Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3374/2021 del 14.10.2021
Oggetto: causa di servizio - incremento retributivo dell'1,25% ex artt. 43 e 44 del RDL n 1290/1922
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 213/2022 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa da
, elettivamente domiciliato in Lecce, via Giuseppe Chiriatti n. 6, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Marchello, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Simona Anna Tondi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale
APPELLATA
All'udienza dell'8.1.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
FATTO
Co Con ricorso depositato il 13.01.2017, , dipendente della Provincia Lecce, si Parte_1
rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, esponendo di aver presentato in data 22.2.2006 e 1.6.2006 domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità (spondiloartrosi con ernie discali multiple e periartrite scapolo omerale dx con epicondilite dx) contratte sul posto di lavoro;
che, con determina n 3 del 9.4.2009 la Provincia di
Lecce aveva preso atto del parere emesso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio di
Roma e aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle malattie contratte da macchia
1
che con istanza del 5.10.2015, aveva chiesto l' attribuzione dell' incremento economico della retribuzione dell' 1,25 %, valido anche ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a decorrere dalla data di riconoscimento della causa di servizio ai sensi degli artt.
43 e 44 del RDL n 1290/1922, come richiamato e integrato dalla legge n 539/1950, vigenti al momento della presentazione della domanda del 22.02.2006 e dell'1.6.2006 per il riconoscimento della causa di servizio;
che, con nota del 12.11.2015 prot 69577 del Dirigente del Settore Risorse
Umane e Finanziarie della Provincia di Lecce, l'istanza veniva rigettata in quanto “la domanda presentata dal ricorrente in data 5.10.2015 è successiva alla data di entrata in vigore dell' art
70 della legge 6 agosto 2008 n 133 secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio e ascritta da una delle categorie della tabella A annessa al al
DPR 23 dicembre 1978 n 915 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l' attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge e pattizie. Conseguentemente ha abrogato gli articoli 43 e 44 del Regio Decreto
30 settembre 1992 n 1290”; che ai sensi della circolare INPDAP n. 53/2003 “il beneficio è attribuito d'ufficio all' avente diritto da parte dell' Amministrazione di appartenenza”; che il ricorrente aveva maturato il diritto all'incremento stipendiale nella percentuale del 1,25 % in base alla domanda di riconoscimento della causa di servizio del 22.2.2006 e del 1.6.2006 in virtù di una norma di legge direttamente applicabile alla sua posizione di dipendente di un ente locale e la cui corresponsione avrebbe dovuto essere concessa d' ufficio;
che il provvedimento della di Lecce secondo cui la domanda non poteva essere accolta poiché presentata dopo CP_1
l'entrata in vigore dell'art 70 del d.l. 25.06.2008 n 112 conv in legge n 133/2008 doveva ritenersi illegittimo in quanto non teneva conto che il provvedimento della di Lecce di CP_1
riconoscimento della causa di servizio era stato adottato solo in data 09.04.2009 e quindi dopo l'entrata in vigore dell' art 70 del d.l. n 112/2008 sicchè non poteva essere addossato al ricorrente un illegittimo ritardo nella conclusione del procedimento dipendente esclusivamente dalla amministrazione pubblica. Tanto premesso chiedeva accertarsi il proprio diritto, in relazione alle infermità per causa di servizio riconosciute dalla con determinazione Controparte_1
dirigenziale n 3 del 9.4.2009 a seguito di domande del 22.2.2006 e del 1.6.2006, all'incremento economico della retribuzione dell'1,25 % previsto dagli artt 43 e 44 RDL 1290/1922 con conseguente condanna della alla corresponsione dell' incremento stipendiale Controparte_1
del 1,25 % sullo stipendio con decorrenza dalla data di riconoscimento della causa di servizio in base alle domande del 22.2.2006 e del 1.6.2006.
2 Con memoria dell'1 marzo 2018, si costituiva l' Amministrazione convenuta che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 3374/2021, pubblicata in data 14/10/2021, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello con ricorso depositato in Parte_1
data
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva un unico complesso motivo di appello, intitolato
“errata e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 43 e 44 r.d.l. n. 1290/1992 - artt.
1 e 3 n. 539/1950 e art. 50 ccnl enti locali del 14.9.2000; errata qualificazione della domanda proposta da ”. Parte_1
Più in dettaglio, l'appellante ha sostenuto che la decisione “…è viziata in quanto, in assenza di un termine di decadenza previsto dalla legge per la proposizione della domanda amministrativa del beneficio sub iudice rispetto al momento del riconoscimento della causa di servizio
(necessario presupposto di fatto e di diritto), ha respinto la domanda proposta dall'appellante per il solo fatto che erano decorsi «ben sei anni e mezzo dopo il predetto riconoscimento». Tale errato approdo è strettamente collegato al segmento motivazionale che ha qualificato come
«istanza [...] di rimessione in termini» l'azione di riconoscimento del beneficio instaurata da
”. Parte_1
Aggiunge, poi l'appellante che “…a fronte di una domanda di attribuzione del beneficio presentata dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro, discendente da un provvedimento di riconoscimento di causa di servizio assunto, nel 2009 su una domanda del 2006, oltre il termine complessivo del procedimento, l'ammissibilità della richiesta non poteva essere delibata, come ha fatto il Tribunale di Lecce, sulla valutazione, peraltro priva di motivazione, del decorso di un lasso di tempo, che non trova alcuna giustificazione normativa e base giuridica sia in ordine alla decadenza dalla domanda e/o dall'azione, sia in ordine alla prescrizione del diritto (comunque non eccepita dalla ). In altri termini, il Tribunale di Lecce, Controparte_1
pur riconoscendo la tardività del provvedimento finale che ha impedito al dipendente di presentare la domanda di beneficio prima del 01.01.2009, ha rigettato il ricorso solo perché la domanda è stata presentata nel 2015, tralasciando la circostanza fondamentale che non vi era alcuna differenza sul piano del riconoscimento del diritto, tra il 2009 e il 2015 considerato che si era in costanza di rapporto di lavoro e che, comunque, la questione rilevante al fine del decidere era che i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del diritto sussistevano in epoca precedente (2006) alla norma del 2008 che ha abrogato l'istituto con decorrenza dal
01.01.2009”.
3 Sostiene ancora l'appellante che “…nel caso di specie non si verte in una fattispecie di rimessione in termini, poiché il provvedimento finale dell'Amministrazione di riconoscimento della causa di servizio, intervenuto nel 2009, costituiva il presupposto necessario e indefettibile per proporre la domanda di beneficio, tanto meno il legislatore del 2008 ha emanato una norma transitoria che regolamentasse il regime delle domande di riconoscimento della causa di servizio presentate prima della abrogazione della norma in questione ma non ancora definite, come quella sub iudice, nonostante la scadenza del termine complessivo finale di conclusione del procedimento alla data del 31.12.2008. Pertanto, nessun comportamento omissivo colposo può essere imputato all'appellante per non aver presentato la domanda entro il 31.12.2008… Ulteriore conferma di quanto sopra rappresentato rinviene anche dal segmento motivazionale nel quale il Giudice di primo grado, sulla scorta della circolare INPDAP n. 53/2003, ha ritenuto che per i dipendenti degli enti locali «il beneficio è attribuito a domanda al personale riconosciuto invalido o mutilato per cause di servizio, [...]” e che “il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda”» (pag. 4 - 5). Infatti, da quanto sopra emerge che la data di presentazione della domanda avrebbe rilievo solo sulla decorrenza del beneficio e in nessuna parte viene stabilito un termine di decadenza di tale domanda, alla sola condizione che tale domanda sia presentata in costanza di rapporto di lavoro, così come è avvenuto nel caso di specie”.
In conclusione, , ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accerti e dichiari che , in Parte_1
relazione alla infermità per causa di servizio (Categoria 8ª - Tabella A) riconosciuta dalla
Provincia di Lecce con determinazione dirigenziale n. 3 del 09.4.2009 e con Verbale del
Comitato di Verifica del 09.02.2009, a seguito di domande del 22.02.2006 e dell'1.6.2006, ha diritto all'attribuzione, a carico del datore di lavoro, dell'incremento economico della retribuzione dell'1,25% previsto dagli art. 43 e 44 del RDL n. 1290/1922 e dall'art. 1 della legge
n. 539/1950; ovvero dall'art. 50 del CCNL del Personale delle Regioni e degli Enti Locali del
2000. 2. Di conseguenza, condanni la , in persona del Presidente – legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'incremento dell'1,25 % sullo stipendio, con decorrenza dalla data del riconoscimento della causa di servizio in base alle domande del
22.02.2006 e dell'1.6.2006, o con la decorrenza che sarà ritenuta di diritto.
3. Oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come per legge, al soddisfo.
4. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con memoria depositata il 17.9.2024, si costituiva la , contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
4 All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto rigettato.
La gran parte delle tesi difensive dell'appellante, invero, ruotano su un'affermazione – effettivamente poco condivisibile – contenuta nella sentenza impugnata, che, tuttavia, va considerata come un mero obiter dictum, in alcun modo rilevante ai fini della decisione della controversia.
Le parole del Tribunale di Lecce circa il ritardo di oltre sei anni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda per l'ottenimento dei benefici oggetto di causa (in termini: “Ed invero,
“pur rilevando che il provvedimento dell' Amministrazione è intervenuto solo nel 2009, non può non rilevarsi che parte ricorrente ha proposto istanza di riconoscimento dei benefici economici solo in data 5.10.2015, ovvero dopo ben sei anni e mezzo dopo dal predetto riconoscimento non hanno invero alcun rilievo rispetto alla decisione della controversia”) non hanno invero alcun rilievo rispetto alla decisione della causa, così come l'aver ritenuto (erroneamente) che l'odierno appellante intendesse essere rimesso in termini per il deposito dell'istanza.
Il mancato riconoscimento al dell'incremento retributivo di cui agli artt. 43 e 44 del RDL n Pt_1
1290/1922 è dipeso dall'abrogazione di tale beneficio, con decorrenza dal 31.12.2008, a seguito dell'entrata in vigore dell'art 70 della legge 6 agosto 2008 n 133, secondo cui a decorrere dall'1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio e ascritta da una delle categorie della tabella
A annessa al al DPR 23 dicembre 1978 n 915 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l' attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge e pattizie.
Orbene, se è indubitabile che al dipendente provinciale non è imputabile alcuna responsabilità per il ritardo nella presentazione della relativa istanza, rispetto alla data in cui ebbe a verificarsi l'infermità riconducibile alla causa di servizio, ciò non toglie che l'entrata in vigore di una norma che ha di fatto abrogato la possibilità di accedere al trattamento economico aggiuntivo, impedisce il riconoscimento del trattamento medesimo.
Potrà tutt'al più dubitarsi – sì da farne oggetto di diversa iniziativa giudiziaria – della conformità a legge del comportamento dell'amministrazione nell'istruire e definire il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, esorbitando i termini di legge, ma ciò di certo non vale ad attribuire all'appellante un beneficio retributivo ormai venuto meno a seguito della novella legislativa.
Anche perché non è dubitabile, alla luce delle chiare disposizioni normative e dell'interpretazione delle medesime datane dall' nella circolare n. 53/20023 richiamata in motivazione dal primo CP_2
5 Giudice, che il beneficio in questione non dovesse essere riconosciuto di ufficio, ma soltanto a seguito si specifica domanda, che, come non è contestato, è intervenuta soltanto dopo il 31.1.2008 (e cioè
Né tanto meno, a parere della Corte, vi è spazio per una valutazione della legittimità costituzionale della disciplina introdotta dall'art. dell'art 70 della legge 6 agosto 2008 n 133, tenuto conto del rilievo costituzionale attribuito dal legislatore, con la modifica dell'art. 81 Cost., al principio del pareggio di bilancio.
Sicchè, l'attribuzione di benefici di tipo retributivo, ulteriori rispetto a quelli indennitari rimasti inalterati nelle ipotesi di riconoscimento della causa di servizio (equo indennizzo), potrebbe contrastare con le regole di contabilità pubblica cui è stato da tempo attribuita rilevanza costituzionale e che comunque già prima della riforma del 2011 dovevano ispirare l'attività legislativa, essendo il portato di direttive europee.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'assoluta novità e particolarità della vicenda e la sostanziale carenza di responsabilità del dipendente provinciale rispetto all'esito negativo della propria istanza amministrativa costituiscono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese anche di questo grado.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002, stante l'esonero di cui lo stesso può beneficiare per ragioni reddituali.
Si segnala che per mero errore nel dispositivo è stato indicato il nome di battesimo dell'appellante
”, in luogo di quello, corretto, ”. Per_1 Pt_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.4.2022 da Parte_2
nei confronti della , avverso la sentenza del 14.10.2021 n. 3374 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello;
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'8.1.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
6 Avv. Domenico Monterisi
Dott.ssa Caterina Mainolfi
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