Articolo 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 505
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 settembre 1978
Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennita' mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155 , e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' aumentata di L. 50.000.
Per le categorie di personale indicate nel precedente comma, l'indennita' mensile di servizio penitenziario e' pensionabile, a decorrere dal 1° aprile 1978, per un importo massimo di L. 110.000 mensili.
A favore dello stesso personale cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978 e dei congiunti del medesimo, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 2.
Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge - sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.
Sono abrogati dalla stessa data del 1 aprile 1978 il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 155 , ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284 .
Entrata in vigore il 19 settembre 1978