di almeno 102 contributi giornalieri. La cancellazione dagli elenchi era stata determinata dagli esiti degli accertamenti ispettivi disposti nei confronti del datore di lavoro, mentre era generica l'affermazione dell'I.N.PS. secondo cui il rapporto di lavoro era fittizio.
Costituitosi, l'I.N.P.S. chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto della domanda stante il difetto di prova in ordine al rapporto di lavoro subordinato, considerati gli esiti dell'attività ispettiva.
Veniva assunta la prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa in data 09.06.2022, Tribunale di Locri così provvedeva:
“Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto di ad essere iscritta negli _1 elenchi agricoli del Comune di residenza per gli anni 2012 e 2013, per 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
Condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 3.450,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario”. Esaminando l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. 7/70, proposta dall'INPS, il Tribunale richiamava le fasi che portavano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale INPS per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
3
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale. Nel caso in esame, l'I.N.P.S. aveva allegato la comunicazione di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni 2012 e 2013 avvenuta mediante pubblicazione ai sensi dell'art.38, comma 7, L. 111/2011, dal 15/06/2017 al 30/06/2017 (primo elenco variazione trimestrale 2017); la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 18.07.2017, cui aveva fatto seguito, in data 12.02.2018 il deposito del ricorso che aveva dato avvio al giudizio, quindi, nel rispetto dei termini sopra evidenziati. Pertanto, l'eccezione non poteva trovare accoglimento. Parimenti infondata era l'eccezione di inammissibilità della domanda per inutile decorso del termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970. Infatti, il termine non era decorso dal momento che la comunicazione della cancellazione dagli elenchi era avvenuta con la pubblicazione sul sito I.N.P.S. in data 15.06.2017 e l'azione giudiziaria era proposta nel febbraio 2018, prima della maturazione del termine annuale, iniziato a decorrere con la pubblicazione degli elenchi, quando cioè la cancellazione era divenuta conoscibile per la lavoratrice, che, peraltro, aveva presentato ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli, in data 18.07.2017, con ulteriore slittamento del termine decadenziale in questione. Rigettava le ulteriori eccezioni preliminari proposte dall' resistente (art. 7 D.L. n. Pt_1 338/1989) secondo cui la ricorrente aveva agito in via principale per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda Arcadi Francesco per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere reinserita negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per gli anni 2012 e 2013, chiedendo, solo quale effetto di detta pronuncia, il riconoscimento del diritto a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione. Parte ricorrente aveva chiesto invece, in via principale, con riferimento all'anno 2012 la convalida dei contributi versati per il rapporto di lavoro in quanto rientranti nel periodo
“ultraquinquennio” ex art. 8 DPR/1957. Tale domanda non poteva trovare accoglimento in quanto dall'esame della documentazione in atti risultava che il disconoscimento del rapporto lavorativo anche per l'anno 2012 era intervenuto nell'ambito del quinquennio 2012/2017, tempestivamente rispetto alla normativa richiamata;
dalla documentazione in atti non emergeva che l'accertamento dell'indebito versamento fosse posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso era stato effettuato;
