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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 574 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Linzalone per l' ; Pt_1
l'avv. Burzo per l'avv. Di Natale;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 574/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco di Natale giusta procura in atti;
;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp - indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
I - Parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 23 maggio 2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il riconoscimento della insussistenza dei presupposti sanitari legittimanti l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio (conclusioni della parte: “CHIEDE
1. che la S.V. Ill.ma voglia riconoscere il diritto alla indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da quanto risulterà dall'effettuanda istruttoria
2. che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”).
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere Pt_1
le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita nominando un nuovo C.T.U. rispetto a quello della fase di atp.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II - In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Invero, nel corso dell'odierno procedimento, veniva nominato un C.T.U. diverso da quello della fase di atp, alla luce delle censure di cui al ricorso rispetto al primo elaborato peritale.
Il secondo consulente, visitato il periziato, ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della provvidenza in esame a decorrere dal 27 maggio 2024. Scrive infatti il C.T.U.: “Sulla base della visita effettuata, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, il ricorrente attualmente presenta un quadro clinico di “esiti di coronaropatia ostruttiva recidiva di IMA trattate con steting in attuale classe NYHA III, in soggetto con poliartrosi e protesi d'anca dx, diabete mellito di tipo 2 , esiti di trauma da arma da fuoco del massiccio facciale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, depressione e urge incontinence con prescrizione di presidi dal 27.5.2024” .
La valutazione medico legale in ambito assistenziale del quadro menomativo conseguente delle patologie di cui è affetto il ricorrente realizza una invalidità totale del 100% (percentuale che indica GRAVI difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 'ell'età).
Quanto alla incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana, non vi è dubbio che il soggetto abbia gravi difficoltà, ma sulla scorta dell'obiettività rilevata in sede di visita si ritiene che lo stato di necessità sorga dal 27.5.2024 data in cui si prescrivono presidi per urgenza minzionale da ipertrofia prostatica, concludendo, pertanto per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita dal 27.5.2024.
L'insieme dei disturbi psichici, necessitano di controlli periodici per verificare remissioni e/o recidive ed interventi che richiedono di modulare la terapia fino ad un trattamento di stabilizzazione e in alcuni casi alla sospensione graduale dello stesso,
e dei disturbi minzionali correlati ad una ipertrofia prostatica benigna che può essere trattata con interventi più o meno invasivi si ritiene che nel caso il riconoscimento del benificio debba considerarsi revisionabile a 1 anni.
Risposta ai quesiti
1. Il Sig. già riconosciuto invalido civile al 100% è affetto da Parte_2
perché affetto da “esiti di coronaropatia ostruttiva recidiva di IMA trattate con steting in attuale classe NYHA III, in soggetto con poliartrosi e protesi d'anca dx, diabete mellito di tipo 2 , esiti di trauma da arma da fuoco del massiccio facciale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, depressione cronica e urge incontinence con prescrizione di presidi dal 27.5.2024” . 2. Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali comportano un grado di invalidità valutabile in misura pari al 100 % (cento per cento);
3. L'insieme dei disturbi che affliggono il ricorrente complessivamente valutati determinato un'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita dal 27.5.2024
5- Infine si ritiene che il soggetto debba essere sottoposto a revisione a 1 anni tenuto conto degli interventi possibili per il trattamento della patologia a monte della urge incontinence”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici o scientifici e sufficientemente coerenti con le risultanze della visita peritale e della documentazione esaminata, anche sopravvenuta.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere la sussistenza del solo requisito sanitario (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 26 agosto 2020 n.
17787; Cass. Civ. Sez. VI, 11 novembre 2022 n. 33254; Cass. Civ. Sez. VI, 9 dicembre 2022 n. 36106, tutte in De Jure).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27 maggio
2024.
III - Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonchè da epoca successiva al secondo ricorso del 23 maggio 2024, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite
(ad eccezione delle spese di C.T.U., che vengono poste a carico dell : V. Cass. Pt_1
Civ. Sez. lav., 5 settembre 2024 n. 23845; Cass. Civ. Sez. VI, 3 marzo 2021, n. 5722;
Cass. Civ. Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6563).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 27 maggio 2024;
2) pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separati decreti, a carico dell' compensa le restanti spese di lite fra le parti. Pt_1
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Linzalone per l' ; Pt_1
l'avv. Burzo per l'avv. Di Natale;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 574/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco di Natale giusta procura in atti;
;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp - indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
I - Parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 23 maggio 2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il riconoscimento della insussistenza dei presupposti sanitari legittimanti l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio (conclusioni della parte: “CHIEDE
1. che la S.V. Ill.ma voglia riconoscere il diritto alla indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da quanto risulterà dall'effettuanda istruttoria
2. che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”).
