TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3204/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 3204/2017 r.g.
promossa da
– Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giovanni DISTEFANO, giusta procura in atti
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Simona CORSELLO, giusta procura in atti
CONVENUTA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 13 FRANCESCA ABBRAMO, giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio le società e per chiedere di E_ CP_1
dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto Persona_1
presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale E_
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà, avente ad oggetto:
[...] CP_1
- il diritto d'uso definitivo rilasciato in data 1° agosto 2012 con prot. n.
DGSCER/DIV.III/SOL/61274 alle frequenze di trasmissione operanti sul canale televisivo
46UHF, con inizio attività dal 1° aprile 2016, munita delle postazioni come appresso indicate:
Id Impianto 35471 Monte Lauro;
Id Impianto 41365 contrada Menta;
Id Impianto 41366 contrada Monserrato;
Id Impianto 41370 contrada Prato;
Id Impianto 50211 viale Zecchino;
Id Impianto 52352 contrada Mauto;
Id Impianto 56046 contrada Guardiola;
Id Impianto 41368 contrada Crocifia;
Id Impianto 41369 contrada Pagliarelli;
Id Impianto 56048 contrada Santa Elia;
pagina 2 di 13 Id Impianto 41372 Monte Arcibessi;
Id Impianto 58491 contrada Carminello;
- i seguenti beni immobili:
a) la piena proprietà dell'appartamento facente parte dell'edificio denominato “Grattacielo
Belvedere” sito in Ragusa, viale dei Platani n. 34/B, riportato al Catasto Fabbricati di Ragusa,
Sez. Urb. A, foglio di mappa 65, mappale 347/39;
b) la piena proprietà del manufatto Id Impianto 41370, sito in Ragusa, Contrada Prato s.n.,
costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra, accessori e terreno di pertinenza della superficie di metri quadrati millecentoquattro (mq. 1.104),
compresa la superficie occupata dalla costruzione e con la ulteriore pertinenza di sei dodicesimi (6/12)
della stradella comune (particella 316) della superficie di metri quadrati centosettantotto (mq.
178) riportato al Catasto Fabbricati di Ragusa, Sez. Urb. A, foglio di mappa 378, mappale
317/1, mentre il terreno di pertinenza non graffato con la costruzione e la stradella sono riportati al Catasto Terreni di Ragusa/C, Sez. di Ibla, foglio di mappa 378, particelle 315,316;
c) la piena proprietà di due locali produttivi, contigui fra loro, facenti parte dell'edificio denominato “Centro Commerciale Solaria” sito in Modica, contrada Treppiedi s.n., a secondo piano, della superficie complessiva di metri quadrati novecentosessanta (mq. 960), riportati al
Catasto Fabbricati di Modica, foglio di mappa 119, mappali 77/21, 77/22, 77/23;
d) la piena proprietà del manufatto Id Impianto 35471, sito in Buccheri, contrada Monte Lauro,
costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra, accessori,
con terreno circostante di pertinenza della superficie di metri quadrati duecento (mq. 200),
compresa la superficie occupata dalla costruzione, riportato al Catasto Fabbricati di Buccheri,
foglio di mappa 41, mappale 222/1;
pagina 3 di 13 e) piena proprietà del lastrico solare su cui è fissato in modo inamovibile il traliccio costituente una postazione radiotelevisiva, a terzo piano, sito in Modica, contrada Treppiedi s.n. (Galleria
Solaria), della superficie di metri quadri trentuno (mq. 31), riportato al Catasto Fabbricati di
Modica, foglio di mappa 119, mappali 77/36;
f) piena proprietà del manufatto Id Impianto 52352 costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra ed accessori, sita in Modica, contrada Addolorata
Mola s.n. riportato al Catasto Fabbricati di Modica, foglio di mappa 24 mappale 1541/1.
Il valore complessivo degli immobili trasferiti veniva indicato in € 608.550,00, dei quali
507.000,00 “per immobili strumentali per natura”.
