Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25337 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.IVA 1 con sede in Milano, via Borromei n. 6, in Parte_1 C.F e P. IVA '
persona del legale appresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato allegato in atti, dall'Avv. Massimiliano Naccarato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Andrea del Castagno n. 4;
ATTRICE
E
Controparte_1 (P.IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via Turati n. 32, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Canevese e Marco
Di Lauro, con studio in Milano, via Visconti di Mondrone 7, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTA
CP 2 C.F. P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Venezia, Via della Fisica n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Sebastiano Dario
Lattuca e dall'Avv. William Giambattista Lattuca, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Mascali (CT), Viale Immacolata 43, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo lavori.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 cpc depositato il 30.06.2022 e ritualmente notificato, la società Parte 1
[...] ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale le società Controparte_1 e la società
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 66
CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che: - il rendiconto Cont delle opere predisposto da e trasmesso con mail pec del 8 febbraio 2022 è erroneo e non opponibile a Parte_1 90 per le ragioni in atti;
- alcun importo è dovuto a CP 2 per le opere e gli interventi diversi da quelli oggetto dell'intervento di bonifica (gli unici approvati da Parte 1 90) determinati in €.112.050,21 o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per le ragioni meglio indicate in narrativa e che, conseguentemente, a CP 2 non spetta il Cont Cont maggiore importo indicato nel rendiconto predisposto da à per l'effetto, ordinare a di predisporre un nuovo rendiconto delle opere da porre a disposizione di Parte 1 90 e Parte 2
[….. come base di ripartizione del saldo prezzo costituito presso il Notaio Per_1 in virtù del contratto definitivo di compravendita del 27 luglio 2021. In ipotesi subordinata, nel caso in cui risulti accertato che Parte 1 sia tenuta (in tutto o in parte) al pagamento a favore di Cont CP 2 dei maggiori importi di cui al rendiconto predisposto da ed inerenti le opere diverse da quelle dell'intervento di bonifica, condannare quest'ultima società a manlevare e tenere indenne Cont Parte_1 rispetto al pagamento di tali importi per aver operato in conflitto di interesse e/o comunque in mancanza di una autorizzazione di Parte 1 e/o dei necessari poteri, oltre che in maniera scorretta e senza la necessaria diligenza. Con vittoria di spese ed onorari". A sostegno delle domande la ricorrente deduceva di avere venduto alla società Parte 2 7-9 Pt_1 con atto pubblico del 27 luglio 2021, un complesso immobiliare sito nel Comune di Milano, Via
Lepontina, n.7 - 9, sul presupposto della positiva conclusione di un intervento di bonifica delle porzioni compravendute, indispensabile per conseguire il mutamento di destinazione a fini residenziali (v. doc. 1); - che nel medesimo si dava atto che l'intervento di bonifica doveva essere eseguito da una o più imprese individuate dalla società Controparte_1 Parte 1con cui aveva stipulato un contratto per la prestazione di servizi c.d. di Project Management, e che gli oneri economici sarebbero stati a carico della ricorrente;
- che veniva individuata, per l'esecuzione degli interventi, la società CP 2 che forniva un preventivo di € 86.000,00 oltre IVA;
- che l'intervento di bonifica durava più di quanto preventivato, poiché le analisi necessarie avevano dato risultati diversi da quelli originariamente ipotizzati, con la conseguenza che si era reso necessario giungere ad un livello di scavo più basso;
- che, terminato l'intervento, la ricorrente sollecitava [...]
CP 1 tenuta alla predisposizione del rendiconto, e questo veniva trasmesso in data 2 febbraio
2022, con un incremento dei costi, ammontanti ad € 273.819,95, rispetto a quanto originariamente preventivato;
che essa ricorrente contestava tale rendicontazione, rilevando che la stessa faceva
-
riferimento ad opere non necessarie per l'intervento di bonifica ed eseguite in mancanza di qualsivoglia autorizzazione e sulla scorta di scelte progettuali ed organizzative non preannunciate né condivise. CP 2Con memoria depositata in data 01.12.2022 si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo di aver eseguito correttamente sia i lavori contrattualmente pattuiti (oggetto di preventivo approvato) sia i necessari lavori addizionali richiesti dalla committente direttamente e/o tramite la Direzione dei Lavori e con la supervisione di CP_1
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e, in via riconvenzionale, dichiararsi tenuta al pagamento, in proprio favore,Parte_1 dell'importo così come risultante dal rendiconto presentato da CP 1 ovvero del diverso importo, maggiore o minore, e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento di euro
273.789,95 IVA compresa, oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo.
Con memoria depositata il 02.12.2022 si costituiva anche la convenuta Controparte_1 sostenendo la correttezza del rendiconto presentato e affermando che i lavori che avevano determinato i maggiori costi erano stati autorizzati dalla Direzione dei Lavori della committente debitamente informata;
la convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte da Parte 1 90. All'esito della prima udienza di comparizione, veniva disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario ex art. 702 ter c.p.c. e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; quindi, veniva disposta ed espletata CTU e, all'esito, il Giudice rigettava le istanze di prova orale della convenuta CP 2 e rinviava all'udienza cartolare del 16.01.2025, dove le parti rassegnavano le conclusioni e la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda avanzata da Parte 1 deve ritenersi fondata e va accolta per le ragioni di seguiti indicate.
Sulla base di quanto allegato e prodotto dalle parti, risulta non contestata l'esistenza sia del contratto di project management tra Parte 1 90 e CP 1 (in virtù del quale quest'ultima era tenuta a individuare la ditta che la società attrice avrebbe incaricato per l'esecuzione degli interventi di bonifica degli immobili venduti alla società Parte 3 nonché per l'elaborazione del rendiconto dei costi finali di tali interventi, nel contesto di un mandato senza rappresentanza) sia del contratto di appalto intervenuto tra Parte 1 CP_2 per l'esecuzione degli e interventi di bonifica presso il cantiere di via Lepontina 7-9.
È altresì pacifico che realizzava, oltre ai lavori di cui al preventivo approvato dalla CP 2
committente, anche opere aggiuntive e, in ragione di ciò, il rendiconto/consuntivo predisposto e trasmesso a Parte 1 90 da CP_1 indicava un ammontare complessivo del costo dei lavori pari ad euro 224.417,99 oltre IVA al 22%, ossia euro 273.819,95 (v.doc. 6 fascicolo attrice).
Ebbene, parte attrice ha contestato e ritenuto non corretto tale rendiconto, sull'assunto che le opere ulteriori non erano necessarie ed erano state eseguite da CP 2 senza alcuna comunicazione e autorizzazione della committente, riconoscendo, comunque, di dovere pagare l'importo (maggiore rispetto a quanto originariamente preventivato) di € 112.050,21 (pari ad euro 91.844,48 oltre IVA al 22%, come da prospetto predisposto dai tecnici della società attrice allegato sub doc.16), in quanto nel corso dell'intervento si era reso necessario scendere ad una quota di scavo maggiore da quella prevista e ciò aveva comportato un incremento delle quantità preventivate in termini di quantità di materiale da smaltire.
Le parti convenute ribadiscono, invece, la correttezza degli importi di cui al rendiconto in questione e affermano che i lavori che avevano determinato i maggiori costi erano stati autorizzati dalla committente direttamente o mediante la Direzione dei Lavori dalla stessa nominata. Persona 2Ciò posto, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata dall'arch. - le cui conclusioni fondate su accurati rilievi e motivazioni immuni da vizi logici e giuridici sono condivise pienamente dal Tribunale - è stato confermato che le opere di bonifica risultano concluse, come emerge anche dal Certificato di completamento interventi della Citta Metropolitana n. 6991 del
6.10.2022 (v. doc. 21 fascicolo attrice), e che sono state realizzate le opere contrattuali e quelle aggiuntive di cui al consuntivo trasmesso da CP 1
Ebbene, come detto, parte attrice, oltre alle opere contrattuali oggetto del preventivo approvato, riconosce di dovere il pagamento di alcune opere in variante per un valore di euro 6.344,53, così per complessivi euro 91.844,48, oltre IVA al 22%, contestando tutte le altre voci a titolo di opere extra e/o in variante in quanto non necessarie e non autorizzate.
Le opere ulteriori o aggiuntive oggetto di contestazione riguardano gli interventi di consolidamento dei plinti pilastri dell'edificio esistente in fase di scavo e le opere per carico di materiale scavo con l'uso di mezzi scavatori di piccola taglia per accedere all'immobile dall'androne condominiale a causa della rilevata inadeguatezza del passo carraio.
Trattandosi di opere extra e/o in variante, ai fini del pagamento del relativo corrispettivo,
l'appaltatrice era onerata a fornire la prova che le stesse erano necessarie ai sensi dell'art. 1660 c.c.
(informando di tale necessità la committente) oppure che le stesse erano state concordate con la committente o da questa autorizzate o commissionate ai sensi degli artt. 1659 e 1661 c.c.
Tuttavia, deve rilevarsi che le parti convenute non hanno fornito prova che l'esecuzione di tali opere aggiuntive era stata concordata tra la committente e CP 2 e/o autorizzata da Parte 1
[... o, ancora, che la committente era stata preventivamente informata della necessità di tali interventi, nulla emergendo in tal senso dalla corrispondenza allegata in atti.
Inoltre, i capitoli di prova n. 3 e 4 dedotti da CP_2 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e diretti a provare tali circostanze ( «Vero che, dopo la stipula del contratto, la committente decideva di modificare l'originario iter dei lavori, che prevedeva prima l'attività di demolizione e poi la bonifica delle aree e, tramite la D.L. delle bonifiche e il project manager Controparte 1 dava incarico all'appaltatrice CP_2 di procedere prima alle operazioni di bonifica delle aree e poi alla demolizione dei manufatti ivi esistenti?»; «Vero che la veniva resa Parte 1
edotta da CP 2 della circostanza che la variazione apportata all'originario programma dei lavori avrebbe comportato un aumento dei costi delle lavorazioni e che la stessa acconsentiva?») non sono stati ammessi, stante la loro evidente genericità per mancanza di specifici riferimenti cronologici e carenza di indicazione dei soggetti che agivano per le società. A nulla rileva che la necessità di eseguire tali interventi sia stata comunicata al direttore dei lavori e/o al project manager nominati dalla committente e/o che costoro abbiano autorizzato o commissionato tali lavori, atteso che il direttore dei lavori, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche (v. Cass. 2021, n.
26582; Cass. 2015, n. 7370; Cass. 1996, n. 5632), e non risultando che a tali figure professionali (in particolare al project manager CP 1 era stato contrattualmente attribuito dalla Parte 1 90 il potere di autorizzare l'esecuzione di opere aggiuntive e/o variazioni delle modalità esecutive dell'opera.
Ne consegue, pertanto, che eventuali dichiarazioni o autorizzazioni relative a varianti e/o opere aggiuntive da parte di soggetti privi di potere rappresentativo non erano comunque vincolanti per la committente.
A ciò si aggiunga che il c.t.u. ha avuto modo di escludere che le opere provvisionali di sostegno dei plinti costituivano variazioni necessarie, evidenziando che “tecnicamente l'esecuzione dello scavo di bonifica, inizialmente previsto con demolizione delle strutture fuori terra (cfr. Tav. 2 progetto di bonifica in Doc. 18 Ricorso) poteva essere eseguito anche senza opere provvisionali anche a fronte di un aumento di profondità del piano di scavo" (cfr. relazione CTU pg. 10).
Mentre, per quanto riguarda le opere per carico di materiale scavo con l'uso di mezzi scavatori di piccola taglia per accedere all'immobile dall'androne condominiale determinata dalla rilevata inadeguatezza del passo carraio, è del tutto evidente che come confermato anche dal c.t.u. a pag.
15 della relazione -le condizioni di accesso al cantiere e di carico/scarico erano certamente note sin dall'inizio, per cui non può parlarsi di variazioni necessarie dell'opera, non essendo il contesto variato in seguito a circostanze sopraggiunte legate alle esigenze di bonifica.
In definitiva, venendo in rilievo opere aggiuntive e/o in variate non concordate e/o non autorizzate dalla committente e, comunque, non necessarie, deve concludersi che parte attrice non è tenuta al pagamento degli importi ulteriori indicati nel rendiconto quali costi per opere in variante e/o extracontratto.
Ne discende che la domanda attorea deve essere accolta e, conseguentemente, deve dichiararsi non dovuto da parte attrice l'importo di cui al rendiconto predisposto da CP 1 e trasmesso in data 08.02.2022 nella parte in cui fa riferimento a somme superiori ad euro 91.844,43 oltre IVA al
Parte 1 il pagamento, in favore di CP 2 22%; mentre, deve dichiararsi dovuto da
[...] della somma di euro 91.844,43 oltre IVA al 22%, con condanna di parte attrice al pagamento di tale somma, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al saldo (gli interessi sono dovuti non essendovi stata alcuna offerta formale della somma capitale nel corso del giudizio da parte di Parte 1 ed essendosi parte attrice opposta all'istanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata da CP 2
Stante la soccombenza le parti convenute sono tenute in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice;
le stesse si liquidano in dispositivo ex d.m. n. 127/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva espletata.
Analogamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 23.05.2024, vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte 1 e, per l'effetto, dichiara non dovuto da parte attrice l'importo di cui al rendiconto predisposto da CP_1 e trasmesso in data 08.02.2022 nella parte in cui fa riferimento a somme superiori ad euro
Parte 1 il pagamento, in favore 91.844,43 oltre IVA al 22%; dichiara dovuto da della somma di euro 91.844,43 oltre IVA al 22%, con condanna di parte di CP_2
CP 2 di tale somma, oltre interessi legali moratori attrice al pagamento, in favore di dalla domanda giudiziale al saldo;
2) CONDANNA le convenute in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.734,50, di cui euro 406,50 per spese vive ed euro
8.328,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone le spese della c.t.u., come liquidate con decreto del 23.05.2024, definitivamente a carico delle convenute in solido;
Milano, 17 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale