TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3898/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 10/04/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:46
Compaiono:
Per l'avv. CRISTIANI GIULIO, Parte_1
Per l'avv. ORNATI ANDREA , oggi sostituito dall'avv. Rapazzuoli Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Cristiani conclude come da memoria conclusiva autorizzata, alla quale si riporta anche ai fini della discussione, e chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario.
L'avv. Rapazzuoli conclude come da comparsa di costituzione e risposta e si riporta agli atti e scritti difensivi ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 3898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3898/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giulio Cristiani e Marilena Cristiani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà, n. 20, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. , P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 10, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 28.10.2022 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1270/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 30.08.2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 9.164,91 oltre interessi legali e spese, in favore di quale cessionaria del credito di Findomestic S.p.a., Controparte_1 originato dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 22.4.2005 e dell'importo dovuto per l'utilizzo della carta di credito revolving. A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che difetta la legittimazione attiva dell'ingiungente per non aver fornito la prova dell'avvenuta cessione di credito;
- che, il credito di cui è causa è inesistente e non provato, dato che il contratto concluso in data 22.04.2005 (privo di qualsiasi numerazione) riguarda esclusivamente il finanziamento rateale dell'acquisto di un prodotto informatico e nulla ha a che fare con il conto corrente n. 20107906067901; Parte
- che l'estratto conto ha ad oggetto il contratto n. 20107906067901 fa riferimento all'apertura di un conto corrente in data 28.12.2005, ma l'estratto decorre solo dal
22.7.2007 fino al 6.6.2017;
- che non ha mai aperto il suddetto conto corrente o una linea di credito con Findomestic;
- che il credito derivante dal contratto di finanziamento concluso in data 22.04.2005 è estinto per intervenuta prescrizione;
- che non ha mai pattuito alcun tasso convenzionale/moratorio al 14,6%, pertanto, nessun interesse è dovuto sul presunto capitale;
- che, in violazione dell'art. 1283 c.c., ha applicato la capitalizzazione annuale CP_1 degli interessi.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando le asserzioni avversarie ha Controparte_1 concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che il credito vantato nei confronti dell'opponente è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;
- che non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti all'essenza del contratto;
- che in sede monitoria è stato prodotto il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti;
- che ai sensi dell'art. 58 TUB la cessione si è perfezionata tramite la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
- che, oltretutto, l'avvenuta cessione è stata comunicata all'opponente con raccomandata
A/R;
- che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata e non dalla data di stipula del contratto;
- che la carta di credito risulta essere stata utilizzata fino a 23.12.2016, pertanto,
l'eccezione di prescrizione è infondata;
- che il contratto stipulato in data 22.04.2005 prevedeva la possibilità di attivare una carta di credito revolving, attivata dall'opponente in data 22.02.2007 mediante chiamata al servizio clienti;
- che gli estratti conti mensili non sono mai stati contestati dall'opponente;
- che il credito è certo, liquido ed esigibile;
- che il contratto di finanziamento, depositato in fase monitoria, riporta tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento compreso il tasso di mora del 14,6% annuo. Con ordinanza del 10.03.2023, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposto tentativo di mediazione presso un organismo accreditato.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice all'udienza del 14.09.2023 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 17.01.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sono poi seguiti rinvii a causa del carico del ruolo, fino all'odierna udienza del 10.04.2025.
*****
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Com'è noto, a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. n. 5857/2022; Cass. n.
22548/2018), con ciò escludendo la giurisprudenza maggioritaria che la mera ostensione dell'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione, nel caso comunque prodotta, sia idonea a tal fine, per la natura e il fine della pubblicazione, richiedendosi ulteriori elementi a supporto.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra Findomestic s.p.a. e (doc. 7 monitorio) in uno all'elenco Controparte_1 omissato dei contratti oggetto di cessione (doc. 8) e della racc. della cedente attestante l'intervenuto passaggio del credito de quo in capo a (doc 6). Controparte_1
Ciò chiarito, l'opposizione merita l'accoglimento sull'argomento dell'incompletezza della documentazione posta a fondamento della pretesa attorea.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
resta, pertanto, a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito.
Ora, la cessionaria del credito produce il contratto in data 22.4.2005, che, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente contiene, nell'offerta A cui la parte ha aderito, l'accesso alla linea di credito mediante carta c.d. revolving. La fonte della pretesa è dunque provata.
Non altrettanto può dirsi, tuttavia, con riguardo all'estratto conto.
Ed invero, a tacersi degli aspetti legati alla conformità alla normativa ex art. 117 T.U.B. di un'operazione contrattuale dalla duplice natura (sul punto cfr. tra le altre, Tribunale Napoli nord, sez. III. N. 3894/2023), è assorbente il rilievo per il quale, come contestato, tra l'altro, da l'estratto conto prodotto dall'attrice in senso sostanziale è deficitario, in quanto, Pt_1 pur facendo riferimento ad un conto aperto il 28.12.2005, elenca i movimenti a decorrere dal
22.2.2007 con un saldo negativo all'epoca di 1.951,20, con espressa menzione del fatto che
“i movimenti precedenti non sono più disponibili”. Posto che, come noto, contratto di credito revolving, deve essere assimilato ad un'apertura di credito in conto corrente, perché con esso la finanziaria mette a disposizione del cliente una somma che può essere impiegata mediante successivi prelevamenti e, dunque, con una pluralità di atti esecutivi, a fronte della unicità del conto, lo stesso presuppone la regolazione in conto delle operazioni effettuate, la cui integralità – nel caso assente – è indispensabile ai fini della prova del saldo. Né, vista la posizione del cessionario e la carenza di elementi ulteriori a supporto, si può ovviare aliunde alla rilevata carenza di prova, o ad una rideterminazione del supposto credito.
Ogni diversa questione è assorbita.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è revocato.
Spese secondo soccombenza, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore di riferimento, parametri medi per le fasi studio e introduttiva, minimi per le residue vista l'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, ogni altra istanza o eccezione assorbita o reietta, in accoglimento dell'opposizione così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore CP_1 CP_1 dell'avv. Giulio Cristiani dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 10.04.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.