- “i tralicci e gli impianti non infissi stabilmente al suolo (c.d. imbullonati) delle seguenti postazioni: Id Impianto 41365 contrada Menta di Santa Croce Camerina, Id Impianto 41366
contrada Monserrato di Modica, Id Impianto 56046 contrada Testa dell'Acqua di Noto, Id
Impianto 56047 contrada Guardiola di Scicli, Id Impianto 41369 contrada Pagliarelli di Scicli,
Id Impianto 41368 contrada Crocifia di Ispica, Id Impianto 41372 contrada Arcibessi di
Id Impianti 50211 viale Zecchino n. 166 di Siracusa, Id Impianto 56048 Persona_2
contrada Santa Elia di Avola, Id Impianto 58491 contrada Caminello Valverde di Catania.
- venivano trasferiti, sotto la voce “mobili e diritti immateriali”, i marchi “ ” CP_4
(valore dichiarato € 15.000,00), “ ” (valore dichiarato € 70.000,00), “ E_ [...]
(valore dichiarato € 15.000,00), “ (valore dichiarato € 10.000,00), la CP_5 CP_6
testata giornalistica (valore dichiarato € 450.000,00). CP_7
- venivano ceduti debiti per complessivi € 1.076.939,84, indicati nell'elenco sub “D” allegato all'atto, con esclusione di tutti gli altri debiti;
mentre l'avviamento veniva valutato in €
28.389,84.
Il prezzo della suddetta cessione veniva stabilito in complessivi € 10.000,00. pagina 4 di 13 In particolare, ha dedotto di essere creditrice di Parte_1 [...]
dell'importo di € 1.049.260,52, maturato anteriormente alla E_
stipula dell'atto di cessione del ramo d'azienda, e portato delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal 20.5.2009 all'8.12.2015, meglio indicati negli estratti di ruolo di cui all'allegato doc.
7. L'attrice ha poi specificato che tali crediti non sono stati garantiti dalle ipoteche del 30.3.2006 e del 7.9.2016, riferite invece a crediti diversi e più
risalenti.
Dedotto il carattere gravemente pregiudizievole del suddetto atto per il credito vantato,
preesistente rispetto all'atto di disposizione a titolo oneroso, l'attrice ha pertanto promosso l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto pubblico del 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica sopra meglio identificato, ritenendone Persona_1
sussistenti i presupposti dell'eventus damni, del consilium fraudis e della partecipatio fraudis,
per avere la debitrice posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, a titolo oneroso,
successivamente al sorgere del credito con l'odierna attrice, con evidente riduzione delle garanzie patrimoniali a disposizione del creditore, atteso che oggetto della cessione sono stati beni per un valore complessivo superiore a € 1.100.000,00. Al contempo, Parte_1
ha dedotto che la R.V.M. cessionaria non poteva non essere consapevole del
[...]
pregiudizio arrecato, dal momento che a comporre la compagine sociale di quest'ultima sono la moglie e i figli di , socio unico di (cfr. Controparte_2 E_
visure camerali e certificato di famiglia storico in atti).
Con comparsa di risposta depositata il 9.11.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
, già per chiedere il rigetto della domanda Controparte_8 E_
ed eccepire: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione pagina 5 di 13 revocatoria rilevando come la cessione del ramo d'azienda sia stata finalizzata all'adempimento di debito scaduto, e quindi dovendo ritenersi irrevocabile ex art. 2901, III comma c.p.c. ed in ogni caso, contestando l'esistenza di debiti verso l'erario, deducendo all'opposto l'esistenza di crediti, anche di natura risarcitoria, vantati verso lo stesso. Infine, la convenuta ha dedotto il carattere non pregiudizievole della cessione, in quanto atto a titolo oneroso.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si è costituita in giudizio la CP_1
per chiedere il rigetto della domanda ed eccepire l'insussistenza della participatio fraudis in capo alla terza cessionaria e del pregiudizio arrecato alla attrice.
