Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo ConIGliere
Dott. Simona Lo Iacono ConIGliere rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 87/2024 R.G.F.A., avente ad oggetto: “Dichiarazione giudiziale di paternità”
promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Per_1
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
Angelina Bevilacqua (c.f. ). C.F._2
Appellante
Contro
(C.F. ) nata a Militello in [...] Controparte_1 C.F._3
l'11.10.1976 ed ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul minore (C.F. Persona_2
) nato a [...] il [...], rappresentata e difesa CodiceFiscale_4 dell'Avv. Giacoma Taccia (C.F. ) come da mandato in atti. C.F._5
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello regolarmente notificato in data 17 gennaio 2024 il IG. Per_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 747/2023 resa in data 14 dicembre 2023, notificata a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di
Caltagirone così statuiva:
“accerta e dichiara che il minore nato a [...] il Persona_2
16.01.2014 è figlio del IGnor;
Per_1
dispone che il minore mantenga esclusivamente il cognome materno chiamandosi conseguentemente: Persona_2
Ordina al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltagirone di provvedere alla conseguente annotazione sull'atto di nascita del minore;
Pone a carico del IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
minore, versando direttamente alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2
l'importo omnicomprensivo di euro 300,00 con decorrenza dalla data della domanda
(aprile 2016), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
Condanna il convenuto a versare alla IGnora a titolo di regresso Parte_1
per gli oneri di mantenimento del minore non versati nel periodo dal gennaio 2014 al marzo 2016, l'importo di euro 7.800,00; rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
pone a carico del convenuto i 2/3 delle spese del presente giudizio, distraendole a favore del difensore della parte attrice, spese che si liquidano complessivamente in euro
6164,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge.
Compensa tra le parti il restante 1/3 delle predette spese”.
Con il primo motivo di gravame si doleva dell'erroneità del capo 4 della sentenza gravata, che poneva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando direttamente alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2
l'importo omnicomprensivo di euro 300,00 con decorrenza dalla data della domanda
(aprile 2016). Deduceva che il primo giudice aveva omesso di chiedere la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e/o di svolgere indagini, tramite
2 polizia tributaria, sulla situazione economica e patrimoniale delle parti al fine della dovuta comparazione e, dunque, di prendere in considerazione il reddito di ciascun genitore al fine di una valutazione comparata. Si doleva altresì del fatto che il Tribunale aveva effettuato una valutazione assolutamente incongrua, limitandosi ad affermare che, apparendo la C.U. 2016 di esso appellante illeggibile, ma che, risultando lo stesso dalla lettura della carta identità “impiegato” ed essendo coniugato ed avendo a carico altre tre figlie minori, il contributo di mantenimento potesse essere fissato in € 300,00 mensili, somma comprensiva di spese straordinarie con decorrenza dalla domanda ( 01-
4-206).
Osservava che la misura indicata dal Tribunale non teneva conto:
- del suo reale reddito pari a circa € 19/20.000,00 lordi annui e corrispondente a quanto percepito dalla la quale lavorava presso la sua stessa struttura sanitaria privata – Per_2
CTA Centro La Grazia con sede in territorio di Caltagirone S.P. 34, 41 c.da Piano San
Paolo e con la medesima qualifica ( “ animatore psichiatrico” );
- del suo carico familiare, atteso che egli era coniugato e con tre figlie a carico, tutte studentesse con costi per tasse universitarie;
- del fatto che il suo stipendio mensile (di 1.500,00 € circa al mese) era gravato da una rata mensile di € 249,20 per un finanziamento contratto nel 2021 con della CP_2
durata di 6 anni per far fronte alle eIGenze familiari;
- del fatto che la separata e con altre due figlie, riceveva il mantenimento dal Per_2
padre delle stesse ed era assegnataria della casa coniugale.
Con il secondo motivo di gravame si doleva poi sempre del capo 4 della sentenza laddove il Tribunale aveva stabilito a suo carico un assegno di mantenimento onnicomprensivo di non allegate e provate spese straordinarie forfettarie in contrasto con l'orientamento univoco del Giudice di legittimità e in violazione, comunque, dell'art. 2697 C.C., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per assoluta mancanza di allegazione e prova. Lamentava altresì che il primo giudice aveva disposto la rivalutazione monetaria annuale sulla somma fissata a titolo di contributo di mantenimento onnicomprensivo delle spese straordinarie, pur essendo solo il contributo di mantenimento soggetto per legge a rivalutazione monetaria.
3 Chiedeva quindi la modifica del capo 4 della impugnata sentenza anche laddove aveva disposto “l'importo omnicomprensivo di euro 300,00 con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2016), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT”, eliminando il rimborso delle spese straordinarie per il periodo pregresso dalla notifica della domanda alla data della decisione, riducendo conseguentemente per il futuro l'importo fissato onnicomprensivamente anche della quota forfettariamente imputata a spese straordinarie e disponendo la rivalutazione monetaria solo sull'importo depurato della quota imputabile a spese straordinarie.
Con il terzo motivo di gravame lamentava poi l'erroneità del capo 5 della sentenza gravata, che lo aveva condannato a versare alla “ a titolo di regresso per gli Per_2
oneri di mantenimento del minore non versati nel periodo dal gennaio 2014 al marzo del 2016, l'importo di euro 7.800,00”.
E, infatti, rilevava che il minore aveva perso lo stato di figlio legittimo di Persona_3
soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento ( n. 53
[...]
del 23-02-2016) e si doveva presumere ragionevolmente, in mancanza di allegazione e prova contraria, che il avesse concorso nel mantenimento almeno fino al Per_3
momento della separazione (20.02.2015, data in cui i coniugi venivano autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separati) e che non avesse chiesto dopo la sentenza di disconoscimento il rimborso di quanto versato a tale titolo. Elementi, questi, che incidevano sulla quantificazione operata dal primo giudice, unitamente al fatto che mancava la prova e l'allegazione da parte della richiedente delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla nascita sino alla domanda giudiziale.
Rappresentava infatti che il Tribunale aveva utilizzato la via equitativa nel determinare la entità del regresso e aveva preso in esame lo stesso contributo mensile fissato per il mantenimento ( € 300,00), senza svolgere indagini sulla situazione economica e patrimoniale delle parti al fine della dovuta comparazione.
Deduceva che di conseguenza il Tribunale aveva errato nell'accogliere la domanda di regresso nei termini stabiliti in sentenza, e, pertanto, chiedeva che il regresso venisse escluso del tutto, dovendo ragionevolmente presumersi, in mancanza di allegazione e prova contraria, che il minore era stato mantenuto dal padre legittimo Per_4
sino al disconoscimento (marzo 2016). In subordine chiedeva la riduzione
[...]
4 dell'importo limitandolo solo al periodo da aprile 2015 ( omologa separazione consensuale coniugi sino al marzo 2016 ( essendo il 01-4-16 la data di Parte_2
notifica della domanda) e rifissando, comunque, il contributo mensile in via equitativa senza spese straordinarie e in misura adeguata alla situazione economica e patrimoniale dei genitori, nella minor somma che equitativamente indicava in E. 150,00.
Infine insisteva per la inibitoria della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio che – in ordine a primi due motivi di Controparte_3
gravame - rilevava come il Tribunale avesse tenuto conto dei principi generali e fondamentali a tutela del minore e avesse altresì proceduto ad una corretta valutazione logico giuridico della questione, considerando le normali eIGenze di vita del bambino, del comportamento processuale tenuto dal padre fino al momento della pubblicazione della sentenza anche con riferimento alla produzione documentale del e non Per_1 ultimo all'attività da quest'ultimo svolta. Faceva rilevare, peraltro, come la quantificazione del minimo vitale per il mantenimento dei figli a carico anche di genitori disoccupati fosse sempre stato fissato in E. 250,00 mensili. Quanto alla scelta di prevedere un assegno “onnicomprensivo” , in via forfettaria, delle spese straordinarie, derogando al principio generale, esso era stato motivato dal primo giudice dalle particolari circostanze del caso concreto, quali la reiterata assenza del padre nella vita del minore, la mancanza di rapporti anche con la madre del bambino, tutti elementi che avrebbero reso complicato per essa appellata il recupero delle somme previamente anticipate per coprire le spese impreviste o non determinabili a priori.
In ordine poi al terzo motivo di appello, faceva rilevare che la sentenza di riconoscimento del figlio aveva natura dichiarativa essendo sentenza di accertamento, i cui effetti decorrevano pertanto retroattivamente, dal momento della nascita, quindi ex tunc, per come era stato sempre affermato in Giurisprudenza (Cass. civ. sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652). Da ciò discendeva che il genitore che avesse immediatamente riconosciuto suo figlio aveva il diritto di chiedere all'altro il pagamento delle quote pregresse, relative all'assegno del mantenimento, dal momento della nascita del bambino.
Evidenziava poi che la giurisprudenza aveva chiarito che, in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che aveva
5 provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovasse titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità fosse stata successivamente dichiarata, aveva natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che aveva effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo, come nel caso di specie, non fosse altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, poteva utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili eIGenze del figlio
(soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque, indiscutibili, le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr. Cass, sez. I,. n.
16916/2022; n. 16657/2014; n. 3991/2010). Infine metteva in rilievo che l'appellante aveva sempre omesso – sin dalla nascita avvenuta nel 2014 ad oggi - di mantenere il figlio e chiedeva conseguentemente anche il rigetto della sospensiva.
Il P.G. concludeva per la conferma della decisione impugnata.
Indi la Corte, rigettata l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, all'udienza del
20.02.2025 poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto, deve dirsi che l'appello merita parziale accoglimento.
E, invero, quanto ai motivi di gravame relativi al capo 4 della sentenza, va innanzi tutto detto che i criteri utilizzati dal primo giudice – anche se in via presuntiva, date le carenze documentali – per determinare i redditi dell'appellante sono certamente corretti.
Infatti il Tribunale ha ritenuto che l'appellante, impiegato e padre di altre tre figlie, avesse un reddito stabile, circostanza asseverata dalle produzioni documentali effettuate dal in questa sede, da cui è possibile evincere che lo stesso gode di un reddito Per_1
lordo annuo di circa E. 19.000/20.000 in quanto dipendente di una struttura sanitaria privata.
Ciò che invece appare errato nella quantificazione operata dal primo giudice è la fissazione di un assegno di mantenimento “onnicomprensivo”, cioè inglobante anche le spese straordinarie.
E, infatti, costituisce orientamento consolidato quello a tenore del quale (cfr: Cass. 9 giugno 2015 n. 11894) “devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro
6 rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;
”.
Pertanto, la giurisprudenza ha sempre ribadito che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica le spese straordinarie, che per definizione devono intendersi imponderabili ed imprevedibili, oltre ad essere in contrasto con il principio logico per cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce con riguardo all'assegno di mantenimento a favore della prole un'alea che è incompatibile con i principi che regolano la materia a tutela della prole.
Ne consegue che sebbene, come detto, la posizione economica del sia stata Per_1
valutata correttamente, sia pure in via presuntiva, il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra l'importo dovuto a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie, atteso che queste ultime ben potrebbero superare quanto forfettariamente fissato, e tale situazione andrebbe a discapito della prole.
Ritiene quindi la Corte che – dati i redditi documentati dal e considerati gli Per_1
esborsi di cui è gravato il suo stipendio (un finanziamento mensile più documentate spese di studio per le altre tre figlie, non rilevando invece cessioni del quinto volte al recupero degli onorari professionali dell'avvocato, in quanto afferenti a circostanze riconducibili a sue inadempienze) – l'assegno vada rideterminato nella misura di E.
250,00 mensili (che costituisce un importo pari al minimo vitale) oltre spese straordinarie da fissare nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. E' infatti emerso chiaramente dagli atti che le parti hanno le medesime mansioni e lavorano entrambe per lo stesso datore di lavoro, sicchè il loro apporto alla vita economica del minore deve essere paritario (considerando che anche la ha altre due figlie). Per_2
Da quanto detto consegue che la rivalutazione andrà calcolata solo sull'importo del mantenimento e non anche sulle spese straordinarie.
Passando al terzo motivo di gravame con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità del capo 5 della sentenza gravata, che lo ha condannato a versare alla “ a titolo di Per_2
7 regresso per gli oneri di mantenimento del minore non versati nel periodo dal gennaio
2014 al marzo del 2016, l'importo di euro 7.800,00” esso merita parziale accoglimento.
E, invero, costituisce principio del tutto pacifico quello secondo cui l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.
Non vi è quindi alcun dubbio che la abbia diritto chiedere il regresso delle Per_2
somme esborsate per il figlio a far data dalla sua nascita, così come correttamente stabilito dal primo giudice.
Il fatto poi che l'ex marito della appellata possa avere presuntivamente collaborato al mantenimento del minore, non ha alcuna incidenza sulla data di decorrenza dell'obbligo del atteso che per giurisprudenza costante che si condivide (cfr: Per_1
Cass. Ord. 2023/28442) il versamento del contributo del padre legittimo non costituisce una esenzione per chi è stato dichiarato padre.
Tuttavia vero è che tale circostanza è una situazione di fatto che deve essere presa in considerazione ai fini della quantificazione del contributo, ma non certamente a fini di una sua totale eliminazione.
Precisato quindi che il regresso è dovuto dalla data di nascita del minore, deve ora però essere verificato se la sua quantificazione è stata correttamente determinata dal primo giudice.
In tema va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre sottolineato che il criterio equitativo può essere utilizzato non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche quando la legge si riferisce in genere ad indennizzi o ad indennità.
Di conseguenza, correttamente il primo giudice ha usato tale criterio nel caso in esame
(Cass. 01.10.1999 n. 10861; Cass. 19.02.2010 n. 3991).
8 D'altronde il genitore richiedente deve adempiere l'onere della prova di aver mantenuto la prole in modo “adeguato”, ma non deve provare a quanto ammontano le normali spese sostenute, che vanno, pertanto, calcolate dal giudice con equitativa approssimazione.
Ciò che invece il genitore richiedente (ossia la deve dimostrare in sede di Per_2 regresso afferisce alle spese che non rientrano in questa “normalità”, prova che però non appare dalla stessa assolta (e che non può essere coperta dalla valutazione equitativa).
Ora, applicando tali criteri, e considerando che:
1- il minore ha certamente goduto – in carenza di prova contraria - dell'apporto dell'ex marito della almeno fino a che la coppia si è separata, ossia un anno dopo la sua Per_2
nascita;
2- la non era tenuta a dare specifica prova delle spese ordinarie sostenute per il Per_2
minore (per le quali si può quindi applicare un criterio equitativo), mentre era certamente a suo carico dimostrare le spese straordinarie esborsate durante il periodo antecedente alla sentenza che ha statuito sulla paternità;
3. i primi anni del bambino sono caratterizzati da minori esborsi rispetto alle età successive, che vedono il bambino aprirsi alla vita sociale, scolastica, ludica, sportiva con conseguenti oneri ed esborsi economici;
l'importo del regresso va rideterminato considerando equo un importo mensile – a titolo di spese ordinarie – di E. 150,00 al mese (parametrato anche sulla base delle minori eIGenze del minore nei primissimi anni di vita).
Ne deriva che il è tenuto a rifondere alla madre tale somma tenendo conto che Per_1
l'omissione rilevante sotto questo profilo copre l'arco temporale che va dalla nascita del bambino (gennaio 2014) sino al marzo del 2016 ( da aprile del 2016, infatti, ha cominciato a decorrere l'obbligo del mantenimento fissato giudizialmente).
Si tratta quindi complessivamente di 2 anni e 2 mesi (ossia complessivi 26 mesi) in cui si deve considerare accertata l'omissione del contributo, con conseguente diritto di regresso per quello specifico periodo limitatamente agli esborsi ordinari equitativamente determinati in E. 150,00 mensili.
Ne consegue che il dovrà versare alla l'importo complessivo di E. 3.900,00 Per_1 Per_2
(E. 150 x 26) a titolo di regresso.
9 Dato il tenore generale della decisione – ferma restando la valutazione di soccombenza effettuata dal primo giudice (valutazione che riguardava anche i capi non appellati in questa sede) – le spese del presente grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M
La Corte, definitivamente decidendo,
in parziale accoglimento dell'appello,
PONE A CARICO del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Per_1
figlio minore, versando direttamente alla IG.ra entro il giorno 5 di Controparte_3 ogni mese, l'importo di euro 250,00 con decorrenza dalla data della domanda (aprile
2016), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CONDANNA il IG. a versare alla IG.ra , a titolo di Per_1 Controparte_1
regresso per gli oneri di mantenimento del minore non versati nel periodo dal gennaio
2014 al marzo del 2016, l'importo di euro 3.900,00;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 6 marzo 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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