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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente: nella causa iscritta al n. r.g. 2458/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA RONCHETTI 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AROSIO
ANDREA PIETRO CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
.P.T. (C.F.
[...] CP_2
), elettivamente domiciliato in VIA PAPA GREGORIO XIV, 16 P.IVA_2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MATERA MANUELA ERICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIANIGIANI
MARIO ALESSANDRO ( VIA PAPA GREGORIO XIV C.F._1
N. 16 MILANO;
APPELLATO
pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
- previa integrale riforma della sentenza n° 6846/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 8 luglio 2024 e notificata in pari data,
- in via preliminare, dichiararsi il Parte_2
decaduto ex art. 167 e 171 c.p.c. dalla proposizione Controparte_1
di eccezioni processuali e di merito, con particolare riferimento a quella relativa all'improcedibilità della mediazione effettuata ed alla conseguente decadenza nel proporre impugnazione alla delibera assembleare ex art. 1137 c.c., stante la tardiva costituzione in giudizio effettuata oltre il termine di venti giorni cui all'art. 166 c.p.c.;
- nel merito, accertarsi e dichiararsi, la cessazione della materia del contendere del punto n° 4 dell'o.d.g. della delibera 5-10-2021 avente ad oggetto approvazione del consuntivo di gestione, con riferimento al riparto voce n° 5 "spese di manutenzione straordinaria" di euro 2.570,70, a seguito della acquisizione in favore di parte attrice avvenuta solo in data 1 marzo 2023 del documento contabile
(fattura Imperedil n°200329 del 16-10-2020 - doc. 23) comprovante il dettaglio dei lavori e l'esborso effettuato dal Condominio di via San Francesco d'Assisi 3/7
Trezzano sul Naviglio (MI),
- accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il punto n° 1 dell'o.d.g. della delibera 5-10-2021 in ordine avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e incentivi fiscali con nomina dell'arch. e stanziamento dell'importo di euro 6.000,00, in Persona_1
conseguenza di quanto successivamente deliberato dall'assemblea dei condomini pagina 2 di 13 del Condominio di via San Francesco d'Assisi 3/7 Trezzano sul Naviglio in data
29 giugno 2022;
- Respingersi, in ogni caso, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ed eccezioni di merito e processuali svolte dal Condominio di via San Francesco
d'Assisi 3/7 Trezzano sul Naviglio (MI), in persona dell'amministratore pro tempore nei confronti di nel doppio grado di giudizio. Controparte_3
- Con vittoria di compensi professionali ed anticipazioni, del doppio grado di giudizio comprensivamente del rimborso forfettario ex art. 2 DM 10-3-2014 n°55 oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese e dei compensi sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria.
Milano, 25 febbraio 2025
Per Controparte_1
.T. RO A.
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così pronunciare:
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la decadenza dell'appellante dalle domande originarie non riproposte ex art. 346 cpc e per l'effetto accertare e dichiarare l'impossibilità per il Giudice del gravame di emettere una pronuncia al riguardo e/o di pronunciarsi sull'asserita cessazione della materia del contendere;
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto ovvero comunque rigettarlo;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata anche eventualmente con diversa motivazione;
pagina 3 di 13 - in subordine, accogliere le conclusioni del Condominio convenuto così come rassegnate nel corso del giudizio di primo grado:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziarie svolte dall'attrice e/o la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare tutte le delibere condominiali riportate in citazione per decorso del termine di cui all'art. 1137
c.c. e per l'effetto rigettare l'impugnazione proposta;
In via principale:
- respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto
o, in subordine, massima riduzione delle stesse;
In via istruttoria:
- si reiterano le eccezioni e le deduzioni tutte di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc depositata in data 29.11.2022, alla memoria istruttoria di replica ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc depositata in data 19 dicembre 2022, al verbale di udienza del 26 aprile 2023, alle quali integralmente ci si porta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, lì 26 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc con atto di citazione notificato in data 1 marzo 2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via San
Francesco D'Assisi 3/7 Trezzano Sul Naviglio per ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità e/o invalidità della delibera assembleare tenuta in seconda convocazione in data 5/10/2021.
Nello specifico lamentava:
pagina 4 di 13 a) la violazione delle norme di convocazione dell'assemblea stabilite dall'art. 66 disposizioni di attuazione c.c..
Faceva presente di non aver ricevuto la convocazione con le modalità e i tempi di partecipazione specificatamente richiesti con mail del 21 marzo 2021 e con le modalità alternative previste dall'art. 66 disp. att. 3° comma c.c. (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax consegna a mano dell'avviso di convocazione).
b) La violazione dell'obbligo di redigere il rendiconto di gestione e di convocare l'assemblea per l'approvazione entro centottanta giorni.
Evidenziava che nella seduta del 5 ottobre 2021 si erano approvati contemporaneamente i consuntivi di gestione di tre annualità di gestione (2018-
2019-2020) e ciò in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1130, n°10, c.c. che, fra le attribuzioni dell'amministratore, impone l'obbligo a quest'ultimo di redigere il rendiconto condominiale e di convocare l'assemblea entro centottanta giorni.
c) Il diniego del diritto del condomino a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c., con particolare riferimento agli oneri di manutenzione straordinaria (per complessivi euro 2.570,70 menzionati nel consuntivo 2020). Precisa che tale spesa si riferiva al ripristino del manto impermeabilizzante di copertura;
tuttavia l'opera risultava difettosa, perdurando le infiltrazioni di acqua in diverse unità abitative, compresa la propria. Sosteneva che tale voce di spesa, riportata al punto n° 5 del consuntivo di gestione 2020, andasse stornata dal bilancio.
d) La nullità e/o annullabilità della delibera assunta al punto n° 1 dell'o.d.g per violazione delle maggioranze previste dall'art. 1136, 5° comma, c.c.
Sosteneva che poiché la assemblea aveva deliberato di effettuare lavori straordinari, ciò costituiva una decisione di natura innovativa ex art. 1120 c.c., per la quale era necessario il quorum di 2/3 previsto dall'art. 1136, quinto comma, c.c.
pagina 5 di 13 che, nel caso di specie, non era stato raggiunto in quanto vi erano 4 condomini su
7 con un totale di millesimi 1.206,51 su 2.000.
Il Condominio si è costituito in giudizio con comparsa del 21 luglio 2022, eccependo la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare la delibera assembleare per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. e chiedendo il rigetto delle domande tutte proposte.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice, preso atto che con la delibera assembleare dei condomini del 29 giugno 2022 erano stati recepiti spontaneamente dal Condominio le sue doglianze, chiedeva tra l'altro la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda i punti nn° 1 e 4 dell'o.dg. della delibera impugnata del 5-10-2021.
Senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale di Milano con sentenza n.
6846/2024 pubblicata in data 8/7/2024 così statuiva:
“1) rigetta la domanda attorea
2) condanna a rifondere le spese di lite a favore del Parte_1
nella misura Controparte_4
di € 3.500,00 per compensi e 50,00 per spese, oltre accessori di legge.
3) sentenza esecutiva.”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto che i profili di impugnazione della delibera assembleare dovessero essere qualificati come ipotesi di annullabilità ex art. 1137
c.c. e non di nullità, in quanto venivano denunciati vizi formali relativi alla regolare costituzione, convocazione o informazione dell'assemblea, ha rigettato la domanda di parte attrice, così osservando: “La soc attrice ha dichiarato in citazione di aver ricevuto il verbale assembleare in data 10/11/2021.
Il condominio convenuto ha ricevuto in data 24/01/2022 comunicazione datata
10/01/2022, da parte dell'organismo di conciliazione della domanda di pagina 6 di 13 mediazione; oltre, quindi, il temine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale assembleare.
Si ritiene, pertanto, provata la conoscenza da parte dell'attrice del deliberato assembleare da quella data (10/11/2021.)
La domanda di mediazione, ex art. 6 del D.Lgs 28/2010 e ss., impedisce la decadenza dalla data di comunicazione della domanda di mediazione alle parti.
Nel caso de quo, la domanda è stata comunicata, però, al condominio oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c
E' maturato, a danno della soc attrice, la decadenza dal potere di impugnare la suddetta delibera che è divenuta definitiva ed inoppugnabile.
L'impugnazione è inammissibile;
la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata ritenendo assorbente l'eccezione di tardività”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello;
si è Controparte_3
costituito il Condominio che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Previa riassegnazione della causa alla sottoscritta relatrice, all'udienza delll'11 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio
l'udienza del 29 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi Controparte_3
di censura.
pagina 7 di 13 Con il primo motivo rubricato “ omesso esame preliminare e mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia – eccezione di decadenza del convenuto nella proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio”, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare la sua eccezione di decadenza del Condominio dalla possibilità di eccepire l'improcedibiltà della mediazione e di decadenza dell'impugnazione per intervenuto decorso del termine dei trenta giorni, per essersi a sua volta costituito in data 21 luglio 2022 e, quindi, considerata la sospensione dei termini feriali di trenta giorni, solo 15 giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata dal Tribunale per la data del 5 settembre 2022.
Con il secondo motivo, rubricato “errata applicazione di norme di diritto sul punto assolvimento dell'onere di deposito dell'istanza di mediazione nei termini di legge- assenza di obbligo di comunicare l'istanza preventivamente al convenuto”, l'appellante assume che l'unico onere posto a suo carico era quello del deposito tempestivo dell'istanza di mediazione, mentre l'onere di comunicare alle parti la data dell'incontro e la domanda di mediazione spettava all'Organismo di mediazione.
Con il terzo motivo rubricato “ nel merito: mancata deliberazione in ordine alla cessazione della materia del contendere” l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato l'effettiva cessazione della materia del contendere e la rilevanza dei fatti intervenuti successivamente nel corso del giudizio, per stabilire la soccombenza virtuale e l'onere delle spese di lite.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata alle spese di lite.
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento anche se per motivazioni diverse da quelle del Tribunale.
Con riferimento al primo motivo di appello, reputa la Corte che il medesimo sia fondato.
pagina 8 di 13 Ed, infatti, il convenuto si deve costituire in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione con comparsa di risposta nella quale, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ( art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie il Condominio si è costituito in data 21 luglio 2022 e l'udienza di prima comparizione è stata fissata dal Tribunale al 5 settembre 2022. Consegue, quindi, che, considerata la sospensione dei termini feriali di giorni trenta, la costituzione del Condominio è avvenuta quindici giorni prima della data di udienza, con la conseguente decadenza in capo al medesimo dal proporre l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta da in sede di CP_3
mediazione e la decadenza per impugnare la delibera di cui all'art. 1137 c.c. per intervenuto decorso del termine di trenta giorni.
Non può infatti condividersi la tesi del Condominio secondo cui non sarebbe decaduto dalla proposizione dell'eccezione di improcedibilità della mediazione, trattandosi di eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Non si può non rilevare, inoltre, che l'improcedibilità della domanda di mediazione avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, ma non oltre la prima udienza, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che l'impugnativa di delibera da parte di è stata validamente CP_3
promossa nei termini, rimanendo così assorbito il secondo motivo di appello.
Con riguardo al terzo motivo d'appello, l'appellante si duole che il Tribunale, avendo accolto l'eccezione del Condominio, non abbia valutato, per stabilire la soccombenza virtuale e l'onere delle spese di lite, l'effettiva cessazione della materia del contendere per la rilevanza dei fatti intervenuti successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ribadisce che nell'atto di citazione aveva lamentato:
1) la violazione delle norme in tema di convocazione dell'assemblea stabilite dall'art. 66 disposizioni di attuazione c.c., non avendo ricevuto la convocazione pagina 9 di 13 come richiesti con la mail del 21 marzo 2021 e con le modalità previste dall'art. 66 disp. Att. 3° comma c.c.;
2) la violazione dell'obbligo di redigere il rendiconto di gestione e di convocare l'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni ( nel caso di specie erano stati approvati contemporaneamente i consuntivi di gestione di tre annualità ( 2018,
2019 e 2020);
3) il diniego del diritto del condomino a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c. (nello specifico gli oneri di manutenzione straordinaria per complessivi euro 2.570,70 menzionati nel consuntivo del 2020, sicchè tale voce di spesa andava stornata dal bilancio);
4) la nullità e/o annullabilità della delibera assunta al punto 1 dell'o.d.g. per violazione delle maggioranze previste dal 1136, 5° comma c.c., atteso che l'assemblea aveva deciso di procedere per la definizione delle priorità delle opere innovative da compiersi, posto che era stato affermato che “risulta assolutamente necessario intervenire nello stabile sul tetto e sui fronti”.
