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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(Codice di credito unificato: Parte_1
), con sede in Cina, in persona del legale rappresentante “pro PartitaIVA_1
tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovico Muratori n. 15, presso lo 2
studio dell'Avv. Emilia Maggio, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 12/7/2018, redatta in duplice lingua e vidimata dal Notaio ed Per_1
autenticata dal Consolato Generale d'Italia -Chongqing- in Cina in data 31/8/2018, in atti;
- Appellante principale ed appellata incidentale -
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore”, elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Via Vivaldi n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Michele Proverbio e Catia Gobbi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellata principale -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ Controparte_1 CP_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 287/19, con il quale il Tribunale
[...] di Velletri le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
(nel prosieguo, “ ”), della somma di Euro 91.764,00, oltre
[...] Pt_1 interessi moratori e spese del monitorio, per il mancato pagamento di una fornitura di generi alimentari. 3
In particolare, l'opponente dichiarava di essere da lungo tempo cliente della e Pt_1 di avere sempre acquistato da quest'ultima dei funghi porcini destinati ad alimentazione umana;
senonché, in data 29/10/2015, in occasione dell'acquisto di una delle suddette forniture (in particolare, quella contraddistinta dal contratto n.
13TPD1024-BOSCO-7P del 12/8/2015), alcuni dipendenti della di Velletri, CP_2 nell'ambito delle attività di controllo finalizzato all'accertamento e alla certificazione della commestibilità della merce, avevano rilevato che i funghi inviati dalla Pt_1 pur essendo commestibili, sarebbero potuti essere avviati solo ad uso “industriale”, con la conseguenza che, con lettera del 3/11/2015, l'opponente aveva denunziato alla società venditrice la mancanza delle qualità essenziali dei funghi acquistati, arrivando successivamente a concordare con l'alienante la loro vendita a terzi per recuperare i costi sopportati per la conservazione dei medesimi.
Successivamente, essendosi vista notificare il decreto ingiuntivo oggetto di causa, la si era vista costretta ad opporsi a detto provvedimento e, dopo aver eccepito CP_1
l'insufficienza della fattura emessa dalla per provare l'esistenza del credito, e Pt_1 dopo aver anche ribadito la mancanza della qualità promessa della merce venduta, aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, previa revoca dell'opposto decreto, la declaratoria della risoluzione del contratto di fornitura, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, sostenendo di avere diritto a Pt_1 percepire quanto dovuto a seguito dell'avvenuta consegna della merce ed eccependo non solo l'omessa denunzia, da parte della della mancanza di qualità della CP_1 merce, ma anche di non aver mai raggiunto alcun accordo con quest'ultima per la vendita della merce a terzi;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 927/20, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando “le altre domande” e compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che non vi era contestazione tra le parti in ordine alla “esistenza del contratto, l'esecuzione del medesimo ed il 4
corrispettivo pattuito”, evidenziava che “le questioni e le domande inerenti alla risoluzione” del contratto proposte dalla si ponevano in rapporto di priorità CP_1 logica rispetto a quelle proposte dalla quindi, nel verificare l'avvenuto Pt_1 rispetto dei termini e delle condizioni poste dall'art. 1495 c.c. in vista dell'eventuale declaratoria di risoluzione del contratto, acclarava che dette prescrizioni erano state rispettate, in quanto, in data 3/11/2015, la aveva denunziato la mancanza di CP_1 qualità della cosa venduta ad un incaricato della società alienante.
Inoltre, dopo aver rilevato che dalla certificazione resa dai tecnici della in Parte_2 data 29/10/2015 -non disconosciuta né impugnata dall'opposta con querela di falso- emergeva “la mancanza di commestibilità o, in altre parole, il difetto di qualità essenziali dei prodotti” forniti dalla dichiarava la risoluzione del contratto Pt_1 per inadempimento colpevole dell'alienante, rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'opponente per difetto di prova “dell'effettivo pagamento di somme (…) correlabili indubbiamente a spese riferibili alla spedizione contestata”, revocando, infine, il decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamentava l'erroneità della decisione Pt_1 laddove il Tribunale non si era avveduto che, non essendovi la prova della spedizione e della consegna della nota del 3/11/2015 (che, peraltro, non conteneva alcun riferimento all'aspetto della commestibilità dei funghi), non era mai stata dimostrata dalla CP_1 la tempestiva denunzia degli asseriti vizi da cui sarebbe stata affetta la merce
[...] fornita.
