Sentenza breve 27 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/03/2023, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00709/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da
CC MA RA, in proprio e in qualità di liquidatrice della Immobiliare Ascea Marina S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della determina n. 242 del 14 dicembre 2022: liquidazione dell’importo a saldo del ristoro patrimoniale riconosciuto in relazione alla procedura ablatoria avente per oggetto il “Palazzo De Dominicis – CC”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascea e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, CC MA RA (in appresso, R. M. E.), in proprio e in qualità di liquidatrice della Immobiliare Ascea Marina s.r.l. (in appresso, I. A. M.), impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - la determina n. 242 del 14 dicembre 2022 (reg. gen. n. 816), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea aveva liquidato la somma di € 227.099,98 quale saldo spettante a titolo di ristoro in esito alla procedura ablatoria relativa all’edificio ottocentesco denominato “Palazzo De Dominicis – CC”, ubicato in Ascea, via Roma, e censito in catasto, quanto alle porzioni immobiliari in proprietà della proponente, al foglio 45, particelle 240 (sub 2, 5, 9,10, 11, 12, 19), 241, 243, 776, 777; - le note del Comune di Ascea prot. n. 11965 del 29 novembre 2022 e prot. n. 12030 del 1° dicembre 2022.
2. Il complesso antefatto sostanziale e processuale del presente giudizio può essere così compendiato.
2.1. Con decreto del 15 febbraio 2006, il Direttore generale del Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Servizio Patrimonio Architettonico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dichiarava la pubblica utilità dell’espropriazione ex artt. 95 ss. del d.lgs. n. 42/2004 del “Palazzo De Dominicis – CC”, sottoposto a vincolo storico-architettonico con d.m. 24 gennaio 1995 e ricompreso nel Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale ‘Paestum – Velia’”, finanziato con risorse POR Campania 2000/2006.
Ad esso faceva seguito, previa comunicazione ex art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001 (nota del 27 marzo 2006, prot. n. 4305), il decreto di occupazione di urgenza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea del 19 aprile 2007.
2.2. Gli atti dell’avviata procedura ablatoria erano impugnati dalla R., unitamente alla comproprietaria A. D. A., dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto a r.g. n. 998/2006, poi dichiarato perento con decreto presidenziale n. 257 del 28 ottobre 2014.
In pendenza di tale controversia, le parti in causa (R. M. E., A. D. A. e Comune di Ascea) addivenivano, nell’anno 2010, alla stipula di un accordo transattivo avente per oggetto l’ammontare del «ristoro economico» relativo alla procedura ablatoria de qua e quantificato in € 850.000,00.
In esecuzione dell’impegno assunto, il Comune di Ascea versava alle comproprietarie R. M. E. e A. D. A., nonché alla I. A. M., da esse costituita, l’importo complessivo di € 674.822,84.
La residua somma a saldo non veniva corrisposta dall’amministrazione comunale alle interessate in conseguenza della sopravvenuta revoca parziale del finanziamento regionale, disposta in ragione dei riscontrati procedimenti di pignoramento gravanti sul “Palazzo De Dominicis – CC”.
Stante il parziale inadempimento del debito contratto nei suoi confronti in virtù dell’accordo transattivo del 2010, la R., con l’istanza-diffida del 21 settembre 2018, invitava il Comune di Ascea ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali «a restituire l’immobile ovvero, in subordine, ad esercitare i poteri previsti dall’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, adottando un motivato atto di acquisizione sanante dell’immobile … e disponendo contestualmente il pagamento dell’indennizzo dovuto ex lege».
2.3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa in relazione all’istanza-diffida del 21 settembre 2018, nonché al successivo sollecito del 16 novembre 2018, prot. n. 1278/is, rivolto al Comune di Ascea ai fini della formulazione della proposta transattiva dallo stesso adombrata con nota del 16 novembre 2018, prot. n. 11527, la R., con ricorso iscritto a r.g. n. 68/2019, richiedeva a questa adita Sezione: a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ascea e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sull’istanza-diffida del 21 settembre 2018; b) l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate a determinarsi in via espressa e motivata alla restituzione dell’immobile occupato sine titulo ovvero, in subordine, alla sua acquisizione coattiva ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001.
Con sentenza n. 982 del 12 giugno 2019, tale ricorso era dichiarato inammissibile dalla Sezione per difetto di interesse qualificato ad agire avverso il silenzio serbato sulla richiesta alternativa di restituzione del bene illegittimamente occupato ovvero di sua acquisizione sanante, nonché per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale, nella misura in cui l’azione proposta risultava diretta alla risoluzione dell’accordo transattivo del 2010 (e conseguente restituzione del bene alienato) e/o all’adempimento del residuo saldo spettante a titolo di indennità di esproprio transattivamente convenuta, con conseguente indicazione del giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione a tale ultimo riguardo, dinanzi alla quale riassumere la controversia ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
In sede di appello, l’emessa pronuncia di primo grado era annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 2, cod. proc. amm., dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 224 del 9 gennaio 2020, in ragione della rilevata sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Successivamente, con sentenza n. 32688 del 9 novembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell’impugnazione dinanzi a sé proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 224 del 9 gennaio 2020, rilevavano che «le proprietarie avevano inteso in realtà formulare tre distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente l'accertamento a) dell'intervenuta risoluzione per inadempimento della transazione stipulata tra le parti, b) dell'obbligo delle amministrazioni di definire il procedimento ablatorio con un provvedimento esplicito o di restituire l'immobile e c) dell'obbligo delle amministrazioni di corrispondere l'indennizzo dovuto per legge», e dichiarava «la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione della transazione, e quella del giudice amministrativo sulla domanda di adozione del decreto di espropriazione».
2.4. Frattanto, la R., aveva riassunto dinanzi a questa Sezione, con ricorso iscritto a r.g. n. 151/2020, la causa ab origine instaurata col ricorso iscritto a r.g. n. 68/2019.
Nel definire favorevolmente il giudizio dinanzi a sé riassunto, la Sezione, con sentenza n. 783 del 22 marzo 2022, previo accertamento del perdurare della situazione di occupazione sine titulo, della persistenza del diritto di proprietà della R. sull’immobile e dell’insussistenza di qualsivoglia accordo transattivo, traslativo dell’anzidetto diritto di proprietà in favore del Comune di Ascea, condannava il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Ascea, per quanto di rispettiva competenza: «- a disporre l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e l’attribuzione del correlativo indennizzo entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della … sentenza; - ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino ed a restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della proponente».
L’emessa pronuncia di primo grado era confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, adito in appello dal Comune di Ascea, con sentenza n. 9483 del 2 novembre 2022.
2.5. Con nota del 15 aprile 2022, prot. n. 3636, il Comune di Ascea convocava una Conferenza di servizi (CdS) in forma simultanea a modalità sincrona, volta alla «formalizzazione di un accordo traslativo, di natura transattiva, conformemente alla proposta formulata con la nota prot. n. 11527 del 16 novembre 2018, a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Impianti del Comune di Ascea, accettata con la nota prot. n. 1278/is del 16 novembre 2018, acquisita al protocollo comunale n. 11577 del 19 novembre 2018, a firma del legale incaricato dalla sig.ra M. E. R.».
I lavori dell’indetta CdS si concludevano positivamente il 26 settembre 2022 (senza la partecipazione e con l’espressa opposizione della ritualmente convocata R.) (cfr. verbale in pari data), nel senso di definire l’iter ablatorio avviato col decreto ministeriale del 15 febbraio 2006 mediante stipula di un accordo traslativo di natura transattiva, riconoscendosi alla controparte privata la somma di € (850.000,00 – 674.822,84 =) 175.177,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente al residuo debito inadempiuto, derivante dall’accordo transattivo del 2010 (cfr. retro, sub n. 2.2).
Gli esiti dell’espletata CdS erano recepiti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea nella determina n. 146 del 26 settembre 2022, con cui si disponeva di «procedersi alla stipula di un accordo traslativo, di natura transattiva» (in conformità all’apposito schema approvato con la delibera della Giunta comunale, DGC, di Ascea n. 132 del 24 giugno 2021), «quale alternativa al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, determinandosi che il saldo della somma residua concordata con la scrittura privata del 2010 avverrà mediante la corresponsione di € 175.177,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria».
