TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6094/2024 promossa da:
(CF: , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. FARRONATO GIULIO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Bassano del Grappa (VI), Via Ognissanti n. 65
RICORRENTE con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VERONA
CONCLUSIONI
Parte attrice/ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Autorizzare parte ricorrente a effettuare ogni trattamento di carattere medico Parte_1 chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali,
pagina 1 di 5 primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art.
31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150;
2) contestualmente, stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come maschio, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso femminile” sia letto e inteso “sesso maschile” e laddove è indicato
“ ” sia letto e inteso “ ”. Pt_1 Per_1
Con la precisazione, resa all'udienza del 13.03.2025, “che, vista la pronuncia 143/2024 della Corte
Costituzionale di fatto vi è rinuncia alla richiesta di autorizzazione agli interventi, chiedendo però che il Tribunale in sentenza dia atto che non è più necessaria tale autorizzazione, proprio alla luce della pronuncia della Corte, al fine di una indicazione al personale medico”.
Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto autorizzarsi, ex art. 3 della legge Parte_1
14.4.1982 n. 164, il trattamento medico-chirurgico a modifica dei suoi caratteri sessuali da femminili in maschili, l'immediata rettifica dello stato anagrafico e l'attribuzione del prenome ”. Per_1
All'udienza del 13 marzo 2025 vi è stata rinuncia alla domanda relativa all'autorizzazione a procedere chirurgicamente, in considerazione della pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Sentita, parte attrice ha personalmente confermato il contenuto dell'atto introduttivo, ribadendo di non avere mai contratto matrimonio e di non avere figli. In specie ha descritto la via via crescente acquisizione di consapevolezza di sé, i percorsi medico-diagnostici, anche di tipo endocrinologico, affrontati sino ad ora, oltre che di accompagnamento e di supporto psicologico già da tempo intrapresi presso la struttura ed i professionisti di riferimento.
In base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo e che trova riscontro nelle relazioni allegate, anche nel più recente aggiornamento di cui al documento depositato il 13.3.2025, parte attrice presenta un quadro psico-clinico di transgenderismo e disforia di genere. Sin dalla prima età ha manifestato una naturale inclinazione ad assumere comportamenti tipici del genere maschile, vivendo con difficoltà, specie a partire dall'adolescenza, la propria identità psicosessuale in contrasto con quella desumibile dai caratteri sessuali. L'attore è stato seguito dal dott. Luca Zerbato, psicologo e psicoterapeuta, fin pagina 2 di 5 dall'aprile 2021. Lo specialista ha confermato nella sua relazione del 28.07.2023 (sub doc. 3) “un quadro clinico compatibile con Disforia di Genere non secondaria a psicopatologia”, ribadito anche nell'aggiornamento di data 20.01.2025, in cui, da ultimo, si evidenzia che “la possibilità di ottenere la rettifica anagrafica rappresenta un altro importante passaggio che consentirebbe a di non Per_1
confrontarsi più con le difficoltà derivanti dall'incongruenza fra il suo apparire e i dati anagrafici riportati sui propri documenti, consentendogli, in ultima istanza, di appropriarsi della propria identità maschile in modo completo e ridurre ulteriormente la disforia che prova”.
L'attore prova una condizione di sofferenza, in quanto, nel vivere pienamente la propria identità di genere, ossia quella maschile, si trova di fronte a continui ostacoli e lesioni della privacy, vista la discrasia tra i dati anagrafici (declinati al femminile) e l'aspetto esteriore e la vita condotta al maschile.
Nel tempo è quindi maturata la decisione sia di procedere alla rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, sia all'intervento di riattribuzione chirurgica e di riconversione del sesso, così da condurre anche l'aspetto corporeo al genere di elezione.