Specifica che nell'assemblea del 29 giugno 2022 si era proceduto ad annullare il precedente incarico conferito all'arch. con l'assemblea del 5 ottobre 2021 Per_1
e a valutare eventuali ulteriori offerte di professionisti, nonché a stornare i fondi raccolti per l'arch. e ad accantonarli per il successivo professionista. Per_1
L'appellante afferma, inoltre, che avendo, nelle more del giudizio, potuto prendere visione del giustificativo di spesa (fattura Imperedil n. 200329 del 16 ottobre 2020- doc. 23) era cessata la materia del contendere anche con riferimento al punto n. 4 dell'o.d.g. del verbale di assemblea, avente per oggetto
“approvazione del consuntivo di gestione”, con riferimento alla voce n. 5 “spese di manutenzione straordinaria” di euro 2.570,70.
Secondo l'appellante, quindi, sulla base di tali elementi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e valutare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. pagina 10 di 13 Ritiene la Corte il motivo infondato.
Preliminarmente osserva questa Corte che non possono costituire motivi di invalidità della delibera assembleare asseriti inadempimenti dell'Amministratore, quali quelli di non aver redatto il rendiconto di gestione e di non aver convocato l'assemblea condominiale entro 180 giorni dalla fine della gestione, ovvero quello di non aver consegnato la fattura in questione, in quanto non attribuibili al
Condominio.
Quanto all'asserita mancata convocazione, se ne rileva l'infondatezza, essendo stata fornita la prova che l'avviso di tale convocazione era stato effettuato presso la sede legale della società, a nulla rilevando la mail di dell'8 marzo 2021, CP_3
in cui si legge: “per comunicazioni relative all'immobile e al condominio potete inviarle a questa mail oppure alla pec”. (cfr. all.4 Condominio), in quanto il suo contenuto non escludeva l'inoltro delle comunicazioni presso la sede sociale, previsto, peraltro, per legge.
Anche per quanto riguarda l'asserita mancanza del quorum approvativo richiesto dall'art. 1136, quinto comma cc, trattandosi, in tesi, di delibera assunta per effettuare lavori straordinari che costituivano a tutti gli effetti una decisione di natura innovativa ex art. 1120 c.c., se ne rileva l'infondatezza, atteso che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non è stata deliberata alcuna opera di trasformazione della cosa comune che incidesse sulla sua essenza, alterandone l'originaria funzione e destinazione, essendosi l'assemblea limitata a dare incarico all'arch. affinchè analizzasse i problemi strutturali dello Per_1
stabile ed indicasse la priorità dei lavori da eseguire. In ogni caso si trattava di un incarico volto alla mera manutenzione delle parti comuni ammalorate ( tetto, fronti).
Quanto deliberato nella assemblea del 29 giugno 2022 non comporta, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere, non costituendo riconoscimento alcuno delle ragioni pagina 11 di 13 di non essendovi nulla di irregolare o di invalido nella delibera assunta CP_3
dalla maggioranza condominiale del 5 ottobre 2021.
Analogamente l'aver preso atto, solo nel corso del giudizio, della fattura Imperedil
n. 20039/2020 non comporta alcuna cessazione della materia del contendere, essendo stata valida la delibera del 5 ottobre 2021 con riguardo al punto 4 dell'o.d.g.
Quanto alle spese di lite, correttamente il Tribunale, facendo corretta applicazione delle norme regolatrici della soccombenza, le ha poste a carico dell'attore.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al Condominio di Trezzano sul Naviglio, via Parte_1
San Francesco d'Assisi n. 3/7, le spese di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 5.201 a euro 26.000) e della nota spese prodotta in atti in complessivi euro 4.555,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase trattazione ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6846/2024 pubblicata in data 8/7/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 2) Condanna a rifondere in favore del Condominio di Parte_1
Trezzano sul Naviglio, via San Francesco d'Assisi n. 3/7 le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.555,00 oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente: nella causa iscritta al n. r.g. 2458/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA RONCHETTI 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AROSIO
ANDREA PIETRO CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
.P.T. (C.F.