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere Pt_1
le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita nominando un nuovo C.T.U. rispetto a quello della fase di atp.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II - In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Invero, nel corso dell'odierno procedimento, veniva nominato un C.T.U. diverso da quello della fase di atp, alla luce delle censure di cui al ricorso rispetto al primo elaborato peritale.
Il secondo consulente, visitato il periziato, ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della provvidenza in esame a decorrere dal 27 maggio 2024. Scrive infatti il C.T.U.: “Sulla base della visita effettuata, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, il ricorrente attualmente presenta un quadro clinico di “esiti di coronaropatia ostruttiva recidiva di IMA trattate con steting in attuale classe NYHA III, in soggetto con poliartrosi e protesi d'anca dx, diabete mellito di tipo 2 , esiti di trauma da arma da fuoco del massiccio facciale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, depressione e urge incontinence con prescrizione di presidi dal 27.5.2024” .
La valutazione medico legale in ambito assistenziale del quadro menomativo conseguente delle patologie di cui è affetto il ricorrente realizza una invalidità totale del 100% (percentuale che indica GRAVI difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 'ell'età).
Quanto alla incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana, non vi è dubbio che il soggetto abbia gravi difficoltà, ma sulla scorta dell'obiettività rilevata in sede di visita si ritiene che lo stato di necessità sorga dal 27.5.2024 data in cui si prescrivono presidi per urgenza minzionale da ipertrofia prostatica, concludendo, pertanto per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita dal 27.5.2024.
L'insieme dei disturbi psichici, necessitano di controlli periodici per verificare remissioni e/o recidive ed interventi che richiedono di modulare la terapia fino ad un trattamento di stabilizzazione e in alcuni casi alla sospensione graduale dello stesso,
e dei disturbi minzionali correlati ad una ipertrofia prostatica benigna che può essere trattata con interventi più o meno invasivi si ritiene che nel caso il riconoscimento del benificio debba considerarsi revisionabile a 1 anni.
Risposta ai quesiti
1. Il Sig. già riconosciuto invalido civile al 100% è affetto da Parte_2
perché affetto da “esiti di coronaropatia ostruttiva recidiva di IMA trattate con steting in attuale classe NYHA III, in soggetto con poliartrosi e protesi d'anca dx, diabete mellito di tipo 2 , esiti di trauma da arma da fuoco del massiccio facciale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, depressione cronica e urge incontinence con prescrizione di presidi dal 27.5.2024” . 2. Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali comportano un grado di invalidità valutabile in misura pari al 100 % (cento per cento);
3. L'insieme dei disturbi che affliggono il ricorrente complessivamente valutati determinato un'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita dal 27.5.2024
5- Infine si ritiene che il soggetto debba essere sottoposto a revisione a 1 anni tenuto conto degli interventi possibili per il trattamento della patologia a monte della urge incontinence”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici o scientifici e sufficientemente coerenti con le risultanze della visita peritale e della documentazione esaminata, anche sopravvenuta.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere la sussistenza del solo requisito sanitario (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 26 agosto 2020 n.
17787; Cass. Civ. Sez. VI, 11 novembre 2022 n. 33254; Cass. Civ. Sez. VI, 9 dicembre 2022 n. 36106, tutte in De Jure).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27 maggio
2024.
III - Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonchè da epoca successiva al secondo ricorso del 23 maggio 2024, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite
(ad eccezione delle spese di C.T.U., che vengono poste a carico dell : V. Cass. Pt_1
Civ. Sez. lav., 5 settembre 2024 n. 23845; Cass. Civ. Sez. VI, 3 marzo 2021, n. 5722;
Cass. Civ. Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6563).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 27 maggio 2024;
2) pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separati decreti, a carico dell' compensa le restanti spese di lite fra le parti. Pt_1
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio