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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 229/2023 dell'anno 2023, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Falqui Cao,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 15 novembre 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva, innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento di CP_2
opposizione da lui introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'esenzione ticket e dell'assegno mensile di assistenza, il giudice,
con la sentenza n. 355/22, lo aveva dichiarato invalido nella misura del 80% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 8 giugno 2022, notificato la sentenza sopra indicata all' , inviando, altresì, all' , in data 20 giugno 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito , l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_1 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di essere in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, il ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire la provvidenza medesima con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre CP_2
accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento il 12 dicembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 643/2023 del 5 maggio 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , visto che CP_2
il pagamento era avvenuto oltre il termine di legge, e aveva, quindi, liquidato, in favore del ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.686,00, oltre spese forfettarie e accessori,
quantificandola sulla base dello scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con applicazione dei
2 valori minimi e “con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella sostanza non
svoltasi”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
“Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado
secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla
compensazione di quelle del presente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata in quanto il Parte_1
3 primo giudice, nello statuire in ordine alle spese di lite, non aveva liquidato la fase decisionale motivando la predetta decisione in modo soltanto apparente, limitandosi ad affermare che si era trattato di una fase “nella sostanza non svoltasi”.
2) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5.
Con un secondo motivo di appello, ha sostenuto che la mancata liquidazione Parte_1
della fase decisionale avesse integrato una violazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, visto che il giudice aveva definito il giudizio con un provvedimento di carattere decisionale e che, in ogni caso, la redazione e il deposito della nota spese, l'esame e la notifica del provvedimento conclusivo, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente, tutte attività ricomprese dalla norma richiamata nella fase decisionale, costituivano attività ineludibili (pena la responsabilità dell'avvocato), a prescindere dalla complessità o meno della lite.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il primo giudice non aveva considerato che l'udienza del 28
aprile 2023 aveva avuto ad oggetto la modifica delle conclusioni, con l'adesione a quelle formulate dall' nella memoria difensiva, e che, comunque, la Suprema Corte aveva chiarito CP_2
che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscere al medesimo il diritto al relativo compenso.
***
Il secondo motivo di appello indicato è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' , così come di un'eventuale compensazione delle spese del primo CP_2
grado di giudizio), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno,
la precisazione delle conclusioni, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta in allegato alle note di trattazione depositate il 15 aprile 2023) e l'esame del provvedimento conclusivo del
4 giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase in discussione.
***
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale avesse liquidato le Parte_1
spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, senza indicare, non solo i compensi relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, ma neanche lo scaglione di valore utilizzato e senza tenere conto della nota spese presentata, ponendo, pertanto, in essere un modus operandi illegittimo e lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore.
***
Il motivo di appello è infondato.
Non risponde, infatti al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare neanche lo scaglione di valore utilizzato.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause previdenziali) e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi,
l'esclusione della fase decisionale, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00
: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00 : 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 1.664,00
: 2 = €. 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione, per un totale di €. 1.685,00, arrotondati di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 15 aprile 2023, visto che la differenza tra le due liquidazioni, se si esclude l'omesso riferimento all'aumento ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014 che ha formato oggetto di autonoma censura, era consistita unicamente nell'avvenuta
5 esclusione della fase decisionale, in ordine alla quale il Tribunale aveva motivato la propria decisione, seppure succintamente (fase decisionale non svoltasi significava, infatti, che, a parere del Tribunale, nessuna delle attività previste dal DM 55/14 per la fase medesima era stata svolta).
***
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i
compensi di 1/3 per manifesta fondatezza della domanda.
ha, infine, con un quarto motivo di appello, censurato la sentenza impugnata, Parte_1
nella parte in cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento dei compensi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza delle difese proposte, e non aveva, comunque, concesso l'aumento richiesto.
L'aumento in questione, ha sostenuto l'appellante, era, in realtà, dovuto, visto che l' , nella CP_2
memoria difensiva depositata in primo grado, aveva resistito proprio con riferimento alle spese di lite, domandandone la compensazione pur in assenza di qualunque ragione.
Senza contare che, ha proseguito , l'adempimento spontaneo di parte convenuta e la Pt_1
richiesta che fosse dichiarata cessata la materia del contendere dalla stessa formulata dimostravano certamente la fondatezza della domanda attorea.
Le spese, dunque, ha osservato l'appellante, dovevano essere ricalcolate, con il computo dell'aumento richiesto.
**
Il motivo di appello è infondato.
Pur rispondendo al vero che il primo giudice aveva omesso sul punto qualunque motivazione,
l'aumento richiesto non doveva essere riconosciuto all'attuale appellante.
L'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, con le successive modifiche, prevede l'aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, peraltro,
6 da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non aveva fatto l' nel CP_2
caso di specie, nel quale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in primo grado aveva concluso perché le spese di lite fossero liquidate secondo giustizia, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata in quanto frutto dell'abilità
tecnica dell'avvocato, il quale, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_3
Circostanza, quest'ultima, anch'essa non ravvisabile nel caso di specie.