Riassunto il giudizio a seguito dell'interruzione per l'intervenuta cancellazione di dal registro delle imprese, si è costituito in giudizio il socio Controparte_8
unico della società estinta Controparte_2
La causa è stata istruita la causa mediante produzione documentale, e all'udienza del
19.12.2024, sulle conclusioni precisate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Quanto alla posizione del socio unico di va CP_8 Controparte_2
preliminarmente osservato che “dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla
cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto
giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in
virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe
ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
pagina 6 di 13 pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3 Or,inanza n. 11411 del 29/04/2024).
Ne discende che, a seguito della cancellazione della società estinta, il contraddittorio è stato correttamente integrato con la citazione del suo successore a titolo universale, non rilevando, in relazione alla pronuncia di inefficacia, il fatto che il socio ha dichiarato di nulla aver riscosso in sede di liquidazione della società estinta.
Ciò posto, l'azione revocatoria in esame ha ad oggetto l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, Persona_1
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa
in data 29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale
[...]
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà E_ CP_1
avente ad oggetto i beni mobili, immobili ed immateriali, sopra meglio indicati.
In diritto, giova rilevare che il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè,
quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso,
effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 2901 c.c. è atto dispositivo qualsiasi atto negoziale in forza del quale il debitore modifichi la propria situazione patrimoniale, trasferendo un diritto o assumendo un obbligo nuovo verso terzi o, ancora, costituendo sui propri beni diritti a favore di terzi.
pagina 7 di 13 Ai fini della revocatoria occorre, inoltre, che da tale atto derivi un eventus damni, da intendersi quale pregiudizio alle ragioni del creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto dispositivo compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più incerto o difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Non occorre, pertanto,
che l'atto di disposizione compiuto abbia determinato una diminuzione del patrimonio o,
addirittura, la relativa incapienza, ma è sufficiente che lo stesso determini o aggravi il pericolo di danno in termini di maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Ciò posto, entrambi i presupposti dell'azione revocatoria, oggettivo e soggettivo, sono da ritenersi nel caso di specie, sussistenti.
Sussiste, in primo luogo, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, atteso che il credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta già Controparte_8 [...]
è comprovato dagli estratti di ruolo versati in atti (cfr. doc. 7) e E_
dalle relative cartelle di pagamento/avvisi di addebito, tutti regolarmente notificati alla società
debitrice. Va altresì osservato che non rientra nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2901
c.c. la cessione di alcuni debiti relativi a non essendo in E_
alcun modo provato che l'operazione fosse preordinata all'adempimento degli stessi.
Sul punto, la granitica giurisprudenza della Cassazione ha statuito che “L'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. La prova dell'unicità del pagina 8 di 13 mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d.
principio di non contestazione declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte” (in tal senso, Cass. civile sez. III,
20.04.2018 n. 9816; in senso conforme, Cass. sez. VI, 15.5.2020 n. 8992 e Cass. 28.2.2019 n.
5806).
In particolare, l'invocata esclusione può trovare applicazione, a patto che:
- il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità
necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti;
- sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro;
-salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III, 21.7.2006 n. 16756).
Nel caso di specie, nessuno di tali elementi è stato allegato e provato dalla disponente, sicché
non è qualificabile alla stregua di atto dovuto, l'atto di cessione del ramo d'azienda oggetto dell'azione revocatoria in esame.
Ciò premesso, è altresì sussistente, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo contestato, avuto riguardo dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
In secondo luogo, è documentata la stipula dell'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto Persona_1
presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale E_
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà avente ad oggetto i beni
[...] CP_1
pagina 9 di 13 mobili, immobili ed immateriali, come sopra indicati. Il suddetto atto dispositivo, sebbene a titolo oneroso, manifestamente arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori anteriori della società cedente già Controparte_8 E_
Va inoltre rivelato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi l'eventus damni è sufficiente che in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa (Cass. 02/2792; Cass. 00/7452; Cass. 99/2971). Non è
pertanto necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che si determinino condizioni di maggiore difficoltà
od incertezza nel recupero coattivo (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio 2006 n.