[...] CP_2
), elettivamente domiciliato in VIA PAPA GREGORIO XIV, 16 P.IVA_2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MATERA MANUELA ERICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIANIGIANI
MARIO ALESSANDRO ( VIA PAPA GREGORIO XIV C.F._1
N. 16 MILANO;
APPELLATO
pagina 1 di 13 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
- previa integrale riforma della sentenza n° 6846/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 8 luglio 2024 e notificata in pari data,
- in via preliminare, dichiararsi il Parte_2
decaduto ex art. 167 e 171 c.p.c. dalla proposizione Controparte_1
di eccezioni processuali e di merito, con particolare riferimento a quella relativa all'improcedibilità della mediazione effettuata ed alla conseguente decadenza nel proporre impugnazione alla delibera assembleare ex art. 1137 c.c., stante la tardiva costituzione in giudizio effettuata oltre il termine di venti giorni cui all'art. 166 c.p.c.;
- nel merito, accertarsi e dichiararsi, la cessazione della materia del contendere del punto n° 4 dell'o.d.g. della delibera 5-10-2021 avente ad oggetto approvazione del consuntivo di gestione, con riferimento al riparto voce n° 5 "spese di manutenzione straordinaria" di euro 2.570,70, a seguito della acquisizione in favore di parte attrice avvenuta solo in data 1 marzo 2023 del documento contabile
(fattura Imperedil n°200329 del 16-10-2020 - doc. 23) comprovante il dettaglio dei lavori e l'esborso effettuato dal Condominio di via San Francesco d'Assisi 3/7
Trezzano sul Naviglio (MI),
- accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il punto n° 1 dell'o.d.g. della delibera 5-10-2021 in ordine avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e incentivi fiscali con nomina dell'arch. e stanziamento dell'importo di euro 6.000,00, in Persona_1
conseguenza di quanto successivamente deliberato dall'assemblea dei condomini pagina 2 di 13 del Condominio di via San Francesco d'Assisi 3/7 Trezzano sul Naviglio in data
29 giugno 2022;
- Respingersi, in ogni caso, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ed eccezioni di merito e processuali svolte dal Condominio di via San Francesco
d'Assisi 3/7 Trezzano sul Naviglio (MI), in persona dell'amministratore pro tempore nei confronti di nel doppio grado di giudizio. Controparte_3
- Con vittoria di compensi professionali ed anticipazioni, del doppio grado di giudizio comprensivamente del rimborso forfettario ex art. 2 DM 10-3-2014 n°55 oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese e dei compensi sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria.
Milano, 25 febbraio 2025
Per Controparte_1
.T. RO A.
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così pronunciare:
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la decadenza dell'appellante dalle domande originarie non riproposte ex art. 346 cpc e per l'effetto accertare e dichiarare l'impossibilità per il Giudice del gravame di emettere una pronuncia al riguardo e/o di pronunciarsi sull'asserita cessazione della materia del contendere;
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello proposto ovvero comunque rigettarlo;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata anche eventualmente con diversa motivazione;
pagina 3 di 13 - in subordine, accogliere le conclusioni del Condominio convenuto così come rassegnate nel corso del giudizio di primo grado:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziarie svolte dall'attrice e/o la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare tutte le delibere condominiali riportate in citazione per decorso del termine di cui all'art. 1137
c.c. e per l'effetto rigettare l'impugnazione proposta;
In via principale:
- respingere le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto
o, in subordine, massima riduzione delle stesse;
In via istruttoria:
- si reiterano le eccezioni e le deduzioni tutte di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc depositata in data 29.11.2022, alla memoria istruttoria di replica ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc depositata in data 19 dicembre 2022, al verbale di udienza del 26 aprile 2023, alle quali integralmente ci si porta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, lì 26 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc con atto di citazione notificato in data 1 marzo 2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via San
Francesco D'Assisi 3/7 Trezzano Sul Naviglio per ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità e/o invalidità della delibera assembleare tenuta in seconda convocazione in data 5/10/2021.