In ogni caso, ove mai il Tribunale avesse inteso fare riferimento non alla suddetta nota, ma ad una e-mail (doc. n. 8) prodotta dalla stessa opposta, inviata dalla al CP_1 dott. in data 3/11/2015, recante in calce altra e-mail interna della Persona_2 [...]
del 2/11/2015, la evidenziava che con essa la Parte_3 Pt_1 CP_1 si era limitata a chiedere alla fornitrice solo uno sconto di 23.502,00 dollari sui funghi, senza eccepire la loro mancanza di commestibilità, mentre dall'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti nel 2015 e nel 2016 emergeva che la Parte_4
[...] 5
[...]
aveva dichiarato che i funghi erano in lavorazione e che avrebbe provveduto al pagamento della merce.
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante censurava l'impugnata sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto la mancanza di commestibilità della partita di funghi.
In particolare, dopo aver evidenziato che “la comunicazione della del CP_1
03.11.2015 era cronologicamente successiva al certificato della del Pt_2 Pt_5
20.10.2015”, sicché non poteva prescindere da esso, la faceva presente che Pt_1 detto certificato, mai inviato né a lei né a persona da lei incaricata, aveva inequivocabilmente accertato la commestibilità dei funghi e che, “quand'anche
l'anomala annotazione sulla destinazione ad “uso industriale”, riportata in calce al certificato, fosse risultata autentica”, detto “eventuale uso” presupponeva comunque Con che la merce fosse commestibile, perché in caso contrario la avrebbe dovuto definirli “non commestibili e destinarli al macero”. Il che non era avvenuto.
Infine, con un ultimo motivo di censura, la si doleva del mancato esame, da Pt_1 parte del Tribunale, dell'eccezione concernente l'inesistenza di un accordo delle parti per la vendita della merce a terzi, peraltro mai dimostrata dalla che CP_1 impediva l'applicazione del disposto di cui all'art. 1497 c.c. e, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Pertanto la concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per Pt_1
l'effetto: in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta dalla con CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna della al pagamento del medesimo importo ingiunto, oltre interessi legali e CP_1 spese processuali e, in via ancor più gradata, la condanna della medesima al pagamento del minore importo riconosciuto come dovuto alla con l'e-mail del 3/11/2015, Pt_1 inviata dalla predetta al dott. ; in via ulteriormente subordinata, la Persona_2 condanna della al pagamento di quanto fosse stato ritenuto dovuto in via CP_1 equitativa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, la chiedeva l'accoglimento delle richieste istruttorie Pt_1 formulate in primo grado. 6
Costituitasi in giudizio, la non si limitava solo a resistere, chiedendo il CP_1 rigetto dello spiegato gravame, ma a sua volta proponeva appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni e disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Con un primo motivo di appello, la lamentava l'erroneità della statuizione CP_1 con cui il giudicante di prime cure aveva ritenuto non raggiunta la prova delle spese di trasporto e di sdoganamento della merce da lei sostenute, che invece emergevano dalle ricevute prodotte (Matras food per il trasporto e relativa bolla), contenenti un richiamo alla fattura 15MST43; in ordine, poi, alle spese di stoccaggio, la sosteneva CP_1
l'incontrovertibilità del fatto che avesse conservato presso il proprio stabilimento, per quasi due anni, ben 18 tonnellate di funghi congelati, sicché tale voce di danno avrebbe dovuto essere liquidata quantomeno in via equitativa.
Inoltre, in via subordinata, la chiedeva il risarcimento dei danni subiti in CP_1 conseguenza della non utilizzabilità del prodotto nel proprio ciclo produttivo e, comunque, per il grave inadempimento di cui la si era resa protagonista, Pt_1 oppure la liquidazione della somma di Euro 36.005,55 (pari alle spese di sdoganamento, stoccaggio e trasporto) per l'attività di “negotiorum gestio” espletata,
“comunque da sottrarsi a quanto ricavato a fronte della vendita” della merce.