15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678). Il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Risulta evidente che, a mezzo dell'atto pubblico oggetto di causa, Controparte_8
, già veva trasferito la totalità dei beni mobili,
[...] E_
immobili ed immateriali di cui è proprietaria, sottraendoli alla garanzia dei creditori, così
provocando una consistente modifica, qualitativa e quantitativa della sua situazione patrimoniale di cui era pienamente consapevole. Nella fattispecie concreta occorre considerare non solo la rilevanza economica dell'atto di disposizione impugnato, bensì anche l'assenza di prova (il relativo onere gravava sul debitore) che il patrimonio residuo della convenuta sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 05/19963; 05/5972; 04/15257).
pagina 10 di 13 Non è di per sé sufficiente la mera allegazione di altri crediti vantati nei confronti dell'erario,
comunque ampiamente insufficienti a garantire il pieno soddisfacimento dell'elevato credito vantato da Parte_1
Ed infatti, i documenti allegati da controparte comprovano l'esistenza di crediti pignorati (cfr.
doc. 2 allegato alla comparsa di risposta della convenuta ), e Controparte_8
l'esistenza di un contenzioso con Controparte_9
dal quale comunque non si desume alcun credito nei confronti dell' (cfr. all. 6,
[...] CP_10
memoria istruttoria n. 2, . Del tutto non provato è il credito risarcitorio vantato nei CP_8
riguardi dell'erario, neanche quantificato.
Al contempo va osservato che, la convenuta già Controparte_8 [...]
non aveva provato di essere titolare di altri beni immobili in grado E_
di garantire il soddisfacimento del credito, oggetto della presente azione.
Sussiste inoltre la participatio fraudis, attesi gli stressi legami di parentela sussistenti tra il socio unico della in liquidazione, già , CP_8 E_
e i soci della ovvero la di lui moglie e i figli (cfr. certificato Controparte_2 CP_1
camerale e stato di famiglia in atti).
Come autorevolmente chiarito da Cass. civile sez. III, 29/04/2020, n.8390, “È invece regola che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.”.
pagina 11 di 13 Per quanto sopra, ad avviso del decidente, è stata nella fattispecie raggiunta la prova della consapevolezza in capo alle parti del pregiudizio che l'atto dispositivo in questione arrecava alle ragioni della creditrice.
Dai documenti in atti risulta infatti che l'atto di disposizione è stato trascritto presso l'Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa (al numero reg. gen. 5708 -
reg. part. 3766), in data 29.4.2016, ovvero in data successiva al sorgere del credito dell'istante.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
nei confronti dell'attrice, l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n.
29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data 29.4.2016 al numero reg.
gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale ha ceduto alla E_
, il ramo d'azienda avente ad oggetto i beni (mobili, immobili, immateriali) e i CP_1
diritti di proprietà di già sopra meglio CP_11 E_
indicati.
****
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss.
mod. (tariffa minima per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di (nei limiti delle somme che saranno dallo stesso ricosse in sede Controparte_2
di e Controparte_12 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3204/2017 R.G. pagina 12 di 13 1. dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. Parte_1
29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale
[...]
a ceduto alla , il ramo d'azienda avente ad E_ CP_1
oggetto i beni (mobili, immobili, immateriali) e i diritti di proprietà di CP_8
già di cui in motivazione;
[...] E_
2. condanna nei limiti di cui in parte motiva, e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 843,00 per spese e in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 30 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 3204/2017 r.g.
promossa da
– Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giovanni DISTEFANO, giusta procura in atti
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Simona CORSELLO, giusta procura in atti
CONVENUTA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
pagina 1 di 13 FRANCESCA ABBRAMO, giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio le società e per chiedere di E_ CP_1
dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto Persona_1
presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale E_
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà, avente ad oggetto:
[...] CP_1
- il diritto d'uso definitivo rilasciato in data 1° agosto 2012 con prot. n.
