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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere rel.
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2025, provvedendo nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale correlato al fascicolo iscritto al n. 251/2021 R.G. Appelli Lavoro e vertente
TRA
, parte già rappresentata e difesa nel procedimento Parte_1 presupposto dall'Avv. Giancarlo Di Genio, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Armando Diaz, n. 47;
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente p.t., parte già rappresentata e difesa nel CP_1 procedimento presupposto dall'Avv. Susanna Serrelli, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi 38 presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della sede provinciale dell'Istituto;
APPELLATO
PREMESSO
-che con sentenza n.408/2024, pubblicata in data 12.12.2024, veniva rigettato l'appello proposto in data 21.04.2021 da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 134/2021 pubblicata in data
21.01.2021 e, conseguentemente, la parte appellante veniva condannata al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado, liquidate in €
2.906,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, esborsi, ed Iva e Cpa come per legge;
- che con istanza del 18.12.2024 la parte appellante in epigrafe indicata instava per la correzione della richiamata sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Collegio aveva disposto la regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, laddove invece nel caso di specie era stata resa, unitamente alla procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., sottoscritta personalmente dalla parte;
- che con decreto del 20.12.2024 veniva fissata l'udienza di discussione innanzi al
Collegio per il giorno 14.02.2025 ore 11.30 e parte istante veniva onerata di notificare ricorso e decreto a controparte entro il 16.01.2025;
- che parte istante vi ottemperava in data 20.12.2024; che l' non si costituiva nell'ambito del subprocedimento di correzione di CP_1 errore materiale;
- che all'udienza del 14.02.2025 la Corte riservava la decisione.
RILEVATO
- che come chiarito dalla S.C: “In caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29081 e n. 8939 del
2022; Cass. n. 14520 del 2021);è stato, in particolare, affermato dalle pronunce richiamate che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 35736/2022 del 06/12/2022);
- che come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “Come già sul punto precisato da Cass. n. 22110 del 2022, nel sistema delineato dall'art. 152 att. c.p.c.,
l'esenzione dalle spese non è conseguenza di una “domanda” dell'interessato, com'è invece l'accesso al gratuito patrocinio, ma è invece conseguenza del “fatto” che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato: prova ne sia che la norma cit., come s'è detto dianzi, esordisce affermando che, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, la parte soccombente “non può essere condannata al pagamento delle spese” quando risulti titolare di un reddito di tale importo. E se è vero che a rilevare è soltanto il possesso di un reddito compreso nella soglia indicata dalla legge, al punto che in presenza di esso il giudice non può condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese (e proprio per ciò questa Corte ha precisato che, ove tali condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, è facoltà dell'interessato rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione diretta ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio: così già Cass. n. 16284 del 2011), si deve necessariamente ritenere che il mancato rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. al comma 1 dell'art. 79, T.U. n. 115/2002, si spieghi in relazione al fatto che tale ultima norma disciplina i requisiti della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, mentre di nessuna “domanda” necessita la parte soccombente nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali per essere esonerata dalla condanna alle spese, rilevando appunto il mero fatto che possegga un reddito utile ai fini dell'esonero. Deve invece convenirsi con Cass. n. 24303 del 2016, cit., laddove, muovendo dalla permanenza dell'originaria ratio dell'istituto di garantire l'effettivo accesso al giudizio da parte dei soggetti meno abbienti (così, tra le tante, Corte cost. nn. 135 del 1987 e 134 del 1994), afferma che la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, non ha comunque imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge: è proprio l'assenza nell'art. 152 att. c.p.c. di un qualunque schema legale predeterminato a suggerire invero all'interprete la valorizzazione allo scopo di dichiarazioni che, pur senza specificare la misura del reddito personale e familiare posseduto, attestino comunque che esso si colloca al di qua della soglia legale prevista per l'esonero.” (Cass. 11511/2024 del 30/04/2024);
-ritenuta l'accoglibilità dell'istanza alla luce del contenuto della documentazione invocata dall'odierna ricorrente (cfr. attestazione contenuta nella procura correlata all'instaurazione del giudizio di primo grado di cui all'allegato n. 2 dell'atto di appello) e già oggetto di valutazione di ritualità da parte del Giudice di prime cure in un passaggio della pronuncia di primo grado non oggetto di impugnazione incidentale da parte dell' CP_1
-rilevato altresì che, come precisato da Cassazione civile sez. lav., 16/12/2021, n.
40400 in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio;
-che nulla deve disporsi per le spese del procedimento, attesa la mancata costituzione di parte resistente ed in applicazione del principio espresso in proposito dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. I,
05/07/2019, n. 18221);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, dispone la correzione di errore materiale della sentenza n. 408/2024 nella maniera che segue:
- alla pagina 8, dopo il
P.Q.M
, all'espressione <<condanna l al pagamento cp_ in favore dell delle spese del presente grado di giudizio che liquida per competenze oltre rimborso forfetario nella misura esborsi ed iva e cpa come legge>> si sostituisca l'espressione grado di giudizio>>;
-nulla per le spese del presente subprocedimento di correzione di errore materiale;
-manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti ex artt. 287 e 288
c.p.c. conseguenti alla precedente sentenza n. 408/2024 ed al presente provvedimento di correzione.
Salerno, 14.02.2025 Il Consigliere est. (Dott. Arturo Pizzella) Il Presidente (Dott. Lia Di Benedetto)