Nello specifico lamentava:
pagina 4 di 13 a) la violazione delle norme di convocazione dell'assemblea stabilite dall'art. 66 disposizioni di attuazione c.c..
Faceva presente di non aver ricevuto la convocazione con le modalità e i tempi di partecipazione specificatamente richiesti con mail del 21 marzo 2021 e con le modalità alternative previste dall'art. 66 disp. att. 3° comma c.c. (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax consegna a mano dell'avviso di convocazione).
b) La violazione dell'obbligo di redigere il rendiconto di gestione e di convocare l'assemblea per l'approvazione entro centottanta giorni.
Evidenziava che nella seduta del 5 ottobre 2021 si erano approvati contemporaneamente i consuntivi di gestione di tre annualità di gestione (2018-
2019-2020) e ciò in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1130, n°10, c.c. che, fra le attribuzioni dell'amministratore, impone l'obbligo a quest'ultimo di redigere il rendiconto condominiale e di convocare l'assemblea entro centottanta giorni.
c) Il diniego del diritto del condomino a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c., con particolare riferimento agli oneri di manutenzione straordinaria (per complessivi euro 2.570,70 menzionati nel consuntivo 2020). Precisa che tale spesa si riferiva al ripristino del manto impermeabilizzante di copertura;
tuttavia l'opera risultava difettosa, perdurando le infiltrazioni di acqua in diverse unità abitative, compresa la propria. Sosteneva che tale voce di spesa, riportata al punto n° 5 del consuntivo di gestione 2020, andasse stornata dal bilancio.
d) La nullità e/o annullabilità della delibera assunta al punto n° 1 dell'o.d.g per violazione delle maggioranze previste dall'art. 1136, 5° comma, c.c.
Sosteneva che poiché la assemblea aveva deliberato di effettuare lavori straordinari, ciò costituiva una decisione di natura innovativa ex art. 1120 c.c., per la quale era necessario il quorum di 2/3 previsto dall'art. 1136, quinto comma, c.c.
pagina 5 di 13 che, nel caso di specie, non era stato raggiunto in quanto vi erano 4 condomini su
7 con un totale di millesimi 1.206,51 su 2.000.
Il Condominio si è costituito in giudizio con comparsa del 21 luglio 2022, eccependo la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare la delibera assembleare per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. e chiedendo il rigetto delle domande tutte proposte.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice, preso atto che con la delibera assembleare dei condomini del 29 giugno 2022 erano stati recepiti spontaneamente dal Condominio le sue doglianze, chiedeva tra l'altro la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda i punti nn° 1 e 4 dell'o.dg. della delibera impugnata del 5-10-2021.
Senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale di Milano con sentenza n.
6846/2024 pubblicata in data 8/7/2024 così statuiva:
“1) rigetta la domanda attorea
2) condanna a rifondere le spese di lite a favore del Parte_1
nella misura Controparte_4
di € 3.500,00 per compensi e 50,00 per spese, oltre accessori di legge.
3) sentenza esecutiva.”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto che i profili di impugnazione della delibera assembleare dovessero essere qualificati come ipotesi di annullabilità ex art. 1137
c.c. e non di nullità, in quanto venivano denunciati vizi formali relativi alla regolare costituzione, convocazione o informazione dell'assemblea, ha rigettato la domanda di parte attrice, così osservando: “La soc attrice ha dichiarato in citazione di aver ricevuto il verbale assembleare in data 10/11/2021.
Il condominio convenuto ha ricevuto in data 24/01/2022 comunicazione datata
10/01/2022, da parte dell'organismo di conciliazione della domanda di pagina 6 di 13 mediazione; oltre, quindi, il temine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale assembleare.
Si ritiene, pertanto, provata la conoscenza da parte dell'attrice del deliberato assembleare da quella data (10/11/2021.)
La domanda di mediazione, ex art. 6 del D.Lgs 28/2010 e ss., impedisce la decadenza dalla data di comunicazione della domanda di mediazione alle parti.
Nel caso de quo, la domanda è stata comunicata, però, al condominio oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c
E' maturato, a danno della soc attrice, la decadenza dal potere di impugnare la suddetta delibera che è divenuta definitiva ed inoppugnabile.
L'impugnazione è inammissibile;
la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata ritenendo assorbente l'eccezione di tardività”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello;
si è Controparte_3
costituito il Condominio che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Previa riassegnazione della causa alla sottoscritta relatrice, all'udienza delll'11 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio
l'udienza del 29 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi Controparte_3
di censura.
pagina 7 di 13 Con il primo motivo rubricato “ omesso esame preliminare e mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia – eccezione di decadenza del convenuto nella proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio”, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare la sua eccezione di decadenza del Condominio dalla possibilità di eccepire l'improcedibiltà della mediazione e di decadenza dell'impugnazione per intervenuto decorso del termine dei trenta giorni, per essersi a sua volta costituito in data 21 luglio 2022 e, quindi, considerata la sospensione dei termini feriali di trenta giorni, solo 15 giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata dal Tribunale per la data del 5 settembre 2022.
Con il secondo motivo, rubricato “errata applicazione di norme di diritto sul punto assolvimento dell'onere di deposito dell'istanza di mediazione nei termini di legge- assenza di obbligo di comunicare l'istanza preventivamente al convenuto”, l'appellante assume che l'unico onere posto a suo carico era quello del deposito tempestivo dell'istanza di mediazione, mentre l'onere di comunicare alle parti la data dell'incontro e la domanda di mediazione spettava all'Organismo di mediazione.
Con il terzo motivo rubricato “ nel merito: mancata deliberazione in ordine alla cessazione della materia del contendere” l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato l'effettiva cessazione della materia del contendere e la rilevanza dei fatti intervenuti successivamente nel corso del giudizio, per stabilire la soccombenza virtuale e l'onere delle spese di lite.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata alle spese di lite.
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento anche se per motivazioni diverse da quelle del Tribunale.
Con riferimento al primo motivo di appello, reputa la Corte che il medesimo sia fondato.
pagina 8 di 13 Ed, infatti, il convenuto si deve costituire in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione con comparsa di risposta nella quale, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ( art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie il Condominio si è costituito in data 21 luglio 2022 e l'udienza di prima comparizione è stata fissata dal Tribunale al 5 settembre 2022. Consegue, quindi, che, considerata la sospensione dei termini feriali di giorni trenta, la costituzione del Condominio è avvenuta quindici giorni prima della data di udienza, con la conseguente decadenza in capo al medesimo dal proporre l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta da in sede di CP_3
mediazione e la decadenza per impugnare la delibera di cui all'art. 1137 c.c. per intervenuto decorso del termine di trenta giorni.
Non può infatti condividersi la tesi del Condominio secondo cui non sarebbe decaduto dalla proposizione dell'eccezione di improcedibilità della mediazione, trattandosi di eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Non si può non rilevare, inoltre, che l'improcedibilità della domanda di mediazione avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, ma non oltre la prima udienza, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che l'impugnativa di delibera da parte di è stata validamente CP_3
promossa nei termini, rimanendo così assorbito il secondo motivo di appello.
Con riguardo al terzo motivo d'appello, l'appellante si duole che il Tribunale, avendo accolto l'eccezione del Condominio, non abbia valutato, per stabilire la soccombenza virtuale e l'onere delle spese di lite, l'effettiva cessazione della materia del contendere per la rilevanza dei fatti intervenuti successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ribadisce che nell'atto di citazione aveva lamentato:
1) la violazione delle norme in tema di convocazione dell'assemblea stabilite dall'art. 66 disposizioni di attuazione c.c., non avendo ricevuto la convocazione pagina 9 di 13 come richiesti con la mail del 21 marzo 2021 e con le modalità previste dall'art. 66 disp. Att. 3° comma c.c.;
2) la violazione dell'obbligo di redigere il rendiconto di gestione e di convocare l'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni ( nel caso di specie erano stati approvati contemporaneamente i consuntivi di gestione di tre annualità ( 2018,
2019 e 2020);
3) il diniego del diritto del condomino a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c. (nello specifico gli oneri di manutenzione straordinaria per complessivi euro 2.570,70 menzionati nel consuntivo del 2020, sicchè tale voce di spesa andava stornata dal bilancio);
4) la nullità e/o annullabilità della delibera assunta al punto 1 dell'o.d.g. per violazione delle maggioranze previste dal 1136, 5° comma c.c., atteso che l'assemblea aveva deciso di procedere per la definizione delle priorità delle opere innovative da compiersi, posto che era stato affermato che “risulta assolutamente necessario intervenire nello stabile sul tetto e sui fronti”.
Specifica che nell'assemblea del 29 giugno 2022 si era proceduto ad annullare il precedente incarico conferito all'arch. con l'assemblea del 5 ottobre 2021 Per_1
e a valutare eventuali ulteriori offerte di professionisti, nonché a stornare i fondi raccolti per l'arch. e ad accantonarli per il successivo professionista. Per_1
L'appellante afferma, inoltre, che avendo, nelle more del giudizio, potuto prendere visione del giustificativo di spesa (fattura Imperedil n. 200329 del 16 ottobre 2020- doc. 23) era cessata la materia del contendere anche con riferimento al punto n. 4 dell'o.d.g. del verbale di assemblea, avente per oggetto
“approvazione del consuntivo di gestione”, con riferimento alla voce n. 5 “spese di manutenzione straordinaria” di euro 2.570,70.
Secondo l'appellante, quindi, sulla base di tali elementi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e valutare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. pagina 10 di 13 Ritiene la Corte il motivo infondato.
Preliminarmente osserva questa Corte che non possono costituire motivi di invalidità della delibera assembleare asseriti inadempimenti dell'Amministratore, quali quelli di non aver redatto il rendiconto di gestione e di non aver convocato l'assemblea condominiale entro 180 giorni dalla fine della gestione, ovvero quello di non aver consegnato la fattura in questione, in quanto non attribuibili al
Condominio.
Quanto all'asserita mancata convocazione, se ne rileva l'infondatezza, essendo stata fornita la prova che l'avviso di tale convocazione era stato effettuato presso la sede legale della società, a nulla rilevando la mail di dell'8 marzo 2021, CP_3
in cui si legge: “per comunicazioni relative all'immobile e al condominio potete inviarle a questa mail oppure alla pec”. (cfr. all.4 Condominio), in quanto il suo contenuto non escludeva l'inoltro delle comunicazioni presso la sede sociale, previsto, peraltro, per legge.
Anche per quanto riguarda l'asserita mancanza del quorum approvativo richiesto dall'art. 1136, quinto comma cc, trattandosi, in tesi, di delibera assunta per effettuare lavori straordinari che costituivano a tutti gli effetti una decisione di natura innovativa ex art. 1120 c.c., se ne rileva l'infondatezza, atteso che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non è stata deliberata alcuna opera di trasformazione della cosa comune che incidesse sulla sua essenza, alterandone l'originaria funzione e destinazione, essendosi l'assemblea limitata a dare incarico all'arch. affinchè analizzasse i problemi strutturali dello Per_1
stabile ed indicasse la priorità dei lavori da eseguire. In ogni caso si trattava di un incarico volto alla mera manutenzione delle parti comuni ammalorate ( tetto, fronti).
Quanto deliberato nella assemblea del 29 giugno 2022 non comporta, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere, non costituendo riconoscimento alcuno delle ragioni pagina 11 di 13 di non essendovi nulla di irregolare o di invalido nella delibera assunta CP_3
dalla maggioranza condominiale del 5 ottobre 2021.
Analogamente l'aver preso atto, solo nel corso del giudizio, della fattura Imperedil
n. 20039/2020 non comporta alcuna cessazione della materia del contendere, essendo stata valida la delibera del 5 ottobre 2021 con riguardo al punto 4 dell'o.d.g.
Quanto alle spese di lite, correttamente il Tribunale, facendo corretta applicazione delle norme regolatrici della soccombenza, le ha poste a carico dell'attore.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al Condominio di Trezzano sul Naviglio, via Parte_1
San Francesco d'Assisi n. 3/7, le spese di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 5.201 a euro 26.000) e della nota spese prodotta in atti in complessivi euro 4.555,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase trattazione ed euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6846/2024 pubblicata in data 8/7/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 2) Condanna a rifondere in favore del Condominio di Parte_1
Trezzano sul Naviglio, via San Francesco d'Assisi n. 3/7 le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.555,00 oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
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