pertanto, il diritto dell'I.N.P.S. alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto anno non poteva ritenersi prescritto. Nel merito, il ricorso era fondato. Oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, quale conseguenza del mancato riconoscimento delle giornate lavorative ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, era la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, il cui onere probatorio era rigoroso e gravava sul lavoratore. Tale prova, per il periodo di interesse (luglio/novembre 2012 e luglio/dicembre 2013), era stata fornita. La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni in questione era scaturita da verbale ispettivo I.N.P.S., in esito agli accertamenti effettuati presso l'azienda e gli ispettori, pur avendo concluso per l'inesistenza dell'attività, SO avevano dato atto dell'esistenza di partita IVA, dell'esistenza, seppur parziale, di 4
documentazione amministrativa, nonché di effettivo svolgimento dell'attività di allevamento caprino e ovino seppure relativo solo ad una parte del periodo oggetto dell'attività ispettiva (v. pag. 2 verbale). A fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente aveva provato in maniera univoca e completa la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento dello stesso per gli anni 2012 e 2013. La teste , all'udienza del 13.11.2019, aveva dichiarato “…. Nel 2012 e Testimone_1 nel 2013 ho lavorato per la ditta di come operaia agricola. Ho conosciuto SO
nell'anno 2012, nel mese di settembre in quanto sia io che lei lavoravamo
_1 presso . aveva una attività agricola, Aveva un terreno di SO SO sua proprietà diviso in tre parti: uliveto, vigneto e pascolo. ha lavorato con
_1 me per el 2012 e nel 2013. Io sono arrivata a settembre 2012, la signora ià Per_2 _1 lavorava per Abbiamo lavorato insieme da settembre a dicembre 2012. Stessa Per_2 situazione si è verificata nel 2013; la già lavorava per allorquando io sono
_1 Per_2 arrivata nel mese di settembre 2013 e abbiamo lavorato insieme da settembre a dicembre 2013. …. La signora come me, si occupava della raccolta delle olive, della
_1 vendemmia nel mese di settembre, della pulitura delle stalle e della pulitura degli alberi di ulivo. Ogni tanto davamo da mangiare alle pecore quando rientravano dal pascolo la sera anche se era attività, questa, che veniva svolta per lo più, dagli uomini. …. Le direttive venivano impartite a noi, operai, al mattino, da , dopo l'arresto di SO quest'ultimo, avvenuto nel marzo 2013, dal figlio, . …. Io e la signora Parte_2 _1 avevamo gli stessi orari: dalle 7 alle 16, da lunedì al sabato, con una pausa pranzo dalle 12 alle 15. …. Non sono in grado di riferire circa l'esatto numero di giornate lavorative che la signora ha svolto per la ditta …. Mi è capitato varie volte di essere pagata
_1 Per_2 insieme alla dapprima da e dopo il suo arresto da .
_1 SO Parte_2 Ci dava 40 euro al giorno, Ci pagava ogni settimana, a volte più tardi ogni 10/15 gg..”. Quanto riferito dalla teste aveva trovato profili di riscontro, nelle dichiarazioni _1 della teste , che, all'udienza del 23.02.2021, aveva riferito: “Conosco la Testimone_2 signora dal 2012 in quanto fino al 2013 abbiamo lavorato insieme presso l'azienda
_1 agricola a S. Agata del Bianco;
nel 2012 ho lavorato da agosto fino ad SO ottobre e la sig.ra già lavorava presso l'azienda; nel 2013 invece ho lavorato da
_1 agosto fino a dicembre ed anche la sig. ….. non ricordo il nome della contrada dove
_1 si trovava il terreno dove andavo a lavorare ….. posso confermare che la signora a
_1 lavorato presso l'azienda agricola dal 2013 in quanto lavoravamo insieme nella cura degli ovini e nella pulizia delle stalle, talvolta venivamo incaricati anche nella raccolta delle olive. L'orario nel periodo estivo era dalle 07:00 di mattina alle 12:00 con pausa pranzo al rientro degli animali e dalle 15:00 alle 18:00. Nel periodo invernale dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. ….. gli ordini ci venivano impartiti al mattino direttamente dal signor
[...]
