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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: responsabilità per cose in custodia - surroga da indennizzo assicurativo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gianmarino Chiappa, come da procura in atti;
ATTRICE
E vv. , difesa da sé medesima;
CP_1 CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Salvatore Sica, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2017, la
[...] conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_4 giudice di accertare e dichiarare la responsabilità della predetta convenuta in ordine all'evento dannoso del 12.05,2009 e per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 7.300,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 18.07.2011, ovvero della diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa. L'attrice esponeva che il proprio assicurato, aveva stipulato Parte_2 con la la polizza n. 172/58/752273 denominata Parte_1
“formula famiglia”, per l'assicurazione dei danni agli immobili di sua proprietà siti in Cava De' Tirreni al Corso Umberto I e che il giorno 12.05.2009, alle ore 15,30 circa, all'interno del sottotetto facente parte dell'unità immobiliare sita al 3° piano, ebbe a svilupparsi un incendio, il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 quale, oltre a causare danni all'immobile (mansarda e sottotetto), danneggiava anche la parte muraria dell'appartamento, sempre di proprietà dell'assicurato, situato al piano 2° dello stabile, nella quale filtrava l'acqua adoperata per lo spegnimento delle fiamme. Sul posto, infatti, intervenne una squadra dei
Vigili del Fuoco, che dopo lo spegnimento di detto incendio stilava una relazione d'intervento, ipotizzando le possibili cause dell'incendio. L'attrice allegava che i danni subiti dal proprio assicurato venivano stimati, dal tecnico della in € 7.300,00, la quale in data 18.07.2011 corrispondeva Controparte_5 detta somma al , a titolo di indennizzo per tutti i Parte_2 danni oggetto di garanzia contrattuale, con contestuale cessione del diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, sino all'ammontare di detto importo. La predetta compagnia assicuratrice deduceva che con lettere raccomandate a/r del 19.10.2011 e del 22.04.2013 aveva comunicato all'avv. di aver provveduto al versamento dell'indennizzo al danneggiato, CP_1 dichiarando, altresì, di volersi avvalere della surroga e dunque chiedendo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il rimborso del relativo importo alla stessa, in qualità di terzo responsabile. L'attrice, infatti, ricostruiva l'indennizzato sinistro del
12.05.2009 attribuendone la responsabilità alla ex art. 2051 c.c., in CP_1 quanto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno avevano stilato una relazione d'intervento, nella quale si dava atto che il sottotetto era attraversato da una canna fumaria in acciaio a vista posta al servizio del camino dell'appartamento al 1˚ piano dell'edificio, di proprietà della sulla CP_1 parte bassa della quale, in corrispondenza della giunzione, si rilevavano evidenti tracce di annerimento. In particolare, il tratto di canna fumaria all'interno della soffitta era costituito da una tubazione in ferro di sezione rettangolare realizzato artigianalmente, che correva libera all'interno della soffitta senza coibentazione e protezione, con una deviazione che portava la canna dalla parete perimetrale al colmo del tetto, da dove fuoriusciva all'esterno. Evidenziava che tale canna fumaria, peraltro, era stata, nell'inverno precedente, oggetto di numerose doglianze da parte della conduttrice e dei proprietari dell'appartamento al 2˚ piano attraversato in verticale da tale condotta, i quali, a più riprese avevano lamentato la fuoriuscita di fumi e il non corretto funzionamento della stessa. Proprio a seguito di tali doglianze, secondo quanto denunciato dal Parte_2
, nel pomeriggio del 12 maggio 2009, la e suoi incaricati
[...] CP_1 avevano effettuato l'accensione del caminetto, onde verificare il corretto funzionamento della canna fumaria e, mentre tale operazione era in corso, si era sviluppato l'incendio nel sottotetto soprastante. Alla luce di tali fatti, non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 avendo provveduto la a pagare la somma richiesta in surroga, si era CP_1 resa necessaria l'instaurazione del giudizio.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in rito e in via CP_4 preliminare la litispendenza di analogo giudizio a causa di una precedente atto di citazione ad essa notificato ma non iscritto a ruolo dall'attrice nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto non vi era alcuna prova che l'incendio fosse derivato da una carenza della canna fumaria posta a servizio del camino di sua proprietà e comunque chiamava in causa la con la quale era assicurata per la Controparte_3 responsabilità civile verso terzi, pe essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze patrimoniali sfavorevoli del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la Controparte_3 prescrizione della domanda proposta dalla convenuta, atteso che la denuncia del sinistro del 12.05.2009, era stata fatta dalla in data 14.05.2009 e CP_1 da questa data nessun'altra richiesta di indennizzo era stata ricevuta da essa compagnia assicurativa, la quale riceveva direttamente la notifica dell'atto di chiamata in causa in data 13.06.2017, allorquando, dunque, era già spirato il termine biennale previsto dalla legge. Eccepiva, inoltre, la inoperatività della polizza stipulata dalla in quanto l'ipotesi sinistrosa per cui è causa CP_1 non era inclusa tra gli eventi dannosi garantiti dal contratto assicurativo.
Riguardo alla causazione dell'incendio, rilevava che esso non era addebitabile alla cattiva realizzazione della canna fumaria dell'appartamento di proprietà della atteso che dagli accertamenti effettuati in loco dai Vigili del CP_1
Fuoco intervenuti, era risultato che i avevano adibito il Parte_2 sottotetto teatro dell'incendio a deposito della soc. Controparte_6 collocandovi oltre trenta metri di cubi di materiale di cellulosa, in dispregio alle norme antincendio e senza alcuna autorizzazione. Rilevava che il perito nominato dal PM che indagava sull'incendio, aveva individuato, tra le possibili cause dell'evento, la “…Presenza di deposito ed ammassamento di un'ingente quantità di materiale cartaceo nel locale del sottotetto, chiaramente luogo non idoneo per le sue caratteristiche e finalità di uso con tale destinazione, causa riconducibile evidentemente agli altri due indagati, proprietari dell'ultimo piano e del locale del sottotetto.”. Era, dunque, da escludere la responsabilità della tanto è vero che i Vigili del Fuoco CP_1 avevano ipotizzato due possibili cause dell'incendio: “
1. La presenza di una canna fumaria, passante nel sottotetto;
2. La presenza di un impianto elettrico non a norma in quanto si è riscontrata la presenza di fili volanti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 Entrambe le cause sono state citate;
per la prima è stata effettuata una verifica che tuttavia non ha riscontrato trafilamenti”. Per tali motivi chiedeva il rigetto sia della domanda principale della sia della Parte_1 domanda di manleva della convenuta chiamante in causa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione della copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Salerno in occasione dell'evento de quo, avvenuto il 12.05.2009 nella soffitta del Sig. , sita in cava dei Tirreni al Corso Parte_2
Umberto I, n.345; la copia della relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. per conto della procura della Repubblica di Salerno Tes_1 nell'ambito del proc. N.9398/009/21; la copia della relazione di consulenza integrativa eseguita nell'ambito del proc. N. 1650/2009 – Trib. Salerno sez. di Cava dei Tirreni dall'Ing. . Successivamente, rigettate le Persona_1 richieste di prova dichiarativa alla luce dei fati non contestati e della documentazione prodotta in atti, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di litispendenza, atteso che essa non sussiste, in quanto la precedente citazione, non iscritta a ruolo, era davanti a questo stesso Tribunale;
e va disattesa anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in quanto non prevista per l'ipotesi di responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c..
Nel merito, presupposto dell'accoglimento della domanda di condanna chiesta dalla è che essa fornisca la prova del nesso Parte_1 causale esistente tra lo svilupparsi dell'incendio e la inadeguatezza della canna fumaria di proprietà della Tale prova, alla luce della CP_1 documentazione prodotta in giudizio, non è stata fornita. Alla base dell'incendio vi fu l'uso illecito che il , unitamente Parte_2 alla figlia faceva in quel tempo del sottotetto teatro del Controparte_7 sinistro, adibito a deposito della società e ove venivano Controparte_6 stipati, tra l'altro, oltre trenta metri cubi di materiale in cellulosa in totale assenza di autorizzazioni e in violazione della normativa antincendio, per di più in presenza un impianto elettrico rudimentale, fatto con fili volanti, come accertato anche dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi, come risulta dalla relazione da essi redatta, ebbero a fare, nell'immediatezza dell'intervento, una verifica sulla tenuta della canna fumaria della constatando, nel CP_1 contraddittorio delle parti interessate, che la stessa non aveva perdite, nè trafilamenti. Per cui quella che era l'ipotesi n. 1 quale causa dell'incendio,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 andò subito scartata, rimanendo l'ipotesi n. 2, quella di un cortocircuito derivante dal malconcio impianto elettrico sito nel sottotetto in uso esclusivo ai . Si riporta a seguire la parte del rapporto dei Vigili del Fuoco Parte_2 qui di interesse: “ …Preliminarmente occorre premettere che la ricerca delle eventuali cause dell'incendio viene condotta dal personale a vista e ciò in considerazione del fatto che non si dispone in sede di intervento di strumentazioni, tecniche atte ad effettuare verifiche peritali che, in ogni caso vengono demandate all'attività dei privati o, a specifici sopralluoghi di
Polizia Giudiziaria laddove, (e non è il caso di specie) vi sia notizia di reato.
All'uopo si rappresenta che il personale intervenuto ha individuato fra le possibili cause:
1.la presenza di una carina fumaria … passante nel sottotetto,
2. la presenza di un impianto elettrico non a norma in quanto si è riscontrata la presenza di fili “volanti”. Entrambe le cause sono state citate;
per la prima è stata effettuata una verifica che tuttavia non ha riscontrato trafilamenti. Per la seconda il verbale riferisce di una mera incongruenza.
Sempre dal verbale si evince che l'evento ha avuto la sua particolare evoluzione per la presenza di un notevole carico di incendio (grande quantità di materiale combustibile accantonata nella soffitta). A riguardo si rappresenta che, trattandosi di vicenda afferente le proprietà private, la ricerca delle cause dell'incendio con ragionevole margine di certezza può essere raggiunta solo con operazioni peritali non di competenza di questo
Comando”.
La stessa indagine svolta dalla Procura della Repubblica non addivenne ad alcuna conclusione certa, in quanto, nel provvedimento di archiviazione, il giudice motivò con il fatto che non si era potuta acclarare alcuna responsabilità a carico degli indagati e segnatamente della in CP_1 quanto fu accolta la richiesta del P.M. motivata con ragione che “…non può dirsi, allo stato, essere stata individuata la causa certa ed incontrovertibile che ebbe a determinare l'evento dannoso del 12.05.2009; ed invero, il
Consulente del Pubblico Ministero, come risulta dalle diverse relazioni depositate in tal senso, ha avanzato esclusivamente una supponibile ricostruzione eziologica degli eventi, indicando, come verosimile origine del fatto, due concause;
ed esattamente…;
1.l'installazione di un impianto tecnologico di dispersione dei fumi;
2.presenza di deposito ed ammassamento di un'ingente quantità di materiale cartaceo nel locale sottotetto, chiaramente luogo non idoneo per le sue caratteristiche e finalità di uso con tale destinazione, causa riconducibile evidentemente agli altri due indagati, proprietari dell'ultimo piano e del locale sottotetto. …. in ogni caso le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 indagini compiute fino a questo momento possono considerarsi esaustive, tenuto conto del fatto che non è stato possibile accertare con certezza né le cause, né le dinamiche di sviluppo dell'incendio”. D'altro canto, anche in sede civilistica, la giurisprudenza ha chiarito che per aversi imputazione degli effetti dannosi ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa,
l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo. In altri termini la cosa deve aver costituito la "causa" e non l'occasione del danno che si è verificato (C.
7276/1997). Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla "cosa"; se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 non sarà più applicabile (C. 1682/2000; C.
3553/1995).
La giurisprudenza ha chiarito che: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito”. (cfr. ex multis
Cass. Civ. 26086/2005).
Alla luce del rigetto della domanda attorea, nulla va motivato in ordine alla domanda proposta in via eventuale dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, che opportunamente venne coinvolta nel processo dalla che ha provato documentalmente l'interruzione dei termini della CP_1 prescrizione eccepita dalla Sussistono, dunque, giusti motivi per CP_3 compensare tra dette parti le spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e convenuta e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Compensa le spese di giudizio tra la convenuta e la chiamata in causa.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: responsabilità per cose in custodia - surroga da indennizzo assicurativo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gianmarino Chiappa, come da procura in atti;
ATTRICE
E vv. , difesa da sé medesima;
CP_1 CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Salvatore Sica, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2017, la
[...] conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_4 giudice di accertare e dichiarare la responsabilità della predetta convenuta in ordine all'evento dannoso del 12.05,2009 e per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 7.300,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 18.07.2011, ovvero della diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa. L'attrice esponeva che il proprio assicurato, aveva stipulato Parte_2 con la la polizza n. 172/58/752273 denominata Parte_1
“formula famiglia”, per l'assicurazione dei danni agli immobili di sua proprietà siti in Cava De' Tirreni al Corso Umberto I e che il giorno 12.05.2009, alle ore 15,30 circa, all'interno del sottotetto facente parte dell'unità immobiliare sita al 3° piano, ebbe a svilupparsi un incendio, il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 quale, oltre a causare danni all'immobile (mansarda e sottotetto), danneggiava anche la parte muraria dell'appartamento, sempre di proprietà dell'assicurato, situato al piano 2° dello stabile, nella quale filtrava l'acqua adoperata per lo spegnimento delle fiamme. Sul posto, infatti, intervenne una squadra dei
Vigili del Fuoco, che dopo lo spegnimento di detto incendio stilava una relazione d'intervento, ipotizzando le possibili cause dell'incendio. L'attrice allegava che i danni subiti dal proprio assicurato venivano stimati, dal tecnico della in € 7.300,00, la quale in data 18.07.2011 corrispondeva Controparte_5 detta somma al , a titolo di indennizzo per tutti i Parte_2 danni oggetto di garanzia contrattuale, con contestuale cessione del diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, sino all'ammontare di detto importo. La predetta compagnia assicuratrice deduceva che con lettere raccomandate a/r del 19.10.2011 e del 22.04.2013 aveva comunicato all'avv. di aver provveduto al versamento dell'indennizzo al danneggiato, CP_1 dichiarando, altresì, di volersi avvalere della surroga e dunque chiedendo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il rimborso del relativo importo alla stessa, in qualità di terzo responsabile. L'attrice, infatti, ricostruiva l'indennizzato sinistro del
12.05.2009 attribuendone la responsabilità alla ex art. 2051 c.c., in CP_1 quanto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno avevano stilato una relazione d'intervento, nella quale si dava atto che il sottotetto era attraversato da una canna fumaria in acciaio a vista posta al servizio del camino dell'appartamento al 1˚ piano dell'edificio, di proprietà della sulla CP_1 parte bassa della quale, in corrispondenza della giunzione, si rilevavano evidenti tracce di annerimento. In particolare, il tratto di canna fumaria all'interno della soffitta era costituito da una tubazione in ferro di sezione rettangolare realizzato artigianalmente, che correva libera all'interno della soffitta senza coibentazione e protezione, con una deviazione che portava la canna dalla parete perimetrale al colmo del tetto, da dove fuoriusciva all'esterno. Evidenziava che tale canna fumaria, peraltro, era stata, nell'inverno precedente, oggetto di numerose doglianze da parte della conduttrice e dei proprietari dell'appartamento al 2˚ piano attraversato in verticale da tale condotta, i quali, a più riprese avevano lamentato la fuoriuscita di fumi e il non corretto funzionamento della stessa. Proprio a seguito di tali doglianze, secondo quanto denunciato dal Parte_2
, nel pomeriggio del 12 maggio 2009, la e suoi incaricati
[...] CP_1 avevano effettuato l'accensione del caminetto, onde verificare il corretto funzionamento della canna fumaria e, mentre tale operazione era in corso, si era sviluppato l'incendio nel sottotetto soprastante. Alla luce di tali fatti, non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 avendo provveduto la a pagare la somma richiesta in surroga, si era CP_1 resa necessaria l'instaurazione del giudizio.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in rito e in via CP_4 preliminare la litispendenza di analogo giudizio a causa di una precedente atto di citazione ad essa notificato ma non iscritto a ruolo dall'attrice nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto non vi era alcuna prova che l'incendio fosse derivato da una carenza della canna fumaria posta a servizio del camino di sua proprietà e comunque chiamava in causa la con la quale era assicurata per la Controparte_3 responsabilità civile verso terzi, pe essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze patrimoniali sfavorevoli del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la Controparte_3 prescrizione della domanda proposta dalla convenuta, atteso che la denuncia del sinistro del 12.05.2009, era stata fatta dalla in data 14.05.2009 e CP_1 da questa data nessun'altra richiesta di indennizzo era stata ricevuta da essa compagnia assicurativa, la quale riceveva direttamente la notifica dell'atto di chiamata in causa in data 13.06.2017, allorquando, dunque, era già spirato il termine biennale previsto dalla legge. Eccepiva, inoltre, la inoperatività della polizza stipulata dalla in quanto l'ipotesi sinistrosa per cui è causa CP_1 non era inclusa tra gli eventi dannosi garantiti dal contratto assicurativo.
Riguardo alla causazione dell'incendio, rilevava che esso non era addebitabile alla cattiva realizzazione della canna fumaria dell'appartamento di proprietà della atteso che dagli accertamenti effettuati in loco dai Vigili del CP_1
Fuoco intervenuti, era risultato che i avevano adibito il Parte_2 sottotetto teatro dell'incendio a deposito della soc. Controparte_6 collocandovi oltre trenta metri di cubi di materiale di cellulosa, in dispregio alle norme antincendio e senza alcuna autorizzazione. Rilevava che il perito nominato dal PM che indagava sull'incendio, aveva individuato, tra le possibili cause dell'evento, la “…Presenza di deposito ed ammassamento di un'ingente quantità di materiale cartaceo nel locale del sottotetto, chiaramente luogo non idoneo per le sue caratteristiche e finalità di uso con tale destinazione, causa riconducibile evidentemente agli altri due indagati, proprietari dell'ultimo piano e del locale del sottotetto.”. Era, dunque, da escludere la responsabilità della tanto è vero che i Vigili del Fuoco CP_1 avevano ipotizzato due possibili cause dell'incendio: “
1. La presenza di una canna fumaria, passante nel sottotetto;
2. La presenza di un impianto elettrico non a norma in quanto si è riscontrata la presenza di fili volanti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 Entrambe le cause sono state citate;
per la prima è stata effettuata una verifica che tuttavia non ha riscontrato trafilamenti”. Per tali motivi chiedeva il rigetto sia della domanda principale della sia della Parte_1 domanda di manleva della convenuta chiamante in causa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione della copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Salerno in occasione dell'evento de quo, avvenuto il 12.05.2009 nella soffitta del Sig. , sita in cava dei Tirreni al Corso Parte_2
Umberto I, n.345; la copia della relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. per conto della procura della Repubblica di Salerno Tes_1 nell'ambito del proc. N.9398/009/21; la copia della relazione di consulenza integrativa eseguita nell'ambito del proc. N. 1650/2009 – Trib. Salerno sez. di Cava dei Tirreni dall'Ing. . Successivamente, rigettate le Persona_1 richieste di prova dichiarativa alla luce dei fati non contestati e della documentazione prodotta in atti, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di litispendenza, atteso che essa non sussiste, in quanto la precedente citazione, non iscritta a ruolo, era davanti a questo stesso Tribunale;
e va disattesa anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in quanto non prevista per l'ipotesi di responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c..
Nel merito, presupposto dell'accoglimento della domanda di condanna chiesta dalla è che essa fornisca la prova del nesso Parte_1 causale esistente tra lo svilupparsi dell'incendio e la inadeguatezza della canna fumaria di proprietà della Tale prova, alla luce della CP_1 documentazione prodotta in giudizio, non è stata fornita. Alla base dell'incendio vi fu l'uso illecito che il , unitamente Parte_2 alla figlia faceva in quel tempo del sottotetto teatro del Controparte_7 sinistro, adibito a deposito della società e ove venivano Controparte_6 stipati, tra l'altro, oltre trenta metri cubi di materiale in cellulosa in totale assenza di autorizzazioni e in violazione della normativa antincendio, per di più in presenza un impianto elettrico rudimentale, fatto con fili volanti, come accertato anche dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi, come risulta dalla relazione da essi redatta, ebbero a fare, nell'immediatezza dell'intervento, una verifica sulla tenuta della canna fumaria della constatando, nel CP_1 contraddittorio delle parti interessate, che la stessa non aveva perdite, nè trafilamenti. Per cui quella che era l'ipotesi n. 1 quale causa dell'incendio,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 andò subito scartata, rimanendo l'ipotesi n. 2, quella di un cortocircuito derivante dal malconcio impianto elettrico sito nel sottotetto in uso esclusivo ai . Si riporta a seguire la parte del rapporto dei Vigili del Fuoco Parte_2 qui di interesse: “ …Preliminarmente occorre premettere che la ricerca delle eventuali cause dell'incendio viene condotta dal personale a vista e ciò in considerazione del fatto che non si dispone in sede di intervento di strumentazioni, tecniche atte ad effettuare verifiche peritali che, in ogni caso vengono demandate all'attività dei privati o, a specifici sopralluoghi di
Polizia Giudiziaria laddove, (e non è il caso di specie) vi sia notizia di reato.
All'uopo si rappresenta che il personale intervenuto ha individuato fra le possibili cause:
1.la presenza di una carina fumaria … passante nel sottotetto,
2. la presenza di un impianto elettrico non a norma in quanto si è riscontrata la presenza di fili “volanti”. Entrambe le cause sono state citate;
per la prima è stata effettuata una verifica che tuttavia non ha riscontrato trafilamenti. Per la seconda il verbale riferisce di una mera incongruenza.
Sempre dal verbale si evince che l'evento ha avuto la sua particolare evoluzione per la presenza di un notevole carico di incendio (grande quantità di materiale combustibile accantonata nella soffitta). A riguardo si rappresenta che, trattandosi di vicenda afferente le proprietà private, la ricerca delle cause dell'incendio con ragionevole margine di certezza può essere raggiunta solo con operazioni peritali non di competenza di questo
Comando”.
La stessa indagine svolta dalla Procura della Repubblica non addivenne ad alcuna conclusione certa, in quanto, nel provvedimento di archiviazione, il giudice motivò con il fatto che non si era potuta acclarare alcuna responsabilità a carico degli indagati e segnatamente della in CP_1 quanto fu accolta la richiesta del P.M. motivata con ragione che “…non può dirsi, allo stato, essere stata individuata la causa certa ed incontrovertibile che ebbe a determinare l'evento dannoso del 12.05.2009; ed invero, il
Consulente del Pubblico Ministero, come risulta dalle diverse relazioni depositate in tal senso, ha avanzato esclusivamente una supponibile ricostruzione eziologica degli eventi, indicando, come verosimile origine del fatto, due concause;
ed esattamente…;
1.l'installazione di un impianto tecnologico di dispersione dei fumi;
2.presenza di deposito ed ammassamento di un'ingente quantità di materiale cartaceo nel locale sottotetto, chiaramente luogo non idoneo per le sue caratteristiche e finalità di uso con tale destinazione, causa riconducibile evidentemente agli altri due indagati, proprietari dell'ultimo piano e del locale sottotetto. …. in ogni caso le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 indagini compiute fino a questo momento possono considerarsi esaustive, tenuto conto del fatto che non è stato possibile accertare con certezza né le cause, né le dinamiche di sviluppo dell'incendio”. D'altro canto, anche in sede civilistica, la giurisprudenza ha chiarito che per aversi imputazione degli effetti dannosi ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa,
l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo. In altri termini la cosa deve aver costituito la "causa" e non l'occasione del danno che si è verificato (C.
7276/1997). Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla "cosa"; se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 non sarà più applicabile (C. 1682/2000; C.
3553/1995).
La giurisprudenza ha chiarito che: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito”. (cfr. ex multis
Cass. Civ. 26086/2005).
Alla luce del rigetto della domanda attorea, nulla va motivato in ordine alla domanda proposta in via eventuale dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, che opportunamente venne coinvolta nel processo dalla che ha provato documentalmente l'interruzione dei termini della CP_1 prescrizione eccepita dalla Sussistono, dunque, giusti motivi per CP_3 compensare tra dette parti le spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e convenuta e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 3) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Compensa le spese di giudizio tra la convenuta e la chiamata in causa.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7