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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1919/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Il nel riportarsi Parte_1 integralmente all'atto di citazione in appello e a tutte le svolte difese, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. I procuratori insistono nelle conclusioni formulate nell'atto di appello e chiedono che l'adito Tribunale Voglia, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento e, per di conseguenza, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e convalidare l'ingiunzione di pagamento opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ Nel giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2437/2021 del giudice di Pace di Cassino, il sottoscritto Avv. IL CI, quale procuratore costituito dell'appellato, si riporta preliminarmente alla propria comparsa di costituzione e risposta, nonché alla documentazione depositata, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate, con consequenziale rigetto dell'appello ex adverso promosso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. L'Avv. CI, inoltre, impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte nel suo atto di appello, chiedendo l'integrale rigetto del medesimo, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato. L'Avv. CI, si riporta alle proprie note conclusive autorizzate ex art. 281 sexies c.p.c. e chiede che la causa venga decisa come da conclusioni ivi rassegnate.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 20/12/2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 12 1919/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1919/2022, avente ad oggetto: opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada), promossa da:
, con sede in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte Parte_1
n. 1 (P.I. )in persona del Sindaco dott. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2
difeso, giusto decreto di conferimento incarico n. 1593 del 19.01.2022, dagli Avv.ti
AN PA e IA NU, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Scauri di Minturno alla via Appia, 635
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli Controparte_1
(NA) alla Via Corree di Sopra n. 14, c.f. rappresentato e difeso in C.F._1
virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 95744 del notificata l'11.03.2021, dall'Avv. Parte_1
pagina 2 di 12 IL CI (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco n. 9.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE: “ La difesa di parte appellante, si riporta all'atto di citazione in appello chiedendone l'integrale accoglimento e conclude riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate in atti. Tanto rappresentato, questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Con osservanza.”
PER LA PARTE APPELLATA: “1) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del proposto appello, con condanna a carico dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, secondo il principio della soccombenza anche virtuale, con attribuzione;
2) nel merito rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 637/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Cassino nel giudizio iscritto al n. 1919/2020 R.G., con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ingiunzione fiscale n. 95744 Controparte_1
del 3 febbraio 2021, notificata in data 12 febbraio 2021, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute in relazione a violazioni del Codice della Strada.
Il appellante premetteva che l'ingiunzione oggetto di opposizione traeva Pt_1
origine da una serie di verbali di accertamento di illeciti stradali elevati dalla Polizia
Municipale di nei confronti del sig. nel corso dell'anno 2018, relativi Pt_1 CP_1
a differenti episodi di sosta irregolare e violazioni amministrative connesse alla pagina 3 di 12 circolazione veicolare. Esponeva che ciascun verbale aveva formato oggetto di regolare procedimento di riscossione, conclusosi con l'emissione dell'ingiunzione opposta, e che, nell'ambito del giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito la tardività delle notificazioni, invocando il decorso del termine decadenziale di novanta giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.
Il rappresentava che il Giudice di Pace aveva accolto tale eccezione, ritenendo Pt_1
tardive le notifiche sulla base delle indicazioni riportate negli atti prodotti dall'Amministrazione e, in particolare, sul presupposto che le date risultanti dai verbali non fossero idonee a dimostrare la tempestiva spedizione o consegna degli atti.
Evidenziava come la sentenza avesse ricostruito la vicenda assumendo la mancata produzione delle relate di notifica e delle attestazioni di spedizione postale, affermando che tale omissione impedisse di verificare il rispetto del termine perentorio.
Secondo l'Ente appellante, tale conclusione era frutto di un'erronea valutazione del materiale probatorio: il sosteneva di avere effettivamente prodotto numerosi Pt_1
documenti amministrativi dai quali emergeva la data di emissione e di spedizione dei verbali, nonché l'esistenza di procedure informatiche interne idonee a certificare il corretto inoltro degli atti. Lamentava che il Giudice di Pace avesse disatteso tali risultanze, attribuendo loro un valore meramente indiziario e ritenendole insufficienti a dimostrare la regolarità della notificazione. Il sottolineava, inoltre, che il Pt_1
Giudice di Pace aveva omesso di considerare la peculiarità del procedimento d'ingiunzione fiscale disciplinato dal R.D. 639/1910 e richiamato dall'art. 1 della legge n. 296/2006, nonché la normativa dettata dal D.lgs. n. 150/2011 per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Rilevava che tali disposizioni imponevano al giudice di verificare la legittimità complessiva dell'atto impugnato e non di limitare l'esame al profilo formale della tempestività della notifica. Ribadiva, dunque, che l'accoglimento dell'opposizione fosse erroneo in quanto basato su una valutazione incompleta e parziale del fascicolo amministrativo. Per tali ragioni, l'Ente appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e la declaratoria di piena pagina 4 di 12 legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado, come da conclusioni sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio il quale contestava puntualmente le Controparte_1
deduzioni dell'appellante, sostenendo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché, a suo dire, il Pt_1
si era limitato a riproporre argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi senza fornire una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Deduceva, altresì, la tardiva costituzione dell'Ente e la carenza di interesse all'impugnazione.
Nel merito, l'appellato difendeva la correttezza della sentenza gravata, evidenziando come il Giudice di Pace avesse fondato la decisione sulla constatazione obiettiva che l'Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica dei verbali presupposti nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S. Rilevava che il sia in Pt_1
primo grado sia in appello, non avesse depositato né le relate di notifica né le ricevute postali elettroniche (PEC o raccomandate), elementi indispensabili per comprovare il rispetto del termine decadenziale. Sottolineava che la stessa amministrazione, negli atti prodotti, aveva indicato date di consegna successive al limite consentito, rendendo evidente la tardività.
L'appellato ribadiva che l'onere della prova della tempestiva notificazione incombeva sull'Amministrazione, come affermato da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia di sanzioni amministrative, e che tale onere non poteva ritenersi assolto mediante richiami generici a prassi interne o registri informatici privi di certificazione. Aggiungeva che il Giudice di Pace aveva correttamente applicato il principio secondo cui la tardività della notifica comporta l'estinzione della pretesa sanzionatoria, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione fiscale.
Nel corso del giudizio di appello, le parti depositavano note di trattazione scritta e memorie illustrative. Il offriva ulteriori precisazioni sulle modalità di gestione Pt_1
del sistema di notificazione interno e ribadiva che l'assenza di alcune relate nel fascicolo pagina 5 di 12 fosse imputabile a un mero disguido tecnico e non precludesse la ricostruzione della sequenza cronologica degli atti. L'Ente insisteva sul fatto che l'opponente non avesse mai contestato nel merito le violazioni commesse, soffermandosi esclusivamente su aspetti formali.
Di contro, l'appellato evidenziava che, anche in appello, il non avesse Pt_1
provveduto a integrare la produzione documentale con le dovute attestazioni di consegna e che le deduzioni dell'Ente risultassero generiche, non suffragate da prove idonee.
Sottolineava che l'intera vicenda dimostrava una carenza strutturale del procedimento di notificazione dei verbali da parte dell'Amministrazione e che tale carenza integrava una decadenza ormai insanabile.
All'udienza di trattazione scritta la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive comparse conclusionali e memorie integrative.
Tanto premesso in fatto, va osservato che le eccezioni preliminari formulate dall'appellato non possono essere accolte.
Quanto all'asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., occorre osservare che l'atto di gravame, sebbene redatto in forma sintetica, contiene una chiara individuazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di critica, con riferimento specifico alla questione della tempestività delle notificazioni dei verbali presupposti e alla valutazione dell'onere probatorio operata dal Giudice di Pace.
L'individuazione del capo censurato e la formulazione delle critiche, pur non estese, risultano comunque idonee a consentire la piena intelligibilità delle censure e soddisfano il requisito di specificità richiesto dalla norma. L'appello non presenta caratteri di genericità tali da impedirne l'esame nel merito, né si pone in contrasto con i criteri tracciati dalla giurisprudenza in ordine all'onere di specificazione dei motivi.
Parimenti irrilevante risulta l'eccezione di improcedibilità per asserito tardivo deposito della comparsa di costituzione dell'appellante. Dall'esame degli atti e dei termini risulta pagina 6 di 12 che l'Ente si è regolarmente costituito nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 347 e
166 c.p.c., rendendo infondata la doglianza dell'appellato. Nessuna ulteriore anomalia procedurale è stata rilevata in merito, sicché tali eccezioni preliminari non sono idonee a determinare l'improcedibilità del gravame.