Tali determinazioni sono di fatto avallate da quanto emerge dalla relazione valutativa del dott. Zerbato il quale evidenzia che “dai colloqui clinici e col supporto dei risultati degli approfondimenti testistici, risultano soddisfatti cinque criteri diagnostici del gruppo A del DSM 5 TR (marcata incongruenza fra genere esperito/espresso e caratteristiche sessuali primarie/secondarie, desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali per la presenza di una marcata incongruenza col genere esperito/espresso, forte desiderio per i caratteri sessuali primari e/o secondari dell'altro genere, forte desiderio di essere dell'altro genere, desiderio di essere trattato come appartenente al sesso opposto), esperiti dal paziente per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi. Allo stesso modo risulta soddisfatto il criterio B, avendo esperito e manifestato sofferenza psichica clinicamente significativa e Per_1 compromissione in aree importanti della sua vita”.
La dott.ssa dell'ULSS 9 Scaligera, UOC Psichiatria 3 ha poi confermato il quadro di Testimone_1 disforia di genere dell'attore escludendo che la parte sia affetta da disturbi psicopatologici (doc. 5).
Dall'agosto 2023 l'attore è in trattamento ormonale sostitutivo sotto il controllo dell'endocrinologo, dott. , dalla cui relazione si evince che “A distanza di 11 mesi dall'inizio del trattamento Persona_2
ormonale è stato possibile osservare nel Sig. modificazioni somatiche fenotipiche Parte_1
secondarie maschili e cessazione delle mestruazioni. La terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera agli arti, petto, addome e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipotrofia della ghiandola mammaria.” (Certificato pagina 3 di 5 dell'endocrinologo dott. del 21.08.2024 sub doc. 4). Per_2
La relazione di aggiornamento del dott. Zerbato del 20.01.2025 (depositata da parte attrice il
13.03.2025) ha quindi dato atto che il trattamento ormonale “ha fin da subito aiutato nella Per_1
gestione della disforia di genere, consentendogli di vivere la propria quotidianità con maggiore serenità e di vedere abbassarsi notevolmente i livelli di ansia correlata all'incongruenza di genere. In particolare, sente di stare meglio con sé stesso, e riporta un ampliamento della rete sociale, Per_1
come conseguenza del riuscire ad entrare in relazione con le altre persone con più facilità e senza il timore che queste si riferiscano a lui al femminile. Questa maggiore sicurezza in sé stesso è anche esitata in una maggiore assertività, sia in casa che nelle situazioni sociali”.
Le relazioni acquisite paiono congruamente motivate e coerenti con i fatti dichiarati dalla parte ed accertati, sicché i loro esiti devono essere condivisi. Dette relazioni, unitamente alla documentazione relativa alle cure ormonali seguite, fa sì che non siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
È principio assodato che la rettifica dei dati anagrafici ai fini della riconduzione al genere elettivo prescinde dalla previa modifica tramite trattamenti chirurgici. Per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Pertanto, alla luce di quanto complessivamente esposto, nulla osta all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso.
Anche l'indicazione del prenome ”, con il quale è conosciuto l'attore nella cerchia delle sue Per_1
frequentazioni e conoscenze, va accolta, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass.
3877/2020), “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”.
pagina 4 di 5 Deve per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale di stato civile competente di dar corso alla rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'interessato, con il cambiamento del nome da a Pt_1
”. Per_1
L'attore, come anticipato, ha rinunciato alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico per la riconversione dal genere femminile a quello maschile, cui intende sottoporsi, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, chiedendo che di essa si dia atto in sentenza. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, co. 4, D.lgs.
150/2011, nella parte in cui prescriveva l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico da parte del
Tribunale, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti, come nel caso in esame, per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sì che tale autorizzazione non è necessaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda di nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(VR) in via Via Camporosolo, n. 19 (CF: , di rettificazione dell'attribuzione di C.F._1 sesso da femminile a maschile, e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Palermo di annotare nell'atto di nascita di nata in data [...] (atto n. 180, Parte I, Parte_1
Serie A, Anno 2002), la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile, ed il mutamento del nome da a (sostituendo al prenome il prenome Parte_1 Parte_2 Pt_1
”); Per_1
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 5 di 5