Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 973/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 973/2019 R.G. e vertente tra
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
e qui di seguito anche solo “ ”, con gli avv.ti RITA VACCARI (C.F. Parte_1
e (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1 Controparte_1
CodiceFiscale_2 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI (C.F.: C.F._4
CodiceFiscale_5 Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29/10/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa all'esito del proc. n. 3602/2018 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 11.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 2.10.2018 le parti CP_2
e hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria,
[...] Controparte_3
instaurando il procedimento n. 3603/2018 R.G. e ivi rappresentando che:
(1) essi avevano sottoscritto, in data 9.11.2005, n. 7 Buoni Fruttiferi Postali, Serie 18C, ciascuno dell'importo di € 1.000,00;
(2) nel mese di luglio 2018, recatisi all'Ufficio Postale di Melito di Porto Salvo, avevano chiesto il rimborso del controvalore dei predetti Buoni, i quali risultavano tuttavia prescritti;
(3) in difetto di previa consegna del Foglio Informativo Analitico o FIA il termine prescrizionale non poteva tuttavia ritenersi decorso.
Sulla scorta di ciò ha chiesto al Tribunale adito di voler: ordinare a , una Parte_1
volta accertate le ragioni dei ricorrenti, il rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, comprensivi di interessi maturati dalla data di sottoscrizione all'effettivo soddisfo
I.1.2.- Con comparsa del 21.03.2019 si è costituita la parte resistente, , Parte_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'intervenuta prescrizione dei
Buoni ex adverso azionati, conseguentemente non più rimborsabili.
I.1.3.- All'esito del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa l'ordinanza qui gravata (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29/10/2019), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(A) accolto la domanda attorea e per l'effetto condannato al rimborso dei Parte_1
Buoni oggetto di causa;
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(B) condannato la resistente altresì al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 973/2019 R.G.) e ivi contestato l'erroneità della pronuncia di prime cure in ragione, in particolare, dell'intervenuta prescrizione e conseguente non rimborsabilità dei Buoni oggetto di causa.
I.2.2.- Con comparsa del 13.12.2019 si sono costituite le parti appellate CP_2
e , eccependo che, in difetto di prova della
[...] Controparte_3
consegna del recante indicazione delle condizioni dei Parte_2
Buoni e, in particolare, della loro scadenza, il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso e chiedendo pertanto alla Corte di voler confermare l'ordinanza di prime cure.
I.2.3.- A seguito, poi, di rinvio per la precisazione delle conclusioni (giusto provvedimento del 27.11.2020, a seguito di Camera di Consiglio del 26.11.2020), con provvedimento collegiale dell'8.11.2024 (comunicato alle parti in data 11.11.2024), il giudizio di gravame è stato infine definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
(1) l'appello formulato risulta tempestivo e pertanto scrutinabile, essendo stato proposto con atto di citazione (come necessario, trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) notificato, come parimenti prescritto (ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata [giusta comunicazione dell'ordinanza intervenuta il 29.10.2019 e atto d'appello poi notificato il
29.11.2019];
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il
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quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello va accolto e la sentenza di prime cure va quindi riformata per le ragioni che qui di seguito si espongono.
V.- In punto di fatto, è pacifico che la presente vertenza riguardi n. 7 Buoni Fruttiferi Postali emessi in data 9.11.2005, appartenenti alla tipologia “DiciottoMesi” o “18C” (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado) e di cui gli intestatari ( e Controparte_2 CP_3
) hanno chiesto il rimborso nel luglio 2018.
[...]
Richiesta di rimborso a fronte della quale, tuttavia, la società ha eccepito Parte_1
l'intervenuta prescrizione – sia in sede stragiudiziale, sia in prime cure, con exceptio praescriptionis tempestivamente formulata [poiché avanzata dalla resistente già in sede di comparsa di costituzione ritualmente depositata in prime cure] e in termini del tutto sufficienti alla luce delle attuali coordinate nomofilattiche [avendo la parte ivi resistente e odierna appellante specificamente affermato l'inerzia del titolare del diritto e dichiarato di volerne profittare – cfr. Cass. SS. UU. n. 15895/2019].
V.1.- Tale exceptio, inoltre e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si palesa fondata, in quanto:
(1) ai Buoni oggetto di causa, in ragione della serie di appartenenza (18C) e del periodo di emissione (9.11.2005), risultavano applicabili le disposizioni del D.M. del 6.10.2004
[pubblicato nella G.U. n. 241 del 13.10.2004 e vigente per tutti i Buoni collocati dall'1.11.2005] e del D.M. del 19.12.2000 [vigente all'epoca dei fatti e recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”, pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 27.12.2000], con conseguente scadenza una volta decorsi 18 mesi dall'emissione (e dunque in data 9.05.2007 – considerando 9.11.2005 + 18 mesi) e prescrizione una volta decorsi ulteriori 10 anni dalla scadenza ( “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono”, “per quanto riguarda il capitale e gli interessi”,
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una volta “trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” - cfr. art. 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000), e dunque in data (9.05.2007 + 10 =) 9.05.2017;
(2) in virtù di ciò, è pacifico che, al momento della predetta richiesta di liquidazione da parte dei risparmiatori (luglio 2018), i Buoni emessi risultavano effettivamente prescritti, essendo spirati sia i primi 18 mesi (in data 9.05.2007), sia il successivo decennio ex art. 8, co. 1, del
D.M. del 19.12.2000 (in data 9.05.2017).
V.2.- A fronte di ciò, è poi da escludersi che la lamentata omissione da parte di Parte_1
degli obblighi informativi e in specie la mancata consegna del FIA sia idonea a determinare
(come pur ritenuto dal giudice di prime cure e qui ribadito dalle parti appellate) l'inoperatività del termine prescrizionale.
V.3.- E ciò perché, come noto e qui da ribadirsi, “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del non impedisce all'intermediario di Parte_2 eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione” (cfr. Coll.
Coord. ABF, 18/07/2019, n. 17841), atteso che la “sussistenza di un obbligo di informazione in merito alla scadenza e alla prescrizione dei buoni fruttiferi” non rileva ai fini dell'“eccezione di prescrizione sollevata”, trattandosi di exceptio che, a fronte del decorso del relativo spatium temporis [come nel caso di specie (v. supra, sub V.1.)] e a prescindere dall'adempimento degli obblighi informativi, “deve ritenersi fondata” e impone che “la domanda di pagamento spiegata … va[da], dunque, rigettata” [cfr. Trib. Napoli, 6.10.2023,
R.G. 925/2021, spec. pag. 8, 2° e 4° cpv.].
V.4.- Né risulta in alcun modo invocabile in senso contrario l'art. 2935 c.c., come pur richiamato nell'ordinanza di prime cure (cfr. spec. pag. 4 dell'ordinanza gravata).
E infatti, come noto e qui da ribadirsi, “l'impossibilità di far valere il diritto”, “quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.”, è “solo” e soltanto l'impossibilità c.d. di diritto [i.e. solo e soltanto “quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio” (e.g. un diritto non ancora sorto: v. Cass. civ., 29/11/1973, n. 3291; una condizione sospensiva non ancora avveratasi o un termine non ancora scaduto: cfr., ex multis, Cass. civ., 12/03/1994, n. 2429 e Cass. civ. 01/04/1995, n. 3824) ovvero da
“specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione”, qui pacificamente non ravvisabili (v. infra, sub V.7.)] “e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto … o gli impedimenti soggettivi”, non rientrandovi, in particolare e pur ove correlate a inadempimenti
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informativi della controparte, “l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” [cfr., ex multis, Cass. civ., 24/05/2021, n. 14193 e Cass. civ.,
15/12/2021, n. 40104].
V.5.- Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che gli impedimenti invocati dagli odierni appellati e già istanti in prime cure rientrino appunto in questa seconda tipologia, rimanendo del tutto ininfluenti ai fini del decorso del termine prescrizionale.
V.6.- Il diritto al rimborso del controvalore dei Buoni, infatti, risultava già oggettivamente sorto sul piano ordinamentale, essendo esercitabile, senza impedimenti giuridici (non risultando gravato da condizioni non avveratesi o termini non scaduti), fin dal 9.05.2007 [v. supra, sub V.1., punto (1)], non potendo evidentemente valere in senso contrario la mancata conoscenza per l'inadempimento, lamentato dagli originari istanti e odierni appellati, degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
E infatti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure e da parte (minoritaria e comunque non condivisibile) della giurisprudenza di merito, in difetto di alcun arresto nomofilattico sul punto (cfr. Trib. Termini Imerese, 20/05/2020, n. 306; Trib. Torre
Annunziata, 3/05/2022, n. 945; Trib. Latina, 6/01/2023, n. 19), è del tutto pacifico che l'art. 2935 c.c. non disponga che “la prescrizione” “rimane bloccata ed inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto” (cfr. ancora pag. 4 dell'ordinanza gravata).
Al contrario, è del tutto pacifico l'art. 2935 c.c. prevede la decorrenza del termine a partire da quando “il diritto può essere fatto valere”, venendo in rilievo a tal riguardo, come già evidenziato (v. supra, sub V.4.), non la “conoscenza” del titolare (dato gnoseologico- cognitivo invero in alcun modo richiamato dalla norma e di per sé, del resto, insondabile e variabile ratione subiecti), ma l'oggettiva esistenza del diritto e la sua effettiva esercitabilità legale.
Esercitabilità legale, quest'ultima, ai fini della quale poi pacificamente non osta il difetto di conoscenza, né le cause che l'abbiano generata – essendo invero pacifico che, ai fini dell'art. 2935 c.c., non rilevi l'eziologia, la dimensione subiettiva ovvero l'imputabilità della condizione in cui versi il titolare, bensì esclusivamente il carattere ontologico
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dell'impedimento, e dunque il suo carattere “giuridico” (rilevante ex art. 2935 c.c.) ovvero “di fatto” (invece irrilevante ex art. 2935 c.c.).
Sicché, considerando che il diritto al rimborso risultava qui non già precluso o giuridicamente
“impedito” dal lamentato inadempimento informativo (non incidendo quest'ultimo sull'azionabilità giuridica e sulla possibilità legale di far valere il diritto - non trattandosi, e.g., di una condizione sospensiva del diritto al rimborso), riguardante, già in thesi, un versante tipicamente fattuale [concretandosi, appunto e già nella prospettazione dei ricorrenti di prime cure, nella “mancata conoscenza”, da parte dei titolari, del fatto generatore del diritto (cfr. ancora Cass. n. 14193/2021, cit., e Cass. n. 40104/2021, cit.)], è evidente che ciò risultava e risulti del tutto irrilevante ai fini dell'art. 2935 c.c., essendo il predetto diritto oggettivamente esistente e suscettibile di “essere fatto valere”, ai sensi di quest'ultima disposizione, fin dal
9.05.2007, spirando, pertanto e sulla scorta della sua obiettiva decorrenza già da quest'ultimo dies a quo, il 9.05.2017 [v. supra, sub V.1., punto (1)].
V.7.- Obiettiva decorrenza, poi, chiaramente insuscettibile di ritenersi “sospesa” sulla scorta della disposizione, pur evocata dagli odierni appellati (v. spec. pag. 1 della comparsa conclusionale del 18.11.2024), di cui all'art. 2941 c.c..
E infatti, ferma la pacifica insussistenza fra gli odierni contendenti di alcuna delle relazioni subiettive di cui ai punti 1)-7) del predetto articolo [e.g. coniugi, genitori-figli, tutore- interdetto], è poi evidente che non ricorrano neanche i presupposti della causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8), c.c. – occorrendo rammentare che, al fine di integrare gli estremi di tale eccezionale causa sospensiva, risulti assolutamente necessario e imprescindibile:
(i) sia fornire “la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore” (non essendo sufficiente la “mera omissione di un'informazione”, bensì occorrendo un vero e proprio “comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione”, e dunque che venga “specificamente dimostrata”, oltre alla condotta ingannatrice, con la fittizia creazione di “una situazione del tutto non corrispondente alla realtà”, altresì “questa particolare finalità” dissimulatoria);
(ii) sia rigorosamente dimostrare che “tale condotta ingannatrice e fraudolenta” comporti
“una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà” [cfr. Cass. civ.,
29/01/2010, n. 2030 e Cass. civ., 11/01/1998, n. 11348, nonché Cass. civ., 23/01/2004, n.
1222 e Cass. civ., 17/07/2002, n. 10383].
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Ciò detto, è evidente che i predetti requisiti non ricorrono nel caso di mera mancata consegna del FIA al cliente da parte dei dipendenti di [con responsabilità ex art. Parte_1
1228 c.c. peraltro incompatibile con l'art. 2941, n. 8), c.c., “non essendo sufficiente, agli effetti della norma citata, che l'occultamento sia compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba rispondere, a norma dell'art. 1228 c. c., per l'inadempimento dell'obbligazione” (fr. Cass. civ., 21/11/1984, n. 5977)], atteso che, come condivisibilmente osservato sia in giurisprudenza (Trib. Napoli 2023, R.G. 925/2021, cit.), sia nelle pronunce
Contr arbitrali assunte dall' nella sua massima composizione (Coll. Coord. ABF n. 17841/2019, cit.):
(1) quanto al contegno sub (i), è evidente che non può ritenersi che l'operatore di
[...]
abbia “agito dolosamente” solo perché “ha negato il diritto del ricorrente ad ottenere Pt_1 il rimborso dei buoni facendo valere la prescrizione”, né risultando “la omessa consegna del
Foglio Informativo al sottoscrittore” condotta tale da integrare persino “un … comportamento fraudolento” o “essere ascritta a dolo” “dei dipendenti dell'intermediario” (potendo ricondursi, al più, a “mera negligenza” di questi ultimi, non risultando tuttavia le mere condotte negligenti o omissive sufficienti, come detto – v. supra, sub (i) -, a integrare il
“doloso occultamento” di cui all'art. 2941, n. 8), c.c.) [cfr. ancora ABF n. CP_5
17841/2019, cit.];
(2) quanto alle conseguenze sub (ii), è poi pacifico che la “mancata consegna del Pt_2
Informativo” non è tale da determinare addirittura una radicale e insuperabile “impossibilità ad agire” in capo al risparmiatore, integrando una mera “difficoltà”, al più rilevante ai fini risarcitori (azione qui tuttavia non sperimentata), ma senz'altro non ai fini dell'art. 2941, n.
8), c.c.), con la conseguenza, in definitiva, che “alla condotta omissiva realizzata da Pt_1 non può … riconoscersi efficacia sospensiva rispetto al decorso della prescrizione, in ossequio a quanto previsto dall'art 2941 c.c. n. 8)” [cfr. Trib. Napoli 2023, R.G. 925/2021, cit., spec. pag. 8, 3° cpv.].
VI.- Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, considerando il difetto di impedimenti rilevanti ex art. 2935 c.c. [v. supra, sub V.2.-V.8.] e la pacifica irrilevanza, con riferimento alla specifica domanda qui sperimentata [di rimborso del controvalore dei Buoni e non già risarcitoria, vigendo solo per quest'ultima domanda (del tutto distinta, tuttavia, da quella qui fatta valere) principi del tutto autonomi e diversi e qui evidentemente inapplicabili (enunciati,
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e.g., da Coll. ABF Roma, 20.06.2020, n. 11045 ovvero dall'arresto, richiamato dalle parti appellate e tuttavia relativo a un caso non già di rimborso dei Buoni, bensì, appunto, di azione risarcitoria per “violazione delle regole di buona fede, correttezza e diligenza”, di Trib.
Nuoro, 3/08/2023, n. 449)], della mancata consegna del FIA [trattandosi di eventuale omissione in ogni caso non incidente sul decorso del termine estintivo, poiché “non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione” – cfr. ABF n. 17841/2019, cit.], è evidente che l'oggettivo CP_5
verificarsi del decorso del termine prescrizionale [v. supra, sub V.1., punto (2)] valga “a determinare ineluttabilmente l'estinzione del diritto del sottoscrittore a riscuotere il capitale con gli interessi” (cfr. ancora ABF n. 17841/2019, cit.) e dunque l'accoglimento CP_5
del gravame spiegato da , con riforma, per l'effetto, della sentenza di Parte_1
prime cure, risultando la richiesta liquidatoria proposta da e Controparte_2
definitivamente da rigettarsi per intervenuta prescrizione. Controparte_3
VI.1.- Quanto poi alle eventuali somme corrisposte da in ragione della sentenza Parte_1
di prime cure (cfr. pag. 19 della comparsa conclusionale dell'11.12.2024), in difetto di evidenza documentale dei versamenti e di specifica quantificazione degli stessi, alcuna specifica statuizione restitutoria è suscettibile di essere qui emessa, fermo il suo carattere (ex art. 336 c.p.c. e in ossequio al principio “restitutio ante omnia”) di effetto automatico della riforma della pronuncia di primo grado e del conseguente venir meno del titolo delle eventuali attribuzioni realizzate (v., ex multis, Cass. civ., 13/04/2007, n. 8829).
VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione di condanna per le spese di lite - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916], atteso il difetto di un consolidato quadro giurisprudenziale [trattandosi di questione che non risulta ancora affrontata ex professo in sede nomofilattica e ancora dibattuta in sede di merito (v. supra, sub V.6.)] nonché considerando le peculiarità della fattispecie e la conseguente decisione assunta anche in altri precedenti (cfr., e.g., Trib. Avellino, ord., proc. n. 390/2020, 5/02/2021), si ritengono sussistenti giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis applicabile] per disporne l'integrale compensazione fra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 973/2019, avente ad oggetto appello , disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza gravata, definitivamente RIGETTA, per intervenuta prescrizione, la domanda di rimborso dei n. 7 Buoni Fruttiferi Postali (Serie “18C”, emessi in data 9.11.2005, dell'importo, ciascuno, di € 1.000,00), proposta da e Controparte_2 CP_3
con ricorso ex art. 702 bis del 2.10.2018;
[...]
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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