***
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, le spese di lite liquidate dal Tribunale per il primo grado di giudizio devono, pertanto, essere rideterminate, aggiungendo, alla liquidazione per il resto correttamente operata dal primo giudice, i compensi per la fase decisionale, calcolati anch'essi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, per un importo pari a €. 1.010,50, oltre relative spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di due terzi, delle spese di lite relative alla presente fase, le quali, per la parte restante,
seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e CP_2
distratte in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
7 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti dell' e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in complessivi €. 2.696,50 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' , oltre spese generali nella misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensate tra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della parte residua, che liquida in CP_2
complessivi euro 320,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 229/2023 dell'anno 2023, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Falqui Cao,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 15 novembre 2022, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva, innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento di CP_2
opposizione da lui introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'esenzione ticket e dell'assegno mensile di assistenza, il giudice,
con la sentenza n. 355/22, lo aveva dichiarato invalido nella misura del 80% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 8 giugno 2022, notificato la sentenza sopra indicata all' , inviando, altresì, all' , in data 20 giugno 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito , l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_1 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di essere in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, il ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire la provvidenza medesima con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre CP_2
accessori di legge e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento il 12 dicembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 643/2023 del 5 maggio 2023, aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , visto che CP_2
il pagamento era avvenuto oltre il termine di legge, e aveva, quindi, liquidato, in favore del ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.686,00, oltre spese forfettarie e accessori,
quantificandola sulla base dello scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con applicazione dei
2 valori minimi e “con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella sostanza non
svoltasi”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
“Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado
secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla
compensazione di quelle del presente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata in quanto il Parte_1
3 primo giudice, nello statuire in ordine alle spese di lite, non aveva liquidato la fase decisionale motivando la predetta decisione in modo soltanto apparente, limitandosi ad affermare che si era trattato di una fase “nella sostanza non svoltasi”.
2) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5.
Con un secondo motivo di appello, ha sostenuto che la mancata liquidazione Parte_1
della fase decisionale avesse integrato una violazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, visto che il giudice aveva definito il giudizio con un provvedimento di carattere decisionale e che, in ogni caso, la redazione e il deposito della nota spese, l'esame e la notifica del provvedimento conclusivo, la richiesta di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente, tutte attività ricomprese dalla norma richiamata nella fase decisionale, costituivano attività ineludibili (pena la responsabilità dell'avvocato), a prescindere dalla complessità o meno della lite.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il primo giudice non aveva considerato che l'udienza del 28
aprile 2023 aveva avuto ad oggetto la modifica delle conclusioni, con l'adesione a quelle formulate dall' nella memoria difensiva, e che, comunque, la Suprema Corte aveva chiarito CP_2
che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscere al medesimo il diritto al relativo compenso.
***
Il secondo motivo di appello indicato è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' , così come di un'eventuale compensazione delle spese del primo CP_2
grado di giudizio), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno,
la precisazione delle conclusioni, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta in allegato alle note di trattazione depositate il 15 aprile 2023) e l'esame del provvedimento conclusivo del
4 giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase in discussione.
***
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale avesse liquidato le Parte_1
spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, senza indicare, non solo i compensi relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, ma neanche lo scaglione di valore utilizzato e senza tenere conto della nota spese presentata, ponendo, pertanto, in essere un modus operandi illegittimo e lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore.
***
Il motivo di appello è infondato.
Non risponde, infatti al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare neanche lo scaglione di valore utilizzato.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause previdenziali) e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi,
l'esclusione della fase decisionale, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00
: 2 = €. 464,50 per la fase di studio;
€. 777,00 : 2 = €. 388,50 per la fase introduttiva;
€. 1.664,00
: 2 = €. 832,00 per la fase istruttoria/di trattazione, per un totale di €. 1.685,00, arrotondati di un'unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata il 15 aprile 2023, visto che la differenza tra le due liquidazioni, se si esclude l'omesso riferimento all'aumento ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014 che ha formato oggetto di autonoma censura, era consistita unicamente nell'avvenuta
5 esclusione della fase decisionale, in ordine alla quale il Tribunale aveva motivato la propria decisione, seppure succintamente (fase decisionale non svoltasi significava, infatti, che, a parere del Tribunale, nessuna delle attività previste dal DM 55/14 per la fase medesima era stata svolta).
***
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i
compensi di 1/3 per manifesta fondatezza della domanda.
ha, infine, con un quarto motivo di appello, censurato la sentenza impugnata, Parte_1
nella parte in cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di aumento dei compensi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza delle difese proposte, e non aveva, comunque, concesso l'aumento richiesto.
L'aumento in questione, ha sostenuto l'appellante, era, in realtà, dovuto, visto che l' , nella CP_2
memoria difensiva depositata in primo grado, aveva resistito proprio con riferimento alle spese di lite, domandandone la compensazione pur in assenza di qualunque ragione.
Senza contare che, ha proseguito , l'adempimento spontaneo di parte convenuta e la Pt_1
richiesta che fosse dichiarata cessata la materia del contendere dalla stessa formulata dimostravano certamente la fondatezza della domanda attorea.
Le spese, dunque, ha osservato l'appellante, dovevano essere ricalcolate, con il computo dell'aumento richiesto.
**
Il motivo di appello è infondato.
Pur rispondendo al vero che il primo giudice aveva omesso sul punto qualunque motivazione,
l'aumento richiesto non doveva essere riconosciuto all'attuale appellante.
L'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, con le successive modifiche, prevede l'aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, peraltro,
6 da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non aveva fatto l' nel CP_2
caso di specie, nel quale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in primo grado aveva concluso perché le spese di lite fossero liquidate secondo giustizia, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata in quanto frutto dell'abilità
tecnica dell'avvocato, il quale, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ). CP_3
Circostanza, quest'ultima, anch'essa non ravvisabile nel caso di specie.
***
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, le spese di lite liquidate dal Tribunale per il primo grado di giudizio devono, pertanto, essere rideterminate, aggiungendo, alla liquidazione per il resto correttamente operata dal primo giudice, i compensi per la fase decisionale, calcolati anch'essi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, per un importo pari a €. 1.010,50, oltre relative spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di due terzi, delle spese di lite relative alla presente fase, le quali, per la parte restante,
seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e CP_2
distratte in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
7 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti dell' e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in complessivi €. 2.696,50 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' , oltre spese generali nella misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensate tra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della parte residua, che liquida in CP_2
complessivi euro 320,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
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