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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1585/2024 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Gullì
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di inabilità civile. Riconoscimento status di handicap art. 3, comma
3, l. 104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.12.2024.
Con ricorso depositato il 14.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto e per il riconoscimento dello status di handicap art. 3, comma 3, l. 104/1992; che la CTU sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
1 Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di
2 invalidità, invece, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetto il ricorrente (“Cardiopatia ischemica cronica più volte rivascolarizzata
, in soggetto con periartrite scapolomerale bilaterale e spondilodiscoartrosi del rachide con discopatie multiple, a lieve incidenza funzionale;
gammapatia monoclonale”), ne riducono la capacità di lavoro in misura (80%) insufficiente a consentirgli di accedere al beneficio richiesto e non sono tali da attribuire allo stesso lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.04.2022 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente della sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Stesso è a dirsi per la nuova documentazione medica depositata nel corso del giudizio di opposizione (certificato del 21.03.2024), atteso che non risulta spiegato per quali ragioni
3 ed in che misura la stessa sarebbe idonea ad incidere in senso peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1585/2024 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Gullì
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di inabilità civile. Riconoscimento status di handicap art. 3, comma
3, l. 104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.12.2024.
Con ricorso depositato il 14.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto e per il riconoscimento dello status di handicap art. 3, comma 3, l. 104/1992; che la CTU sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
1 Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di
2 invalidità, invece, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetto il ricorrente (“Cardiopatia ischemica cronica più volte rivascolarizzata
, in soggetto con periartrite scapolomerale bilaterale e spondilodiscoartrosi del rachide con discopatie multiple, a lieve incidenza funzionale;
gammapatia monoclonale”), ne riducono la capacità di lavoro in misura (80%) insufficiente a consentirgli di accedere al beneficio richiesto e non sono tali da attribuire allo stesso lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.04.2022 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente della sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Stesso è a dirsi per la nuova documentazione medica depositata nel corso del giudizio di opposizione (certificato del 21.03.2024), atteso che non risulta spiegato per quali ragioni
3 ed in che misura la stessa sarebbe idonea ad incidere in senso peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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