Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10268 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10268/2025REG.PROV.COLL.
N. 04540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2025, proposto da
Comune di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UC AN, rappresentato e difeso dagli avvocati SC Camerini, Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00182/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UC AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. MA NI e uditi per le parti gli avvocati Raffaella Durante e SC Camerini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso come questo sia il terzo giudizio che si registra sul tema del tentativo di attribuzione, in via temporanea, dell’incarico di comandante della polizia locale della città dell’Aquila. Incarico da tempo vacante ed ancora non ricoperto mediante pubblico concorso. Più in particolare:
1.1. Con sentenza n. 2518 del 15 marzo 2024 di questa stessa sezione, la quale confermava a sua volta la sentenza di primo grado del TAR L’Aquila, è stato affermato che la suddetta assegnazione ad interim all’avvocato del comune (De Nardis) era già illegittima dal momento che: a) la funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale n. 42 del 2013. Numerose in tal senso le segnalazioni della Regione Abruzzo che, nel corso del giudizio di primo grado, è tra l’altro intervenuta ad adiuvandum ; b) La ratio risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente);
1.2. La seconda causa ha riguardato la successiva decisione del Comune dell’Aquila che – a suo dire – si sarebbe adeguata a tale sentenza n. 2518 del 2024 attribuendo l’incarico ad interim , questa volta, al direttore delle risorse umane dello stesso ente comunale. Anche tale decisione è stata annullata dal TAR (con pronunzia poi confermata da questa stessa sezione con sentenza n. 6871 del 2024) che ha accolto il ricorso del sig. AN (ufficiale di polizia locale che potrebbe aspirare al ruolo di comandante ad interim sulla base della citata legge regionale n. 42 del 2013) per le stesse ragioni di cui sopra (gli incarichi ad interim possono essere conferiti solo a personale della polizia locale, oppure della Polizia di Stato, e non anche a personale amministrativo o comunque di altri settori della amministrazione comunale, pena lo stravolgimento di alcuni principi tra cui quello per cui vi sarebbe commistione tra controllante e controllato) nonché in quanto l’art. 23 del regolamento interno sugli uffici comunali (il quale prevede l’incarico ad interim in favore del direttore del dipartimento in materia corrispondente) non può essere applicato al caso di specie vuoi perché riguarda organi amministrativi e non anche la polizia locale, vuoi perché il dipartimento risorse umane ed organizzazione di certo non ingloba il settore della polizia locale (che dipende funzionalmente ed organizzativamente solo dal Sindaco). Per gli incarichi ad interim della polizia locale, giova ripetere, trova unicamente applicazione l’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013 a norma del quale si attribuisce l’incarico al vice comandante oppure, se anche questi è assente, all’ufficiale più anziano di PM;
1.3. Con la terza causa, oggetto di questo giudizio di appello, lo stesso AN ha contestato la scelta ulteriore di non procedere alla indizione di concorso per la scelta del comandante, né di ricorrere a risorse unicamente interne al corpo di PM, ma di affidare l’incarico di comandante questa volta “a scavalco”, ossia al Comandante della polizia locale di Ascoli Piceno (la quale è presente nel Comune di L’Aquila un giorno a settimana, mentre i restanti giorni continua a prestare servizio presso il Comune di Ascoli). Ciò in ritenuta applicazione dell’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 42 del 2013, a norma del quale l’incarico di comandante di polizia locale può essere temporaneamente affidato a personale dei ruoli della stessa polizia locale con titoli ed esperienza adeguata (nonché in applicazione della disposizione del CCNL che prevede tali condivisioni di personale tra enti locali).
Il TAR, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha di nuovo accolto il ricorso dell’AN dal momento che: a) come pure stabilito da questa stessa sezione con sentenza n. 6871 del 2024, “eventuali vacanze ed assenze del comandante del corpo possono essere superate soltanto mediante applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013” ovvero mediante “assegnazione delle funzioni vicarie al vice comandante o, in assenza anche di quest’ultimo, all’ufficiale più anziano del Corpo” ; b) la comandante di Ascoli non sarebbe comunque inserita nei ruoli della polizia locale di quella città ma soggetto nominato dall’esterno ai sensi dell’art. 110 TUEL.
2. In sede di appello il Comune dell’Aquila lamenta erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui sarebbe stata erroneamente interpretata la disposizione di cui all’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 42 del 2013, la quale prevede la possibilità di affidare l’incarico temporaneo di Comandante della polizia locale a soggetti inquadrati nei ruoli della polizia locale ed in possesso di comprovata professionalità per almeno un quinquennio. Requisiti questi tutti posseduti dalla Comandante di Ascoli Piceno. La difesa dell’amministrazione comunale fa inoltre presente che il comandante di Ascoli sarebbe a pieno titolo incluso nei ruoli della stessa polizia locale di Ascoli.
3. Si costituiva in giudizio l’AN per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione. Venivano inoltre sollevate le seguenti eccezioni di rito:
3.1. Omessa notifica dell’appello alla Comandante di Ascoli;
3.2. Vizio della procura rilasciata per l’appello del Comune (procura che avrebbe riguardato il giudizio di ottemperanza e non quello di appello);
3.3. Vizio ulteriore della procura in quanto ne sarebbe stata depositata copia diversa rispetto a quella notificata con l’appello;
3.4. Inammissibilità appello per omessa impugnazione del capo di sentenza che riguarda l’elusione del giudicato esterno.
4. Nelle more del giudizio si apprendeva tra l’altro che:
4.1. Con legge regionale n. 24 del 13 agosto 2025 è stato introdotto, all’interno del predetto art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013, un comma 7-bis dal seguente tenore: “Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso”;
4.2. In diretta applicazione di tale novità normativa, con atto sindacale n. 57 del 25 settembre 2025 è stato quindi affidato l’incarico ad interim di comandante del servizio di polizia locale al dirigente del settore “trasporto pubblico locale” della medesima amministrazione comunale aquilana.
5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, si ritiene anzitutto di prescindere dalle sollevate eccezioni di rito stante, in ogni caso, la infondatezza nel merito del presente appello per le ragioni che verranno di seguito indicate:
6.1. Questo innanzitutto il testo della suddetta disposizione dell’art. 5 della legge regionale: “7. L' incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all' interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni” ;
6.2. Il punto è dunque il seguente: senza entrare nel merito se la comandante di Ascoli faccia effettivamente parte o meno dei ruoli della polizia locale di Ascoli, ci si chiede se tale prerequisito (appartenenza ai ruoli di polizia locale di altro comune) sia da considerare sufficiente affinché la stessa comandante possa essere incaricata anche per il comune di L’Aquila. In altre parole occorre interrogarsi sul fatto se l’appartenenza ai ruoli della polizia locale, onde poter applicare il suddetto comma 7 dell’art. 5 della legge regionale abruzzese, valga per tutti i ruoli delle polizie municipali dei comuni italiani oppure si riferisca al solo ruolo di polizia locale del Comune che intenda affidare in via temporanea il suddetto incarico (nel caso di specie, dunque, solo quello della città di L’Aquila). Il secondo quesito è se il suddetto incarico temporaneo possa essere condiviso con altri incarichi di comandante di PL oppure debba essere svolto in via esclusiva per l’ente che affida l’incarico;
6.3. Ebbene, i suddetti quesiti trovano sicuramente risposta nel comma aggiunto dalla legge regionale n. 24 del 13 agosto 2025 con cui è stato introdotto, al predetto art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013, un comma 7-bis (si ripete) dal seguente tenore: “Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso” ;
6.4. Quindi è chiaro, poiché tale norma ha sicuramente contenuto innovativo e non meramente ricognitivo o interpretativo, che prima della introduzione della disposizione stessa (la cui compatibilità o meno, sul piano costituzionale, non potrebbe comunque formare oggetto del presente giudizio per difetto di rilevanza) l’incarico a tempo determinato di Comandante dei vigili urbani, almeno all’interno della Regione Abruzzo: a) non poteva essere affidato ad altro dirigente comunale (questione oggetto dei primi due giudizi sul medesimo caso dell’incarico temporaneo di comandante di PL); b) non poteva neppure essere affidato a comandante di polizia locale di altro comune (questione oggetto della presente causa); c) infine non poteva comunque essere affidato “a scavalco” (questione anch’essa oggetto della presente causa);
6.5. In altre parole, il recente intervento del legislatore regionale senz’altro costituisce parametro interpretativo idoneo ad attestare, in quanto tale, la bontà della tesi del giudice di primo grado ossia che nel caso di specie, sulla base della normativa ratione temporis applicabile (quella che non contemplava l’attuale comma 7-bis dell’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013) i comuni non potessero affidare l’incarico temporaneo di comandante dei vigili urbani a comandanti di altri comuni e pure “a scavalco”.
7. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’amministrazione appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC EL, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
MA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | SC EL |
IL SEGRETARIO