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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 676/2025 promossa da:
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1973, di cittadinanza italiana e residente in [...], domiciliata ai fini del presente procedimento in AN Solvay, frazione di AN TT, via Pacinotti, n. 1, presso e nello studio dell'Avv.ta Federica Tempori
e
NI SA, C.F.: , nato a [...] C.F._2 il 14/08/1967, di cittadinanza italiana, residente in [...], domiciliato ai fini del presente procedimento in Livorno, via Marradi, n. 14, presso e nello studio dell'Avv.ta Rosalia Barone
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 26.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in AN M.mo (LI) il 3.10.1998 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne ma attualmente impiegata in un lavoro Per_1 precario, madre di nato il [...] e convivente con il bambino nella casa dei Per_2 genitori. Con provvedimento in data 26.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
NI SA, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di AN TT (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN TT (LI) il 3.10.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 36, Parte 1, anno 1998 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che il sig. NI SA si è già trasferito altrove mentre la Sig.ra insieme alla Parte_1 figlia e al nipotino di un anno, rimarranno ad abitare nell'appartamento Per_1 Per_2 coniugale di proprietà di entrambi gli istanti al 50%, sito in AN TT (LI) via della Villana n. 100, che viene a lei assegnato in uso e godimento, con le relative pertinenze, fintanto che non si addiverrà al divorzio o comunque fino a quando gli stessi non decideranno di alienare l'immobile a terzi, ovvero di liquidare l'altro per assumerne la proprietà esclusiva;
2) i coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato n. 21667, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con un saldo ammontante ad € 19.837,87; le parti procederanno ad estinguere detto conto corrente, dividendo al 50% le somme ivi depositate;
3) i coniugi hanno altresì investito:
E. la somma di 4.500,00 € in un buono fruttifero postale, intestato al Sig. NI SA e alla figlia alla scadenza, prevista in data 23/09/2026, verrà diviso in parti uguali Per_1 tra i coniugi;
F. la somma di 22.000,00€, in un buono fruttifero postale intestato al Sig. NI SA, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi alla scadenza;
G. la somma di 41.865,04€, investita in obbligazioni presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi alla scadenza;
H. la somma di 26.000,00€ in un buono fruttifero postale, intestato al Sig. NI SA e alla figlia alla scadenza verrà trasferito interamente a che risulterà quindi Per_1 Per_1
l'esclusiva titolare dell'investimento;
4) l'automobile Dacia Sandero, con targa GT213KT, intestata al Sig. SA NI rimarrà in uso alla Sig.ra la Lancia Ypsilon, con targa FN064CX, Parte_1 intestata al Sig. SA NI rimarrà in uso alla figlia mentre l'auto Persona_3
Freemont, con targa EX612VX, intestata alla Sig.ra rimarrà in uso al Sig. Parte_1
SA NI;
le parti procederanno a breve ad eseguire i passaggi di proprietà necessari.
La rata di € 144,97, del finanziamento , contratto per l'acquisto Parte_2 dell'automobile Dacia Sandero, con targa GT213KT, intestata al Sig. SA NI, sarà pagata interamente dallo stesso fino all'estinzione del finanziamento stesso;
5) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6) con l'esecuzione delle obbligazioni contenute nel presente ricorso le Parti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra;
7) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
8) i ricorrenti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza per separazione consensuale.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 676/2025 promossa da:
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1973, di cittadinanza italiana e residente in [...], domiciliata ai fini del presente procedimento in AN Solvay, frazione di AN TT, via Pacinotti, n. 1, presso e nello studio dell'Avv.ta Federica Tempori
e
NI SA, C.F.: , nato a [...] C.F._2 il 14/08/1967, di cittadinanza italiana, residente in [...], domiciliato ai fini del presente procedimento in Livorno, via Marradi, n. 14, presso e nello studio dell'Avv.ta Rosalia Barone
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 26.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in AN M.mo (LI) il 3.10.1998 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne ma attualmente impiegata in un lavoro Per_1 precario, madre di nato il [...] e convivente con il bambino nella casa dei Per_2 genitori. Con provvedimento in data 26.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
NI SA, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di AN TT (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN TT (LI) il 3.10.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 36, Parte 1, anno 1998 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che il sig. NI SA si è già trasferito altrove mentre la Sig.ra insieme alla Parte_1 figlia e al nipotino di un anno, rimarranno ad abitare nell'appartamento Per_1 Per_2 coniugale di proprietà di entrambi gli istanti al 50%, sito in AN TT (LI) via della Villana n. 100, che viene a lei assegnato in uso e godimento, con le relative pertinenze, fintanto che non si addiverrà al divorzio o comunque fino a quando gli stessi non decideranno di alienare l'immobile a terzi, ovvero di liquidare l'altro per assumerne la proprietà esclusiva;
2) i coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato n. 21667, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con un saldo ammontante ad € 19.837,87; le parti procederanno ad estinguere detto conto corrente, dividendo al 50% le somme ivi depositate;
3) i coniugi hanno altresì investito:
E. la somma di 4.500,00 € in un buono fruttifero postale, intestato al Sig. NI SA e alla figlia alla scadenza, prevista in data 23/09/2026, verrà diviso in parti uguali Per_1 tra i coniugi;
F. la somma di 22.000,00€, in un buono fruttifero postale intestato al Sig. NI SA, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi alla scadenza;
G. la somma di 41.865,04€, investita in obbligazioni presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, sarà suddivisa al 50% tra i coniugi alla scadenza;
H. la somma di 26.000,00€ in un buono fruttifero postale, intestato al Sig. NI SA e alla figlia alla scadenza verrà trasferito interamente a che risulterà quindi Per_1 Per_1
l'esclusiva titolare dell'investimento;
4) l'automobile Dacia Sandero, con targa GT213KT, intestata al Sig. SA NI rimarrà in uso alla Sig.ra la Lancia Ypsilon, con targa FN064CX, Parte_1 intestata al Sig. SA NI rimarrà in uso alla figlia mentre l'auto Persona_3
Freemont, con targa EX612VX, intestata alla Sig.ra rimarrà in uso al Sig. Parte_1
SA NI;
le parti procederanno a breve ad eseguire i passaggi di proprietà necessari.
La rata di € 144,97, del finanziamento , contratto per l'acquisto Parte_2 dell'automobile Dacia Sandero, con targa GT213KT, intestata al Sig. SA NI, sarà pagata interamente dallo stesso fino all'estinzione del finanziamento stesso;
5) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6) con l'esecuzione delle obbligazioni contenute nel presente ricorso le Parti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra;
7) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
8) i ricorrenti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza per separazione consensuale.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra