Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 6 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20220/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MOLFINI MAURIZIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv.
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che dal 20/07/2022 al 23/12/2023 aveva lavorato alle dipendenze della società , Controparte_1
con sede legale in Napoli, alla Via Pilastri n. 8, che svolge attività di rosticceria da asporto;
che nel periodo dal 20/07/2022 al 30/10/2022 aveva svolto mansioni di fattorino addetto alle consegne e dal 01/11/2022 al 23/12/2023, data in cui era stato licenziato oralmente, quale banconista non inquadrato;
che l'attività lavorativa veniva svolta con vincolo di subordinazione e secondo le direttive dei vertici della società, dal lunedì al sabato dalle ore 18,00 alle ore 22,30; che, anche se mai inquadrato, aveva prestato la sua attività lavorativa con vincolo di subordinazione, alle dipendenze della predetta società e sotto le direttive datoriali, senza soluzione di continuità, fino al giorno in cui era stato licenziato;
che per il periodo lavorato aveva percepito importi di gran lunga inferiori a quanto spettantegli;
che in particolare per il periodo dal 20/07/2022 al 31/10/2022 gli erano stati corrisposti importi totali di € 1.266,00 e dal 01/11/2022 al 23/12/2023 complessivi € 7.114,80;
che nulla gli era stato corrisposto per tredicesime, festività, festività non godute, permessi e ferie non godute, nonché per TFR;
che aveva svolto mansioni del livello di inquadramento 6° del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (Confcommercio) – esercizi minori dal
20/07/2022 al 31/10/2022, avendo svolto attività di fattorino addetto alle consegne, e di inquadramento 5° dello stesso CCNL dal 01/11/2022 al 23/12/2023, avendo svolto attività di banconista partecipando alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina ed alla loro distribuzione;
che in considerazione dell'attività svolta e del livello così come inquadrato, avrebbe dovuto percepire le somme come da prospetto allegato per complessivi € 15.397,60, a titolo di differenze retributive, ferie, tredicesime, quattordicesime, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso per il periodo 20/07/2022 – 23/12/2023, come indicato negli analitici conteggi esibiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei diritti fino al soddisfo
Ciò premesso concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal Controparte_2
20/7/2022 al 23/12/2023 e che le mansioni svolte dal ricorrente nel rapporto di lavoro sono riconducibili alla categoria di cui al livello 6° del CCNL del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale e Turismo (Confcommercio) – esercizi minori dal 22/7/2022 al
31/10/2022, avendo svolto attività di fattorino addetto alle consegne e di inquadramento 5° dal
1/11/2022 al 23/12/2023, avendo svolto attività di banconista partecipando alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina ed alla loro distribuzione. …4) Per l'effetto condannare
(P.I. ),… a corrispondere al ricorrente, per le causali richiamate, Controparte_1 P.IVA_1
la somma di € 15.397,60, a titolo di differenze retributive, ferie, tredicesime, quattordicesime, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso per il periodo 20/7/2022 – 23/12/2023, come da conteggio analitico allegato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei diritti fino al soddisfo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che riterrà l'adita
Giustizia, anche a mezzo di eventuale CTU. 5) Condannare la stessa …al Controparte_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.”
La società convenuta, pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza del 06/03/2025, venivano escussi citati e la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la controversia verte sull'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta, nonché sul conseguente diritto alle differenze retributive e alle altre spettanze rivendicate. Con riferimento alla natura del rapporto di lavoro, occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo è costituito dalla soggezione del 3
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Gli indici rivelatori della subordinazione consistono, oltre che nell'esercizio del potere direttivo e disciplinare, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro, nell'assenza del rischio d'impresa e nella retribuzione a tempo determinato. Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emerso che il sig. ha effettivamente prestato la propria attività lavorativa in favore della società Pt_1
convenuta, prima come fattorino addetto alle consegne (dal 20/07/2022 al 31/10/2022) e successivamente come banconista (dal 01/11/2022 al 23/12/2023). Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio. In particolare, il teste ha Tes_1
dichiarato: “Il sig. inizialmente effettuava le consegne e ricordo che è passato anche a Pt_1
casa mia ad effettuare le consegne. Tali mansioni le ha svolte da luglio ad ottobre 2022.
Successivamente fino alla cessazione del rapporto di lavoro ha svolto mansioni di banconista preparava il pollo tagliandolo e facendo le porzioni. Alla cassa vi era invece il titolare sig.
”. Analogamente, il teste ha confermato: “Il ricorrente lavorava dietro il bancone Per_1 Tes_2
e si occupava della preparazione del pollo. Ricordo che in precedenza si occupava anche delle consegne. Ricordo che quest'ultima attività l'ha svolta per circa due mesi”. Entrambi i testi hanno inoltre confermato che il sig. lavorava con orari prestabiliti, dal lunedì al sabato, Pt_1
generalmente nella fascia oraria dalle 18:00/18:30 alle 22:00/22:30, circostanza che evidenzia l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Il sig. ha inoltre dichiarato: Tes_1
“Ricordo di aver visto il titolare sig. che dava direttive sul lavoro al ricorrente”, Per_1
confermando così l'esistenza del potere direttivo e di controllo tipico del rapporto di lavoro subordinato. Dall'istruttoria è emerso altresì che il rapporto di lavoro si è concluso nel dicembre
2023. Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta per il periodo dal 20/07/2022 al
23/12/2023, con le mansioni rispettivamente di fattorino (fino al 31/10/2022) e di banconista (dal
01/11/2022 al 23/12/2023). Quanto all'inquadramento contrattuale, occorre preliminarmente rilevare che, in assenza della prova ad opera di parte ricorrente dell'applicazione al rapporto di lavoro del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
(Confcommercio) - non essendo stato provato che la società convenuta abbia aderito alle associazioni o sindacati dei datori di lavoro che hanno sottoscritto il C.C.N.L. invocato, oppure che vi è stata una applicazione tacita allo stesso - il contratto collettivo invocato potrà essere utilizzato solo al fine di individuare la retribuzione parametrica in relazione alla quale verificare se il trattamento economico corrisposto di fatto sia conforme ai principi di proporzionalità alla qualità e 4
quantità del lavoro svolto, e di sufficienza per assicurare una esistenza libera e dignitosa, di cui all'art. 36 della Costituzione.
Pertanto, una volta individuato il parametro retributivo di riferimento, nella valutazione della giusta retribuzione, occorre fare riferimento alla retribuzione base e non, invece, agli altri istituti contrattuali quali la 14ma mensilità, i permessi retribuiti ecc.compresi anche quelli aventi carattere retributivo, che trovano la loro origine nella forza contrattuale delle parti collettive, più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal precetto costituzionale, salvo che la loro valutazione non sia dimostrata come essenziale per rendere adeguata e giusta la retribuzione, a norma dell'art. 36 cit..
Nel caso di specie è stato comprovato che l'attività della convenuta consiste nella gestione di una rosticceria da asporto, come emerge dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte, che ben si adatta all'applicazione in via parametrica del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva
e Commerciale e Turismo (Confcommercio).
In relazione alle mansioni sopradescritte, adeguato è, ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., il trattamento economico previsto per il 6° livello (per il periodo in cui il ricorrente ha svolto mansioni di fattorino) e per il 5° livello (per il periodo in cui ha svolto mansioni di banconista) del predetto CCNL. In particolare, nel 6° livello rientrano i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali (come il fattorino), mentre nel 5° livello rientrano i lavoratori che svolgono mansioni di maggiore contenuto professionale, come quelle del banconista che partecipa alla preparazione dei cibi.
La retribuzione base contrattualmente prevista per tali qualifiche e comprensiva dell'indennità di contingenza è certamente superiore a quella di fatto corrisposta al ricorrente. Il sig. Pt_1
pertanto, accredita le conseguenti differenze retributive, difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione, rispetto alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore ed i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita, e il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova. Per quanto attiene alle differenze retributive, dall'esame dei conteggi analitici prodotti dal ricorrente emerge che per il periodo di lavoro dal 20/07/2022 al 31/10/2022 lo stesso ha percepito la somma complessiva di € 1.266,00, mentre per il periodo dal 01/11/2022 al 23/12/2023 ha percepito la somma complessiva di €
7.114,80, per un totale di € 8.380,80.
In relazione alle spettanze rivendicate dal ricorrente, si osserva quanto segue: 5
a) Non è stata fornita prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario oltre l'orario ordinario
(4,5 ore giornaliere), risultando dalle testimonianze che il sig. lavorava nella fascia oraria Pt_1
dalle 18:00/18:30 alle 22:00/22:30.
b) Non vi è prova che durante il periodo di ferie indicato nei conteggi (14/08/2022 - 21/08/2022) il ricorrente abbia effettivamente lavorato, non avendo i testi riferito circostanze specifiche in tal senso.
c) Quanto alla quattordicesima mensilità ed i permessi retribuiti, questi non sono dovuti in quanto istituto retributivo d'esclusiva previsione contrattuale e pertanto non applicabile nel caso di specie per le ragioni sopraesposte. Deve ritenersi, invece, spettante la 13ª mensilità stante la sua generalizzata previsione sia nella contrattazione privata che nel rapporto di pubblico impiego.
d) In relazione all'indennità sostitutiva del preavviso richiesta dal ricorrente, si osserva che la stessa spetta in caso di licenziamento ingiustificato. Nel caso di specie non è stata accertata la circostanza del licenziamento orale in quanto circostanza riferita solo de relato dai testi In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e dei conteggi prodotti, opportunamente rettificati alla luce delle considerazioni sopra esposte, al ricorrente devono essere riconosciute a titolo di lavoro ordinario la somma di €. 16.015,65 ed € 1.405,46 a titolo di tredicesima per un totale di €. 17.421,11.
Il TFR compete in misura di €. 1.290,45 per un totale di € .18.711,56.
Da tale somma deve essere detratto l'importo di €. 8.380,80 erogato in corso di rapporto, per cui residua la somma di €. 10.330,76. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, dalla maturazione del diritto fino alla pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali, e sulla somma così determinata sono dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo (Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 2019, n. 19061). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara che tra il sig. e la società in persona del suo Parte_1 Controparte_1
amministratore e legale rappresentante pro-tempore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 20/07/2022 al 23/12/2023.
Condanna la società in persona del suo amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 10.330,76, a titolo Parte_1 6
di differenze retributive, festività, tredicesima mensilità, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Napoli, 6/03/2025 Il Giudice