Articolo 6 della Legge 5 maggio 1977, n. 188
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 maggio 1977
Art. 6.
Alle spese di cui al capitolo 1134 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 29 maggio 1977