DGSCER/DIV.III/SOL/61274 alle frequenze di trasmissione operanti sul canale televisivo
46UHF, con inizio attività dal 1° aprile 2016, munita delle postazioni come appresso indicate:
Id Impianto 35471 Monte Lauro;
Id Impianto 41365 contrada Menta;
Id Impianto 41366 contrada Monserrato;
Id Impianto 41370 contrada Prato;
Id Impianto 50211 viale Zecchino;
Id Impianto 52352 contrada Mauto;
Id Impianto 56046 contrada Guardiola;
Id Impianto 41368 contrada Crocifia;
Id Impianto 41369 contrada Pagliarelli;
Id Impianto 56048 contrada Santa Elia;
pagina 2 di 13 Id Impianto 41372 Monte Arcibessi;
Id Impianto 58491 contrada Carminello;
- i seguenti beni immobili:
a) la piena proprietà dell'appartamento facente parte dell'edificio denominato “Grattacielo
Belvedere” sito in Ragusa, viale dei Platani n. 34/B, riportato al Catasto Fabbricati di Ragusa,
Sez. Urb. A, foglio di mappa 65, mappale 347/39;
b) la piena proprietà del manufatto Id Impianto 41370, sito in Ragusa, Contrada Prato s.n.,
costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra, accessori e terreno di pertinenza della superficie di metri quadrati millecentoquattro (mq. 1.104),
compresa la superficie occupata dalla costruzione e con la ulteriore pertinenza di sei dodicesimi (6/12)
della stradella comune (particella 316) della superficie di metri quadrati centosettantotto (mq.
178) riportato al Catasto Fabbricati di Ragusa, Sez. Urb. A, foglio di mappa 378, mappale
317/1, mentre il terreno di pertinenza non graffato con la costruzione e la stradella sono riportati al Catasto Terreni di Ragusa/C, Sez. di Ibla, foglio di mappa 378, particelle 315,316;
c) la piena proprietà di due locali produttivi, contigui fra loro, facenti parte dell'edificio denominato “Centro Commerciale Solaria” sito in Modica, contrada Treppiedi s.n., a secondo piano, della superficie complessiva di metri quadrati novecentosessanta (mq. 960), riportati al
Catasto Fabbricati di Modica, foglio di mappa 119, mappali 77/21, 77/22, 77/23;
d) la piena proprietà del manufatto Id Impianto 35471, sito in Buccheri, contrada Monte Lauro,
costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra, accessori,
con terreno circostante di pertinenza della superficie di metri quadrati duecento (mq. 200),
compresa la superficie occupata dalla costruzione, riportato al Catasto Fabbricati di Buccheri,
foglio di mappa 41, mappale 222/1;
pagina 3 di 13 e) piena proprietà del lastrico solare su cui è fissato in modo inamovibile il traliccio costituente una postazione radiotelevisiva, a terzo piano, sito in Modica, contrada Treppiedi s.n. (Galleria
Solaria), della superficie di metri quadri trentuno (mq. 31), riportato al Catasto Fabbricati di
Modica, foglio di mappa 119, mappali 77/36;
f) piena proprietà del manufatto Id Impianto 52352 costituente una postazione radiotelevisiva composta da un vano tecnico a piano terra ed accessori, sita in Modica, contrada Addolorata
Mola s.n. riportato al Catasto Fabbricati di Modica, foglio di mappa 24 mappale 1541/1.
Il valore complessivo degli immobili trasferiti veniva indicato in € 608.550,00, dei quali
507.000,00 “per immobili strumentali per natura”.
- “i tralicci e gli impianti non infissi stabilmente al suolo (c.d. imbullonati) delle seguenti postazioni: Id Impianto 41365 contrada Menta di Santa Croce Camerina, Id Impianto 41366
contrada Monserrato di Modica, Id Impianto 56046 contrada Testa dell'Acqua di Noto, Id
Impianto 56047 contrada Guardiola di Scicli, Id Impianto 41369 contrada Pagliarelli di Scicli,
Id Impianto 41368 contrada Crocifia di Ispica, Id Impianto 41372 contrada Arcibessi di
Id Impianti 50211 viale Zecchino n. 166 di Siracusa, Id Impianto 56048 Persona_2
contrada Santa Elia di Avola, Id Impianto 58491 contrada Caminello Valverde di Catania.
- venivano trasferiti, sotto la voce “mobili e diritti immateriali”, i marchi “ ” CP_4
(valore dichiarato € 15.000,00), “ ” (valore dichiarato € 70.000,00), “ E_ [...]
(valore dichiarato € 15.000,00), “ (valore dichiarato € 10.000,00), la CP_5 CP_6
testata giornalistica (valore dichiarato € 450.000,00). CP_7
- venivano ceduti debiti per complessivi € 1.076.939,84, indicati nell'elenco sub “D” allegato all'atto, con esclusione di tutti gli altri debiti;
mentre l'avviamento veniva valutato in €
28.389,84.
Il prezzo della suddetta cessione veniva stabilito in complessivi € 10.000,00. pagina 4 di 13 In particolare, ha dedotto di essere creditrice di Parte_1 [...]
dell'importo di € 1.049.260,52, maturato anteriormente alla E_
stipula dell'atto di cessione del ramo d'azienda, e portato delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal 20.5.2009 all'8.12.2015, meglio indicati negli estratti di ruolo di cui all'allegato doc.
7. L'attrice ha poi specificato che tali crediti non sono stati garantiti dalle ipoteche del 30.3.2006 e del 7.9.2016, riferite invece a crediti diversi e più
risalenti.
Dedotto il carattere gravemente pregiudizievole del suddetto atto per il credito vantato,
preesistente rispetto all'atto di disposizione a titolo oneroso, l'attrice ha pertanto promosso l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto pubblico del 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica sopra meglio identificato, ritenendone Persona_1
sussistenti i presupposti dell'eventus damni, del consilium fraudis e della partecipatio fraudis,
per avere la debitrice posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, a titolo oneroso,
successivamente al sorgere del credito con l'odierna attrice, con evidente riduzione delle garanzie patrimoniali a disposizione del creditore, atteso che oggetto della cessione sono stati beni per un valore complessivo superiore a € 1.100.000,00. Al contempo, Parte_1
ha dedotto che la R.V.M. cessionaria non poteva non essere consapevole del
[...]
pregiudizio arrecato, dal momento che a comporre la compagine sociale di quest'ultima sono la moglie e i figli di , socio unico di (cfr. Controparte_2 E_
visure camerali e certificato di famiglia storico in atti).
Con comparsa di risposta depositata il 9.11.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
, già per chiedere il rigetto della domanda Controparte_8 E_
ed eccepire: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione pagina 5 di 13 revocatoria rilevando come la cessione del ramo d'azienda sia stata finalizzata all'adempimento di debito scaduto, e quindi dovendo ritenersi irrevocabile ex art. 2901, III comma c.p.c. ed in ogni caso, contestando l'esistenza di debiti verso l'erario, deducendo all'opposto l'esistenza di crediti, anche di natura risarcitoria, vantati verso lo stesso. Infine, la convenuta ha dedotto il carattere non pregiudizievole della cessione, in quanto atto a titolo oneroso.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si è costituita in giudizio la CP_1
per chiedere il rigetto della domanda ed eccepire l'insussistenza della participatio fraudis in capo alla terza cessionaria e del pregiudizio arrecato alla attrice.
