Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2025, proposto da
Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amalfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sulla diffida della Società Esseti Srl del 23 luglio 2024 “ a procedere a dare riscontro alle istanze del 26.5.2022 e del 28.12.2022 e, per l'effetto procedere al pagamento senza ulteriore indugi in favore della Esseti Srl della somma di Euro 15.725,63 a titolo di compensazione prevista dall'art. 1 septies D.L. 73/2021 ed euro 53797,53 a titolo di pagamento del certificato straordinario ex art 26 co. 1 DL 50/22 (c.d. Decreto Aiuti) ”;
e per la condanna
del Comune di Milazzo, previa declaratoria di nullità e/o annullamento della nota del 13.08.2024 del Comune di Milazzo quale atto soprassessorio e/o elusivo dell'obbligo a provvedere, sulle richieste della Società ricorrente di cui alla diffida del 23 luglio 2024;
nonché per l'accertamento e condanna
del Comune di Milazzo dell'obbligo provvedere al pagamento (a titolo di revisione straordinaria del compenso) della somma di Euro 15.725,63 a titolo di compensazione prevista dall'art. 1 septies D.L. 73/2021 ed euro 53.797,53 a titolo di pagamento del certificato straordinario ex art 26 co. 1 DL 50/22 (c.d. Decreto Aiuti), come dovute oltre interessi come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER UR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 22 luglio 2025, la società ricorrente ha rappresentato: -di essere risultata aggiudicataria della procedura per l’affidamento dei lavori “di consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2° Stralcio Funzionale. CUP: H57B15000030002 GIG: 7242225920”; -in data 23 maggio 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l’esecuzione degli interventi in oggetto; nelle more dell’esecuzione, sono intervenute circostanze straordinarie, determinate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto delle quali il termine di ultimazione lavori, originariamente fissato per il 14.03.2020, veniva spostato al 26.02.2022; -nonostante le istanze del 26.5.2022 e del 28.12.2022 e la diffida del 23.7.2024 volte ad ottenere la compensazione straordinaria dei maggiori costi prevista dall’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, nonché dall’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), il Comune di Milazzo sarebbe rimasto a tutt’oggi inadempiente.
La ricorrente ha agito, pertanto, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione intimata e per la condanna, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità della nota del 13.08.2024 del Comune di Milazzo, a provvedere, sulle richieste di cui alla diffida del 23 luglio 2024.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione convenuta, la quale ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, atteso che la controversia riguarderebbe una mera pretesa patrimoniale fondata su un diritto soggettivo dell'appaltatore, in quanto tale devoluta al Giudice Ordinario. Sempre in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso, atteso il decorso del termine annuale previsto per l’impugnativa del silenzio inadempimento, nonché la sua inammissibilità per l’intervenuta adozione da parte del Comune di un provvedimento esplicito di rigetto. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Preliminarmente, va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice adito in ordine alla controversia in esame.
Sul punto il Collegio intende ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di revisione dei prezzi:
-l'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ha assunto una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 684; Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937);
-ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l'art. 244 del Codice dei contratti pubblici, superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti al quantum della revisione dei prezzi e al G.A. quelle relative all' an debeatur , impone la concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1478; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21.01.2019, n. 116);
Va poi evidenziato, come di recente affermato anche da questo Tribunale (cfr.T.A.R. Sicilia, Catania, n.49/2025), che la posizione soggettiva della società ricorrente non è di diritto soggettivo.
Ed invero, l’emissione del certificato di pagamento straordinario, richiesta dalla società ricorrente, scaturisce, sulla base dello schema normativo, dall'esercizio di un potere di natura tecnico - discrezionale dell'Amministrazione, come del resto palesato dalla circostanza che l’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 rinvia ad una attività di natura istruttoria e, segnatamente, ad una attività procedimentalizzata volta alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio di natura economica in questione.
Se è vero che il certificato straordinario de quo viene emesso – naturalmente ove ricorrano i pertinenti presupposti normativi – “ in attuazione di un obbligo ex lege ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, decr. 16 gennaio 2023, n. 220), nondimeno, la qualificazione in termini autoritativi del potere di natura tecnico - discrezionale di verifica della sussistenza dei presupposti in questione comporta che il privato potrà avvalersi dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo, fra i quali anche il rimedio, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., azionato con il ricorso in esame.
5. Ciò posto, il ricorso, come fondatamente eccepito dall’Amministrazione resistente, è inammissibile per carenza di interesse.
In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703: cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 6 maggio 2025, n. 197; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 maggio 2024, n. 10503).
Pertanto, l’oggetto del giudizio sul silenzio-inadempimento è costituito esclusivamente dalla valutazione della legittimità o illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione su una istanza su cui è chiamata a provvedere, rimanendo estranee allo stesso le valutazioni di merito sottostanti l’esercizio del potere.
Ciò chiarito, dunque, presupposto imprescindibile perché si possa pronunciare la condanna dell’amministrazione a provvedere è che sussista l’inerzia, la quale, trattandosi di una condizione dell’azione, deve perdurare sino al momento della decisione della causa.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento in risposta all'istanza dell'interessato rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse, se adottato prima dell’introduzione del ricorso ex art. 117 c.p.a., improcedibile se il provvedimento interviene nelle more del giudizio.
Premesso quanto sopra, nel caso in esame, sulle istanze e sulla diffida proposte dalla ricorrente il Comune non è rimasto inerte, ma ha definito il procedimento con l’adozione, in data 13 agosto 2024, di un provvedimento espresso di rigetto, recante la seguente motivazione “ In riscontro all'atto di diffida del 22 luglio 2024 avanzato dalla ditta ESSETI Srl sistemi e tecnologie, rappresentata dagli avvocati ... Con il quale viene lamentato il mancato riscontro alle istanze del 26/05/2022 e del 28/12/2022, di cui in oggetto si rappresenta che nulla è dovuto da parte di questa amministrazione sulle istanze prodotte, stante che il procuratore di codesta ditta ha sottoscritto, senza apporre alcuna riserva, dapprima il registro di contabilità, lo Stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 22/11/2022 e tutti gli atti contabili e successivamente in data 21/12/2023 il certificato di collaudo ”.
L’adozione del suddetto provvedimento, a prescindere dalla sua legittimità, ha quindi determinato il cessare dell’inerzia e, conseguentemente, la carenza ab origine dell’interesse ad ottenere una condanna dell’amministrazione ad adempiere sull’istanza.
Non può, in particolare, concordarsi con la qualificazione di atto soprassessorio fatto da parte ricorrente.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l'atto soprassessorio si caratterizza per il rinvio sine die della conclusione del procedimento, mediante provvedimenti che determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento.
Nel caso di specie, invece, l'amministrazione ha fornito un riscontro specifico ed esplicito all'istanza, adottando un atto che, ancorché succintamente motivato, ha definito il procedimento avviato in senso sfavorevole per l’istante e che, ove ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto essere impugnato con l'ordinaria azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., non potendo configurarsi alcun silenzio-inadempimento.
Né può procedersi, come dalla stessa ricorrente richiesto, alla “ previa declaratoria di nullità o illegittimità ” che presuppone l’incardinamento della relativa azione che nella specie manca, difettando una rituale impugnazione del provvedimento nei termini e con le modalità previste dalla legge, con la deduzione di censure ulteriori rispetto a quella della natura soprassessoria dell’atto che, per le ragioni esposte, non sussiste.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Milazzo che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UR | OR LE |
IL SEGRETARIO