Successivamente, previa DGC di Ascea n. 216 del 1° ottobre 2022, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici era autorizzato a stipulare «accordi migliorativi per l’ente», quale, segnatamente, quello transattivo-traslativo divisato con la citata determina n. 581 del 26 settembre 2022, nonché previo parere favorevole del Revisore dei conti n. 18 del 4 ottobre 2022 (prot. n. 9934 del 5 ottobre 2022), il Consiglio comunale di Ascea, con delibera n. 35 del 7 ottobre 2022, stabiliva che il «formale e definitivo trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Ascea della porzione del Palazzo De Dominicis – CC” afferente ai … mappali intestati alla sig.ra M. E. R. e alla sig.ra A. A. D. (medio tempore deceduta, cui è subentrata la stessa sig.ra M. E. R.)» dovesse aver luogo «mediante accordo transattivo-traslativo del cespite, in quanto “ragionevole alternativa” all’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, vagliata sulla base delle ragioni di interesse pubblico … valutate comparativamente con gli interessi privati, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto esaminate, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni contenute nella scrittura privata stipulata tra le parti summenzionate nel 2010» e che la «liquidazione del saldo residuo» dovesse avvenire «mediante versamento di € 175.177,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria, coerentemente a quanto disposto e stanziato con DCC di Ascea n. 34 del 21 settembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000. Provvedimenti”».
2.6. Nell’insorgere contro la suindicata delibera del Consiglio comunale (DCC) di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022, la R., con ricorso iscritto a r.g. n. 1957/2022, agiva per l’annullamento della stessa e degli atti presupposti, nonché per l’esecuzione della sentenza del TAR Campania, AL, sez. II, n. 783 del 22 marzo 2022, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione intimata.
Tale ricorso era accolto da questa adita Sezione con sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022, con la quale venivano annullati gli atti impugnati, con l’espressa statuizione che, in sede conformativa, nonché in corretta esecuzione della sentenza n. 783 del 22 marzo 2022 il Comune di Ascea, unitamente al Ministero della Cultura, sarebbe rimasto tenuto a provvedere ai sensi 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino e restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della R., nonché con la contestuale nomina del Prefetto di AL quale Commissario ad acta chiamato a provvedere per il caso di perdurante inadempimento delle amministrazioni intimate.
3. Prima del deposito della citata sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea, con la determina n. 242 del 14 dicembre 2022, dava attuazione alla DCC di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022, liquidando, in favore della I. A. M., l’importo di € 227.099,98 quale saldo (in aggiunta alla somma di € 674.822,84, già versata in esecuzione dell’accordo transattivo del 2010) spettante a titolo di ristoro in esito alla procedura ablatoria relativa al “Palazzo De Dominicis – CC”.
4. A sostegno dell’impugnazione della determina n. 242 del 14 dicembre 2022, proposta col ricorso in epigrafe, la R. deduceva, in estrema sintesi, che: a) il mancato pagamento dell’intero importo pattuito a titolo di ristoro patrimoniale in sede di accordo transattivo del 2010 (€ 850.000,00) avrebbe reso inefficace quest’ultimo, cosicché le somme dovute in suo favore non avrebbero potuto ridursi alla differenza tra l’importo anzidetto avrebbero dovuto essere calcolate in base ai criteri enunciati all’art. 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 (ossia computandosi, unitamente al non corrisposto residuo del ristoro predeterminato, il pregiudizio non patrimoniale in misura forfettariamente pari al 10% e il pregiudizio derivante dall’occupazione illegittima in misura annualmente pari al 5% del valore venale dell’immobile), sino a ragguagliare il complessivo ammontare di € 727.677,16, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturandi; b) in violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Campania, AL, sez. II, n. 783 del 22 marzo 2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9483 del 2 novembre 2022, il Comune di Ascea, in mancanza del necessario consenso della R., ma, anzi, a fronte dell’espressa opposizione di quest’ultima, nonché sulla scorta di una fuorviata interpretazione dell’art. 9 della scrittura privata del 2010 e della dichiarazione dell’interessata contenuta nella nota del 16 novembre 2018, prot. n. 1278/is, avrebbe contravvenuto al giurisdizionalmente accertato obbligo di porre ritualmente termine alla situazione di illegittima occupazione mediante acquisizione coattiva ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 ovvero, in alternativa, mediante riduzione in pristino e restituzione dei cespiti immobiliari appresi ed avrebbe finito per adottare un atipico e abnorme provvedimento ablatorio, impositivo di un accordo bonario nei confronti di un soggetto privato.
