CASS
Sentenza 19 novembre 2021
Sentenza 19 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2021, n. 42504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42504 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, che ha chietto dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato PECORARO CARLO in difesa di IC TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42504 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 21/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. CA TO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che il 28 gennaio 2021 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino che il 24/12/2020 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 628 comma 1 e 3 n. 1 cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un ingente quantitativo di denaro custodito nel caveau della Mondialpol di Cecina (LI), mediante violenza e minaccia alla persona da porre in essere con utilizzo di armi ed esplosivi, non riuscendo nell'intento per l'inidoneità dei mezzi pesanti portati sul luogo per eseguire l'assalto, ed altresì in reazione alla ricettazione di un semirimorchio e di un escavatore Fiat Tallis privi di targa e con telaio contraffatto, conoscendone l'illecita provenienza. Nella prospettazione accusatoria, le indagini su cui si fonda l'ordinanza cautelare confermata dal Tribunale del riesame avevano evidenziato plurimi contatti di IO GI, un pluripregiudicato di Nuoro, e del suo sodale DA FR, con alcuni ET, diretti da OR LU, contatti finalizzati al reperimento di mezzi pesanti per il compimento di rapine, e sviluppatisi con una serie di incontri, telefonate, preparativi ed attività volte al reperimento di uomini e mezzi che, tra il maggio ed il luglio 2019, tendevano all'esecuzione di una rapina nella sede di una società di sorveglianza, la Mondialpol di Cecina, progetto che non si riuscì a realizzare per l'inidoneità di uno dei mezzi pesanti portati dal gruppo dei ET e per l'improvviso guasto di un camion. L'odierno ricorrente CA TO è stato individuato come uno dei soggetti del gruppo campano di cui si era avvalso il OR per il reperimento di mezzi (individuazione che il ricorrente non contesta in questa sede). Da alcune conversazioni intercettate nel giugno del 2019 era così emerso che erano pronti i mezzi per effettuare la rapina e, nei giorni successivi, alcune comunicazioni del Larnonica confermavano che il mezzo individuato era in viaggio dalla Campania verso la Toscana. Gli emissari del OR - tra i quali il CA - seguendo le indicazioni dello stesso, lasciavano il mezzo reperito in un parcheggio di Braccagni, il 9 luglio 2019, lo stesso giorno nel quale altri complicui - ES, RR e AC - eseguivano un sopralluogo presso la Mondialpol di Cecina, in vista della rapina. Quando, poi, questi raggiunsero il luogo ove era stato lasciato il camion, i tre si resero conto dell'inidoneità allo scopo del mezzo caricato sul predetto camion - un piccolo escavatore - e in successive conversazioni si lamentarono che i ET non erano stati all'altezza dell'incarico. A tali doglianze del DA e del IO erano seguite una serie di telefonate tra il PA, il OR ed il CA, fino a che il PA aveva comunicato al DA che i ET avrebbero ritirato il mezzo inidoneo. Successivamente i carabinieri, nel corso di un servizio del 1 26 luglio, avevano visto giungere LV IO,, che parcheggiava un camion con un escavatore nel pianale. Il 31 luglio era stato effettuato un ulteriore sopralluogo a Cecina e poi il ES, il NN e il PE si erano recati a prendere il camion con l'escavatore, dirigendosi verso nord, in direzione del capannone che aveva affittato il complice UR per la custodia del mezzo, ma durante il tragitto le sponde del rimorchio si erano rotte ed i sodali avevano deciso di rinunciare al progetto criminoso: il NN ed il PE erano saliti sull'autovettura del ES, abbandonando il camion lungo la via Aurelia, riferendone la Gaviano. Lo stesso giorno il TA era giunto a Cagliari ove, sottoposto a perquisizione, era stato tratto in arresto perché rinvenuto in possesso di armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna: le armi che l'ordinanza indica destinate ad essere impiegate per la rapina di Cecina e che erano state fatte trasportare dal Maccione e dal RR nel Lazio, nell'ovile ove erano state custodite dal Dessì. Le successive telefonate avevano offerto riscontri in ordine alla tentata rapina oggetto del procedimento, atteso anche che da conteggi sulla possibile spartizione dei proventi del reato emergeva che il progetto comunque non era stato abbandonato, pur emergendo palese il malcontento sia tra i sardi che tra i ET, mentre riprendevano sia le conversazioni sull'escavatore da reperire che i viaggi dei complici a Napoli. Nella ricostruzione accusatoria, pertanto, il gruppo facente capo a IO GI aveva pianificato sin nei particolari un assalto al caveau della Mondialpol di Cecina atteso che: - erano stati effettuati diversi sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, sulla conformazione dello stabile, sulla migliore via di fuga, ecc., e si era deciso di sfondare l'edificio con un mezzo pesante e quindi di irrompere nella sede;
- a questo scopo, il gruppo dei ET aveva procurato i mezzi (camion, pianale e ruspa) necessari per l'assalto, era stato preso in affitto un locale dove ricoverare mezzi ed armi da utilizzare nella rapina ed era stato pianificato anche il numero orientativo dei soggetti coinvolti. - i problemi avuti con i mezzi ed i successivi dissidi tra il gruppo dei sardi e quello dei ET avevano, infine, indotto ad abbandonare, almeno momentaneamente, il progetto criminoso. Ad avviso del Tribunale del riesame, si era trattato di atti preparatori comunque tali da integrare gli estremi del tentativo punibile perché idonei - sulla base di una valutazione ex ante - e diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina, e non già di un mero accordo non seguito dall'esecuzione del reato ai sensi dell'art. 115 cod. pen., come prospettato dalla difesa, né poteva configurarsi una desistenza volontaria o un reato impossibile per l'inefficienza dei mezzi, la cui idoneità andava valutata invece, ex ante. Secondo il tribunale, infatti, in una prima occasione, a causa di un malinteso tra i due gruppi, l'escavatore fornito dal gruppo dei ET si era rivelato inidoneo allo scopo, ma questo non rendeva impossibile la rapina, perché gli esecutori avrebbero potuto procurarsi un 2 mezzo più adeguato o anche cambiare modalità. di esecuzione con le. armi da fuoco e gli esplosivi che già avevano a disposizione. Nella seconda occasione, invece, il camion non era del tutto inadeguato allo scopo, in particolare non era del tutto privo di leve di comando, giacché le intercettazioni avevano rivelato un semplice malfunzionamento di queste ultime, con conseguenti critiche alla vetustà del mezzo. La gravità indiziaria a carico del CA, pertanto, veniva individuata dal Tribunale del riesame nel reperimento dei due camion, al quale era seguita l'assicurazione del OR - del quale il CA veniva indicato come il maggiore collaboratore - ad AN CO, collaboratore del PA, circa il reperimento di un terzo camion con altro escavatore, che sarebbe stato posto a disposizione del sodalizio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del CA si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di rapina di cui si tratta: si assume nel ricorso che la rapina non sarebbe stata portata a termine per una precisa scelta degli esecutori materiali, o comunque per l'inidoneità degli atti preparatori compiuti, tali da non consentire di configurare il tentativo di reato, quanto piuttosto un mero accordo per commettere un reato ex art. 115 cod. pen. Si assume nel ricorso che, mentre l'attività del CA si sarebbe limitata al trasporto dell'escavatore il 9 luglio 2019, quella dei coindagati sarebbe proseguita fino ai primi mesi del 2020: comunque, la condotta del ON si era rivelata inequivocabilmente inidonea allo scopo, come emerso dalle conversazioni intercettate, essendo l'escavatore procurato dal ricorrente troppo piccolo per poter sfondare l'edificio ove si intendeva accedere. L'ordinanza impugnata, pertanto, sarebbe incorsa in contraddizioni, sia in relazione al mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione criminosa rispetto allo scopo, pur essendosi riconosciuta, invece, l'inidoneità del mezzo fornito dal ricorrente, sia in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria dall'azione criminosa. Il ON, infatti, avrebbe partecipato alla vicenda di cui si tratta soltanto trasportando il primo escavatore, in Toscana, per porlo a disposizione del gruppo dei sardi, ed il mezzo si era rivelato inidoneo, tanto che poi era stato ripreso e riportato in Campania da LV IO. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti l'assenza o, comunque, il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione del camion e dell'escavatore di cui al capo n. 20), atteso che il CA non sarebbe stato più coinvolto nell'operazione dopo la vicenda del primo escavatore, e non aveva partecipato alla consegna del secondo, che dalla relazione di servizio richiamata nella richiesta del pubblico ministero risulta trasportato in Toscana da LV IO. 3. Con memoria scritta depositata il 4/5/2021 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi l'inammissibiità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato, senza incorrere in illogicità alcuna e con argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, ha reso adeguatamente conto delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato. 4.1. Emerge con chiarezza dal provvedimento impugnato, infatti, che due gruppi di persone, uno sardo guidato dal IO e l'altro napoletano il cui principale riferimento era il OR, non si sono limitati a meri accordi finalizzati a realizzare una rapina volta ad impossessarsi di un ingente quantitativo di denaro (dalle intercettazioni si parla di dieci milioni di euro) custodito nel caveau della Mondialpol di Cecina (LI), mediante violenza e minaccia alla persona da porre in essere con utilizzo di armi ed esplosivi, ma hanno portato avanti il progetto con diversi sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, sulla conformazione esterna dello stabile, sulla migliore via di fuga ed altro, quindi con la pianificazione di un programma criminoso che prevedeva lo sfondamento del l'edificio con un mezzo pesante e l'irruzione nella sede della Mondialpol. A tal fine, era state procurate le armi, già ricoverate nell'ovile di uno dei complici, il Dessì, ed era stato preso in affitto un capannone ove recuperare i mezzi pesanti da utilizzare per l'assalto, era stato stabilito il numero orientativo dei soggetti coinvolti nell'operazione, indicato nell'ordinanza nell'ordine di una decina, e l'identità del commando, costituito dal gruppo dei sardi, che doveva materialmente effettuare l'assalto. Senza incorrere in illogicità alcuna, non essendo stata consumata la rapina, il Tribunale del riesame ha riconosciuto la configurabilità del tentativo e la partecipazione ad esso del CA: deve, invece, ritenere suggestiva ma priva di fondamento la prospettazione difensiva secondo cui il delitto non sarebbe stato consumato per l'inidoneità dei mezzi predisposti, quantomeno di quelli procurati dal CA o, in alternativa, qualora si dovessero ritenere tali mezzi idonei allo scopo, per la volontaria desistenza dello stesso. Dalla ricostruzione dei fatti emergente dal provvedimento impugnato, infatti, emerge che il tentativo di rapina non è stato portato a termine solo per gli equivoci, le incomprensioni tra i due gruppi e le difficoltà incontrate nell'esecuzione del programma criminoso. Per ben due volte, infatti, il gruppo coordinato dal CA, persona di fiducia del OR, risulta aver procurato al gruppo i mezzi necessari per l'assalto previsto dal piano criminoso programmato dalla banda capeggiata dal IO, e soltanto nella prima occasione l'escavatore fornito dal CA si era rivelato inidoneo allo scopo previsto, la demolizione delle mura dell'edificio al fine di consentire l'irruzione dei rapinatori armati all'interno, perché troppo piccolo a causa di un malinteso tra le due bande. Peraltro, sul punto, non può ritenersi illogico l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui l'inidoneità del primo escavatore, di per sé, non pregiudicava l'esecuzione della rapina, ben potendo la banda - che già disponeva di armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna, poi sequestrati - variare il programma criminoso in ordine alle modalità di accesso nell'edificio, oppure procurarsi un mezzo di maggiore stazza, come poi avvenuto. 4 L'ordinanza impugnata, però, ha anche evidenziato che, constatata l'inidoneità del.primo mezzo inviato in Toscana ad attuare quanto programmato, il gruppo coordinato dal CA ha procurato ai complici un secondo camion con pianale ed escavatore di maggiore stazza e che, però, durante il tragitto verso il capannone che aveva affittato il complice UR per la custodia del mezzo, le sponde del rimorchio si erano rotte: in tale occasione, però, il camion non poteva ritenersi del tutto inadeguato allo scopo, soprattutto ove si consideri che le intercettazioni avevano rivelato un mero malfunzionamento delle leve di comando, delle quali però era comunque dotato, sicché non può ritenersi illogica la ricostruzione del tribunale del riesame secondo cui solo un mero incidente ha impedito un efficace utilizzo del mezzo in parola. Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato ha escluso sia l'inidoneità del tentativo che la configurabilità di una mera desistenza non punibile dall'azione criminosa. Sotto il primo profilo, infatti, il provvedimento impugnato si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019 Rv. 277032), tra le quali non può farsi rientrare in alcun modo un non previsto né prevedibile malfunzionamento delle leve di comando del camion. Si è anche osservato che l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., solo in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, Rv. 264567): la rottura delle sponde del rimorchio rientra palesemente tra le cause estranee ed estrinseche che, sulla base di una valutazione "ex ante" delle condizioni del camion, porta ad escludere un'assoluta e strutturale inefficienza del mezzo ad attuare il proposito criminoso, anche a prescindere dal rilievo che per la realizzazione di questo risultavano già predisposti armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna, di per sé sufficienti a consentirne il perseguimento anche con variazioni sul programma. 4.2. Privo di vizi logici o giuridici è anche il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, laddove questo non ha riconosciuto la desistenza volontaria invocata dalla difesa del ricorrente, sul rilievo che l'azione criminosa era stata interrotta soltanto per l'imprevisto malfunzionamento del mezzo predisposto: in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, infatti, deve essere il frutto di una scelta 5 volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647). Inoltre, l'ordinanza impugnata ha anche evidenziato (alla pag. 38) come il CA, lungi dal desistere dal proposito criminoso, abbia perseguito con il OR il comune intento di riavviare lo stesso, ed ha riferito di una conversazione intercettata nel corso della quale i due avevano discusso della situazione creatasi con il gruppo dei sardi, alla luce del ventilato arrivo del DA in Campania per meglio definire i rapporti tra i due gruppi, tanto che il CA si era dichiarato anche disponibile ad incontrare il predetto a Secondigliano o a Napoli. 4.3. Del tutto privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere, alla luce di quanto dinanzi esposto, che il provvedimento impugnato abbia dato adeguatamente conto del compossesso del secondo camion da parte del ON, né la gravità degli indizi emersi al riguardo soprattutto dalle conversazioni captate può ritenersi attenuata dal rilievo che in quest'occasione il ricorrente non risulta aver partecipato al trasporto del mezzo in Toscana, al quale risulta aver provveduto LV IO, la persona, peraltro, che anche nella prima occasione era stato inviato dal CA a riprendere il primo escavatore per riportarlo in Campania. 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 21 maggio 2021 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, che ha chietto dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato PECORARO CARLO in difesa di IC TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42504 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 21/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. CA TO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che il 28 gennaio 2021 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino che il 24/12/2020 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 628 comma 1 e 3 n. 1 cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un ingente quantitativo di denaro custodito nel caveau della Mondialpol di Cecina (LI), mediante violenza e minaccia alla persona da porre in essere con utilizzo di armi ed esplosivi, non riuscendo nell'intento per l'inidoneità dei mezzi pesanti portati sul luogo per eseguire l'assalto, ed altresì in reazione alla ricettazione di un semirimorchio e di un escavatore Fiat Tallis privi di targa e con telaio contraffatto, conoscendone l'illecita provenienza. Nella prospettazione accusatoria, le indagini su cui si fonda l'ordinanza cautelare confermata dal Tribunale del riesame avevano evidenziato plurimi contatti di IO GI, un pluripregiudicato di Nuoro, e del suo sodale DA FR, con alcuni ET, diretti da OR LU, contatti finalizzati al reperimento di mezzi pesanti per il compimento di rapine, e sviluppatisi con una serie di incontri, telefonate, preparativi ed attività volte al reperimento di uomini e mezzi che, tra il maggio ed il luglio 2019, tendevano all'esecuzione di una rapina nella sede di una società di sorveglianza, la Mondialpol di Cecina, progetto che non si riuscì a realizzare per l'inidoneità di uno dei mezzi pesanti portati dal gruppo dei ET e per l'improvviso guasto di un camion. L'odierno ricorrente CA TO è stato individuato come uno dei soggetti del gruppo campano di cui si era avvalso il OR per il reperimento di mezzi (individuazione che il ricorrente non contesta in questa sede). Da alcune conversazioni intercettate nel giugno del 2019 era così emerso che erano pronti i mezzi per effettuare la rapina e, nei giorni successivi, alcune comunicazioni del Larnonica confermavano che il mezzo individuato era in viaggio dalla Campania verso la Toscana. Gli emissari del OR - tra i quali il CA - seguendo le indicazioni dello stesso, lasciavano il mezzo reperito in un parcheggio di Braccagni, il 9 luglio 2019, lo stesso giorno nel quale altri complicui - ES, RR e AC - eseguivano un sopralluogo presso la Mondialpol di Cecina, in vista della rapina. Quando, poi, questi raggiunsero il luogo ove era stato lasciato il camion, i tre si resero conto dell'inidoneità allo scopo del mezzo caricato sul predetto camion - un piccolo escavatore - e in successive conversazioni si lamentarono che i ET non erano stati all'altezza dell'incarico. A tali doglianze del DA e del IO erano seguite una serie di telefonate tra il PA, il OR ed il CA, fino a che il PA aveva comunicato al DA che i ET avrebbero ritirato il mezzo inidoneo. Successivamente i carabinieri, nel corso di un servizio del 1 26 luglio, avevano visto giungere LV IO,, che parcheggiava un camion con un escavatore nel pianale. Il 31 luglio era stato effettuato un ulteriore sopralluogo a Cecina e poi il ES, il NN e il PE si erano recati a prendere il camion con l'escavatore, dirigendosi verso nord, in direzione del capannone che aveva affittato il complice UR per la custodia del mezzo, ma durante il tragitto le sponde del rimorchio si erano rotte ed i sodali avevano deciso di rinunciare al progetto criminoso: il NN ed il PE erano saliti sull'autovettura del ES, abbandonando il camion lungo la via Aurelia, riferendone la Gaviano. Lo stesso giorno il TA era giunto a Cagliari ove, sottoposto a perquisizione, era stato tratto in arresto perché rinvenuto in possesso di armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna: le armi che l'ordinanza indica destinate ad essere impiegate per la rapina di Cecina e che erano state fatte trasportare dal Maccione e dal RR nel Lazio, nell'ovile ove erano state custodite dal Dessì. Le successive telefonate avevano offerto riscontri in ordine alla tentata rapina oggetto del procedimento, atteso anche che da conteggi sulla possibile spartizione dei proventi del reato emergeva che il progetto comunque non era stato abbandonato, pur emergendo palese il malcontento sia tra i sardi che tra i ET, mentre riprendevano sia le conversazioni sull'escavatore da reperire che i viaggi dei complici a Napoli. Nella ricostruzione accusatoria, pertanto, il gruppo facente capo a IO GI aveva pianificato sin nei particolari un assalto al caveau della Mondialpol di Cecina atteso che: - erano stati effettuati diversi sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, sulla conformazione dello stabile, sulla migliore via di fuga, ecc., e si era deciso di sfondare l'edificio con un mezzo pesante e quindi di irrompere nella sede;
- a questo scopo, il gruppo dei ET aveva procurato i mezzi (camion, pianale e ruspa) necessari per l'assalto, era stato preso in affitto un locale dove ricoverare mezzi ed armi da utilizzare nella rapina ed era stato pianificato anche il numero orientativo dei soggetti coinvolti. - i problemi avuti con i mezzi ed i successivi dissidi tra il gruppo dei sardi e quello dei ET avevano, infine, indotto ad abbandonare, almeno momentaneamente, il progetto criminoso. Ad avviso del Tribunale del riesame, si era trattato di atti preparatori comunque tali da integrare gli estremi del tentativo punibile perché idonei - sulla base di una valutazione ex ante - e diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina, e non già di un mero accordo non seguito dall'esecuzione del reato ai sensi dell'art. 115 cod. pen., come prospettato dalla difesa, né poteva configurarsi una desistenza volontaria o un reato impossibile per l'inefficienza dei mezzi, la cui idoneità andava valutata invece, ex ante. Secondo il tribunale, infatti, in una prima occasione, a causa di un malinteso tra i due gruppi, l'escavatore fornito dal gruppo dei ET si era rivelato inidoneo allo scopo, ma questo non rendeva impossibile la rapina, perché gli esecutori avrebbero potuto procurarsi un 2 mezzo più adeguato o anche cambiare modalità. di esecuzione con le. armi da fuoco e gli esplosivi che già avevano a disposizione. Nella seconda occasione, invece, il camion non era del tutto inadeguato allo scopo, in particolare non era del tutto privo di leve di comando, giacché le intercettazioni avevano rivelato un semplice malfunzionamento di queste ultime, con conseguenti critiche alla vetustà del mezzo. La gravità indiziaria a carico del CA, pertanto, veniva individuata dal Tribunale del riesame nel reperimento dei due camion, al quale era seguita l'assicurazione del OR - del quale il CA veniva indicato come il maggiore collaboratore - ad AN CO, collaboratore del PA, circa il reperimento di un terzo camion con altro escavatore, che sarebbe stato posto a disposizione del sodalizio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del CA si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di rapina di cui si tratta: si assume nel ricorso che la rapina non sarebbe stata portata a termine per una precisa scelta degli esecutori materiali, o comunque per l'inidoneità degli atti preparatori compiuti, tali da non consentire di configurare il tentativo di reato, quanto piuttosto un mero accordo per commettere un reato ex art. 115 cod. pen. Si assume nel ricorso che, mentre l'attività del CA si sarebbe limitata al trasporto dell'escavatore il 9 luglio 2019, quella dei coindagati sarebbe proseguita fino ai primi mesi del 2020: comunque, la condotta del ON si era rivelata inequivocabilmente inidonea allo scopo, come emerso dalle conversazioni intercettate, essendo l'escavatore procurato dal ricorrente troppo piccolo per poter sfondare l'edificio ove si intendeva accedere. L'ordinanza impugnata, pertanto, sarebbe incorsa in contraddizioni, sia in relazione al mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione criminosa rispetto allo scopo, pur essendosi riconosciuta, invece, l'inidoneità del mezzo fornito dal ricorrente, sia in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria dall'azione criminosa. Il ON, infatti, avrebbe partecipato alla vicenda di cui si tratta soltanto trasportando il primo escavatore, in Toscana, per porlo a disposizione del gruppo dei sardi, ed il mezzo si era rivelato inidoneo, tanto che poi era stato ripreso e riportato in Campania da LV IO. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti l'assenza o, comunque, il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione del camion e dell'escavatore di cui al capo n. 20), atteso che il CA non sarebbe stato più coinvolto nell'operazione dopo la vicenda del primo escavatore, e non aveva partecipato alla consegna del secondo, che dalla relazione di servizio richiamata nella richiesta del pubblico ministero risulta trasportato in Toscana da LV IO. 3. Con memoria scritta depositata il 4/5/2021 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi l'inammissibiità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato, senza incorrere in illogicità alcuna e con argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, ha reso adeguatamente conto delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato. 4.1. Emerge con chiarezza dal provvedimento impugnato, infatti, che due gruppi di persone, uno sardo guidato dal IO e l'altro napoletano il cui principale riferimento era il OR, non si sono limitati a meri accordi finalizzati a realizzare una rapina volta ad impossessarsi di un ingente quantitativo di denaro (dalle intercettazioni si parla di dieci milioni di euro) custodito nel caveau della Mondialpol di Cecina (LI), mediante violenza e minaccia alla persona da porre in essere con utilizzo di armi ed esplosivi, ma hanno portato avanti il progetto con diversi sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, sulla conformazione esterna dello stabile, sulla migliore via di fuga ed altro, quindi con la pianificazione di un programma criminoso che prevedeva lo sfondamento del l'edificio con un mezzo pesante e l'irruzione nella sede della Mondialpol. A tal fine, era state procurate le armi, già ricoverate nell'ovile di uno dei complici, il Dessì, ed era stato preso in affitto un capannone ove recuperare i mezzi pesanti da utilizzare per l'assalto, era stato stabilito il numero orientativo dei soggetti coinvolti nell'operazione, indicato nell'ordinanza nell'ordine di una decina, e l'identità del commando, costituito dal gruppo dei sardi, che doveva materialmente effettuare l'assalto. Senza incorrere in illogicità alcuna, non essendo stata consumata la rapina, il Tribunale del riesame ha riconosciuto la configurabilità del tentativo e la partecipazione ad esso del CA: deve, invece, ritenere suggestiva ma priva di fondamento la prospettazione difensiva secondo cui il delitto non sarebbe stato consumato per l'inidoneità dei mezzi predisposti, quantomeno di quelli procurati dal CA o, in alternativa, qualora si dovessero ritenere tali mezzi idonei allo scopo, per la volontaria desistenza dello stesso. Dalla ricostruzione dei fatti emergente dal provvedimento impugnato, infatti, emerge che il tentativo di rapina non è stato portato a termine solo per gli equivoci, le incomprensioni tra i due gruppi e le difficoltà incontrate nell'esecuzione del programma criminoso. Per ben due volte, infatti, il gruppo coordinato dal CA, persona di fiducia del OR, risulta aver procurato al gruppo i mezzi necessari per l'assalto previsto dal piano criminoso programmato dalla banda capeggiata dal IO, e soltanto nella prima occasione l'escavatore fornito dal CA si era rivelato inidoneo allo scopo previsto, la demolizione delle mura dell'edificio al fine di consentire l'irruzione dei rapinatori armati all'interno, perché troppo piccolo a causa di un malinteso tra le due bande. Peraltro, sul punto, non può ritenersi illogico l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui l'inidoneità del primo escavatore, di per sé, non pregiudicava l'esecuzione della rapina, ben potendo la banda - che già disponeva di armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna, poi sequestrati - variare il programma criminoso in ordine alle modalità di accesso nell'edificio, oppure procurarsi un mezzo di maggiore stazza, come poi avvenuto. 4 L'ordinanza impugnata, però, ha anche evidenziato che, constatata l'inidoneità del.primo mezzo inviato in Toscana ad attuare quanto programmato, il gruppo coordinato dal CA ha procurato ai complici un secondo camion con pianale ed escavatore di maggiore stazza e che, però, durante il tragitto verso il capannone che aveva affittato il complice UR per la custodia del mezzo, le sponde del rimorchio si erano rotte: in tale occasione, però, il camion non poteva ritenersi del tutto inadeguato allo scopo, soprattutto ove si consideri che le intercettazioni avevano rivelato un mero malfunzionamento delle leve di comando, delle quali però era comunque dotato, sicché non può ritenersi illogica la ricostruzione del tribunale del riesame secondo cui solo un mero incidente ha impedito un efficace utilizzo del mezzo in parola. Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato ha escluso sia l'inidoneità del tentativo che la configurabilità di una mera desistenza non punibile dall'azione criminosa. Sotto il primo profilo, infatti, il provvedimento impugnato si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019 Rv. 277032), tra le quali non può farsi rientrare in alcun modo un non previsto né prevedibile malfunzionamento delle leve di comando del camion. Si è anche osservato che l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., solo in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, Rv. 264567): la rottura delle sponde del rimorchio rientra palesemente tra le cause estranee ed estrinseche che, sulla base di una valutazione "ex ante" delle condizioni del camion, porta ad escludere un'assoluta e strutturale inefficienza del mezzo ad attuare il proposito criminoso, anche a prescindere dal rilievo che per la realizzazione di questo risultavano già predisposti armi da fuoco, esplosivo, pistole, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e passamontagna, di per sé sufficienti a consentirne il perseguimento anche con variazioni sul programma. 4.2. Privo di vizi logici o giuridici è anche il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, laddove questo non ha riconosciuto la desistenza volontaria invocata dalla difesa del ricorrente, sul rilievo che l'azione criminosa era stata interrotta soltanto per l'imprevisto malfunzionamento del mezzo predisposto: in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, infatti, deve essere il frutto di una scelta 5 volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647). Inoltre, l'ordinanza impugnata ha anche evidenziato (alla pag. 38) come il CA, lungi dal desistere dal proposito criminoso, abbia perseguito con il OR il comune intento di riavviare lo stesso, ed ha riferito di una conversazione intercettata nel corso della quale i due avevano discusso della situazione creatasi con il gruppo dei sardi, alla luce del ventilato arrivo del DA in Campania per meglio definire i rapporti tra i due gruppi, tanto che il CA si era dichiarato anche disponibile ad incontrare il predetto a Secondigliano o a Napoli. 4.3. Del tutto privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere, alla luce di quanto dinanzi esposto, che il provvedimento impugnato abbia dato adeguatamente conto del compossesso del secondo camion da parte del ON, né la gravità degli indizi emersi al riguardo soprattutto dalle conversazioni captate può ritenersi attenuata dal rilievo che in quest'occasione il ricorrente non risulta aver partecipato al trasporto del mezzo in Toscana, al quale risulta aver provveduto LV IO, la persona, peraltro, che anche nella prima occasione era stato inviato dal CA a riprendere il primo escavatore per riportarlo in Campania. 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 21 maggio 2021 Il Consigliere estensore