Con un secondo motivo di censura, infine, la contestava l'assunto del CP_1
Tribunale secondo cui la vendita della merce era stata “idonea ad ingenerare aspettative di diritto nella società alienante”, tanto da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Quindi, nell'evidenziare che la che aveva sempre ritenuto che non vi fosse la Pt_1 prova dell'intervenuta vendita della merce, non aveva chiesto di ottenere il ricavato di essa, la insisteva per la liquidazione delle spese processuali di primo grado. CP_1
Ciò premesso, la concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
All'udienza del 17/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando immediata lettura della sentenza. 7
Motivi della decisione
Stante la stretta connessione, questa Corte ritiene che i primi due motivi di censura dell'appello principale possano essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti processuali emerge che, se è pur vero che l'opponente non ha fornito la prova di aver comunicato direttamente alla la nota di contestazione Pt_1 datata 3/11/2015, con la quale venne eccepita la non conformità della merce “ricevuta in data 29 ottobre c.a., Container N. 13 TPD-BOSCO-7P, Invoice n. 15MST43”, di cui venne chiesto anche l'immediato ritiro, è altresì vero che, come confermato dalla stessa appellante principale, identica contestazione venne portata a conoscenza del dott.
, “incaricato di seguire i rapporti commerciali con la (sul Persona_2 CP_1 punto, vedi l'atto di citazione in appello, pag. 5), con e-mail in pari data, contenente anche altra precedente e-mail interna del 2/11/2015, con cui l'Ufficio Qualità della stessa aveva evidenziato la condizione dei funghi pervenuti. CP_1
Pertanto, premesso che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione
-che questa Corte di merito fa proprio- la denunzia dei vizi della cosa venduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c,c., può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo (in tal senso, vedi Cass. S.U. n. 328/1991 e Cass. n.
5142/2003), e tenuto conto del fatto che il sig. era stato appositamente Per_2 incaricato dalla di occuparsi dei rapporti commerciali da tempo instaurati Pt_1 con la deve ritenersi che la comunicazione e-mail del 3/11/2015, inviata al CP_1 predetto, sia stata del tutto idonea a far conoscere al venditore i vizi della merce;
del resto, tale rilievo trova piena conferma anche nella corrispondenza successivamente intercorsa tra il dott. e la e, segnatamente, sia nella Persona_2 CP_1 comunicazione via e-mail del 5/11/2015, con la quale il dott. , nel riferirsi Persona_2 alla “contestazione sul container di , affermò di essere intento a verificare “la Pt_6 possibilità di ritirare al merce e metterla in un magazzino frigorifero a disposizione di altri clienti interessati”, sia nella successiva comunicazione e-mail datata 9/11/2015, con la quale il dott. facendo riferimento alla “contestazione dei Porcini e Per_2 Pt_7
a ” ed ai conteggi fattigli pervenire dalla società acquirente, espresse qualche Pt_8 perplessità sulla valutazione del reale livello qualitativo dei prodotti, chiedendo di verificare, se del caso, “la possibilità di vendere il prodotto ad altri”.
Sulla scorta di tali elementi, dev'essere quindi condivisa la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la tempestività e conformità a legge della denunzia 8
formulata dalla per rappresentare i vizi o, comunque, la qualità della merce CP_1 pattuita e per chiedere il risarcimento dell'eventuale danno.
Acclarato quanto sopra, va altresì disattesa l'ulteriore eccezione della Pt_1 secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la mancanza di commestibilità della merce.
Infatti, dall'esame dell'impugnata sentenza, emerge che il giudicante di prime cure, seppur utilizzando una formula criptica (“dalla documentazione predisposta dalla
si ricava (…) la mancanza di commestibilità o, in altre parole, il difetto Parte_2 delle qualità essenziali dei prodotti”), in realtà non ha escluso la commestibilità “tout court” dei funghi porcini ma, alla luce di quanto accertato dai tecnici della ha CP_2 semplicemente rilevato che i medesimi presentavano dei vizi (“notevoli formazioni di brina e sono congelati in blocco”) tali da renderli utilizzabili -dopo le dovute lavorazioni- solo ad un uso industriale, anziché all'immediato impacchettamento e, quindi, al subitaneo commercio pubblico al minuto con destinazione alimentare, costituente il vero oggetto dell'attività commerciale esercitata dalla CP_1
Ne consegue che non può essere confusa la generica commestibilità del lotto di merce in questione, non esclusa in occasione dell'accertamento effettuato dai tecnici della
(peraltro mai disconosciuto, né impugnato con querela di falso da parte della CP_2 società venditrice), con il diverso e specifico carattere di commestibilità immediata del prodotto richiesto da chi, senza dover operare alcuna lavorazione, debba soltanto procedere alla sua subitanea commercializzazione al minuto in favore di terzi.
Ne consegue che i primi due motivi di censura dell'appello principale debbono essere respinti.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il terzo motivo di doglianza proposto dalla secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato l'eccezione di inesistenza Pt_1 di un accordo tra le parti per procedere alla vendita a terzi della merce oggetto di causa.
Premesso che il giudicante di prime cure ha accertato “la vendita della merce da parte della società acquirente” dopo notevole tempo dalla sua ricezione, come del resto evincibile dalla stessa documentazione versata in atti (dalla quale emerge l'avvenuta vendita della merce alla per uso industriale), deve rilevarsi che tale Parte_9 circostanza non può riverberare alcuna conseguenza negativa in capo all'alienante, in quanto, se è vero che l'onere del compratore di denunziare al venditore i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione di costui, è altresì 9
vero che tale obbligo può valere solo per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia (in tal senso, vedi Cass. n. 440/1996).
A ciò, poi, aggiungasi che nel caso di specie la benché sollecitata dalla Pt_1 CP_1 di procedere al ritiro della merce (sul punto vedi sia la mail del 3/11/2015, sia la
[...] successiva comunicazione effettuata dalla in data 24/3/2016), non si attivò CP_1 mai in tal senso, e che comunque si trattava di merce congelata e, quindi, estremamente deperibile, che necessitava per la sua conservazione di appositi spazi in celle frigorifere, sicché deve ritenersi corretta la scelta della di procedere alla CP_1 vendita per scongiurare un aggravamento del danno non solo per sé, ma anche per la stessa Pt_1
Riguardo, poi, all'asserito riconoscimento, da parte della dell'avvenuta CP_1 utilizzazione della partita di funghi oggetto di causa (con implicita esclusione, quindi, della presenza degli asseriti vizi), rilevabile -secondo la dalla comunicazione Parte_1 inviata dalla al dott. in data 2/2/2016, è sufficiente osservare CP_1 Persona_2 che essa si riferiva al pagamento della Fattura 15MST64 (e non alla Fattura 15MST43),
e quindi ad una fornitura di funghi diversa da quella per cui è lite.
Da quanto detto deriva che anche il terzo motivo di doglianza dell'appellante principale non può essere accolto, sicché deve ritenersi che la risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti sia stata correttamente dichiarata dal Tribunale.
Pertanto, avuto riguardo agli effetti previsti dall'ar. 1458 c.c. (con riferimento alla declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della
, va escluso che l'odierna appellante principale possa vantare alcun titolo per Pt_1 ottenere la restituzione di quanto ricavato dalla dalla vendita a terzi della CP_1 partita di funghi ad uso industriale.
Da quanto premesso deriva che l'appello principale non può che essere rigettato.
Per quanto concerne l'appello incidentale della volto ad ottenere il CP_1 risarcimento del danno asseritamente derivato dall'acclarato inadempimento della si rileva, con riferimento alla voce “spese di trasporto e sdoganamento”, che Pt_1 la non ha provato di aver effettivamente versato alla CP_1 [...]
la complessiva somma di Euro 21.050,30, Controparte_3 comprensiva di IVA (a titolo di diritti doganali, forfait di sbarco, diritti di agenzia, nulla osta sanitario e spese connesse, operazioni doganali, trasporto della merce da Genova a
Roma, soste del container, ecc.), risultando prodotta solo una fattura emessa in data
20/10/2015 dalla in favore della con la connessa bolla di CP_3 Pt_1 10
trasporto, come tale inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento, da parte della CP_1 del relativo importo.
[...]
Analoghe considerazioni, inoltre, possono essere formulate anche in riferimento alle c.d. “spese di stoccaggio” che la ha affermato di aver sopportato per CP_1 conservare la merce sino alla sua vendita, non avendo la medesima provato né i costi sopportati per l'energia elettrica utilizzata, né i costi di manutenzione delle celle frigorifere, né di essere stata impossibilitata a custodire altra merce di sua proprietà per conservare la partita di funghi oggetto di causa.
Identiche conclusioni, infine, valgono anche per i pretesi danni connessi alla mancata utilizzazione della merce nel proprio ciclo produttivo, che non sono stati assolutamente provati.
Per quanto concerne, infine, la censura avente ad oggetto l'avvenuta compensazione delle spese processuali di primo grado, essa non può trovare accoglimento, tenuto conto che la reciproca soccombenza parziale delle parti ben poteva giustificare tale statuizione.
Ne consegue che anche l'appello incidentale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
In ordine alle spese del grado di appello, la reciproca soccombenza costituisce motivo per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Roma n. 927/20, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_1 confronti della avverso la stessa sentenza, così Parte_1 provvede: 11
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 17-7-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(Codice di credito unificato: Parte_1
), con sede in Cina, in persona del legale rappresentante “pro PartitaIVA_1
tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovico Muratori n. 15, presso lo 2
studio dell'Avv. Emilia Maggio, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 12/7/2018, redatta in duplice lingua e vidimata dal Notaio ed Per_1
autenticata dal Consolato Generale d'Italia -Chongqing- in Cina in data 31/8/2018, in atti;
- Appellante principale ed appellata incidentale -
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore”, elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Via Vivaldi n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Michele Proverbio e Catia Gobbi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellata principale -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ Controparte_1 CP_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 287/19, con il quale il Tribunale
[...] di Velletri le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
(nel prosieguo, “ ”), della somma di Euro 91.764,00, oltre
[...] Pt_1 interessi moratori e spese del monitorio, per il mancato pagamento di una fornitura di generi alimentari. 3
In particolare, l'opponente dichiarava di essere da lungo tempo cliente della e Pt_1 di avere sempre acquistato da quest'ultima dei funghi porcini destinati ad alimentazione umana;
senonché, in data 29/10/2015, in occasione dell'acquisto di una delle suddette forniture (in particolare, quella contraddistinta dal contratto n.
13TPD1024-BOSCO-7P del 12/8/2015), alcuni dipendenti della di Velletri, CP_2 nell'ambito delle attività di controllo finalizzato all'accertamento e alla certificazione della commestibilità della merce, avevano rilevato che i funghi inviati dalla Pt_1 pur essendo commestibili, sarebbero potuti essere avviati solo ad uso “industriale”, con la conseguenza che, con lettera del 3/11/2015, l'opponente aveva denunziato alla società venditrice la mancanza delle qualità essenziali dei funghi acquistati, arrivando successivamente a concordare con l'alienante la loro vendita a terzi per recuperare i costi sopportati per la conservazione dei medesimi.
Successivamente, essendosi vista notificare il decreto ingiuntivo oggetto di causa, la si era vista costretta ad opporsi a detto provvedimento e, dopo aver eccepito CP_1
l'insufficienza della fattura emessa dalla per provare l'esistenza del credito, e Pt_1 dopo aver anche ribadito la mancanza della qualità promessa della merce venduta, aveva concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, previa revoca dell'opposto decreto, la declaratoria della risoluzione del contratto di fornitura, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, sostenendo di avere diritto a Pt_1 percepire quanto dovuto a seguito dell'avvenuta consegna della merce ed eccependo non solo l'omessa denunzia, da parte della della mancanza di qualità della CP_1 merce, ma anche di non aver mai raggiunto alcun accordo con quest'ultima per la vendita della merce a terzi;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 927/20, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando “le altre domande” e compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che non vi era contestazione tra le parti in ordine alla “esistenza del contratto, l'esecuzione del medesimo ed il 4
corrispettivo pattuito”, evidenziava che “le questioni e le domande inerenti alla risoluzione” del contratto proposte dalla si ponevano in rapporto di priorità CP_1 logica rispetto a quelle proposte dalla quindi, nel verificare l'avvenuto Pt_1 rispetto dei termini e delle condizioni poste dall'art. 1495 c.c. in vista dell'eventuale declaratoria di risoluzione del contratto, acclarava che dette prescrizioni erano state rispettate, in quanto, in data 3/11/2015, la aveva denunziato la mancanza di CP_1 qualità della cosa venduta ad un incaricato della società alienante.
Inoltre, dopo aver rilevato che dalla certificazione resa dai tecnici della in Parte_2 data 29/10/2015 -non disconosciuta né impugnata dall'opposta con querela di falso- emergeva “la mancanza di commestibilità o, in altre parole, il difetto di qualità essenziali dei prodotti” forniti dalla dichiarava la risoluzione del contratto Pt_1 per inadempimento colpevole dell'alienante, rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'opponente per difetto di prova “dell'effettivo pagamento di somme (…) correlabili indubbiamente a spese riferibili alla spedizione contestata”, revocando, infine, il decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso tale Pt_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamentava l'erroneità della decisione Pt_1 laddove il Tribunale non si era avveduto che, non essendovi la prova della spedizione e della consegna della nota del 3/11/2015 (che, peraltro, non conteneva alcun riferimento all'aspetto della commestibilità dei funghi), non era mai stata dimostrata dalla CP_1 la tempestiva denunzia degli asseriti vizi da cui sarebbe stata affetta la merce
[...] fornita.
In ogni caso, ove mai il Tribunale avesse inteso fare riferimento non alla suddetta nota, ma ad una e-mail (doc. n. 8) prodotta dalla stessa opposta, inviata dalla al CP_1 dott. in data 3/11/2015, recante in calce altra e-mail interna della Persona_2 [...]
del 2/11/2015, la evidenziava che con essa la Parte_3 Pt_1 CP_1 si era limitata a chiedere alla fornitrice solo uno sconto di 23.502,00 dollari sui funghi, senza eccepire la loro mancanza di commestibilità, mentre dall'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti nel 2015 e nel 2016 emergeva che la Parte_4
[...] 5
[...]
aveva dichiarato che i funghi erano in lavorazione e che avrebbe provveduto al pagamento della merce.
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante censurava l'impugnata sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto la mancanza di commestibilità della partita di funghi.
In particolare, dopo aver evidenziato che “la comunicazione della del CP_1
03.11.2015 era cronologicamente successiva al certificato della del Pt_2 Pt_5
20.10.2015”, sicché non poteva prescindere da esso, la faceva presente che Pt_1 detto certificato, mai inviato né a lei né a persona da lei incaricata, aveva inequivocabilmente accertato la commestibilità dei funghi e che, “quand'anche
l'anomala annotazione sulla destinazione ad “uso industriale”, riportata in calce al certificato, fosse risultata autentica”, detto “eventuale uso” presupponeva comunque Con che la merce fosse commestibile, perché in caso contrario la avrebbe dovuto definirli “non commestibili e destinarli al macero”. Il che non era avvenuto.
Infine, con un ultimo motivo di censura, la si doleva del mancato esame, da Pt_1 parte del Tribunale, dell'eccezione concernente l'inesistenza di un accordo delle parti per la vendita della merce a terzi, peraltro mai dimostrata dalla che CP_1 impediva l'applicazione del disposto di cui all'art. 1497 c.c. e, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Pertanto la concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per Pt_1
l'effetto: in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta dalla con CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna della al pagamento del medesimo importo ingiunto, oltre interessi legali e CP_1 spese processuali e, in via ancor più gradata, la condanna della medesima al pagamento del minore importo riconosciuto come dovuto alla con l'e-mail del 3/11/2015, Pt_1 inviata dalla predetta al dott. ; in via ulteriormente subordinata, la Persona_2 condanna della al pagamento di quanto fosse stato ritenuto dovuto in via CP_1 equitativa;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, la chiedeva l'accoglimento delle richieste istruttorie Pt_1 formulate in primo grado. 6
Costituitasi in giudizio, la non si limitava solo a resistere, chiedendo il CP_1 rigetto dello spiegato gravame, ma a sua volta proponeva appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni e disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Con un primo motivo di appello, la lamentava l'erroneità della statuizione CP_1 con cui il giudicante di prime cure aveva ritenuto non raggiunta la prova delle spese di trasporto e di sdoganamento della merce da lei sostenute, che invece emergevano dalle ricevute prodotte (Matras food per il trasporto e relativa bolla), contenenti un richiamo alla fattura 15MST43; in ordine, poi, alle spese di stoccaggio, la sosteneva CP_1
l'incontrovertibilità del fatto che avesse conservato presso il proprio stabilimento, per quasi due anni, ben 18 tonnellate di funghi congelati, sicché tale voce di danno avrebbe dovuto essere liquidata quantomeno in via equitativa.
Inoltre, in via subordinata, la chiedeva il risarcimento dei danni subiti in CP_1 conseguenza della non utilizzabilità del prodotto nel proprio ciclo produttivo e, comunque, per il grave inadempimento di cui la si era resa protagonista, Pt_1 oppure la liquidazione della somma di Euro 36.005,55 (pari alle spese di sdoganamento, stoccaggio e trasporto) per l'attività di “negotiorum gestio” espletata,
“comunque da sottrarsi a quanto ricavato a fronte della vendita” della merce.
Con un secondo motivo di censura, infine, la contestava l'assunto del CP_1
Tribunale secondo cui la vendita della merce era stata “idonea ad ingenerare aspettative di diritto nella società alienante”, tanto da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Quindi, nell'evidenziare che la che aveva sempre ritenuto che non vi fosse la Pt_1 prova dell'intervenuta vendita della merce, non aveva chiesto di ottenere il ricavato di essa, la insisteva per la liquidazione delle spese processuali di primo grado. CP_1
Ciò premesso, la concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
All'udienza del 17/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando immediata lettura della sentenza. 7
Motivi della decisione
Stante la stretta connessione, questa Corte ritiene che i primi due motivi di censura dell'appello principale possano essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti processuali emerge che, se è pur vero che l'opponente non ha fornito la prova di aver comunicato direttamente alla la nota di contestazione Pt_1 datata 3/11/2015, con la quale venne eccepita la non conformità della merce “ricevuta in data 29 ottobre c.a., Container N. 13 TPD-BOSCO-7P, Invoice n. 15MST43”, di cui venne chiesto anche l'immediato ritiro, è altresì vero che, come confermato dalla stessa appellante principale, identica contestazione venne portata a conoscenza del dott.
, “incaricato di seguire i rapporti commerciali con la (sul Persona_2 CP_1 punto, vedi l'atto di citazione in appello, pag. 5), con e-mail in pari data, contenente anche altra precedente e-mail interna del 2/11/2015, con cui l'Ufficio Qualità della stessa aveva evidenziato la condizione dei funghi pervenuti. CP_1
Pertanto, premesso che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione
-che questa Corte di merito fa proprio- la denunzia dei vizi della cosa venduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c,c., può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo (in tal senso, vedi Cass. S.U. n. 328/1991 e Cass. n.
5142/2003), e tenuto conto del fatto che il sig. era stato appositamente Per_2 incaricato dalla di occuparsi dei rapporti commerciali da tempo instaurati Pt_1 con la deve ritenersi che la comunicazione e-mail del 3/11/2015, inviata al CP_1 predetto, sia stata del tutto idonea a far conoscere al venditore i vizi della merce;
del resto, tale rilievo trova piena conferma anche nella corrispondenza successivamente intercorsa tra il dott. e la e, segnatamente, sia nella Persona_2 CP_1 comunicazione via e-mail del 5/11/2015, con la quale il dott. , nel riferirsi Persona_2 alla “contestazione sul container di , affermò di essere intento a verificare “la Pt_6 possibilità di ritirare al merce e metterla in un magazzino frigorifero a disposizione di altri clienti interessati”, sia nella successiva comunicazione e-mail datata 9/11/2015, con la quale il dott. facendo riferimento alla “contestazione dei Porcini e Per_2 Pt_7
a ” ed ai conteggi fattigli pervenire dalla società acquirente, espresse qualche Pt_8 perplessità sulla valutazione del reale livello qualitativo dei prodotti, chiedendo di verificare, se del caso, “la possibilità di vendere il prodotto ad altri”.
Sulla scorta di tali elementi, dev'essere quindi condivisa la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la tempestività e conformità a legge della denunzia 8
formulata dalla per rappresentare i vizi o, comunque, la qualità della merce CP_1 pattuita e per chiedere il risarcimento dell'eventuale danno.
Acclarato quanto sopra, va altresì disattesa l'ulteriore eccezione della Pt_1 secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la mancanza di commestibilità della merce.
Infatti, dall'esame dell'impugnata sentenza, emerge che il giudicante di prime cure, seppur utilizzando una formula criptica (“dalla documentazione predisposta dalla
si ricava (…) la mancanza di commestibilità o, in altre parole, il difetto Parte_2 delle qualità essenziali dei prodotti”), in realtà non ha escluso la commestibilità “tout court” dei funghi porcini ma, alla luce di quanto accertato dai tecnici della ha CP_2 semplicemente rilevato che i medesimi presentavano dei vizi (“notevoli formazioni di brina e sono congelati in blocco”) tali da renderli utilizzabili -dopo le dovute lavorazioni- solo ad un uso industriale, anziché all'immediato impacchettamento e, quindi, al subitaneo commercio pubblico al minuto con destinazione alimentare, costituente il vero oggetto dell'attività commerciale esercitata dalla CP_1
Ne consegue che non può essere confusa la generica commestibilità del lotto di merce in questione, non esclusa in occasione dell'accertamento effettuato dai tecnici della
(peraltro mai disconosciuto, né impugnato con querela di falso da parte della CP_2 società venditrice), con il diverso e specifico carattere di commestibilità immediata del prodotto richiesto da chi, senza dover operare alcuna lavorazione, debba soltanto procedere alla sua subitanea commercializzazione al minuto in favore di terzi.
Ne consegue che i primi due motivi di censura dell'appello principale debbono essere respinti.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il terzo motivo di doglianza proposto dalla secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato l'eccezione di inesistenza Pt_1 di un accordo tra le parti per procedere alla vendita a terzi della merce oggetto di causa.
Premesso che il giudicante di prime cure ha accertato “la vendita della merce da parte della società acquirente” dopo notevole tempo dalla sua ricezione, come del resto evincibile dalla stessa documentazione versata in atti (dalla quale emerge l'avvenuta vendita della merce alla per uso industriale), deve rilevarsi che tale Parte_9 circostanza non può riverberare alcuna conseguenza negativa in capo all'alienante, in quanto, se è vero che l'onere del compratore di denunziare al venditore i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione di costui, è altresì 9
vero che tale obbligo può valere solo per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia (in tal senso, vedi Cass. n. 440/1996).
A ciò, poi, aggiungasi che nel caso di specie la benché sollecitata dalla Pt_1 CP_1 di procedere al ritiro della merce (sul punto vedi sia la mail del 3/11/2015, sia la
[...] successiva comunicazione effettuata dalla in data 24/3/2016), non si attivò CP_1 mai in tal senso, e che comunque si trattava di merce congelata e, quindi, estremamente deperibile, che necessitava per la sua conservazione di appositi spazi in celle frigorifere, sicché deve ritenersi corretta la scelta della di procedere alla CP_1 vendita per scongiurare un aggravamento del danno non solo per sé, ma anche per la stessa Pt_1
Riguardo, poi, all'asserito riconoscimento, da parte della dell'avvenuta CP_1 utilizzazione della partita di funghi oggetto di causa (con implicita esclusione, quindi, della presenza degli asseriti vizi), rilevabile -secondo la dalla comunicazione Parte_1 inviata dalla al dott. in data 2/2/2016, è sufficiente osservare CP_1 Persona_2 che essa si riferiva al pagamento della Fattura 15MST64 (e non alla Fattura 15MST43),
e quindi ad una fornitura di funghi diversa da quella per cui è lite.
Da quanto detto deriva che anche il terzo motivo di doglianza dell'appellante principale non può essere accolto, sicché deve ritenersi che la risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti sia stata correttamente dichiarata dal Tribunale.
Pertanto, avuto riguardo agli effetti previsti dall'ar. 1458 c.c. (con riferimento alla declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della
, va escluso che l'odierna appellante principale possa vantare alcun titolo per Pt_1 ottenere la restituzione di quanto ricavato dalla dalla vendita a terzi della CP_1 partita di funghi ad uso industriale.
Da quanto premesso deriva che l'appello principale non può che essere rigettato.
Per quanto concerne l'appello incidentale della volto ad ottenere il CP_1 risarcimento del danno asseritamente derivato dall'acclarato inadempimento della si rileva, con riferimento alla voce “spese di trasporto e sdoganamento”, che Pt_1 la non ha provato di aver effettivamente versato alla CP_1 [...]
la complessiva somma di Euro 21.050,30, Controparte_3 comprensiva di IVA (a titolo di diritti doganali, forfait di sbarco, diritti di agenzia, nulla osta sanitario e spese connesse, operazioni doganali, trasporto della merce da Genova a
Roma, soste del container, ecc.), risultando prodotta solo una fattura emessa in data
20/10/2015 dalla in favore della con la connessa bolla di CP_3 Pt_1 10
trasporto, come tale inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento, da parte della CP_1 del relativo importo.
[...]
Analoghe considerazioni, inoltre, possono essere formulate anche in riferimento alle c.d. “spese di stoccaggio” che la ha affermato di aver sopportato per CP_1 conservare la merce sino alla sua vendita, non avendo la medesima provato né i costi sopportati per l'energia elettrica utilizzata, né i costi di manutenzione delle celle frigorifere, né di essere stata impossibilitata a custodire altra merce di sua proprietà per conservare la partita di funghi oggetto di causa.
Identiche conclusioni, infine, valgono anche per i pretesi danni connessi alla mancata utilizzazione della merce nel proprio ciclo produttivo, che non sono stati assolutamente provati.
Per quanto concerne, infine, la censura avente ad oggetto l'avvenuta compensazione delle spese processuali di primo grado, essa non può trovare accoglimento, tenuto conto che la reciproca soccombenza parziale delle parti ben poteva giustificare tale statuizione.
Ne consegue che anche l'appello incidentale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
In ordine alle spese del grado di appello, la reciproca soccombenza costituisce motivo per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Roma n. 927/20, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_1 confronti della avverso la stessa sentenza, così Parte_1 provvede: 11
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 17-7-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò