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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 281/24 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 90/24 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 22.1.24
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Vittorio Torre e Parte_1
Emanuela Napolitano
Appellante
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa _1
Rizzo
Appellato
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Ogliaruso Controparte_2
Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con atto di citazione notificato il 13.12.07, Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di _1 Controparte_2 sentir dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di iscrizione di ipoteca volontaria accesa dal in data 22.03.05 sulla propria quota, pari al _1
50%, dell'immobile sito in Pollica, alla fraz. Pioppi, a garanzia di pagherò cambiari contestualmente emessi in favore dell' ; in subordine, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inefficacia del suddetto atto nei confronti dell'istante.
L'attrice deduceva di essere comproprietaria, per il 50%, con il da _1 cui è giudizialmente separata, dell'immobile de quo, in relazione al quale era pendente, dinanzi il Tribunale di Vallo della Lucania giudizio di scioglimento della comunione e che, in sede di separazione, era stato riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili, così determinato dalla Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado.
A causa del reiterato, mancato pagamento di tale assegno ed al fine di procedere al recupero del credito maturato, pari ad euro 62.197,19,
l'attrice riferiva di aver notificato all'ex coniuge un pignoramento immobiliare, a seguito del quale, effettuate le necessarie visure ipotecarie, aveva appreso della avvenuta iscrizione, sulla suddetta quota dell'immobile, di una ipoteca volontaria per il complessivo importo di euro 100.717,50, a garanzia del pagamento di n. 39 pagherò cambiari, emessi in pari data ed aventi scadenza mensile, in favore di
[...]
. CP_3
Ravvisando, pertanto, nell'operazione uno strumento utilizzato dal _1 per eludere l'adempimento della propria obbligazione, chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto di concessione della garanzia.
In subordine, evidenziava la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ordinaria, atteso il compimento di un atto di disposizione nonché l'esistenza del credito, del periculum damni - riconducibile alla circostanza che l'immobile ipotecato era l'unico bene di proprietà del
2 debitore - e del consilium fraudis - ravvisabile nella emissione delle cambiali solo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli ed in favore della , compagna del CP_2 _1
Si costituiva , il quale eccepiva la improponibilità ed _1 inammissibilità della domanda di simulazione, in considerazione del carattere accessorio della garanzia reale concessa rispetto al credito principale, nonché la insussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria, concludendo per il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, eccependo, preliminarmente, Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la costituzione della garanzia mediante atto unilaterale del nonché la improponibilità _1 ed inammissibilità della domanda di simulazione, in dipendenza del carattere accessorio della garanzia e della conseguente mancanza di autonomia rispetto al credito principale;
quanto all'azione revocatoria, contestava la propria conoscenza del presunto pregiudizio lamentato dall'attrice, stante la assenza di rapporti personali con il _1
Con la sentenza n. 90/24 il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito: “1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di
, che si liquidano in euro 3.800,00, per compensi _1 professionali, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3) Condanna la medesima attrice al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 2.356,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario”.
In ordine alla domanda di simulazione, preliminarmente, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che, secondo la prospettazione CP_2 attorea, la stessa aveva comunque partecipato all'operazione simulata.
Nel merito, ha ritenuto non confortate da idonea attività istruttoria le deduzioni di simulazione del negozio de quo, non avendo la Pt_1
3 rimarcato gli indici da cui desumere che i convenuti non volessero la garanzia reale accordata, ma essendosi limitata ad evidenziare la natura dell'atto ed i rapporti di natura sentimentale tra l'autore ed il beneficiario.
Anche in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria il Tribunale ha rilevato una carenza nella produzione documentale, tale da impedire di stimare il credito vantato nei confronti del nonché, _1 conseguentemente, di vagliare l'incidenza dell'atto revocando e la sua portata pregiudizievole in relazione alle effettive consistenze patrimoniali del debitore;
ha rilevato che non erano stati prodotti, neppure a seguito della tempestiva contestazione del né il _1 provvedimento conclusivo del giudizio di separazione né l'atto di precetto che, in virtù di tale titolo, sarebbe stato intimato dall'attrice.
Tale circostanza, secondo il Giudice di primo grado, ha impedito anche di verificare la scansione temporale in cui si sono susseguiti gli atti, incidendo sull'accertamento del presupposto soggettivo. Ove, infatti, il credito fosse sorto prima del compimento dell'atto avrebbe assunto rilievo la sola consapevolezza del di arrecare pregiudizio alle ragioni _1 creditorie della , mentre ove l'atto fosse stato compiuto prima Pt_1 del sorgere del credito andrebbe dovuto essere dimostrato il più complesso consilium fraudis.
Proprio in considerazione del potenziale rilievo della consapevolezza da parte del terzo della lesività dell'atto, il Tribunale, anche in relazione all'azione revocatoria, ha, quindi, rigettato, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_2
Sul punto il primo Giudice ha, inoltre, evidenziato la assenza di una specifica contestazione dell'obbligazione principale tra il e l' , _1 CP_2 ad opera dell'attrice, che ha attribuito un valore probatorio preminente alla relazione sentimentale verosimilmente intercorrente tra loro, escludendo l'esistenza di qualsivoglia rapporto economico.
Quanto, infine, all'eventus damni, il primo Giudice, pur riconoscendo la potenziale idoneità dell'atto in contestazione ad incidere sulla capacità
4 economica del debitore e sull'entità della sua garanzia patrimoniale, ha ribadito la assenza di sforzo assertivo e/o asseverativo dell'attrice per dimostrare l'inconsistenza patrimoniale del che, al contrario, _1 sarebbe risultato titolare di altri immobili (individuati dalla visura catastale depositata dalla stessa attrice) nonché di un patrimonio residuo costituito da depositi di somme di denaro presso diversi istituti di credito, oggetto di successive azioni esecutive della . Pt_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 affidato a un unico, articolato motivo, concludendo “Per l'accoglimento dell'appello e dell'istanza ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi esposti e per la conseguente riforma della sentenza impugnata, con
l'accoglimento della domanda spiegata ex art. 2901 cod. civ. e la dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'appellante sig.ra Pt_1 dell'atto di concessione di ipotecaria volontaria del 22 marzo 2005 oggetto di causa.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone nel presente procedimento di gravame.”
Si sono costituiti, con separate comparse, e _1 [...]
, formulando analoghe difese e conclusioni. CP_3
Preliminarmente, hanno evidenziato l'acquiescenza prestata dall'appellante alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, nonché la inammissibilità del deposito di nuova documentazione;
nel merito, hanno resistito all'appello, concludendo per il suo rigetto.
All'udienza del 13.2.25, sostituita con il deposito di note scritte, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Con l'unico articolato motivo di appello, Parte_1 contesta la violazione dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove e l'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova.
L'appellante denuncia, in primo luogo, l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di primo grado nel rigettare la domanda sul presupposto della mancata dimostrazione della “consistenza del credito”, conseguente all'omessa produzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa all'esito del giudizio di separazione dei coniugi, e dell'atto di precetto notificato al _1
Assume l'appellante che il suo onere probatorio andava circoscritto alla indicazione della “specifica ragione del credito” e che esso era stato assolto con il deposito della sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stato posto a carico del un assegno di mantenimento di CP_4 euro 650,00 mensili, circostanza, peraltro, riconosciuta da quest'ultimo, che si era limitato ad opporre generiche pretese economiche nei confronti della , invocando la compensazione dei reciproci crediti Pt_1
e debiti.
Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, la si Pt_1 duole dell'omesso accertamento in ordine alla sua sussistenza da parte del Tribunale, che ha affermato di essere impossibilitato “a comprendere quali fossero nello specifico i requisiti da accertare”.
Ritiene l'appellante che, al contrario, nulla impedisse al Giudice di rilevare la dolosa preordinazione alla base della iscrizione ipotecaria e la chiara partecipazione della all'intento di arrecare pregiudizio alla CP_5 creditrice, in considerazione della evidente esistenza di rapporti personali tra debitore e terzo, confermati dalla prova testimoniale.
L'appellante evidenzia, quindi, i numerosi elementi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la loro buona fede, individuati nella mancata indicazione della causale del rilascio dei 39 effetti cambiari con scadenze posticipate dall'anno 2010 all'anno 2013, nella generica richiesta del di compensazione di crediti mai documentati né _1
6 invocati nelle successive azioni esecutive, nella negazione della sussistenza di rapporti personali tra loro, nella affermata mancata conoscenza, da parte della , della separazione del dalla CP_2 _1 moglie e del suo obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento, nella affermata mancata conoscenza, da parte del della decisione _1 della Corte di Appello di Napoli al momento della iscrizione ipotecaria ed, infine, nella attuale persistenza di tale iscrizione a distanza di oltre dieci anni dalla scadenza degli effetti cambiari a garanzia dei quali l'ipoteca era stata concessa.
L'appellante censura, infine, la pronuncia là dove esclude l'eventus damni, difettando la prova delle “inconsistenze patrimoniali del debitore”.
Evidenzia sul punto che dalle visure ipotecarie depositate emerge la titolarità di un unico cespite da parte del il quale non ha mai _1 contestato tale circostanza né indicato la proprietà di altri beni sui quali la avrebbe potuto soddisfare il proprio credito. Pt_1
Ad ulteriore conferma della esistenza del presupposto oggettivo dell'azione, l'appellante rileva, infine, che alla diminuzione e variazione del patrimonio del debitore è conseguita, ad oggi, la mancata soddisfazione del proprio ingente credito.
L'appello è fondato.
Va innanzitutto richiamato il consolidato principio di diritto per cui "L'art.
2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. per tutte, Cass. n. 5619/2016). Pertanto, essendo sufficiente per la Suprema Corte la titolarità "di un credito solo
7 eventuale" ("fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato"
(cfr. sentenza citata), ha certamente errato il primo giudice a ritenere non comprovata l'esistenza di un credito e, dunque, il difetto di legittimazione dell'attrice ad esperire l'azione revocatoria proposta;
la
, come del resto rilevato dal primo giudice, ha prodotto, fin dalla Pt_1 propria costituzione in giudizio la sentenza n. n.2362/04 emessa dal
Tribunale di Napoli che, pronunciando la separazione tra i coniugi e poneva a carico di quest'ultimo il pagamento della Pt_1 _1 somma di euro 650,00, da corrispondersi mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori. Che la sentenza, la cui immediata esecutività non può essere affatto posta in discussione, fosse stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello e che il giudizio di appello fosse stato o meno definito all'epoca dell'introduzione del giudizio, alla luce degli enunciati principi, è circostanza del tutto irrilevante ai fini della verifica della legittimazione ad agire in revocatoria che, per pacifica giurisprudenza, può essere proposta anche in pendenza del giudizio - del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria- per l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria (v. tra le tante Cass. n.
28155/2013; Cass. n. 11573/2013).
Al giudice della revocatoria non compete, come ha inteso il giudice di primo grado, alcun accertamento sull'effettiva esistenza ed entità del credito perché l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Proprio perché avente funzione conservativa l'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore, né alcun effetto direttamente traslativo nei
8 confronti del creditore e, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico non già di travolgere l'atto pregiudizievole, ma solo di determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione cautelare o esecutiva, eventuale perché nel caso in cui venisse accertata l'inesistenza di un credito, l'esperita azione non potrebbe esplicare alcun effetto.
Ciò posto, alla stregua dei rilievi che precedono si dissolvono anche i dubbi del Tribunale in ordine alla collocazione temporale dell'atto dispositivo compiuto dal atteso che la costituzione di ipoteca _1 volontaria sul proprio immobile è avvenuta in data 22.02.05, ossia in epoca successiva all'insorgenza del credito in capo alla , essendo Pt_1 pacifico che, ai fini della collocazione temporale dell'atto dispositivo, detta insorgenza va ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, nella specie formulata dalla con ricorso depositato in data 4.07.01, come si evince dalla Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n.2362/04 (Cass. n.
n.25857/2020).
Come correttamente denunciato dall'appellante, il primo giudice ha anche errato a non ravvisare il presupposto oggettivo del pregiudizio delle ragioni del creditore affermando sul punto, in contrasto con i consolidati orientamenti sul tema, che “deve prendersi atto che l'attrice non abbia sostenuto alcuno sforzo assertivo e/o asseverativo per dimostrare le inconsistenze patrimoniali del debitore”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore;
è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Spetta, poi, al debitore l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, dimostrando ampie residualità patrimoniali
(Cass. n. 1902/2015 a ultimo, Cass., 25 settembre 2019, n. 23907).
9 Nel caso in esame, l'atto oggetto di revocatoria consiste nell'atto di consenso all'iscrizione ipotecaria con sottoscrizione autenticata, con cui il debitore ha concesso un'ipoteca volontaria sull'immobile _1 in sua proprietà per la quota del 50% in favore di Controparte_2
a garanzia di 39 cambiali, del complessivo importo di euro 100.717,50.
Questo atto è da ritenersi certamente idoneo a pregiudicare le ragioni di credito dell'attrice, che, come creditrice chirografaria, sarebbe stata preferita dalla beneficiaria dell'ipoteca in caso di esecuzione sul bene immobile gravato dalla garanzia, tenuto conto anche del cospicuo ammontare del credito garantito;
in ogni caso il come era suo _1 onere, non ha comprovato di avere un residuo patrimonio sufficiente al soddisfacimento del credito dell'attrice, non avendo prodotto documentazione da cui potesse desumersi l'effettiva esistenza nonché
l'idoneità di un residuo patrimonio a soddisfare la pretesa dell'appellante. A tal fine nulla può trarsi dagli estratti catastali prodotti dall'attrice in primo grado, del tutto privi di valore probatorio in merito alla titolarità del diritto di proprietà e agli atti relativi agli immobili, come compravendite, ipoteche, donazioni e diritti di usufrutto, dati evincibili solo dal Registro di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria) nonché alla loro idoneità alla soddisfazione integrale della pretesa della . Pt_1
La sentenza impugnata è errata anche quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo della proposta azione perché prescinde del tutto dall'accertamento - necessario ai fini dell'individuazione delle circostanze rilevanti per la configurabilità di tale elemento alla stregua del disposto di cui all'art. 2901 c.c.- della gratuità ovvero della onerosità dell'atto dispositivo compiuto dal _1
L'atto impugnato, ad avviso di questa Corte, contrariamente all'assunto del convenuto in primo grado, ha natura di atto a titolo gratuito.
Si osserva che, ai fini della qualificazione del negozio in termini di onerosità, non è sufficiente che l'ipoteca sia coeva al rilascio di una cambiale, ma è necessario altresì che essa sia contestuale al sorgere del diritto di credito sottostante al titolo cartolare;
pertanto, per
10 determinare se un atto sia oneroso o gratuito, è necessario esaminare se esista un contratto sottostante che dimostri la ricezione di denaro o altre prestazioni al momento dell'emissione della cambiale.
La Cassazione (sent. n. 29869/2008) ha chiarito che, in materia di azione revocatoria ordinaria, l'emissione di cambiali con garanzia ipotecaria non esonera il debitore dall'onere di provare la natura onerosa del rapporto causale, ossia l'esistenza di un contratto sinallagmatico (es. mutuo) stipulato contestualmente al rilascio del titolo.
Nella fattispecie concreta, i convenuti non hanno assolto tale onere probatorio, essendosi limitato il solo ad asserire, nella propria _1 comparsa di risposta depositata in primo grado, che il credito è coevo al rilascio delle cambiali, mentre nulla ha allegato l' . CP_2
Questa carenza istruttoria determina l'applicazione del regime degli atti a titolo gratuito, con la conseguenza che, trattandosi pacificamente di atto posteriore all'insorgere del credito, l'unico stato soggettivo è la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, anche presunta, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo beneficiario (Cass. n. 9661/2007;
Cass.n. 3470/2007; Cass. n. 15310/2007; Cass. n. 24757/2008; Cass.
n. 13343/2015; Cass n. 9192/2021).
Tale consapevolezza in capo al deve ritenersi in re ipsa avendo _1 disposto a titolo gratuito, mediante imposizione di un vincolo di natura reale, dell'unico bene immobile, libero da precedenti gravami, di cui risulta essere effettivo titolare in quota;
anzi, la circostanza che il debitore non ha giustificato l'emissione delle cambiali in favore della cui il come dallo stesso ammesso in questa sede (v. CP_5 _1 comparsa di risposta dep. in data 1.07.2024, pag. 8), è legato da rapporti di amicizia, denota il carattere fraudolento di tale operazione, chiaramente volta a pregiudicare le consistenti ragioni creditorie dell'ex moglie.
11 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti per accogliere la domanda di revocatoria dell'atto impugnato da proposta in primo grado. Parte_1
Di conseguenza la sentenza di primo grado va integralmente riformata e dichiarata l'inefficacia nei confronti di , ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., dell'atto, iscritto in data 25.03.2005, con il quale
[...]
ha concesso ipoteca volontaria in favore di _1 Controparte_6 sulla quota in sua proprietà dell'immobile sito nel comune di Pollica, alla frazione Pioppi, Parco “Il Rifugio”, int. 50, palazzina 5, distinto nel
N.C.E.U. del relativo Comune al fgl. 25, part. 542, sub. 16, cat. A2, vani
5,5.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e e _1 Controparte_2 vanno, pertanto, poste in solido a loro carico, con attribuzione agli
Avvocati antistatari di quelle sostenute per il presente grado.
Considerato il valore della causa (da determinarsi sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, Cass. 10089/2014), le stesse vengono liquidate in base al D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato dal
D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 281/24, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1 costituzione di ipoteca volontaria con scrittura privata autenticata del
22/03/2025, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno il
25/03/2005 - Registro Particolare 2801 Registro Generale 15142;
2.ordina al Dirigente dei competenti Uffici del Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare RR.II. di Salerno di trascrivere - annotare la presente sentenza a margine delle relative formalità;
12 3.condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in Parte_1 euro 348,00 per contributo unificato ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, Cnap ed Iva come per legge, e per il secondo grado in euro 777,00 per contributo unificato ed euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione di quelle liquidate per il presente grado agli avv.ti Vittorio Torre ed
Emanuela Napolitano, antistatari.
Salerno lì 3 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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