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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RG NT TR AR, Presidente BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore
INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Cagliari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240017643826000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240017643826000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; dell'art. 7, Legge 212/2000; degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973; per insussistenza dei fatti contestati.
Voglia inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520240017643826000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata il 13 giugno
2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2018 per un totale di euro 5.650,11, comprensivi di sanzioni e interessi. Ric_1Quale primo motivo del ricorso Il Sig. ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973. Sulla base della norma citata, la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2022 mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025. La difesa sostiene che con l'atto qui contestato è stato di fatto revocato il credito
IRPEF per l'anno 2020, che ammontava ad euro 2.523,00. Per questo motivo è stata violata sia la previsione dell'art. 7, Legge 212/2000, perché non è stata esplicitata la motivazione, che le disposizioni degli articoli 38 e successivi del D.P.R. 600/1973, perché questa rettifica è avvenuta senza l'emissione di un regolare avviso di accertamento.
Da ultimo la difesa lamenta il mancato riconoscimento del versamento di euro 6.722,00, quale pagamento dell'IVA relativa al quarto trimestre 2020.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha presentato memorie nelle quali ha inteso replicare alle controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto
L'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973 stabilisce che: «Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ...».
Trattandosi di somme derivanti dalla dichiarazione Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020 – e dalla Dichiarazione IVA 2021 – periodo d'imposta 2020 - la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 dicembre 2024, mentre l'atto è stato notificato il 13 giugno 2025. A questo riguardo, l'amministrazione finanziaria ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate – CO ha tempestivamente e ritualmente notificato la cartella di pagamento qui contestata in tempo utile a impedire l'estinzione del debito per decorso del tempo. Questa notifica è avvenuta mediante raccomandata A/R n. 673995567343, affidata a Poste Italiane il 17 aprile
2024 e da questa presentata al debitore il giorno 21 marzo 2025. Ric_1L'Amministrazione sostiene che, per il fatto che il Sig. non ha curato il ritiro della raccomandata, la notifica si sia perfezionata il 12 maggio 2025, per il compiuto decorso del termine di giacenza.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha poi proceduto e notificare la cartella di pagamento qui impugnata una seconda volta, il 13 giugno 2025, con raccomandata A/R n. 67485556734-8, anche questa presentata da parte di Poste Italiane.
Occorre tenere presente che l'art 141 c.p.c. dispone che: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento». Dalla documentazione presente nel fascicolo processuale si constata che la notifica dell'atto, eseguita con la consegna della cartella impugnata all'Ufficio postale del 17 aprile 2024, non ha raggiunto lo scopo, perché il messo notificatore ha violato le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., omettendo il deposito presso la casa comunale dell'atto impugnato e il successivo invio della relativa raccomandata informativa e quindi questa notifica è nulla. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31395/2025, ha riconfermato il principio già pronunciato, per il quale: «La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Nè la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche ,che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico».
Dagli atti inseriti nel fascicolo processuale ad opera delle parti, risulta che l'unica notificazione regolarmente eseguita è quindi quella effettuata il giorno 13 giugno 2025, la quale ha raggiunto Ric_1il suo scopo con la consegna dell'atto impugnato al OR .
Ma l'atto doveva essere notificato entro il triennio fissato dall'art. 25, DPR 602/1973, quale unico termine di decadenza che, nel fatto qui esaminato, coincide con lo spirare dell'ultimo giorno dell'anno 2024, considerato che la pretesa riguarda l'IRPEF e l'IVA relative all'anno
2020, dichiarati nell'anno 2021. In conseguenza delle argomentazioni svolte, la cartella di pagamento notificata il giorno 13 giugno 2025 è nulla per intervenuta decadenza. Per i motivi enunciati, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accoglie il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026 Il Presidente
(Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore (Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RG NT TR AR, Presidente BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore
INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Cagliari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240017643826000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240017643826000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973; dell'art. 7, Legge 212/2000; degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973; per insussistenza dei fatti contestati.
Voglia inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520240017643826000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata il 13 giugno
2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2018 per un totale di euro 5.650,11, comprensivi di sanzioni e interessi. Ric_1Quale primo motivo del ricorso Il Sig. ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973. Sulla base della norma citata, la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2022 mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025. La difesa sostiene che con l'atto qui contestato è stato di fatto revocato il credito
IRPEF per l'anno 2020, che ammontava ad euro 2.523,00. Per questo motivo è stata violata sia la previsione dell'art. 7, Legge 212/2000, perché non è stata esplicitata la motivazione, che le disposizioni degli articoli 38 e successivi del D.P.R. 600/1973, perché questa rettifica è avvenuta senza l'emissione di un regolare avviso di accertamento.
Da ultimo la difesa lamenta il mancato riconoscimento del versamento di euro 6.722,00, quale pagamento dell'IVA relativa al quarto trimestre 2020.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha presentato memorie nelle quali ha inteso replicare alle controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto
L'art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973 stabilisce che: «Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ...».
Trattandosi di somme derivanti dalla dichiarazione Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020 – e dalla Dichiarazione IVA 2021 – periodo d'imposta 2020 - la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 dicembre 2024, mentre l'atto è stato notificato il 13 giugno 2025. A questo riguardo, l'amministrazione finanziaria ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate – CO ha tempestivamente e ritualmente notificato la cartella di pagamento qui contestata in tempo utile a impedire l'estinzione del debito per decorso del tempo. Questa notifica è avvenuta mediante raccomandata A/R n. 673995567343, affidata a Poste Italiane il 17 aprile
2024 e da questa presentata al debitore il giorno 21 marzo 2025. Ric_1L'Amministrazione sostiene che, per il fatto che il Sig. non ha curato il ritiro della raccomandata, la notifica si sia perfezionata il 12 maggio 2025, per il compiuto decorso del termine di giacenza.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha poi proceduto e notificare la cartella di pagamento qui impugnata una seconda volta, il 13 giugno 2025, con raccomandata A/R n. 67485556734-8, anche questa presentata da parte di Poste Italiane.
Occorre tenere presente che l'art 141 c.p.c. dispone che: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento». Dalla documentazione presente nel fascicolo processuale si constata che la notifica dell'atto, eseguita con la consegna della cartella impugnata all'Ufficio postale del 17 aprile 2024, non ha raggiunto lo scopo, perché il messo notificatore ha violato le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., omettendo il deposito presso la casa comunale dell'atto impugnato e il successivo invio della relativa raccomandata informativa e quindi questa notifica è nulla. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31395/2025, ha riconfermato il principio già pronunciato, per il quale: «La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Nè la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche ,che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico».
Dagli atti inseriti nel fascicolo processuale ad opera delle parti, risulta che l'unica notificazione regolarmente eseguita è quindi quella effettuata il giorno 13 giugno 2025, la quale ha raggiunto Ric_1il suo scopo con la consegna dell'atto impugnato al OR .
Ma l'atto doveva essere notificato entro il triennio fissato dall'art. 25, DPR 602/1973, quale unico termine di decadenza che, nel fatto qui esaminato, coincide con lo spirare dell'ultimo giorno dell'anno 2024, considerato che la pretesa riguarda l'IRPEF e l'IVA relative all'anno
2020, dichiarati nell'anno 2021. In conseguenza delle argomentazioni svolte, la cartella di pagamento notificata il giorno 13 giugno 2025 è nulla per intervenuta decadenza. Per i motivi enunciati, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accoglie il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026 Il Presidente
(Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore (Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)