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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento, n. 86, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Riccardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a mergine della citazione OPPONENTE contro e per essa, quale mandataria, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carola Ianari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 30.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo Parte_1 stesso notificato in data 15.02.2024 da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 per il pagamento dell'importo di Euro 111.752,68, oltre interessi e CP_2 competenze, in relazione all'insoluto di contratto di mutuo ipotecario concluso in data 17.10.2006. In particolare, l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in considerazione della decadenza dal beneficio del termine derivante da atto di precetto notificato in data 29.10.2012, con successiva procedura esecutiva dichiarata estinta per condotta inerte ascrivibile al creditore procedente. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e Controparte_1 per essa, quale mandataria, deducendo l'interruzione della prescrizione, CP_2 in considerazione delle trattative intercorse tra le parti e della costituzione in mora del debitore, avvenuta con diffida di pagamento notificata all'opponente in data 17.10.2018.
All'udienza del 30.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
L'opposizione a precetto risulta infondata e deve essere respinta. In relazione al credito per cui è causa, risulta incontestata e documentalmente provata l'intervenuta decadenza dell'opponente dal beneficio del termine con atto di precetto notificato in data 29.10.2012 (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). Ciò posto, l'opposta ha documentato l'interruzione del termine decennale di prescrizione tramite diffida di pagamento notificata all'opponente in data 17.10.2018 (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla prima memoria istruttoria di parte opposta). A tal fine, deve ritenersi che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cass. 29.12.2016, n. 27354, conf. Cass. 30.06.2006, n. 7524, Cass. 27.06.2002, n. 9378). Nel caso di specie, nella diffida di pagamento in esame risulta espressamente l'indicazione dell'opponente, quale soggetto obbligato, nonché l'inequivoca intimazione dello stesso a procedere al pagamento del dovuto, con espressa indicazione dei conseguenti effetti interruttivi della prescrizione. Conseguentemente, stante la rilevata interruzione del termine decennale di prescrizione, l'eccezione dell'opponente deve essere respinta, con correlato rigetto dell'opposizione spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di 3
giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 01.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento, n. 86, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Riccardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a mergine della citazione OPPONENTE contro e per essa, quale mandataria, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carola Ianari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 30.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo Parte_1 stesso notificato in data 15.02.2024 da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 per il pagamento dell'importo di Euro 111.752,68, oltre interessi e CP_2 competenze, in relazione all'insoluto di contratto di mutuo ipotecario concluso in data 17.10.2006. In particolare, l'opponente ha dedotto l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in considerazione della decadenza dal beneficio del termine derivante da atto di precetto notificato in data 29.10.2012, con successiva procedura esecutiva dichiarata estinta per condotta inerte ascrivibile al creditore procedente. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e Controparte_1 per essa, quale mandataria, deducendo l'interruzione della prescrizione, CP_2 in considerazione delle trattative intercorse tra le parti e della costituzione in mora del debitore, avvenuta con diffida di pagamento notificata all'opponente in data 17.10.2018.
All'udienza del 30.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
L'opposizione a precetto risulta infondata e deve essere respinta. In relazione al credito per cui è causa, risulta incontestata e documentalmente provata l'intervenuta decadenza dell'opponente dal beneficio del termine con atto di precetto notificato in data 29.10.2012 (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). Ciò posto, l'opposta ha documentato l'interruzione del termine decennale di prescrizione tramite diffida di pagamento notificata all'opponente in data 17.10.2018 (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla prima memoria istruttoria di parte opposta). A tal fine, deve ritenersi che “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cass. 29.12.2016, n. 27354, conf. Cass. 30.06.2006, n. 7524, Cass. 27.06.2002, n. 9378). Nel caso di specie, nella diffida di pagamento in esame risulta espressamente l'indicazione dell'opponente, quale soggetto obbligato, nonché l'inequivoca intimazione dello stesso a procedere al pagamento del dovuto, con espressa indicazione dei conseguenti effetti interruttivi della prescrizione. Conseguentemente, stante la rilevata interruzione del termine decennale di prescrizione, l'eccezione dell'opponente deve essere respinta, con correlato rigetto dell'opposizione spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di 3
giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 01.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli