Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
2631/2025 rg
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Lavoro
Ordinanza ex art. 700 cpc
Il giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fa presente quanto segue.
Parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 cpc facendo presente che:
1. La IG.ra è titolare della prestazione previdenziale – assistenziale Parte_1 dell'indennità di accompagnamento Cat. INVCIV n. 044-410007058050 con decorrenza dal 01.02.2007.
2. Con sentenza n. 5044/2007 emessa in data 07.06.2007 nel giudizio avente R.g.
n. 6596/2006 (all. 2) l'odierna istante ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2007, così come accertato con consulenza tecnica d'ufficio del CTU Dott. del Persona_1
30.04.2007 (all. 3).
3. In data 17.02.2025, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha notificato il provvedimento (all. 1), con il quale ha comunicato: “La informo che la pensione n. 044-
410007058050 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio
2022. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2025, un debito a suo carico di euro
14.857,26. Sulla base della presente riliquidazione gli importi della prestazione sono così variati: importo mensile aprile 2025 € 0,00”.
4. Con il summenzionato provvedimento, l' ha sospeso la prestazione Controparte_1
di Indennità di accompagnamento, di cui è titolare la IG.ra , con decorrenza Pt_1
dal 01.04.2025, comunicando di fatti di non procedere al pagamento della mensilità legittimamente spettante, con decorrenza dal mese di aprile 2025.
CP_ 5. Inoltre, con il medesimo provvedimento l' ha revocato la prestazione assistenziale in godimento con decorrenza dal 01.11.2022, richiedendo altresì la restituzione dei ratei percepiti sino alla data del 31.03.2025, per un importo complessivo pari ad €
14.857,26.
6. Giova precisare che tale provvedimento di sospensione-revoca della prestazione previdenziale-assistenziale dell'indennità di accompagnamento è del tutto illegittimo e privo di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare il corretto operato effettuato
CP_ dall' sede di Galatina.
1
7. Difatti, non si riesce a comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto
CP_ l' previdenziale a revocare l'indennità di accompagnamento ad un soggetto, quale la ricorrente, di ben 92 anni, che sin dal febbraio 2007 è stata riconosciuta invalida non autosufficiente (all. 2).
8. Nelle more del periodo indicato nel provvedimento dell' all'istante non è stato CP_2
mai comunicato, né notificato, alcun provvedimento di convocazione a visita medica di revisione sulla permanenza delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
9. L'Ente previdenziale, anziché programmare l'espletamento di un accertamento di revisione del requisito sanitario, mediante convocazione a visita diretta o sulla base degli atti, ha arbitrariamente sospeso e revocato la prestazione assistenziale in godimento, lasciando priva del sostegno economico la IG.ra . Pt_1
10. L'omesso espletamento dell'eventuale visita medica di revisione da parte dei sanitari
è attribuibile solo ed esclusivamente agli uffici amministrativi dell'Istituto; CP_2
pertanto, alcun dolo od omissione può esser addebitato alla IG.ra , la quale Pt_1
ignara di quanto accaduto, si è vista revocare la prestazione con decorrenza dal
01.11.2022, con sospensione del pagamento dal mese di aprile 2025 e conseguente richiesta di ripetizione dei ratei già riscossi.
11. D'altronde, il provvedimento del 17.02.2025 (all. 1), con cui l'Ente previdenziale ha disposto la sospensione-revoca della prestazione assistenziale in oggetto, è stato emesso in netta violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 37 della legge n.
448/1998 e l'art. 25, comma 6 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.
[…] 13. Giova evidenziare che la ricorrente con domanda amministrativa n.
3930945606853 del 21.11.2022 (all. 5) ha richiesto l'accertamento del proprio stato di sordità al fine di ottenere la prescrizione e consegna delle protesi acustiche da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
14. Infatti, con certificato di invalidità civile del 25.10.2022 n. 2022AO02180 (all.
6) il medico refertante ha indicato in diagnosi solo la “grave ipoacusia bilaterale”, ha certificato che la IG.ra era “impossibilitata a deambulare senza l'aiuto Pt_1
permanente di un accompagnatore, e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, ed ha rilasciato il certificato solo ed esclusivamente ai fini della domanda di “sordità”, spuntando solo ed esclusivamente tale casella, non
2 richiedendo l'accertamento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, in quanto già titolare della prestazione.
15. Inoltre, con la domanda amministrativa di accertamento della sordità n.
3930945606853 del 21.11.2022 (all. 5), il patronato ha correttamente evidenziato all'Istituto Nazionale di previdenza sociale che “la presente domanda non prevede la richiesta dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge 18 del 1980 e dalla
Legge 508 del 1988”
Alla luce di quanto sopra ritiene illegittima la condotta dell'Amministrazione e conclude chiedendo di:
a) Ordinare all' di provvedere alla revoca del Controparte_3 provvedimento di sospensione/revoca della prestazione dell'indennità di accompagnamento Cat. INVCIV n. 044-410007058050 con decorrenza dal 01.04.2025, in quanto emesso in netta violazione del dettame normativo di cui all'art. 25, comma 6 bis, D.L. n. 90/2014 e art. 37 della l. n. 448/1998, ovvero per tutte le causali di cui al presente atto;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione/revoca della prestazione pensionistica assistenziale dell'indennità di accompagnamento Cat.
INVCIV n. 044-410007058050 con decorrenza dalla mensilità del mese di aprile 2025, per violazione del dettame normativo di cui all'art. 37 l. n. 448/1998 e dell'art. 25, comma 6-bis, del D.L. n. 90/2014, ovvero per tutte le causali di cui al presente atto;
c) Ordinare all' di provvedere all'immediato Controparte_3 ripristino e pagamento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla mensilità del mese di aprile 2025 (data da cui non sarà pagato il rateo mensile), ed il contestuale pagamento di tutti i ratei arretrati e successivi alla data del 01.04.2025 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sino alla data di ripristino del pagamento della prestazione, per tutte le causali di cui al presente atto;
d) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione/revoca della prestazione pensionistica assistenziale dell'indennità di accompagnamento con contestuale richiesta di ripetizione dei ratei erogati dal 01.11.2022 al 31.03.2025 per un importo complessivo pari ad € 14.857,26, per tutte le causali di cui al presente atto e contestualmente sospendere la richiesta di ripetizione somme avanzata con provvedimento del 17.02.2025 […]
3 – nel costituirsi – ha fatto presente che: CP_2
Né assume rilievo la circostanza avanzata dalla ricorrente secondo cui la stessa avrebbe presentato domanda ai soli fini del riconoscimento dell'Ipoacusia bilaterale per il rilascio di protesi acustiche. In data 21.11.2022, infatti, la ricorrente avvalendosi dell'assistenza dell'Ente di patronato, intermediario nella procedura, presentava domanda telematica n. 3930945606853, prot. 4100.21/11/2022.0456616, volta CP_2 al riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto
2009 n. 102. Con domanda di primo accertamento n. 3930945606853 del 21.11.2022 pertanto è stata presentata una nuova domanda di invalidità. Nel certificato medico allegato da parte ricorrente è stata spuntata dal medico curante l'invalidità civile. Il verbale è risultato negativo e la prestazione è stata correttamente revocata dal mese successivo per mancata conferma dei requisiti sanitari (all. 6 Domanda di invalidità civile domus 3930945606853).
In fase concessoria veniva altresì trasmesso dal Patronato intermediario, contestualmente alla domanda, modello ap70 per consentire ai liquidatori la verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici necessari ai fini della liquidazione della prestazione ove ottenuto il riconoscimento sanitario (all. 7 mod. AP70 trasmesso contestualmente alla domanda 3930945606853; all. 8 assunzione di responsabilità sottoscritta dalla richiedente;
all. 9 documenti della richidente allegati alla domanda).
Al riguardo, va fatto presente che la ricorrente non ha – per sua scelta – formulato domanda di invalidità. Infatti, il modulo impedisce espressamente di indicare la CP_2
voce sordità che è riservata alle patologie congenite e sviluppatesi sino ai 12 anni.
Inoltre, sia la modulistica trasmessa sa CAF sia il certificato del medico di medicina generale indicavano espressamente che non si trattava di domanda per accompagnamento e che lo scopo della domanda era l'accertamento di sordità.
Parte Tra l'altro, il verbale riconosce alla ricorrente quanto richiesto (dm 332/1999, art. 2); infatti, alla luce della percentuale riconosciuta la stessa avrebbe avuto diritto agli ausili per l'udito.
4 Quindi, alla luce della domanda amministrativa presentata non vi sarebbe giammai stato interesse a impugnare il verbale in quanto lo stesso era piamente satisfattivo dell'interesse portato dalla domanda. E questo esclude qualsiasi decadenza rispetto al verbale stesso.
Ulteriormente, va fatto presente come appare sia stato l'ente (in via amministrativa e non la Commissione medica che appare aver rispettato la domanda di parte) a interpretare il verbale come revoca dell'accompagnamento.
Che poi un soggetto novantenne già titolare di accompagnamento venga rinvenuto invalido solo al 35% è circostanza di fatto che consente di interpretare l'attività della commissione medica come volta al mero accertamento della sola ipoacusia (e ciò proprio in linea con la domanda amministrativa).
Da ciò deriva che parte ricorrente, come detto, non aveva interesse ad impugnare tale verbale, in quanto interamente satisfattivo, e che in via amministrativa non poteva CP_2
revocare la prestazione in quanto – alla luce dei riscontri fattuali deducibili dai documenti
– la visita si era focalizzata solo sul riscontro della patologia uditiva.
Questo determina anche che non è lo strumento dell'atp quello da azionare in situazioni del genere. Risulta quindi integrato anche il requisito della residualità ex art. 700 cpc.
Inoltre, come già fatto presente, è lo stesso ente che impedisce di formulare una domanda specifica per sordità, in quanto tale voce è relativa a diversi presupposti.
Acclarato il fumus, va anche fatto presente come – sotto il profilo del periculum – la situazione della ricorrente, anagrafica e sanitaria, nonché la natura della prestazione revocata integrino il requisito in questione.
Il ricorso è quindi fondato. Le spese sono a carico di . CP_2
Pqm
Ordina a il ripristino della prestazione n. 044-410007058050 Cat. INVCIV a far CP_2
data dalla revoca, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1150,00 oltre spese CP_2
forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Si comunichi.
Lecce, 03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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