Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3129
CS
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del T.U. Edilizia D.P.R. N. 380/2001, difetto di motivazione. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ritiene che la memoria di replica dell'appellante sia inammissibile per tardività. Nel merito, afferma che la chiusura parziale della tettoia non è stata provata dall'appellante, contrariamente a quanto risulta dal verbale di sopralluogo. La motivazione del TAR sull'abusività della tettoia e sulla necessità di rimuovere le opere accessorie è ritenuta corretta. La riproposizione dei motivi di primo grado è considerata inammissibile per relationem. Il TAR non ha anticipato l'esito di altri giudizi né ha omesso di valutare la possibilità di sanzioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3129
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3129
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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