Rigettate le questioni pregiudiziali, l'appello va esaminato nel merito.
L'appello del non è fondato. Pt_1
Il punto centrale della controversia riguarda la verifica della tempestiva notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative, dai quali deriva l'ingiunzione fiscale opposta dall'appellato.
L'art. 201 del Codice della Strada stabilisce che, qualora non avvenga la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione. Tale termine, secondo un insegnamento costante, ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di irrogare la sanzione. Il mancato rispetto del termine non costituisce un vizio di mera irregolarità, ma comporta l'estinzione della pretesa sanzionatoria, poiché essa trova il suo fondamento nel corretto esercizio del potere autoritativo entro i limiti tracciati dal legislatore.
È altrettanto pacifico, e costituisce principio di ordine generale, che l'onere di dimostrare la tempestività della notifica incombe sull'Amministrazione. In particolare, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, trattandosi di un termine essenziale che condiziona la validità del procedimento sanzionatorio, l'Ente è tenuto a provare, mediante produzione di documenti idonei (relate di notifica, avvisi di ricevimento, attestazioni di spedizione postale o ricevute PEC), il momento in cui l'atto è stato effettivamente notificato o almeno spedito all'ufficio postale. La dimostrazione della tempestività non può essere affidata a presunzioni, a dichiarazioni unilaterali o a richiami generici alla prassi amministrativa interna, perché ciò trasformerebbe un pagina 7 di 12 termine decadenziale in un mero adempimento a discrezione dell'Amministrazione, in contrasto con la natura stessa del potere sanzionatorio.
Nel caso in esame, il non ha assolto questo onere né in primo grado né in Pt_1
appello.
Questo Giudicante condivide l'assunto di parte appellante fondata sull'affermazione in primo luogo che il principio della scissione della notificazione tra notificante e destinatario riguarda non solo gli atti giudiziari ma anche i verbali di accertamento con i quali viene comminata una sanzione amministrativa (“ci si riferisce a Sez. 1, n.
10844 del 10 luglio 2003 (Rv. 564941) così massimata: «la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale ha affermato il principio valevole in ogni caso come regola ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità). Tale principio trova applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8 della medesima legge, e gli effetti de notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale»; Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017).
In secondo luogo si condivide l'assunto secondo cui «Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto
pagina 8 di 12 fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352)
Orbene, nel caso di specie non v'è dubbio che la spedizione degli avvisi di accertamento sia avvenuta nel termine perentorio di 90 giorni da ogni singolo accertamento.
Più in particolare è documentato in atti che:
- il verbale n. S 492597 del 15 ottobre 2016, è stato spedito il 14 dicembre 2016,
- il verbale n. S 494433 del 22 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
- il verbale n. S 494547 del 23 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
- il verbale n. S 495449 del 30 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
Tutte tali notifiche si sono concluse negativamente in quanto il destinatario non è stato rinvenuto all'indirizzo di Via Rovati n. 25 in Vidigulfo in provincia di Pavia.
Tuttavia, la ripresa del procedimento di non è avvenuta immediatamente in quanto dal mese di dicembre è stato incaricato il messo del Comune di Vidigulfo solo in data
22.2.2017 quindi a distanza di circa 2 mesi dal tentativo eseguito a mezzo posta e non andato a buon fine. Nel caso di specie quindi il lasso di tempo trascorso non integra una ripresa dell'iter notificatorio intervenuta “entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
Inoltre, le notifiche a mezzo del messo notificatore di Vidigulfo risultano eseguite ex art. 143 c.p.c. senza che tuttavia sia stato acquisito da parte del messo notificatore pagina 9 di 12 quantomeno un certificato anagrafico di residenza, e senza che nemmeno sia stata redatta l'attestazione circa le specifiche ricerche preventive effettuate, quest'ultime ancor più doverose se si ha riguardo al fatto che l'ingiunzione opposta è stata poi notificata non più in Vidigulfo ma a Marano Via Corree di Sopra, 114, dove ha residenza l'appellato.
Non merita accoglimento neppure la censura relativa alla presunta errata applicazione della disciplina dell'ingiunzione fiscale.
L'Ente ritiene che l'ingiunzione fiscale costituisca un titolo autonomo, non suscettibile di essere travolto da eventuali vizi dei verbali presupposti. Tale interpretazione non può essere condivisa. L'ingiunzione fiscale, infatti, è un atto che si colloca nella fase della riscossione e trae origine da una pretesa già formata sulla base di un accertamento legittimo. Se il verbale presupposto risulta inefficace per decadenza, l'ingiunzione non può sopravvivere come atto autonomo, poiché si fonda su un titolo inesistente o privo di efficacia. Sostenere il contrario significherebbe attribuire all'ingiunzione un autonomo potere costitutivo della pretesa sanzionatoria, che invece appartiene al verbale di accertamento e non può essere sostituito da un atto successivo.
Ne consegue che la tardività delle notificazioni dei verbali comporta l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace.
L'appello deve essere rigettato anche nella parte in cui l'Amministrazione sostiene che l'opponente avrebbe dovuto contestare il merito delle violazioni. La decadenza per tardività della notifica rende irrilevante l'esame delle circostanze fattuali che hanno dato origine ai verbali, poiché il potere sanzionatorio non può più essere esercitato una volta superato il termine stabilito dall'art. 201 del Codice della Strada. Si tratta di un principio pacifico, che opera in modo automatico e che non richiede alcuna ulteriore verifica circa la fondatezza dell'accertamento. La sanzione amministrativa deriva da un procedimento scandito da termini essenziali, e la violazione di tali termini determina l'estinzione del potere autoritativo indipendentemente dalla sussistenza del fatto. pagina 10 di 12 La sentenza impugnata risulta, dunque, corretta sia nella ricostruzione del fatto sia nell'applicazione della normativa di riferimento.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante. La loro liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore economico dell'ingiunzione e dell'attività difensiva svolta nel presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P. Q. M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 637/2021 del Giudice di Pace di Cassino, così Parte_1
provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONFERMA la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato sig. delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
pagina 11 di 12 che liquida in complessivi euro € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se e come per legge;
- DISPONE su istanza del procuratore dell'appellato, che le somme così liquidate siano distratte in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- SUSSISTONO gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
-
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Il nel riportarsi Parte_1 integralmente all'atto di citazione in appello e a tutte le svolte difese, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. I procuratori insistono nelle conclusioni formulate nell'atto di appello e chiedono che l'adito Tribunale Voglia, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento e, per di conseguenza, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e convalidare l'ingiunzione di pagamento opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente Controparte_1 le seguenti conclusioni: “ Nel giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2437/2021 del giudice di Pace di Cassino, il sottoscritto Avv. IL CI, quale procuratore costituito dell'appellato, si riporta preliminarmente alla propria comparsa di costituzione e risposta, nonché alla documentazione depositata, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande ed eccezioni ivi formulate, con consequenziale rigetto dell'appello ex adverso promosso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. L'Avv. CI, inoltre, impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte nel suo atto di appello, chiedendo l'integrale rigetto del medesimo, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato. L'Avv. CI, si riporta alle proprie note conclusive autorizzate ex art. 281 sexies c.p.c. e chiede che la causa venga decisa come da conclusioni ivi rassegnate.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 20/12/2025. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 12 1919/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1919/2022, avente ad oggetto: opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada), promossa da:
, con sede in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte Parte_1
n. 1 (P.I. )in persona del Sindaco dott. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2
difeso, giusto decreto di conferimento incarico n. 1593 del 19.01.2022, dagli Avv.ti
AN PA e IA NU, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Scauri di Minturno alla via Appia, 635
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli Controparte_1
(NA) alla Via Corree di Sopra n. 14, c.f. rappresentato e difeso in C.F._1
virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 95744 del notificata l'11.03.2021, dall'Avv. Parte_1
pagina 2 di 12 IL CI (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco n. 9.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE: “ La difesa di parte appellante, si riporta all'atto di citazione in appello chiedendone l'integrale accoglimento e conclude riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate in atti. Tanto rappresentato, questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Con osservanza.”
PER LA PARTE APPELLATA: “1) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del proposto appello, con condanna a carico dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, secondo il principio della soccombenza anche virtuale, con attribuzione;
2) nel merito rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 637/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Cassino nel giudizio iscritto al n. 1919/2020 R.G., con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ingiunzione fiscale n. 95744 Controparte_1
del 3 febbraio 2021, notificata in data 12 febbraio 2021, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute in relazione a violazioni del Codice della Strada.
Il appellante premetteva che l'ingiunzione oggetto di opposizione traeva Pt_1
origine da una serie di verbali di accertamento di illeciti stradali elevati dalla Polizia
Municipale di nei confronti del sig. nel corso dell'anno 2018, relativi Pt_1 CP_1
a differenti episodi di sosta irregolare e violazioni amministrative connesse alla pagina 3 di 12 circolazione veicolare. Esponeva che ciascun verbale aveva formato oggetto di regolare procedimento di riscossione, conclusosi con l'emissione dell'ingiunzione opposta, e che, nell'ambito del giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito la tardività delle notificazioni, invocando il decorso del termine decadenziale di novanta giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.
Il rappresentava che il Giudice di Pace aveva accolto tale eccezione, ritenendo Pt_1
tardive le notifiche sulla base delle indicazioni riportate negli atti prodotti dall'Amministrazione e, in particolare, sul presupposto che le date risultanti dai verbali non fossero idonee a dimostrare la tempestiva spedizione o consegna degli atti.
Evidenziava come la sentenza avesse ricostruito la vicenda assumendo la mancata produzione delle relate di notifica e delle attestazioni di spedizione postale, affermando che tale omissione impedisse di verificare il rispetto del termine perentorio.
Secondo l'Ente appellante, tale conclusione era frutto di un'erronea valutazione del materiale probatorio: il sosteneva di avere effettivamente prodotto numerosi Pt_1
documenti amministrativi dai quali emergeva la data di emissione e di spedizione dei verbali, nonché l'esistenza di procedure informatiche interne idonee a certificare il corretto inoltro degli atti. Lamentava che il Giudice di Pace avesse disatteso tali risultanze, attribuendo loro un valore meramente indiziario e ritenendole insufficienti a dimostrare la regolarità della notificazione. Il sottolineava, inoltre, che il Pt_1
Giudice di Pace aveva omesso di considerare la peculiarità del procedimento d'ingiunzione fiscale disciplinato dal R.D. 639/1910 e richiamato dall'art. 1 della legge n. 296/2006, nonché la normativa dettata dal D.lgs. n. 150/2011 per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Rilevava che tali disposizioni imponevano al giudice di verificare la legittimità complessiva dell'atto impugnato e non di limitare l'esame al profilo formale della tempestività della notifica. Ribadiva, dunque, che l'accoglimento dell'opposizione fosse erroneo in quanto basato su una valutazione incompleta e parziale del fascicolo amministrativo. Per tali ragioni, l'Ente appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e la declaratoria di piena pagina 4 di 12 legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado, come da conclusioni sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio il quale contestava puntualmente le Controparte_1
deduzioni dell'appellante, sostenendo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché, a suo dire, il Pt_1
si era limitato a riproporre argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi senza fornire una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Deduceva, altresì, la tardiva costituzione dell'Ente e la carenza di interesse all'impugnazione.
Nel merito, l'appellato difendeva la correttezza della sentenza gravata, evidenziando come il Giudice di Pace avesse fondato la decisione sulla constatazione obiettiva che l'Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica dei verbali presupposti nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S. Rilevava che il sia in Pt_1
primo grado sia in appello, non avesse depositato né le relate di notifica né le ricevute postali elettroniche (PEC o raccomandate), elementi indispensabili per comprovare il rispetto del termine decadenziale. Sottolineava che la stessa amministrazione, negli atti prodotti, aveva indicato date di consegna successive al limite consentito, rendendo evidente la tardività.
L'appellato ribadiva che l'onere della prova della tempestiva notificazione incombeva sull'Amministrazione, come affermato da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia di sanzioni amministrative, e che tale onere non poteva ritenersi assolto mediante richiami generici a prassi interne o registri informatici privi di certificazione. Aggiungeva che il Giudice di Pace aveva correttamente applicato il principio secondo cui la tardività della notifica comporta l'estinzione della pretesa sanzionatoria, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione fiscale.
Nel corso del giudizio di appello, le parti depositavano note di trattazione scritta e memorie illustrative. Il offriva ulteriori precisazioni sulle modalità di gestione Pt_1
del sistema di notificazione interno e ribadiva che l'assenza di alcune relate nel fascicolo pagina 5 di 12 fosse imputabile a un mero disguido tecnico e non precludesse la ricostruzione della sequenza cronologica degli atti. L'Ente insisteva sul fatto che l'opponente non avesse mai contestato nel merito le violazioni commesse, soffermandosi esclusivamente su aspetti formali.
Di contro, l'appellato evidenziava che, anche in appello, il non avesse Pt_1
provveduto a integrare la produzione documentale con le dovute attestazioni di consegna e che le deduzioni dell'Ente risultassero generiche, non suffragate da prove idonee.
Sottolineava che l'intera vicenda dimostrava una carenza strutturale del procedimento di notificazione dei verbali da parte dell'Amministrazione e che tale carenza integrava una decadenza ormai insanabile.
All'udienza di trattazione scritta la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive comparse conclusionali e memorie integrative.
Tanto premesso in fatto, va osservato che le eccezioni preliminari formulate dall'appellato non possono essere accolte.
Quanto all'asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., occorre osservare che l'atto di gravame, sebbene redatto in forma sintetica, contiene una chiara individuazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di critica, con riferimento specifico alla questione della tempestività delle notificazioni dei verbali presupposti e alla valutazione dell'onere probatorio operata dal Giudice di Pace.
L'individuazione del capo censurato e la formulazione delle critiche, pur non estese, risultano comunque idonee a consentire la piena intelligibilità delle censure e soddisfano il requisito di specificità richiesto dalla norma. L'appello non presenta caratteri di genericità tali da impedirne l'esame nel merito, né si pone in contrasto con i criteri tracciati dalla giurisprudenza in ordine all'onere di specificazione dei motivi.
Parimenti irrilevante risulta l'eccezione di improcedibilità per asserito tardivo deposito della comparsa di costituzione dell'appellante. Dall'esame degli atti e dei termini risulta pagina 6 di 12 che l'Ente si è regolarmente costituito nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 347 e
166 c.p.c., rendendo infondata la doglianza dell'appellato. Nessuna ulteriore anomalia procedurale è stata rilevata in merito, sicché tali eccezioni preliminari non sono idonee a determinare l'improcedibilità del gravame.
Rigettate le questioni pregiudiziali, l'appello va esaminato nel merito.
L'appello del non è fondato. Pt_1
Il punto centrale della controversia riguarda la verifica della tempestiva notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative, dai quali deriva l'ingiunzione fiscale opposta dall'appellato.
L'art. 201 del Codice della Strada stabilisce che, qualora non avvenga la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione. Tale termine, secondo un insegnamento costante, ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di irrogare la sanzione. Il mancato rispetto del termine non costituisce un vizio di mera irregolarità, ma comporta l'estinzione della pretesa sanzionatoria, poiché essa trova il suo fondamento nel corretto esercizio del potere autoritativo entro i limiti tracciati dal legislatore.
È altrettanto pacifico, e costituisce principio di ordine generale, che l'onere di dimostrare la tempestività della notifica incombe sull'Amministrazione. In particolare, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, trattandosi di un termine essenziale che condiziona la validità del procedimento sanzionatorio, l'Ente è tenuto a provare, mediante produzione di documenti idonei (relate di notifica, avvisi di ricevimento, attestazioni di spedizione postale o ricevute PEC), il momento in cui l'atto è stato effettivamente notificato o almeno spedito all'ufficio postale. La dimostrazione della tempestività non può essere affidata a presunzioni, a dichiarazioni unilaterali o a richiami generici alla prassi amministrativa interna, perché ciò trasformerebbe un pagina 7 di 12 termine decadenziale in un mero adempimento a discrezione dell'Amministrazione, in contrasto con la natura stessa del potere sanzionatorio.
Nel caso in esame, il non ha assolto questo onere né in primo grado né in Pt_1
appello.
Questo Giudicante condivide l'assunto di parte appellante fondata sull'affermazione in primo luogo che il principio della scissione della notificazione tra notificante e destinatario riguarda non solo gli atti giudiziari ma anche i verbali di accertamento con i quali viene comminata una sanzione amministrativa (“ci si riferisce a Sez. 1, n.
10844 del 10 luglio 2003 (Rv. 564941) così massimata: «la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale ha affermato il principio valevole in ogni caso come regola ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità). Tale principio trova applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8 della medesima legge, e gli effetti de notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale»; Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017).
In secondo luogo si condivide l'assunto secondo cui «Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto
pagina 8 di 12 fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352)
Orbene, nel caso di specie non v'è dubbio che la spedizione degli avvisi di accertamento sia avvenuta nel termine perentorio di 90 giorni da ogni singolo accertamento.
Più in particolare è documentato in atti che:
- il verbale n. S 492597 del 15 ottobre 2016, è stato spedito il 14 dicembre 2016,
- il verbale n. S 494433 del 22 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
- il verbale n. S 494547 del 23 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
- il verbale n. S 495449 del 30 ottobre 2016, è stato spedito il 28 dicembre 2016,
Tutte tali notifiche si sono concluse negativamente in quanto il destinatario non è stato rinvenuto all'indirizzo di Via Rovati n. 25 in Vidigulfo in provincia di Pavia.
Tuttavia, la ripresa del procedimento di non è avvenuta immediatamente in quanto dal mese di dicembre è stato incaricato il messo del Comune di Vidigulfo solo in data
22.2.2017 quindi a distanza di circa 2 mesi dal tentativo eseguito a mezzo posta e non andato a buon fine. Nel caso di specie quindi il lasso di tempo trascorso non integra una ripresa dell'iter notificatorio intervenuta “entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
Inoltre, le notifiche a mezzo del messo notificatore di Vidigulfo risultano eseguite ex art. 143 c.p.c. senza che tuttavia sia stato acquisito da parte del messo notificatore pagina 9 di 12 quantomeno un certificato anagrafico di residenza, e senza che nemmeno sia stata redatta l'attestazione circa le specifiche ricerche preventive effettuate, quest'ultime ancor più doverose se si ha riguardo al fatto che l'ingiunzione opposta è stata poi notificata non più in Vidigulfo ma a Marano Via Corree di Sopra, 114, dove ha residenza l'appellato.
Non merita accoglimento neppure la censura relativa alla presunta errata applicazione della disciplina dell'ingiunzione fiscale.
L'Ente ritiene che l'ingiunzione fiscale costituisca un titolo autonomo, non suscettibile di essere travolto da eventuali vizi dei verbali presupposti. Tale interpretazione non può essere condivisa. L'ingiunzione fiscale, infatti, è un atto che si colloca nella fase della riscossione e trae origine da una pretesa già formata sulla base di un accertamento legittimo. Se il verbale presupposto risulta inefficace per decadenza, l'ingiunzione non può sopravvivere come atto autonomo, poiché si fonda su un titolo inesistente o privo di efficacia. Sostenere il contrario significherebbe attribuire all'ingiunzione un autonomo potere costitutivo della pretesa sanzionatoria, che invece appartiene al verbale di accertamento e non può essere sostituito da un atto successivo.
Ne consegue che la tardività delle notificazioni dei verbali comporta l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace.
L'appello deve essere rigettato anche nella parte in cui l'Amministrazione sostiene che l'opponente avrebbe dovuto contestare il merito delle violazioni. La decadenza per tardività della notifica rende irrilevante l'esame delle circostanze fattuali che hanno dato origine ai verbali, poiché il potere sanzionatorio non può più essere esercitato una volta superato il termine stabilito dall'art. 201 del Codice della Strada. Si tratta di un principio pacifico, che opera in modo automatico e che non richiede alcuna ulteriore verifica circa la fondatezza dell'accertamento. La sanzione amministrativa deriva da un procedimento scandito da termini essenziali, e la violazione di tali termini determina l'estinzione del potere autoritativo indipendentemente dalla sussistenza del fatto. pagina 10 di 12 La sentenza impugnata risulta, dunque, corretta sia nella ricostruzione del fatto sia nell'applicazione della normativa di riferimento.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante. La loro liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore economico dell'ingiunzione e dell'attività difensiva svolta nel presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P. Q. M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 637/2021 del Giudice di Pace di Cassino, così Parte_1
provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONFERMA la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato sig. delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
pagina 11 di 12 che liquida in complessivi euro € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA se e come per legge;
- DISPONE su istanza del procuratore dell'appellato, che le somme così liquidate siano distratte in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- SUSSISTONO gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
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