Riassunto il giudizio a seguito dell'interruzione per l'intervenuta cancellazione di dal registro delle imprese, si è costituito in giudizio il socio Controparte_8
unico della società estinta Controparte_2
La causa è stata istruita la causa mediante produzione documentale, e all'udienza del
19.12.2024, sulle conclusioni precisate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Quanto alla posizione del socio unico di va CP_8 Controparte_2
preliminarmente osservato che “dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla
cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto
giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in
virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe
ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
pagina 6 di 13 pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3 Or,inanza n. 11411 del 29/04/2024).
Ne discende che, a seguito della cancellazione della società estinta, il contraddittorio è stato correttamente integrato con la citazione del suo successore a titolo universale, non rilevando, in relazione alla pronuncia di inefficacia, il fatto che il socio ha dichiarato di nulla aver riscosso in sede di liquidazione della società estinta.
Ciò posto, l'azione revocatoria in esame ha ad oggetto l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, Persona_1
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa
in data 29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale
[...]
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà E_ CP_1
avente ad oggetto i beni mobili, immobili ed immateriali, sopra meglio indicati.
In diritto, giova rilevare che il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè,
quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso,
effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 2901 c.c. è atto dispositivo qualsiasi atto negoziale in forza del quale il debitore modifichi la propria situazione patrimoniale, trasferendo un diritto o assumendo un obbligo nuovo verso terzi o, ancora, costituendo sui propri beni diritti a favore di terzi.
pagina 7 di 13 Ai fini della revocatoria occorre, inoltre, che da tale atto derivi un eventus damni, da intendersi quale pregiudizio alle ragioni del creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto dispositivo compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o, quanto meno, venga ad essere composto in modo tale da rendere più incerto o difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Non occorre, pertanto,
che l'atto di disposizione compiuto abbia determinato una diminuzione del patrimonio o,
addirittura, la relativa incapienza, ma è sufficiente che lo stesso determini o aggravi il pericolo di danno in termini di maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Ciò posto, entrambi i presupposti dell'azione revocatoria, oggettivo e soggettivo, sono da ritenersi nel caso di specie, sussistenti.
Sussiste, in primo luogo, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, atteso che il credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta già Controparte_8 [...]
è comprovato dagli estratti di ruolo versati in atti (cfr. doc. 7) e E_
dalle relative cartelle di pagamento/avvisi di addebito, tutti regolarmente notificati alla società
debitrice. Va altresì osservato che non rientra nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2901
c.c. la cessione di alcuni debiti relativi a non essendo in E_
alcun modo provato che l'operazione fosse preordinata all'adempimento degli stessi.
Sul punto, la granitica giurisprudenza della Cassazione ha statuito che “L'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. La prova dell'unicità del pagina 8 di 13 mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d.
principio di non contestazione declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte” (in tal senso, Cass. civile sez. III,
20.04.2018 n. 9816; in senso conforme, Cass. sez. VI, 15.5.2020 n. 8992 e Cass. 28.2.2019 n.
5806).
In particolare, l'invocata esclusione può trovare applicazione, a patto che:
- il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità
necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti;
- sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro;
-salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III, 21.7.2006 n. 16756).
Nel caso di specie, nessuno di tali elementi è stato allegato e provato dalla disponente, sicché
non è qualificabile alla stregua di atto dovuto, l'atto di cessione del ramo d'azienda oggetto dell'azione revocatoria in esame.
Ciò premesso, è altresì sussistente, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo contestato, avuto riguardo dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
In secondo luogo, è documentata la stipula dell'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. 29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto Persona_1
presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale E_
ha ceduto alla il ramo d'azienda di sua proprietà avente ad oggetto i beni
[...] CP_1
pagina 9 di 13 mobili, immobili ed immateriali, come sopra indicati. Il suddetto atto dispositivo, sebbene a titolo oneroso, manifestamente arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori anteriori della società cedente già Controparte_8 E_
Va inoltre rivelato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi l'eventus damni è sufficiente che in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa (Cass. 02/2792; Cass. 00/7452; Cass. 99/2971). Non è
pertanto necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che si determinino condizioni di maggiore difficoltà
od incertezza nel recupero coattivo (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio 2006 n.
15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678). Il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Risulta evidente che, a mezzo dell'atto pubblico oggetto di causa, Controparte_8
, già veva trasferito la totalità dei beni mobili,
[...] E_
immobili ed immateriali di cui è proprietaria, sottraendoli alla garanzia dei creditori, così
provocando una consistente modifica, qualitativa e quantitativa della sua situazione patrimoniale di cui era pienamente consapevole. Nella fattispecie concreta occorre considerare non solo la rilevanza economica dell'atto di disposizione impugnato, bensì anche l'assenza di prova (il relativo onere gravava sul debitore) che il patrimonio residuo della convenuta sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 05/19963; 05/5972; 04/15257).
pagina 10 di 13 Non è di per sé sufficiente la mera allegazione di altri crediti vantati nei confronti dell'erario,
comunque ampiamente insufficienti a garantire il pieno soddisfacimento dell'elevato credito vantato da Parte_1
Ed infatti, i documenti allegati da controparte comprovano l'esistenza di crediti pignorati (cfr.
doc. 2 allegato alla comparsa di risposta della convenuta ), e Controparte_8
l'esistenza di un contenzioso con Controparte_9
dal quale comunque non si desume alcun credito nei confronti dell' (cfr. all. 6,
[...] CP_10
memoria istruttoria n. 2, . Del tutto non provato è il credito risarcitorio vantato nei CP_8
riguardi dell'erario, neanche quantificato.
Al contempo va osservato che, la convenuta già Controparte_8 [...]
non aveva provato di essere titolare di altri beni immobili in grado E_
di garantire il soddisfacimento del credito, oggetto della presente azione.
Sussiste inoltre la participatio fraudis, attesi gli stressi legami di parentela sussistenti tra il socio unico della in liquidazione, già , CP_8 E_
e i soci della ovvero la di lui moglie e i figli (cfr. certificato Controparte_2 CP_1
camerale e stato di famiglia in atti).
Come autorevolmente chiarito da Cass. civile sez. III, 29/04/2020, n.8390, “È invece regola che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.”.
pagina 11 di 13 Per quanto sopra, ad avviso del decidente, è stata nella fattispecie raggiunta la prova della consapevolezza in capo alle parti del pregiudizio che l'atto dispositivo in questione arrecava alle ragioni della creditrice.
Dai documenti in atti risulta infatti che l'atto di disposizione è stato trascritto presso l'Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa (al numero reg. gen. 5708 -
reg. part. 3766), in data 29.4.2016, ovvero in data successiva al sorgere del credito dell'istante.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
nei confronti dell'attrice, l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n.
29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data 29.4.2016 al numero reg.
gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale ha ceduto alla E_
, il ramo d'azienda avente ad oggetto i beni (mobili, immobili, immateriali) e i CP_1
diritti di proprietà di già sopra meglio CP_11 E_
indicati.
****
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss.
mod. (tariffa minima per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di (nei limiti delle somme che saranno dallo stesso ricosse in sede Controparte_2
di e Controparte_12 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3204/2017 R.G. pagina 12 di 13 1. dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di cessione di ramo d'azienda rogato in data 27.4.2016, rep. n. Parte_1
29483 e racc. n. 7330, in Not. di Modica, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa - Territorio di Ragusa in data
29.4.2016 al numero reg. gen. 5708 - reg. part. 3766, con il quale
[...]
a ceduto alla , il ramo d'azienda avente ad E_ CP_1
oggetto i beni (mobili, immobili, immateriali) e i diritti di proprietà di CP_8
già di cui in motivazione;
[...] E_
2. condanna nei limiti di cui in parte motiva, e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 843,00 per spese e in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 30 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13