fino al 2012 e successivamente dal figlio fino al 2013 i quali ci Per_2 Parte_2 indicavano le attività che ciascuno di noi doveva svolgere durante la giornata. …. confermo che le mansioni svolte dalla signora così come anche dalla scrivente erano _1 quelle della cura degli animali ovini e della pulizia delle stalle nonché a secondo della stagione, la raccolta delle olive. …. l'attività lavorativa si svolgeva dal lunedì al sabato;
…. per quanto riguarda la retribuzione avveniva, a secondo della disponibilità, ogni 10/15 giorni. L'importo giornaliero era di circa 35/40 euro. …. sul posto di lavoro venivo portata da mio padre e li era già presente la sig.ra Assieme a noi lavoravano circa altri dieci operai _1 come , e ”. CP_2 Persona_4 Persona_5 Le deposizioni testimoniali non avevano evidenziato contraddizioni né discrepanze di particolare rilievo rispetto alla documentazione in atti, né erano emersi elementi contrastanti tra quanto riferito dall'una e dall'altra teste. 5
Da tali elementi doveva desumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per 102 giornate per l'anno 2012 e per il 2013; rapporto che prevedeva l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, come emerso dalle dichiarazioni rese, nonché l'obbligo di seguire le direttive del datore di lavoro, prestando un'attività lavorativa retribuita. Doveva, quindi, ritenersi provato lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola da parte della ricorrente, nel periodo luglio/novembre 2012 e luglio/dicembre 2013. Ciò considerato, ai fini dell'individuazione del numero di giornate in cui detta attività era stata svolta, occorreva fare riferimento alla documentazione versata in atti ed in particolare agli allegati del ricorso (contratto di lavoro, comunicazione unilav, buste paga). Erano stati provati gli elementi fondanti del rapporto di lavoro cancellato, la sussistenza del vincolo di subordinazione, lo svolgimento delle giornate dedotte presso l'azienda di
, per 102 giornate con riferimento al periodo luglio/novembre 2012 e SO luglio/dicembre 2013. Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, aveva ottemperato allo stesso avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per il periodo dedotto, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli. Il ricorso, quindi, andava accolto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'INPS, che ne invocava la riforma, posto che la motivazione non poteva essere condivisa, innanzitutto alla luce del verbale ispettivo allegato alla produzione dell'INPS in primo grado, nonché alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio, non valorizzata e neanche alla luce delle risultanze testimoniali, cui il Tribunale aveva dato erroneamente particolare rilievo, senza effettuare una valutazione di raffronto con quanto emerso dal verbale ispettivo e dalla documentazione prodotta. Il disconoscimento del rapporto di lavoro era scaturito dagli esiti di un accertamento ispettivo effettuato presso i luoghi di esercizio dell'impresa, culminato con la redazione del verbale 12.12.2016 n.2016020876, relativo al periodo 20.09.2011-30.11.2016. Come risultava dal contenuto del verbale ispettivo era emerso che: l'azienda agricola aveva presentato nell'anno 2011 una denuncia aziendale dichiarando di SO avere iniziato l'attività agricola con dipendenti su alcuni terreni indicati nella denuncia, in cui era indicata la presenza di ovini di proprietà; a seguito dell'accesso ispettivo presso i locali dell'azienda (corrispondenti all'abitazione personale di ), il titolare aveva SO rilasciato spontanea ed autonoma dichiarazione, affermando: di averegestito l'azienda agricola fino al marzo 2013, con allevamento di ovini e caprini e attività agricola su terreni di proprietà e su terreni gestiti senza averne titolo;
i terreni in questione erano adibiti ad uliveto per circa due o tremila metri quadri, mentre i restanti terreni erano adibiti a pascolo;
di aver utilizzato circa 12, 13 operai agricoli all'anno, in particolare per la pulizia delle stalle, di cui non ricordava i nomi, se non quelli dei sigg. o , remunerandoli Per_6 Per_7 esclusivamente in contanti;
di essersi occupato personalmente dell'allevamento e gestione del bestiame;
di aver cessato la gestione dell'attività aziendale dal marzo 2013 e l'attività si era esaurita successivamente con la vendita dei capi di bestiame da parte del figlio e chiusa al termine dell'anno 2013; i terreni inseriti nelle denunce aziendali erano di proprietà di
, e, diversamente da quanto da lui dichiarato, non risultavano ulteriori SO terreni detenuti a titolo di affitto, né risultava la detenzione di altri terreni, anche senza titolo;
i terreni di proprietà di , indicati nelle denunce aziendali, ricadevano quasi SO esclusivamente intorno alla casa di abitazione dello stesso e consistevano esclusivamente in una vigna per un'estensione massima di duemila metri quadrati;
il resto del terreno, cioè una piccola particella distante duecento metri dalla casa di abitazione, era adibito a 6
seminativo, con qualche albero sparso di ulivo, per un'estensione di mezzo ettaro scarso;
per quanto concerneva la denuncia aziendale relativa all'allevamento di ovini e caprini, il Servizio Veterinario della ASL di Locri, interpellato dai verbalizzanti, aveva dichiarato che l'ultima verifica effettuata sulla consistenza dei capi risaliva al 2005 e che l'allevamento, ad un controllo effettuato nel 2012, risultava chiuso;
l'azienda aveva presentato domanda per ottenere la contribuzione relativa all'allevamento solo negli anni 2003 e 2004 e non CP_3 più negli anni successivi;
dall'esame delle risultanze dell'Agenzia delle Entrate l'azienda non aveva presentato negli anni 2011-2013 alcun tipo di dichiarazione relativa ai redditi prodotti ovvero al volume d'affari, né il titolare, nonostante la richiesta dei verbalizzanti, era stato in grado di esibire fatture attive o passive relative all'esercizio dell'attività ovvero dichiarazioni fiscali attestanti i redditi di impresa;
inspiegabilmente, quindi, l'azienda nello stesso periodo aveva dichiarato di sostenere costi elevati per il personale bracciantile assunto, come emergeva dai MOD.DMAG trimestrali inviati all'Inps, nei quali l'azienda indicava il monte retribuzioni versato ai dipendenti;
emergeva l'assoluta antieconomicità dell'attività d'impresa formalmente esercitata, atteso che, a fronte di ricavi pari a zero, l'azienda avrebbe illogicamente sostenuto spese per retribuzioni dei dipendenti;
erano risultate incongrue le assunzioni di manodopera bracciantile, sia con riferimento ai periodi di assunzione, concentrati esclusivamente in alcuni mesi dell'anno, laddove l'attività di cura del bestiame non poteva ritenersi limitata solo a certi periodi, sia con riferimento agli anni di assunzione, tenuto conto che l'azienda non aveva assunto alcun dipendente dal 2007 al 2011, per concentrare, invece, inspiegabilmente rispetto ad una variazione dell'attività o/o della consistenza dei terreni, le assunzioni dal 2011 al 2013, come da dati del verbale in atti;
i lavoratori ascoltati dai verbalizzanti (fra cui di cui si è prodotta la _1 dichiarazione resa sotto la sua responsabilità penale) avevano reso dichiarazioni contrastanti con la realtà dei terreni e dei fatti accertati dagli ispettori e non erano stati in grado di dare informazioni precise in ordine al numero e all'identità degli altri lavoratori;
i riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati rendevano evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda era di natura tale da non giustificare l'assunzione di manodopera bracciantile come denunciata dall'azienda stessa, con conseguente obbligo di disconoscimento ed annullamento dei rapporti di lavoro agricolo denunciati negli anni in questione e risultanti dal verbale ispettivo. Il Tribunale non aveva valutato che l'elemento qualificante dell'accertamento era insito nel rilievo dell'assoluta inconsistenza dell'attività aziendale ovvero del ridimensionamento della stessa rispetto a quella che l'azienda aveva tentato di far apparire mediante le denunce aziendali. Erano palesi le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal personale denunciato dall'azienda ispezionata, in raffronto ai dati documentali (indicati espressamente nel verbale ispettivo) e agli accertamenti effettuati dai verbalizzanti (v. anche pag.6 verbale ispettivo). Erano numerose ed evidenti le contraddizioni fra quanto dichiarato dal titolare, quanto accertato in sede di sopralluogo dai verbalizzanti e quanto emergente dalle aerofotogrammetrie effettuate, che evidenziavano l'assoluta impossibilità che sui terreni oggetto di denuncia di lavoro agricolo fossero realmente esistenti le colture denunciate ovvero fosse effettuata attività di allevamento del bestiame secondo quanto denunciato. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati avevano reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda era di natura tale da non giustificare l'assunzione di manodopera bracciantile come denunciata dall'azienda stessa, con conseguente obbligo di disconoscimento ed annullamento dei rapporti di lavoro agricolo negli anni in questione e risultanti specificamente dal verbale ispettivo. Contestava le indicazioni rese in sentenza concernenti l'esistenza di partita IVA relativa all'azienda e dell'esistenza, seppure parziale di documentazione amministrativa ad essa 7
collegata, nonché di effettivo svolgimento dell'attività di caprino e ovino seppure relativo solo ad una parte del periodo oggetto dell'attività ispettiva”. La titolarità formale di partita IVA non significava svolgimento concreto dell'attività, mentre negli stessi anni la ditta, pur in assenza di dichiarazioni fiscali e IVA, aveva denunciato manodopera agricola dichiarando retribuzioni di rilevante entità complessiva, pur a fronte della mancanza di prova degli utili di esercizio dell'impresa. Il giudice aveva ancora errato nel ritenere che i verbalizzanti avessero dato atto dell'effettivo svolgimento di attività di allevamento ovino e caprino seppur relativa ad un sola parte del periodo oggetto di indagine. In contrario, il verbale di accertamento prodotto dall' dava atto, con prova Pt_1 privilegiata e superabile solo mediante apposita querela di falso, che l'allevamento di bestiame era stato chiuso d'ufficio dal Servizio Veterinario della ASL di Locri: con nota prot. N.5344 del 19.9.2016 il Servizio Veterinario della ASL Locrese, in risposta alla richiesta di informativa degli ispettori di vigilanza, aveva attestato che non solo l'ultimo controllo sull'allevamento era stato effettuato nel lontano 2005 (peraltro con presenza di soli 200 capi), ma che l'allevamento era stato chiuso d'ufficio in data 14.12.2012. Pertanto, nell'anno 2013 (rilevante ai fini di causa) non vi era stato alcun allevamento di cui l'appellata o altri potessero curarsi e in ogni caso l'unica certezza effettiva sulla presenza e sulla consistenza dell'allevamento di capi ovini gestiti dall'azienda
[...]