5. Costituitosi l’intimato Comune di Ascea, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nonché l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
Si costituiva, altresì, in resistenza l’intimato Ministero della Cultura.
6. Il ricorso veniva chiamato all’udienza del 1° marzo 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
DIRITTO
1. In rito, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, incentrata dall’amministrazione comunale resistente sull’assunto che la presente controversia avrebbe per oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennità di esproprio e sarebbe, quindi, attratta all’orbita della cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001.
Ed invero, quello promosso col ricorso in epigrafe non è – come, invece, postulato dalla difesa civica – un giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 del d.p.r. n. 327/2001, ma è un giudizio caducatorio avverso un atto (determina n. 242 del 14 dicembre 2022) che si pone a valle della precedente DCC di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022 e che, nell’attuare quest’ultima, piuttosto che risolversi nella mera determinazione e corresponsione dell’indennità di esproprio, costituisce il segmento provvedimentale conclusivo dell’iter ablatorio incanalatosi nell’alveo – contestato come irrituale dalla R. – della soluzione transattivo-traslativa di cui all’accordo del 2010, individuata dalla medesima DCC di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022 quale «ragionevole alternativa all’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327».
In altri termini, la causa in esame concerne non già il quantum dell’indennità di esproprio spettante alla ricorrente, bensì il quomodo della determinazione con cui l’amministrazione comunale è addivenuta alla relativa liquidazione, ossia la scelta procedimentale e provvedimentale di dare esecuzione al menzionato accordo transattivo-traslativo del 2010 quale “ragionevole alternativa all’acquisizione sanante”, contemplata dall’art. 42 bis, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001.
2. Le superiori considerazioni inducono a dequotare anche l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Ascea per inosservanza del termine di 30 giorni ex art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
Trattandosi – come visto –, nella specie, non già di giudizio di opposizione alla stima, bensì di giudizio di annullamento ovvero, comunque, di accertamento della nullità dell’atto perfezionativo dell’instaurato iter ablatorio, l’esercizio delle correlative azioni è da intendersi soggiacente all’ordinario termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 cod. proc. amm. ovvero, comunque, allo speciale termine prescrizionale decennale ex art. 114, commi 1 e 4, lett. b, cod. proc. amm., rispetto ai quali il ricorso in epigrafe figura tempestivamente proposto.
3. Sempre in rito, neppure accreditabile è l’eccezione di inammissibilità ricollegata dall’amministrazione comunale resistente alla presunta acquiescenza prestata dalla R., allorquando ha incamerato la somma liquidata in suo favore con determina n. 242 del 14 dicembre 2022.
A ripudio di una simile deduzione, valga osservare che la ricorrente, nella propria nota del 12 dicembre 2022, prot. n. 1329/is, ha espressamente dichiarato che il pagamento della somma in via di erogazione giusta DCC di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022 sarebbe stato «accettato dalla solo quale acconto sulla maggiore somma dovuta e non anche come “saldo residuo”» dell’intero importo pattuito a titolo di ristoro patrimoniale in sede di accordo transattivo-traslativo del 2010.
4. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, l’ordine di doglianze rubricato retro, in narrativa, sub n. 4.b, si rivela manifestamente fondato per le stesse ragioni che hanno indotto la Sezione ad annullare, con sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022, la DCC di Ascea n. 35 del 7 ottobre 2022, il parere del Revisore dei conti n. 18 del 4 ottobre 2022 (prot. n. 9934 del 5 ottobre 2022), la DGC di Ascea n. 216 del 1° ottobre 2022, il verbale conclusivo della CdS del 26 settembre 2022, la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea n. 146 del 26 settembre 2022 (n. 581 reg. gen.), recante l’approvazione della conclusione della prefata CdS; atti, questi, di cui la qui gravata determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea n. 242 del 14 dicembre 2022 costituisce il consequenziale precipitato attuativo-applicativo e di cui ripete, quindi, i già acclarati vizi di legittimità.
5. Per mere esigenze di chiarezza e autosufficienza motivazionale, il Collegio non può, quindi, che riportare in appresso le argomentazioni articolate a suffragio della precedente pronuncia annullatoria, dalle quali non ritiene di doversi discostare.
6. «Nel pronunciare la sentenza n. 783 del 22 marzo 2022 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 9483 del 2 novembre 2022), questa Sezione – recita la menzionata sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022 – ha posto l’amministrazione intimata di fronte alla rigida alternativa tra il disporre l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e il restituire, previa riduzione in pristino, i cespiti immobiliari indebitamente appresi: ‘tertium non dabatur’, a meno che, naturalmente, non sopravvenisse un accordo transattivo tra le parti in causa.
Ebbene, un simile accordo non risulta giammai raggiunto in relazione alla vicenda controversa.
In questo senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 224 ha annotato che: “- l’art. 20 del Testo unico delle espropriazioni (d.p.r. n. 380/2001), come costantemente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, chiarisce la distinzione tra la fattispecie dell’accordo bonario sull’indennità e quella dell’atto di cessione volontaria delle aree. Mentre la cessione volontaria del bene ha efficacia immediatamente traslativa della proprietà e determina la definizione della procedura ablativa del bene, l'accordo amichevole – viceversa – concerne solamente la pattuizione sul quantum dell'indennità e presuppone il completamento della procedura mediante l'adozione dell'atto conclusivo traslativo della proprietà; - nel caso all’esame, è ravvisabile quest’ultima fattispecie (si veda, nello specifico, il contenuto del punto 9 dell’accordo del 2010) ed è certo l’avvenuto superamento del termine del 31 dicembre 2011 stabilito per il pagamento dell’indennità, in disparte … il profilo concernente l’imputabilità o la scusabilità del ritardo accaduto; - dalla lettura delle istanze del settembre e del novembre 2018, si evince che le parti hanno inteso intavolare un discorso di tipo transattivo per comporre o evitare la lite sulle conseguenze scaturenti dal mancato pagamento del saldo dell’indennità nel termine stabilito”.
Nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2021, n. 32688 ha ulteriormente chiarito che: “come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato, la scrittura era priva di efficacia traslativa, recando esclusivamente un accordo transattivo, la cui conclusione non escludeva la necessità di provvedere alla successiva definizione del procedimento ablatorio, mediante l'emissione del decreto di esproprio o la stipulazione di una cessione volontaria. Con tale atto, le parti si limitarono infatti a concordare l'indennità dovuta per l'espropriazione e le modalità di pagamento del relativo importo, nonché a decidere la sorte del giudizio amministrativo precedentemente promosso dalle proprietarie mediante l'impugnazione degli atti del procedimento ablatorio, senza disporre l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile occupato, ma rinviandolo anzi espressamente ad un atto o a un provvedimento successivo. Sebbene, pertanto, con la medesima scrittura le proprietarie abbiano espressamente rinunciato a far valere qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal procedimento espropriativo in corso, deve escludersi che la proposizione della domanda di definizione dello stesso sia subordinata alla risoluzione della transazione, il cui inadempimento può assumere rilievo esclusivamente in riferimento alla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, spettante alla giurisdizione del giudice ordinario”.
In altri termini, è stato già giurisdizionalmente acclarato come, da un lato, il procedimento ablatorio, venutosi a connotare in termini di occupazione illegittima e, quindi, indirizzato verso la soluzione alternativa acquisitivo/restitutoria e, d’altro lato, l’iter transattivo, circoscritto alla determinazione dell’indennità di esproprio e definito con la scrittura privata del 2010, corressero su binari rispettivamente separati, cosicché le sorti del secondo sarebbero state insuscettibili di incidere sull’esito (acquisitivo/restitutorio) tassativamente riservato al primo.
In tale prospettiva, anche Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9483 ha avuto modo di ribadire che: “… nessuna transazione traslativa della proprietà è stata perfezionata fra le parti, non assumendo alcun rilievo ai fini del presente giudizio sul silenzio individuare la parte alla quale sia attribuibile la responsabilità del fallimento di ogni tentativo di accordo. Né, d’altro canto, il privato dissenziente può essere obbligato a concludere la transazione, stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 9 della scrittura privata sottoscritta tra le parti nel 2010, che condiziona l’obbligo delle comproprietarie di sottoscrivere l’atto di cessione bonaria del bene alla ricezione dell’intero importo spettante, condizione non avveratasi. Infine, non rileva ai fini dell’interruzione dell’inerzia amministrativa, l’attività provvedimentale svolta nelle more dal comune al fine di concludere detta transazione, vista l’opposizione della proprietà. Per tale motivo: a) deve riconoscersi carattere meramente interlocutorio e soprassessorio alle risposte del comune volte ad esternare la possibilità di concludere la transazione ed alla conseguente attivazione, nonché conclusione, della conferenza di servizi ad essa prodromica; b) non può essere valutata nell’ottica di una manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso la risposta della originaria ricorrente alla proposta comunale di addivenire all’accordo, questa non essendo di per sé satisfattiva delle pretese azionate nel giudizio”.
Nel momento in cui ha stabilito che il “formale e definitivo trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Ascea della porzione del Palazzo De Dominicis – CC afferente ai … mappali intestati alla sig.ra M. E. R.” dovesse aver luogo “mediante accordo transattivo-traslativo del cespite, in quanto ‘ragionevole alternativa’ all’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 … nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni contenute nella scrittura privata stipulata tra le parti summenzionate nel 2010” e che la “liquidazione del saldo residuo» dovesse avvenire “mediante versamento di € 175.177,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria», il Comune di Ascea ha, dunque, illegittimamente: a) contravvenuto al dictum giurisdizionale sancito dalla Sezione con la sentenza n. 783 del 22 marzo 2022 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 9483 del 2 novembre 2022); b) attribuito all’accordo del 2010 una portata obbligatoria e/o traslativa che … lo stesso non avrebbe mai potuto rivestire; c) posto in essere una fattispecie ablatoria extra ordinem, siccome impositiva di un incoercibile accordo transattivo-traslativo giammai perfezionatosi a fronte del reiterato dissenso della controparte privata.
Ed invero, ferma restando, quanto al punto a, la rilevata confliggenza dell’assunta determinazione amministrativa con le statuizioni di cui alla sentenza n. 783 del 22 marzo 2022 (non potendo, al riguardo, la difesa civica fondatamente trincerarsi dietro lo schermo del dichiarato rispetto dell’art. 42 bis, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001), occorre rimarcare, con riferimento ai punti b e c, che la pattuizione della clausola di cui all’art. 9 della scrittura privata del 2021 (“le sig.re A. A. D. e M. E. R. si impegnano, una volta ricevuto l’intero importo dovutogli, a sottoscrivere – se richiesto – atto di cessione bonaria del bene”) non avrebbe potuto, di per sé sola, legittimare alcun effetto traslativo, surrogatorio dell’acquisizione sanante, non essendo stata susseguita da una manifestazione di volontà in tal senso da parte delle private proprietarie; né … avrebbe potuto generare alcun obbligo di trasferimento dei cespiti immobiliari in titolarità delle predette private proprietarie in favore dell’ente locale, non essendosi verificata – come osservato da Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9483 – la condizione sospensiva della percezione dell’intero importo concordato a titolo di ristoro patrimoniale entro il termine essenziale del 31 dicembre 2011, una volta scaduto inutilmente il quale le medesime private proprietarie sarebbero rimaste – come sono effettivamente rimaste – libere di attivare o riattivare la tutela giurisdizionale avverso la procedura ablatoria posta in essere nei loro confronti. Né la fonte di un simile obbligo è identificabile nella nota del 16 novembre 2018, prot. n. 1278/is, ove R., in riscontro alla nota comunale del 16 novembre 2018, prot. n. 11527, ha soltanto sollecitato l’ente locale “a formalizzare una proposta transattiva, concretizzando … un’offerta in relazione al saldo del pagamento, che tenga conto anche dei ritardi posti in essere in uno ai tempi ed alla modalità di pagamento”, senza, quindi, conclusivamente e ritualmente accettare “la proposta transattiva (peraltro genericamente) formulata dal Comune di Ascea con la nota del 16 novembre 2018, prot. n. 11527” e/o abdicare “alla facoltà di richiedere restituzione dei beni ovvero l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, essendosi limitata a preconizzare la possibilità di addivenire ad componimento bonario della vicenda mai formalizzata dall’ente locale” (TAR Campania, AL, sez. II, 22 marzo 2022, n. 783; sul punto, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9483).
