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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2231/2024 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nato il [...] in [...]/SP, residente in [...], Parte_1
201, apto. 182, Bairro Butantã, São Paulo/SP – Brasile/cap: 05511-020;
nata il [...] in [...]/SP, residente in [...]. Alfredo Di Parte_2
Vernieri, 209, Bairro Butantã, São Paulo/SP - Brasile/cap: 05540-020;
nato il [...] in [...]/SP, aos, residente in [...]Parte_3
Miragaia, 201, apto. 182, Bairro Butantã, São Paulo/SP - Brasile/cap: 05511-020;
nata il [...] in [...]/SP, residente in [...]Persona_1
Engenheiro Bianor, 137, apto. 1416, Bairro Butantã, São Paulo/SP - Brasile/cap: ; P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Claudia Santoro
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti. Per i ricorrenti: “accertare la cittadinanza italiana dei ricorrenti tutti per discendenza diretta dall'italiano per non averla mai perduta, nonostante la di lui figlia, Persona_2 bbia generato un figlio nato prima del 1948, e per averla legittimamente Parte_4 trasmessa ai propri discendenti, che a loro volta, la hanno legittimamente trasmessa, sino agli odierni richiedenti;
- ordinare al , e per esso all'Ufficio dello Stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei richiedenti, provvedendo alle dovute comunicazioni alle
Autorità consolari competenti;
- In ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento di un proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Per il resistente: “(…) accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate.”
Il Pubblico Ministero, al quale sono trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
- di essere discendenti di nato a [...] in data [...], Persona_2 emigrato in Brasile, a São Paulo/SP, dove aveva sposato , il 11/01/1902 a Persona_3
Analândia/SP e dove era deceduto il 3/07/1949, senza mai naturalizzarsi;
- che dall'unione coniugale tra i predetti era nata il [...] a [...] Parte_4
Simão/SP, che aveva sposato il 6/10/1928 a Cravinhos/SP, dal quale aveva Persona_4 avuto la figlia nata il [...] a [...]/SP; Persona_5
- che aveva sposato l 30/01/1964, dal quale Persona_5 Parte_1 aveva avuto i figli (ricorrente), il 05/04/1965 a São Paulo/SP, e Parte_2 [...]
(ricorrente) il 05/12/1968 a São Paulo/SP; Parte_1
- che aveva sposato il 02/10/2004 a Itapecerica Parte_1 Persona_6 da Serra/SP e dalla loro unione erano nati i figli (ricorrente), il Persona_1
10/09/1999 a São Paulo/SP, e (ricorrente) il 18/04/2001 a São Paulo Parte_3
- SP. Alla luce di quanto sopra e considerato che non si era mai naturalizzato Persona_2 brasiliano, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani, per avere acquisito del relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti certificati, tradotti in italiano e apostillati:
-certificati di nascita, di matrimonio, di morte e di non naturalizzazione brasiliana dell'av,o Persona_2
-certificati di battesimo e di matrimonio di figlia dell'avo; Parte_4
-certificati di nascita e di matrimonio di figlia di Persona_5 Pt_4
e nipote dell'avo;
[...]
- certificato di nascita di Parte_2
- certificati di nascita e matrimonio di Parte_1
- certificati di nascita di e Persona_7 Parte_3
Costituitosi, il , preliminarmente, chiedeva la sospensione del Controparte_1 processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c, in attesa della pronuncia, da parte della Corte costituzionale, sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Bologna con ordinanza del
26 novembre 2024, dell'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato U.E. e 20 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, dopo avere richiamato la normativa di riferimento e la complessità del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di cittadino italiano jure sangiunis, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole dei documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto, rilevava che nella fattispecie non era stata presentata istanza in via amministrativa, per cui s i sarebbe reso necessario un rigoroso accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla cittadinanza italiana.
Infine, l'Avvocatura dello Stato, in ragione della eccezionalità della situazione determinatasi a causa del numero di istanze proposte, dopo oltre un secolo di inerzia da parte dei discendenti di avi italiani nel deposito degli atti di nascita, chiedeva la integrale compensazione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione del processo, la causa era rinviata per la decisione.
All'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione. In via preliminare, appare opportuno svolgere brevi considerazioni sulla disciplina normativa nella materia della cittadinanza.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge
n. 91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, essendo stata la domanda proposta anteriormente al 29/3/2025, data di entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo stato di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. Ciò, CP_1 come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Nella fattispecie in esame, dall'albero genealogico e dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, tradotta ed apostillata, si evince che la trasmissione della cittadinanza italiana
è avvenuta dall'avo di sesso maschile, - del quale sono stati prodotti i certificati su Persona_2 richiamati, ivi compreso quello di non naturalizzazione - e che la linea di discendenza è proseguita attraverso la figlia, Relativamente a quest'ultima, si ritiene che la Persona_8 mancanza del certificato di nascita non sia determinante, potendosi la prova dello stato di figlia legittima dell'avo ricavare dal certificato di matrimonio che la riguarda, in cui la predetta è indicata come figlia di ( ) e , ma anche dal certificato di Persona_2 Persona_9 Persona_10 morte del genitore, ove è appunto indicata come figlia del predetto, nonché dal certificato di nascita della nipote in cui è indicata come nonna materna (cfr. al riguardo Parte_2
Cass. N. 14194/2024).
La linea di trasmissione della cittadinanza non può ritenersi interrotta pe il fatto che nel 1928, ebbe a contrarre matrimonio con , cittadino Persona_8 Persona_4
Argentino, in mancanza della volontaria rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della predetta.
Al riguardo, si osserva come l'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna italiana la perdita automatica della suddetta cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà (v. sentenza della Corte
Costituzionale n. 87/1975).
Del pari, non costituisce ostacolo alla trasmissione della cittadinanza jure sangiunis il fatto che la linea di trasmissione sia proseguita dal ramo femminile, in quanto l'art. 1, primo comma, n. 1, della suddetta L. n. 555/1912 - ai sensi del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sentenza della Corte
Costituzionale, n. 30/1983).
Il fatto che le suddette norme siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e che, in conseguenza, la incostituzionalità sia sopravvenuta, non assume rilievo, alla luce dei principi espressi dalla S.C. di Corte di Cassazione, secondo cui: “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass.
Sezioni Unite, sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che sia stata fornita la prova che ciascuno dei ricorrenti è figlio di cittadino italiano, essendone stata comprovata la discendenza da avo cittadino italiano, ed in mancanza di cause interruttive, non risultanti dagli atti e neppure dedotte dalla parte convenuta.
In considerazione della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia e della novità della questione affrontata relativa alla prova dello stato di figlio, si ritiene che ricorrano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 4 novembre 2025. Il Presidente ff
Dott. Gabriella Canto