risaliva al 2005. Per_2 Le risultanze dell'accertamento compiuto risultava supportato dalle stesse dichiarazioni del titolare dell'azienda agricola, dei lavoratori sentiti nel corso dell'accertamento e della stessa appellata, rese nel corso dell'accertamento e riportate nel verbale ispettivo, tempestivamente prodotte dall'Inps. La disamina delle risultanze istruttorie non consentiva di ritenere che l'odierna appellata avesse fornito prova precisa, rigorosa e puntuale del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola . SO Le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste erano inattendibili: la Testimone_2 teste aveva azionato nei confronti dell'Inps analogo giudizio, ancora pendente, vertenza avverso la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli nell'anno 2013 in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta e in quel giudizio la SO
aveva indicato quale teste a suo favore l'odierna appellata , la cui TE _1 deposizione era stata già assunta;
l'odierna appellata aveva rilasciato nel corso dell'accertamento ispettivo dichiarazione ai verbalizzanti in data 28.9.2016, essendo stata sentita presso la locale Stazione dei Carabinieri. Nella predetta dichiarazione la non _1 aveva mai menzionato quale collega di lavoro la teste ed anzi aveva più Testimone_2 volte ribadito di essersi recata sul luogo di lavoro da sola, con la propria macchina ovvero accompagnata da una collega che non era la , tale signora , unica collega TE Per_8 di cui aveva dichiarato di ricordarsi;
la non aveva provato l'onerosità del rapporto di _1 lavoro: non erano state allegate né prodotte buste paga rilasciate dal datore di lavoro e vidimate secondo quanto previsto dalla legge (i prospetti paga prodotti erano documenti di parte senza alcun valore probatorio). Anzi, nella dichiarazione resa ai verbalizzanti in data 28.9.2016, la aveva _1 dichiarato di non avere ricevuto denaro contante da , bensì da un soggetto SO terzo di cui neppure ricordava il nome e che a suo dire era presente sui terreni, dando direttive sul lavoro da svolgere. Significativo il fatto che la ricorrente aveva dichiarato di avere incontrato il proprio datore di lavoro una sola volta all'inizio del rapporto e poi di non averlo più visto. Tale ultima circostanza, dichiarata espressamente dalla ricorrente ai pubblici ufficiali verbalizzanti (sotto il richiamo di precise responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione) sconfessava quanto dichiarato in giudizio dalla teste (inattendibile per i Testimone_2 8
motivi già esplicitati), secondo cui sui terreni sino al 2012 sarebbe stato presente il Sig.
, il quale avrebbe dato direttive sul lavoro. SO Ciò che rendeva del tutto inattendibili le dichiarazioni della teste era poi TE
l'affermazione che la (e la stessa) avrebbero lavorato nell'azienda agricola _1 TE di nel 2012 e anche per tutto il 2013, occupandosi in prevalenza della cura SO dell'allevamento di ovini e osservando anche nel 2013 un preciso orario di lavoro per dedicarsi alla cura di tali animali, laddove l'allevamento di bestiame era stato chiuso d'ufficio dal Servizio Veterinario della ASL di Locri. Parimenti inattendibili erano le dichiarazioni della teste : la teste era Testimone_1 anch'essa lavoratrice interessata all'accertamento del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro agricolo denunciato con l'azienda agricola ra stato disconosciuto Per_2 con il medesimo verbale ispettivo. La teste aveva azionato analoga vertenza giudiziaria, che risulta pendente innanzi al Tribunale Locri al numero RGR 535/2018 e in quel giudizio la aveva indicato quale teste , odierna appellata. _1 _1 Da ultimo osservava che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza non poteva costituire prova del rapporto il contratto di lavoro e le buste paga. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande proposte dall'appellata contro l'Inps siccome infondate e non _1 provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Invero, l'impugnata sentenza, pur reputando adeguate e sufficienti ad offrire la prova dell'effettività del rapporto di lavoro le deposizioni testimoniali rese dalle colleghe dell'appellata, e , non le ha confutate con le risultanze del Testimone_1 Testimone_2 verbale ispettivo, ampiamente dettagliate e che offrono elementi di segno contrario, non compatibili con le dichiarazioni testimoniali. Basti solo considerare che, mentre le testi e hanno riferito di aver _1 TE lavorato insieme alla alle dipendenze di - la prima da settembre a dicembre _1 Per_2
2012 e parimenti nel 2013; la seconda da agosto a settembre 2012 e da agosto a dicembre
2013- analogo ricordo non è stato riferito dall'odierna appellata allorquando ha rilasciato, nel corso dell'accertamento ispettivo dichiarazione ai verbalizzanti in data 28.9.2016, non ha mai menzionato quali colleghe le testimoni, avendo, anzi, ha più volte ribadito di essersi recata sul luogo di lavoro da sola con la propria macchina ovvero accompagnata da una collega a nome , unica della quale dichiarava di ricordarsi. Per_8
Deve, dunque, prendersi atto che, mentre è risultato dettagliato il ricorso delle testi riferito alla quest'ultima, in sede ispettiva, non le ha benché minimamente ricordate _1
o menzionate, nonostante l'assiduità desumibile dalle dichiarazioni delle testi. Quanto alla presenza di sui terreni le testi hanno riferito: “gli ordini ci SO venivano impartiti al mattino direttamente dal signor fino al 2012 e SO successivamente dal figlio fino al 2013 i quali ci indicavano le attività che Parte_2 ciascuno di noi doveva svolgere durante la giornata;
“Le direttive venivano impartite a noi, operai, al mattino, da , dopo l'arresto di quest'ultimo, avvenuto nel marzo SO 2013, dal figlio, . …”. Parte_2 Diversamente, la nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, aveva dichiarato di _1 avere incontrato il proprio datore di lavoro una sola volta all'inizio del rapporto e poi di non averlo più visto. 9
Quanto al profilo retributivo, la teste ha riferito: “Mi è capitato varie volte di _1 essere pagata insieme alla dapprima da e dopo il suo arresto da _1 SO
. Ci dava 40 euro al giorno, Ci pagava ogni settimana, a volte più tardi ogni Parte_2
10/15 gg..” e la teste : “L'importo giornaliero era di circa 35/40 euro”. TE La invece, nelle dichiarazioni rese in data 28.9.2016, aveva dichiarato di non _1 aver ricevuto denaro contante da , titolare dell'azienda agricola, bensì da SO un terzo di cui neppure ricordava il nome e che a suo dire era presente sui terreni agricoli dando peraltro direttive sul lavoro da svolgere. Orbene, avuto riguardo alle differenze narrative riscontrate non sembra che la careri e le testi abbiano descritto lo stesso rapporto,. Quanto all'accudimento degli animali e pulitura delle stalle - “La signora come _1 me, si occupava della… pulitura delle stalle;
“Ogni tanto davamo da mangiare alle pecore quando rientravano dal pascolo la sera…”; “…. confermo che le mansioni svolte dalla signora così come anche dalla scrivente erano quelle della cura degli animali _1 ovini e della pulizia delle stalle” – non ci si può esimere dal prendere atto che l'allevamento di bestiame era stato chiuso d'ufficio in data 14.12.2012 dal Servizio Veterinario della ASL di Locri, come comunicato a richiesta degli ispettori con nota prot. n. 5344 del 19.9.2016 del Servizio Veterinario della ASL di Locri, e che l'ultimo controllo sull'allevamento era stato effettuato nel 2005. Quanto all'attività riferita: raccolta delle olive, pulitura degli alberi di ulivo, della vendemmia nel mese di settembre, l'attività ispettiva aveva accertato che terreni inseriti nelle denunce aziendali era di proprietà di e non risultavano ulteriori SO terreni detenuti a titolo di affitto e/o anche senza titolo;
i terreni di proprietà dell ndicati Per_2 nelle denunce aziendali ricadevano quasi esclusivamente intorno alla casa di abitazione dello stesso e consistevano esclusivamente in vigna per un'estensione massima di duemila metri quadrati;
il resto del terreno, cioè una piccola particella distante duecento metri dalla casa di abitazione, era adibito a seminativo, con qualche albero sparso di ulivo, per un'estensione di mezzo ettaro scarso. Infine, le aerofotogrammetrie effettuate evidenziavano l'assoluta impossibilità che sui terreni oggetto di denuncia di lavoro agricolo fossero realmente esistenti le colture denunciate. Orbene, attese le consistenti incongruenze riscontrate non è consentito poter ritenere che la prova testimoniale abbia offerto la prova dell'effettività del rapporto di lavoro invocato dalla _1
Invero, le certezze riferite dalle testimoni confliggono con i dati oggettivi (e non valutazioni o deduzioni) accertati in sede ispettiva. Le incongruenze, rivelatesi tali in raffronto le emergenze in atti richiamate, divengono ancor più consistenti e determinano a ritenere l'inattendibilità delle testimoni, solo a considerare che le medesime testimoni hanno proposto analoghi giudizi, pendenti innanzi al Tribunale di Locri e iscritti ai nn. RGR 487/2018 e RGR 535/2018, avversando la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta . SO La e la hanno indicato la quale testimone sull'effettività del TE _1 _1 rapporto di lavoro, tale che la circolarità del comune interesse esistente tra l'ordina appellata e le due testimoni, alla luce delle incongruenze ravvisate, impedisce di poter addivenire alla conclusione che la prova testimoniale assunta avesse conseguito un esito satisfattivo, come ritenuto dal giudice a quo.
6. In esito alle considerazioni sopra esposte valutando congiuntamente ed unitariamente tutte le risultanze istruttorie, non può ritenersi raggiunta la prova della genuinità del rapporto di lavoro. 10
Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico del ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L.,Sent. 26816del 07/11/2008). Nel prosieguo, quanto ai prospetti paga, va osservato che essi (in specie ove non corredati dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore) non costituiscono prova dall'avvenuta corresponsione della retribuzione, come precisato da Cass. n. 27249/2020, in motivazione, secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga …” . Orbene, se dalla busta paga non può ricavarsi la prova dell'effettiva percezione della retribuzione, a fortiori non può, attraverso un processo logico- deduttivo, desumersi l'effettività di un rapporto di lavoro. Analogamente deve dirsi per il possesso, in capo alla ditta, di partita IVA, cui il primo giudice ha annesso valenza di prova dell'effettività dell'attività della azienda medesima. In contrario, la mera titolarità di partita IVA non documenta l'effettivo svolgimento dell'attività agricola, in spece laddove l'azienda, negli anni in esame, non abbia presentato dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA da cui risultino il volume d'affari ovvero fatture emesse su cui l'IVA fosse stata versata.
7. Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale 11
probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008). Nella fattispecie in esame, la prova testimoniale è stata assunta, ma essa è risultata priva di adeguato contenuto dimostrativo, mentre le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro. L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto del ricorrente. Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Deve, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, essere rigettato il ricorso proposto da . _1 La riforma della sentenza impone la regolamentazione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). Quanto alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va applicato il principio di diritto secondo cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020). 12
Pertanto, la ricorrente , soccombente, va condannata alla rifusione in _1 favore dell'INPS delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore indeterminabile complessità bassa, applicando i parametri minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.291,00 oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_3 nei confronti di , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, Sezione _1 Lavoro e Previdenza, in data 09.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto da . _1
2. Condanna alla rifusione in favore dell'INPS delle spese del giudizio di _1 primo grado, liquidate in € 3.291,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori come per legge. Reggio Calabria,14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti