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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D' Avino Presidente
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6302/2023
TRA
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Eloy Puga Villarino, codice fiscale.
, C.F._2
-appellante –
E
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (C.F.
) in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
-appellata-
Dott. ; Controparte_2
-appellato contumace-
ha emesso la seguente: SENTENZA
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO 2
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso: che in data Parte_1
1° gennaio 2013 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Andrea di Roma in autoambulanza, in quanto accusava uno stato di malessere generale, con cefalea, nausea e vomito;
che all'accesso in
Pronto Soccorso le veniva attribuito all'esito del triage, il codice bianco,
e veniva sottoposta a visita dal dottor medico di Controparte_2
famiglia, ma non medico di Pronto Soccorso;
che essa ricorrente riferiva il proprio stato di malessere, che veniva riportato nel giudizio anamnestico del verbale di pronto soccorso con "cefalea, nausea e vomito da ieri mattina"; ultimata la visita generale, il medico, ritenendo di non effettuare ulteriori accertamenti clinici e strumentali, riportava nella cartella di pronto soccorso soltanto il seguente esame obiettivo "riferisce cefalea e febbricola" e, malgrado la cefalea fosse così intensa da richiedere il trasporto in ambulanza, emetteva la seguente diagnosi:
"raffreddamento prime vie aeree", e dimetteva la paziente alle 19:06
dello stesso giorno;
che, a causa del persistere della sintomatologia cefalica l'attrice, in data 3 gennaio 2013, alle 11:08, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri di Roma, dove veniva eseguita consulenza neurochirurgica che riscontrava "peggioramento della cefalea con irradiazione del dolore lungo il rachide cervicale.
Sfumata emisindrome motoria" e la TAC cerebrale ed un angio TAC cerebrale ivi effettuate evidenziavano un ematoma intracerebrale silviano destro da rottura di MA (malformazione artero-venosa cerebrale); che in data 3 gennaio 2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma intracerebrale temporale destro e all'asportazione della malformazione vascolare e la TAC cerebrale
2 3
eseguita il 4/1/2013 evidenziava un'area malacica postoperatoria temporale destra;
che in data 10 gennaio 2013, dopo l'intervento chirurgico del 3 gennaio 2013, si sottoponeva a visita oculistica dalla quale risultava il seguente referto: "la paziente non è in buone condizioni fisiche per completare l'esame. Il campo visivo parziale dell'occhio destro rileva comunque un deficit emianoptico nasale"; che in data 11 gennaio
2013 essa attrice eseguiva TAC cerebrale che mostrava due aree ipodense in regione temporale e temporo-parietale destra, e angioTAC che evidenziava residuo della MA in regione temporale destra;
che in data
17 gennaio 2013 veniva nuovamente operata per la MA residua nella regione temporale destra e in data 1 maggio 2014 ricoverata nel Reparto
di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Filippo Neri per essere sottoposta a panangiografia cerebrale e ulteriormente operata per MA residua in data 5 maggio 2014; che allo stato attuale la medesima presentava esiti anatomici di craniotomia ed evacuazione di cospicuo ematoma intraparenchimale temporo-parietale destro con dilatazione del ventricolo laterale di destra;
sfumata emisindrome motoria sinistra, con lieve deficit di attenzione e di equilibrio e modica disartria;
emianopsia omonima sinistra;
epilessia in trattamento farmacologico con crisi documentate;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità
dell'Ospedale Sant'Andrea e del medico dottor per la Controparte_2
omessa diagnosi, che aveva condizionato un decisivo ritardo di trattamento della malformazione arterovenosa, poiché nel frattempo si era verificato un massivo sanguinamento cerebrale, con necessità di intervento neurochirurgico di craniotomia decompressiva in urgenza, dal quale era conseguito un danno biologico permanente consistente negli
3 4
esiti sopradescritti (vedi pagina 8 del ricorso introduttivo); che era stato esperito ATP nei confronti della Struttura, del medico e della
[...]
che la CTU, disposta in sede Controparte_3
di procedimento di istruzione preventiva, aveva ravvisato la responsabilità della e del medico per l'omessa diagnosi;
che era Parte_2
stato esperito procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo come da relativo verbale in atti;
che la Compagnia aveva offerto la somma di euro 2500,00 a titolo di ristoro del danno, somma che era stata accettata da essa ricorrente in acconto sul maggior avere.
2. Tutto ciò premesso la ha adito il LE di Roma onde Pt_1
conseguire la condanna in via solidale della struttura e del medico curante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, adeguatamente personalizzato tenuto conto del fatto che la medesima non poteva più svolgere le mansioni di cameriera fino a quel momento svolte;
danno morale soggettivo) derivanti dall'omissione diagnostica come sopra rappresentata, il tutto previo accertamento della responsabilità della struttura e del medico.
3. Si è costituita la struttura, che ha contestato la domanda, concludendo per il rigetto della medesima. Ha dedotto che nessun rilievo era stato mosso nei suoi confronti dalla ricorrente in riferimento al contratto di spedalità
concluso inter partes;
che inoltre non era stato provato il nesso causale tra l'omissione diagnostica e i postumi permanenti caratterizzanti le condizioni attuali dell'attrice.
4. Si è costituito anche il dott. il quale ha contestato CP_2
analiticamente la domanda avversaria.
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5. La causa è stata istruita con documenti (cartelle cliniche relative ai vari ricoveri della ricorrente) e CTU medico legale.
6. Il LE con la sentenza n. 7713/2023 pubbl. il 17/5/2023 ha condannato la struttura sanitaria e in via solidale al Controparte_2
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 77.611,28,
oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 1 gennaio 2013 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno, dichiarato la tenuta a Controparte_3
manlevare la struttura della quota di risarcimento che questa deve corrispondere alla attrice, posto in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese della CTU medico legale svolta in sede di ATP e della
CTU svolta nel giudizio di merito e condannato i convenuti in solido alla rifusione delle spese di causa, comprensiva di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore,
compensato in toto le spese di causa tra la ricorrente e la . CP_3
7. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello la Pt_1
censurando la sentenza in base ai seguenti motivi : 1) Violazione artt. 115 e
116 c.p.c. Travisamento delle risultanze della CTU. Errore di calcolo del danno risarcibile per mancata considerazione del danno differenziale
determinato dai consulenti del Giudice. Ad avviso dell' appellante il
LE non ha applicato nel calcolo del c.d. danno differenziale iatrogeno
l' orientamento ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 6341/2014, in base al quale l'ammontare del danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dei sanitari, non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali ma va stabilito operando la differenza tra il
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montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è portatore il danneggiato e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile, normalmente risultante dall'operazione chirurgica, e nel caso di specie dall' omissione diagnostica dei sanitari in servizio presso l'Ospedale Sant'Andrea il 01.01.2013.Chiede pertanto che il danno differenziale venga ricalcolato secondo gli anzidetti criteri fermo restando le percentuali di IP accertate dal ctu. 2) Violazione dell'art. 112
c.p.c. per omissione in sentenza di pronuncia sulla richiesta di
risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa.
L' appellante si duole della omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria di danno da perdita della capacità lavorativa nonostante la esplicitazione della domanda nel ricorso introduttivo nel quale non era stata offerta alcuna prova della specifica attività lavorativa svolta dall' attrice all'epoca dei fatti, richiamando l' orientamento di legittimità (Cassazione, III Civile n. 16844 del 13.06.2023) secondo il quale la perdita della capacità lavorativa generica, in soggetto macroleso e impossibilitato a lavorare per tutta la vita,
è da considerarsi danno patrimoniale e va liquidato, anche facendo ausilio a presunzioni, prendendo come riferimento, in assenza di pregressa storia lavorativa, il parametro del triplo della pensione sociale.
8. .Si è costituita l' chiedendo il Controparte_4
rigetto dell' appello e la conferma dell' impugnata sentenza.
9. E' rimasto contumace il . CP_2
8.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc.; disposta la trattazione scritta, con deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, chiedendo la decisione della causa, la Corte ha
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trattenuto la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell' art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. .
9. Preliminarmente deve rilevarsi la formazione del giudicato tanto in ordine alla responsabilità dei convenuti/appellati per omessa tempestiva diagnosi di
MA cerebrale che alla sussistenza del danno iatrogeno e alla sua incidenza in termini percentuali sulla complessiva invalidità riscontrata a carico della
. Parimenti non è contestata la spettanza del c.d. danno biologico Pt_1
da ITA e ITP nella misura determinata dal LE né la valutazione della percentuale del 25% riconosciuta per la personalizzazione del c.d. danno morale soggettivo .
Per contro è inutilmente contestata dall'appellante la esistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di liquidazione invocato dalla controparte, per la mancanza di menomazioni preesistenti alla condotta omissiva illecita dei sanitari.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante risulta per tabulas che la al momento del ricovero presso l' Ospedale Sant' Andrea era già Pt_1
affetta da MA (Malformazione arterio-venosa) che come si evince dalla ctu espletata in primo grado, è una condizione patologica legata alle alterazioni dello sviluppo della rete vascolare cerebrale embrionale che ha concorso a determinare i postumi riscontrati a carico della ricorrente, unitamente alla ritardata diagnosi dei sanitari dell' Ospedale Sant' Andrea, responsabile solo del danno emianoptico, quantificato nella percentuale di
IP del 20%. La preesistenza di tale condizione patologica è invero ribadita ripetutamente nella relazione medico-legale laddove viene affermata la indipendenza dei postumi permanenti riscontrati (segnatamente epilessia focale temporale destra, emisindrome sensitivo motoria sx, emianopsia
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laterale omonima sinistra 25-50% delle MA) derivati dal ritardo della diagnosi di MA (pag. 33 CTU) e la loro correlazione alle influenze emodinamiche della malformazione vascolare, oltre che la inerenza del deficit motorio (v. pag 44 della CTU in risposta alle note critiche del ctp di parte ricorrente) alla natura fisiopatologica della MA .
A fronte di tali evidenze documentali nessun rilievo può quindi attribuirsi alle espressioni utilizzate dalla ctu e richiamate in comparsa di costituzione dell' appellata “ la stessa manipolazione chirurgica dovuta ai tre interventi del 3/1/2013, 17/1/2013 e 5/5/2014 può essere responsabile di danno iatrogeno non evitabile” , dovendo peraltro le stesse interpretarsi alla luce di quanto in precedenza affermato dall' ausiliario e ben evidenziato dal
LE .
Sulla quantificazione poi del danno differenziale spettante all'appellante si deve invece evidenziare l'errore in cui è incorso il tribunale, che ha considerato la quantificazione dell'invalidità espressa dal consulente medico non come gradi con il quali determinare i rispettivi risarcimenti, ma esclusivamente basandosi su quella attribuita per l'aggravamento derivante dall'errore medico per negligenza o imperizia, così penalizzando il ristoro attribuito alla danneggiata.
Infatti il valore monetario del punto di invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità, e quindi la differenza va determinata non sul grado di invalidità permanente, come erroneamente operato dal LE, ma sui valori monetari. Deve pertanto necessariamente con prognosi postuma dapprima liquidarsi il danno biologico complessivo patito dalla vittima, e quindi liquidare il danno biologico complessivo che sarebbe verosimilmente residuato in assenza di
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fatto illecito, costituendo la differenza il danno iatrogeno differenziale del quale il sanitario dovrà rispondere.
Tale corretta determinazione del danno differenziale iatrogeno è stata fatta propria da Cass. n. n. 6341/2014 e Cass. n. 8551/2017 recentemente ribadita da Cass. 28327/22: “In tema di liquidazione del danno alla salute,
l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al
danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante
cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito
e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in
una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le
patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato
pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado
di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere
discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto”.
In applicazione dei principi su estesi e delle attuali tabelle del 2024 del danno non patrimoniale del LE di Milano e tenuto conto dell' età
della al momento dei fatti ( 32 anni) , deve detrarsi dalla somma Pt_1
di euro 312.726,00 corrispondente alla complessiva IP del 50% la somma di euro 126.930,00 corrispondente alla percentuale del 30% di IP ovvero al danno biologico complessivo che sarebbe verosimilmente residuato in
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assenza di fatto illecito. La differenza, pari a euro 185,796,00, costituisce il danno iatrogeno differenziale del quale gli appellati dovranno rispondere.
Alla suddetta somma deve poi aggiungersi la somma di euro 2.516, 40 per
ITA rapportata a gg. 20 ed euro 7.683,60 per ITP al 50% per ulteriori gg.
120 , oltre euro 48.999,00 quale personalizzazione al 25% del danno
morale soggettivo( percentuale utilizzata dal LE ai fini della personalizzazione del danno biologico e non contestata dalle parti ),
rapportato al danno biologico da IP come sopra rideterminato, pervenendosi alla complessiva somma di euro 244.995,00 , da cui detrarre l' acconto già versato di euro 2.500,00 .
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
11.Per contro non coglie nel segno il secondo motivo .
10 11
Nel ricorso introduttivo si segnalava che “Un ulteriore danno risarcibile è
quello patrimoniale da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa di una donna che aveva solo 32 anni di età al momento dei fatti,
e che tranne periodi brevissimi, ha sempre svolto attività lavorativa
(cameriera) che non è più in grado di svolgere a causa delle menomazioni
riportate”. Nelle conclusioni la ricorrente chiedeva di personalizzare il danno incrementando nella misura del 25% ovvero ulteriori € 122.038,75 il danno biologico, considerato il danno patrimoniale da lucro cessante per
la perdita della capacità lavorativa in una donna di solo 32 anni di età all'epoca. Tuttavia nessuna prova era fornita in ordine alla attività
lavorativa svolta anteriormente al ricovero né tantomeno al reddito percepito per cui nonostante l' espressa motivazione sulla anzidetta domanda, non sussistono i presupposti per il suo accoglimento per mancanza di prova del danno patrimoniale da lucro cessante .
Per quanto attiene alle deduzioni nuove svolte in appello, secondo le quali in assenza di prova dell' attività lavorativa svolta in precedenza la domanda doveva ritenersi necessariamente riferita alla riduzione della capacità lavorativa generica , liquidabile facendo ricorso al parametro del triplo della pensione sociale, le stesse sono altresì inammissibili in quanto nuove e comunque infondate nel merito.
Infatti, per quanto attiene alla cenestesi, “consistente nella maggior usura, fatica e difficoltà nell'attendere allo svolgimento dell'attività lavorativa,
sebbene non incidente sulle opportunità di guadagno e sulla realizzazione
delle prospettive di lavoro riconducibili alle attitudini specifiche della persona” (Cass 16628/2023; Cass 17411/2019), non sono stati allegate e men che meno dimostrate conseguenze ulteriori rispetto a quelle che
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possono normalmente derivare dal grado di invalidità ascrivibile alla responsabilità medico-sanitaria accertata. Difetta dunque, il riscontro di quelle circostanze “specifiche ed eccezionali” idonee a giustificare un eventuale appesantimento del punto (Cass 16608/2023; Cass 17411/2019, per la necessità della tempestiva allegazione e prova di conseguenze
anomale o del tutto peculiari ai fini della personalizzazione v..Cass.
28988/2019 ).
Peraltro la riconducibilità dei postumi residuati alla condotta illecita tenuta dagli appellati limitatamente alla percentuale del 20% impedisce di riconoscere un ulteriore personalizzazione per la riduzione della capacità
lavorativa generica riferibile al danno iatrogeno.
12.Ne consegue la condanna della appellata
[...]
e del dott. in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
ex art. 2055 c.c. a pagare all' appellante la maggior somma di euro
244.995,00, da cui detrarre l' importo già versato, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra indicati.
13.Resta ferma la decisione sulla domanda di manleva e sulle spese di lite del primo grado in quanto non oggetto di gravame e l'esito sostanzialmente immutato del giudizio.
14.Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellati destinatari della condanna al pagamento delle somme come rideterminate, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri previsti nelle tabelle applicabili ratione temporis di cui al D.M.n. 55 , secondo il valore della causa, per valori medi, con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
12 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da avverso la sentenza del LE di Roma n. 7713/2023, Parte_1
in parziale accoglimento dell' appello, così provvede:
- condanna in solido Controparte_1
con a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
244.995,00 per le causali indicate nella parte motiva , detratti gli importi già versati, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati nella parte motiva.
-rigetta nel resto l'appello .
-condanna l' e Controparte_1
in solido tra loro a rifondere le spese di lite del presente Controparte_2
grado, che si liquidano in complessivi euro 1.848,00 per esborsi ed euro
9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge , con vincolo in favore dell' antistatario avv. Eloy Puga
Villarino .
-conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/4/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D' Avino Presidente
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6302/2023
TRA
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Eloy Puga Villarino, codice fiscale.
, C.F._2
-appellante –
E
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (C.F.
) in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_3
-appellata-
Dott. ; Controparte_2
-appellato contumace-
ha emesso la seguente: SENTENZA
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO 2
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso: che in data Parte_1
1° gennaio 2013 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'Andrea di Roma in autoambulanza, in quanto accusava uno stato di malessere generale, con cefalea, nausea e vomito;
che all'accesso in
Pronto Soccorso le veniva attribuito all'esito del triage, il codice bianco,
e veniva sottoposta a visita dal dottor medico di Controparte_2
famiglia, ma non medico di Pronto Soccorso;
che essa ricorrente riferiva il proprio stato di malessere, che veniva riportato nel giudizio anamnestico del verbale di pronto soccorso con "cefalea, nausea e vomito da ieri mattina"; ultimata la visita generale, il medico, ritenendo di non effettuare ulteriori accertamenti clinici e strumentali, riportava nella cartella di pronto soccorso soltanto il seguente esame obiettivo "riferisce cefalea e febbricola" e, malgrado la cefalea fosse così intensa da richiedere il trasporto in ambulanza, emetteva la seguente diagnosi:
"raffreddamento prime vie aeree", e dimetteva la paziente alle 19:06
dello stesso giorno;
che, a causa del persistere della sintomatologia cefalica l'attrice, in data 3 gennaio 2013, alle 11:08, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri di Roma, dove veniva eseguita consulenza neurochirurgica che riscontrava "peggioramento della cefalea con irradiazione del dolore lungo il rachide cervicale.
Sfumata emisindrome motoria" e la TAC cerebrale ed un angio TAC cerebrale ivi effettuate evidenziavano un ematoma intracerebrale silviano destro da rottura di MA (malformazione artero-venosa cerebrale); che in data 3 gennaio 2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma intracerebrale temporale destro e all'asportazione della malformazione vascolare e la TAC cerebrale
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eseguita il 4/1/2013 evidenziava un'area malacica postoperatoria temporale destra;
che in data 10 gennaio 2013, dopo l'intervento chirurgico del 3 gennaio 2013, si sottoponeva a visita oculistica dalla quale risultava il seguente referto: "la paziente non è in buone condizioni fisiche per completare l'esame. Il campo visivo parziale dell'occhio destro rileva comunque un deficit emianoptico nasale"; che in data 11 gennaio
2013 essa attrice eseguiva TAC cerebrale che mostrava due aree ipodense in regione temporale e temporo-parietale destra, e angioTAC che evidenziava residuo della MA in regione temporale destra;
che in data
17 gennaio 2013 veniva nuovamente operata per la MA residua nella regione temporale destra e in data 1 maggio 2014 ricoverata nel Reparto
di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Filippo Neri per essere sottoposta a panangiografia cerebrale e ulteriormente operata per MA residua in data 5 maggio 2014; che allo stato attuale la medesima presentava esiti anatomici di craniotomia ed evacuazione di cospicuo ematoma intraparenchimale temporo-parietale destro con dilatazione del ventricolo laterale di destra;
sfumata emisindrome motoria sinistra, con lieve deficit di attenzione e di equilibrio e modica disartria;
emianopsia omonima sinistra;
epilessia in trattamento farmacologico con crisi documentate;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità
dell'Ospedale Sant'Andrea e del medico dottor per la Controparte_2
omessa diagnosi, che aveva condizionato un decisivo ritardo di trattamento della malformazione arterovenosa, poiché nel frattempo si era verificato un massivo sanguinamento cerebrale, con necessità di intervento neurochirurgico di craniotomia decompressiva in urgenza, dal quale era conseguito un danno biologico permanente consistente negli
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esiti sopradescritti (vedi pagina 8 del ricorso introduttivo); che era stato esperito ATP nei confronti della Struttura, del medico e della
[...]
che la CTU, disposta in sede Controparte_3
di procedimento di istruzione preventiva, aveva ravvisato la responsabilità della e del medico per l'omessa diagnosi;
che era Parte_2
stato esperito procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo come da relativo verbale in atti;
che la Compagnia aveva offerto la somma di euro 2500,00 a titolo di ristoro del danno, somma che era stata accettata da essa ricorrente in acconto sul maggior avere.
2. Tutto ciò premesso la ha adito il LE di Roma onde Pt_1
conseguire la condanna in via solidale della struttura e del medico curante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, adeguatamente personalizzato tenuto conto del fatto che la medesima non poteva più svolgere le mansioni di cameriera fino a quel momento svolte;
danno morale soggettivo) derivanti dall'omissione diagnostica come sopra rappresentata, il tutto previo accertamento della responsabilità della struttura e del medico.
3. Si è costituita la struttura, che ha contestato la domanda, concludendo per il rigetto della medesima. Ha dedotto che nessun rilievo era stato mosso nei suoi confronti dalla ricorrente in riferimento al contratto di spedalità
concluso inter partes;
che inoltre non era stato provato il nesso causale tra l'omissione diagnostica e i postumi permanenti caratterizzanti le condizioni attuali dell'attrice.
4. Si è costituito anche il dott. il quale ha contestato CP_2
analiticamente la domanda avversaria.
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5. La causa è stata istruita con documenti (cartelle cliniche relative ai vari ricoveri della ricorrente) e CTU medico legale.
6. Il LE con la sentenza n. 7713/2023 pubbl. il 17/5/2023 ha condannato la struttura sanitaria e in via solidale al Controparte_2
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 77.611,28,
oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 1 gennaio 2013 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno, dichiarato la tenuta a Controparte_3
manlevare la struttura della quota di risarcimento che questa deve corrispondere alla attrice, posto in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese della CTU medico legale svolta in sede di ATP e della
CTU svolta nel giudizio di merito e condannato i convenuti in solido alla rifusione delle spese di causa, comprensiva di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore,
compensato in toto le spese di causa tra la ricorrente e la . CP_3
7. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello la Pt_1
censurando la sentenza in base ai seguenti motivi : 1) Violazione artt. 115 e
116 c.p.c. Travisamento delle risultanze della CTU. Errore di calcolo del danno risarcibile per mancata considerazione del danno differenziale
determinato dai consulenti del Giudice. Ad avviso dell' appellante il
LE non ha applicato nel calcolo del c.d. danno differenziale iatrogeno
l' orientamento ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 6341/2014, in base al quale l'ammontare del danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dei sanitari, non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali ma va stabilito operando la differenza tra il
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montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è portatore il danneggiato e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile, normalmente risultante dall'operazione chirurgica, e nel caso di specie dall' omissione diagnostica dei sanitari in servizio presso l'Ospedale Sant'Andrea il 01.01.2013.Chiede pertanto che il danno differenziale venga ricalcolato secondo gli anzidetti criteri fermo restando le percentuali di IP accertate dal ctu. 2) Violazione dell'art. 112
c.p.c. per omissione in sentenza di pronuncia sulla richiesta di
risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa.
L' appellante si duole della omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria di danno da perdita della capacità lavorativa nonostante la esplicitazione della domanda nel ricorso introduttivo nel quale non era stata offerta alcuna prova della specifica attività lavorativa svolta dall' attrice all'epoca dei fatti, richiamando l' orientamento di legittimità (Cassazione, III Civile n. 16844 del 13.06.2023) secondo il quale la perdita della capacità lavorativa generica, in soggetto macroleso e impossibilitato a lavorare per tutta la vita,
è da considerarsi danno patrimoniale e va liquidato, anche facendo ausilio a presunzioni, prendendo come riferimento, in assenza di pregressa storia lavorativa, il parametro del triplo della pensione sociale.
8. .Si è costituita l' chiedendo il Controparte_4
rigetto dell' appello e la conferma dell' impugnata sentenza.
9. E' rimasto contumace il . CP_2
8.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc.; disposta la trattazione scritta, con deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, chiedendo la decisione della causa, la Corte ha
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trattenuto la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell' art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. .
9. Preliminarmente deve rilevarsi la formazione del giudicato tanto in ordine alla responsabilità dei convenuti/appellati per omessa tempestiva diagnosi di
MA cerebrale che alla sussistenza del danno iatrogeno e alla sua incidenza in termini percentuali sulla complessiva invalidità riscontrata a carico della
. Parimenti non è contestata la spettanza del c.d. danno biologico Pt_1
da ITA e ITP nella misura determinata dal LE né la valutazione della percentuale del 25% riconosciuta per la personalizzazione del c.d. danno morale soggettivo .
Per contro è inutilmente contestata dall'appellante la esistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di liquidazione invocato dalla controparte, per la mancanza di menomazioni preesistenti alla condotta omissiva illecita dei sanitari.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante risulta per tabulas che la al momento del ricovero presso l' Ospedale Sant' Andrea era già Pt_1
affetta da MA (Malformazione arterio-venosa) che come si evince dalla ctu espletata in primo grado, è una condizione patologica legata alle alterazioni dello sviluppo della rete vascolare cerebrale embrionale che ha concorso a determinare i postumi riscontrati a carico della ricorrente, unitamente alla ritardata diagnosi dei sanitari dell' Ospedale Sant' Andrea, responsabile solo del danno emianoptico, quantificato nella percentuale di
IP del 20%. La preesistenza di tale condizione patologica è invero ribadita ripetutamente nella relazione medico-legale laddove viene affermata la indipendenza dei postumi permanenti riscontrati (segnatamente epilessia focale temporale destra, emisindrome sensitivo motoria sx, emianopsia
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laterale omonima sinistra 25-50% delle MA) derivati dal ritardo della diagnosi di MA (pag. 33 CTU) e la loro correlazione alle influenze emodinamiche della malformazione vascolare, oltre che la inerenza del deficit motorio (v. pag 44 della CTU in risposta alle note critiche del ctp di parte ricorrente) alla natura fisiopatologica della MA .
A fronte di tali evidenze documentali nessun rilievo può quindi attribuirsi alle espressioni utilizzate dalla ctu e richiamate in comparsa di costituzione dell' appellata “ la stessa manipolazione chirurgica dovuta ai tre interventi del 3/1/2013, 17/1/2013 e 5/5/2014 può essere responsabile di danno iatrogeno non evitabile” , dovendo peraltro le stesse interpretarsi alla luce di quanto in precedenza affermato dall' ausiliario e ben evidenziato dal
LE .
Sulla quantificazione poi del danno differenziale spettante all'appellante si deve invece evidenziare l'errore in cui è incorso il tribunale, che ha considerato la quantificazione dell'invalidità espressa dal consulente medico non come gradi con il quali determinare i rispettivi risarcimenti, ma esclusivamente basandosi su quella attribuita per l'aggravamento derivante dall'errore medico per negligenza o imperizia, così penalizzando il ristoro attribuito alla danneggiata.
Infatti il valore monetario del punto di invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità, e quindi la differenza va determinata non sul grado di invalidità permanente, come erroneamente operato dal LE, ma sui valori monetari. Deve pertanto necessariamente con prognosi postuma dapprima liquidarsi il danno biologico complessivo patito dalla vittima, e quindi liquidare il danno biologico complessivo che sarebbe verosimilmente residuato in assenza di
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fatto illecito, costituendo la differenza il danno iatrogeno differenziale del quale il sanitario dovrà rispondere.
Tale corretta determinazione del danno differenziale iatrogeno è stata fatta propria da Cass. n. n. 6341/2014 e Cass. n. 8551/2017 recentemente ribadita da Cass. 28327/22: “In tema di liquidazione del danno alla salute,
l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al
danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante
cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito
e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in
una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le
patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato
pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado
di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere
discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto”.
In applicazione dei principi su estesi e delle attuali tabelle del 2024 del danno non patrimoniale del LE di Milano e tenuto conto dell' età
della al momento dei fatti ( 32 anni) , deve detrarsi dalla somma Pt_1
di euro 312.726,00 corrispondente alla complessiva IP del 50% la somma di euro 126.930,00 corrispondente alla percentuale del 30% di IP ovvero al danno biologico complessivo che sarebbe verosimilmente residuato in
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assenza di fatto illecito. La differenza, pari a euro 185,796,00, costituisce il danno iatrogeno differenziale del quale gli appellati dovranno rispondere.
Alla suddetta somma deve poi aggiungersi la somma di euro 2.516, 40 per
ITA rapportata a gg. 20 ed euro 7.683,60 per ITP al 50% per ulteriori gg.
120 , oltre euro 48.999,00 quale personalizzazione al 25% del danno
morale soggettivo( percentuale utilizzata dal LE ai fini della personalizzazione del danno biologico e non contestata dalle parti ),
rapportato al danno biologico da IP come sopra rideterminato, pervenendosi alla complessiva somma di euro 244.995,00 , da cui detrarre l' acconto già versato di euro 2.500,00 .
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
11.Per contro non coglie nel segno il secondo motivo .
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Nel ricorso introduttivo si segnalava che “Un ulteriore danno risarcibile è
quello patrimoniale da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa di una donna che aveva solo 32 anni di età al momento dei fatti,
e che tranne periodi brevissimi, ha sempre svolto attività lavorativa
(cameriera) che non è più in grado di svolgere a causa delle menomazioni
riportate”. Nelle conclusioni la ricorrente chiedeva di personalizzare il danno incrementando nella misura del 25% ovvero ulteriori € 122.038,75 il danno biologico, considerato il danno patrimoniale da lucro cessante per
la perdita della capacità lavorativa in una donna di solo 32 anni di età all'epoca. Tuttavia nessuna prova era fornita in ordine alla attività
lavorativa svolta anteriormente al ricovero né tantomeno al reddito percepito per cui nonostante l' espressa motivazione sulla anzidetta domanda, non sussistono i presupposti per il suo accoglimento per mancanza di prova del danno patrimoniale da lucro cessante .
Per quanto attiene alle deduzioni nuove svolte in appello, secondo le quali in assenza di prova dell' attività lavorativa svolta in precedenza la domanda doveva ritenersi necessariamente riferita alla riduzione della capacità lavorativa generica , liquidabile facendo ricorso al parametro del triplo della pensione sociale, le stesse sono altresì inammissibili in quanto nuove e comunque infondate nel merito.
Infatti, per quanto attiene alla cenestesi, “consistente nella maggior usura, fatica e difficoltà nell'attendere allo svolgimento dell'attività lavorativa,
sebbene non incidente sulle opportunità di guadagno e sulla realizzazione
delle prospettive di lavoro riconducibili alle attitudini specifiche della persona” (Cass 16628/2023; Cass 17411/2019), non sono stati allegate e men che meno dimostrate conseguenze ulteriori rispetto a quelle che
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possono normalmente derivare dal grado di invalidità ascrivibile alla responsabilità medico-sanitaria accertata. Difetta dunque, il riscontro di quelle circostanze “specifiche ed eccezionali” idonee a giustificare un eventuale appesantimento del punto (Cass 16608/2023; Cass 17411/2019, per la necessità della tempestiva allegazione e prova di conseguenze
anomale o del tutto peculiari ai fini della personalizzazione v..Cass.
28988/2019 ).
Peraltro la riconducibilità dei postumi residuati alla condotta illecita tenuta dagli appellati limitatamente alla percentuale del 20% impedisce di riconoscere un ulteriore personalizzazione per la riduzione della capacità
lavorativa generica riferibile al danno iatrogeno.
12.Ne consegue la condanna della appellata
[...]
e del dott. in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
ex art. 2055 c.c. a pagare all' appellante la maggior somma di euro
244.995,00, da cui detrarre l' importo già versato, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra indicati.
13.Resta ferma la decisione sulla domanda di manleva e sulle spese di lite del primo grado in quanto non oggetto di gravame e l'esito sostanzialmente immutato del giudizio.
14.Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellati destinatari della condanna al pagamento delle somme come rideterminate, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri previsti nelle tabelle applicabili ratione temporis di cui al D.M.n. 55 , secondo il valore della causa, per valori medi, con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da avverso la sentenza del LE di Roma n. 7713/2023, Parte_1
in parziale accoglimento dell' appello, così provvede:
- condanna in solido Controparte_1
con a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
244.995,00 per le causali indicate nella parte motiva , detratti gli importi già versati, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati nella parte motiva.
-rigetta nel resto l'appello .
-condanna l' e Controparte_1
in solido tra loro a rifondere le spese di lite del presente Controparte_2
grado, che si liquidano in complessivi euro 1.848,00 per esborsi ed euro
9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge , con vincolo in favore dell' antistatario avv. Eloy Puga
Villarino .
-conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/4/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
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