Ciò posto, giova, a questo punto, rammentare che, come statuito da Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2: “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. … che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie … si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU … dunque a condizione che: i) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; ii) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis; iii) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del T.U. espr. (30 giugno 2003) …; e) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis T.U. espr.». E che, come successivamente precisato da Cons. Stato, ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2, «per le fattispecie disciplinate dall’art. 42 bis T.U. espr., l’illecito permanente dell’autorità viene meno nei casi da esso previsti (l’acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva», mentre «la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata”.
Riconducendo, quindi, le dianzi declinate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è da escludersi che sui cespiti immobiliari in proprietà della R. si siano verificate le condizioni estintive dell’illecito permanente di occupazione illegittima, diverse dalla restituzione o dall’acquisizione sanante, e cioè la conclusione di un accordo transattivo ovvero la maturata usucapione in relazione ai cespiti anzidetti, essendosi, piuttosto, posti in essere atti amministrativi esulanti dalle categorie tipizzate in sede nomofilattica e sostanzialmente soprassessori rispetto all’istanza-diffida del 21 settembre 2018 già favorevolmente delibata da questa Sezione nella sentenza n. 783 del 22 marzo 2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 9483 del 2 novembre 2022».
7. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbito quello ulteriore, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Ferme restando le statuizioni contenute nella sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022, in sede di conformazione alla presente decisione, il Comune di Ascea sarà, dunque, tenuto a provvedere ai sensi 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino e restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della proponente, entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia.
Per il caso di perdurante inerzia amministrativa dopo lo spirare del suindicato termine di 45 giorni per l’esecuzione della sentenza n. 783 del 22 marzo 2022, resta confermata la nomina – già disposta con sentenza n. 3655 del 27 dicembre 2022 – del Prefetto di AL (o di un funzionario da lui delegato) quale Commissario ad acta, che dovrà provvedere entro i 45 giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte e previa verifica del persistere dell’inadempimento.
Gli emolumenti spettanti al Commissario ad acta per gli incombenti che sarà eventualmente chiamato a svolgere restano, altresì, confermati nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese vive documentate, da ripartirsi nella egual misura del 50% a carico del Comune di Ascea e del Ministero della Cultura.
8. Quanto alle residue spese di lite, la complessità della vicenda controversa ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto: - annulla la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea n. 242 del 14 dicembre 2022; - fissa in 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza il termine entro cui il Ministero della Cultura ed il Comune di Ascea, per quanto di rispettiva competenza dovranno provvedere ai sensi 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, in caso di mancata adozione del provvedimento di acquisizione sanante, a ridurre in pristino e restituire i beni illegittimamente appresi in favore di CC MA RA; - conferma la nomina del Prefetto di AL (o di un funzionario da lui delegato) quale Commissario ad acta, affinché, in caso di perdurante inerzia delle amministrazioni intimate, provveda a quanto sopra; - conferma la liquidazione degli emolumenti spettanti al Commissario ad acta nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese vive documentate, da ripartirsi nella egual misura del 50% a carico del Ministero della Cultura e del Comune di Ascea; - compensa interamente tra le parti le residue spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO