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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1497/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3244/2022 depositata il 15.6.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to V. Pecoraro Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1 APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante censura la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.3244/22 solo laddove ha compensato le spese di lite sostenendo che la motivazione addotta dal GL a sostegno della contestata compensazione (“stante la natura della decisione e la mancata presentazione della documentazione da parte ricorrente le spese vanno compensate”) non corrisponde(va) a quanto verificatosi nel corso del giudizio avendo essa dimostrato, in quella sede, il non superamento dei limiti reddituali con apposito modello 730 allegato e con apposita certificazione reddituale e non essendo quindi tenuta alla presentazione del modello RED (avendo appunto inviato l'apposita dichiarazione reddituale all'Agenzia delle
Entrate i cui dati erano acquisibili dall' ), contestando, CP_1 quindi, la violazione degli art. 91 e 92 cpc.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato.
Appare opportuno ricostruire sinteticamente l'oggetto della controversia e le posizioni processuali assunte dalle parti in primo grado.
La aveva impugnato una richiesta di indebito per Parte_1 maggiorazione sociale sostenendo di non aver superato i limiti reddituali;
l' si costituiva in giudizio ed allegava che la CP_1 ricorrente aveva prodotto i modelli RED per il 2017 (Campagna
RED2018), per il 2018 (Campagna RED2019) e per il 2019 (Campagna
RED2020) ma che in essi non aveva dichiarato i redditi da pensione estera e quelli da fabbricato, accertando che per gli anni 2019,
2020 e 2021, aveva percepito redditi, da pensione estera e da
“altri fabbricati”, che incidevano sulla spettanza della maggiorazione sociale e dell'aumento al milione con conseguente indebito di € 3.332,35.
La ricorrente contestava l'obbligo di presentare i modelli RED avendo per il 2018 presentato il modello 730 in cui aveva dichiarato la pensione estera ed i redditi da fabbricato.
Il GL accoglieva il ricorso in considerazione dal mancato assolvimento della prova dell'indebito da parte dell' CP_1
pag. 2/5 rilevando che l'istituto non aveva indicato quali redditi omessi avessero determinato il superamento delle soglie reddituali e come i redditi esteri e da fabbricato fossero di importi bassi e come tali inidonei a comportare il superamento dei limiti reddituali.
Il Collegio osserva che dalla produzione documentale allegata in primo grado dall' emerge come la avesse inviato i CP_1 Parte_1 modelli RED (tramite CAF) pur senza indicare la pensione estera e i redditi da fabbricato (nel modello RED relativo al 2019 si dava atto della presentazione della dichiarazione dei redditi con indicata la pensione estera) ma che, parimenti, dalla produzione della ricorrente emergeva come avesse regolarmente presentato l'11.4.19 la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018 in cui erano indicati sia i redditi da fabbricato sia la pensione estera (quadro C, sez. I).
Alla luce della complessiva lettura della sentenza e delle allegazioni delle parti deriva quindi che da un lato la ricorrente aveva regolarmente dichiarato al fisco i redditi complessivamente percepiti, compresi quelli esteri e da fabbricati (conoscibili dall' S.C. n.13223/20, ex plurimis, in motivazione “17.- Va CP_1 ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. CP_1 in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”) dall'altro l' non aveva mai chiarito CP_1 quali fossero effettivamente gli importi non dichiarati che avevano determinato la formazione dell'indebito.
Pertanto la motivazione addotta dal GL a sostegno della compensazione non corrisponde a quanto emergente dagli atti allegati relativamente alla posizione/comportamento della pag. 3/5 assistita, risultando esclusivamente la “confusa” condotta dell' che aveva richiesto la restituzione di somme senza mai CP_1 precisare (pur a fronte di una dichiarazione dei redditi completa) quali fossero i redditi non dichiarati che avevano comportato la formazione dell'indebito.
Ne consegue che, a modifica della sentenza di primo grado, le spese di lite del primo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, essendo stata accolta la domanda e non avendo la assistita concorso in alcun modo a determinare la formazione dell'indebito.
Con riguardo alla quantificazione nella fattispecie si deve tener conto del valore della causa (euro 3.332,25) per cui lo scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da
Cass. Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia pag. 4/5 (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 relative al giudizio di primo grado liquidate in complessivi €
1.278,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 14.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1497/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3244/2022 depositata il 15.6.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to V. Pecoraro Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1 APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante censura la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.3244/22 solo laddove ha compensato le spese di lite sostenendo che la motivazione addotta dal GL a sostegno della contestata compensazione (“stante la natura della decisione e la mancata presentazione della documentazione da parte ricorrente le spese vanno compensate”) non corrisponde(va) a quanto verificatosi nel corso del giudizio avendo essa dimostrato, in quella sede, il non superamento dei limiti reddituali con apposito modello 730 allegato e con apposita certificazione reddituale e non essendo quindi tenuta alla presentazione del modello RED (avendo appunto inviato l'apposita dichiarazione reddituale all'Agenzia delle
Entrate i cui dati erano acquisibili dall' ), contestando, CP_1 quindi, la violazione degli art. 91 e 92 cpc.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato.
Appare opportuno ricostruire sinteticamente l'oggetto della controversia e le posizioni processuali assunte dalle parti in primo grado.
La aveva impugnato una richiesta di indebito per Parte_1 maggiorazione sociale sostenendo di non aver superato i limiti reddituali;
l' si costituiva in giudizio ed allegava che la CP_1 ricorrente aveva prodotto i modelli RED per il 2017 (Campagna
RED2018), per il 2018 (Campagna RED2019) e per il 2019 (Campagna
RED2020) ma che in essi non aveva dichiarato i redditi da pensione estera e quelli da fabbricato, accertando che per gli anni 2019,
2020 e 2021, aveva percepito redditi, da pensione estera e da
“altri fabbricati”, che incidevano sulla spettanza della maggiorazione sociale e dell'aumento al milione con conseguente indebito di € 3.332,35.
La ricorrente contestava l'obbligo di presentare i modelli RED avendo per il 2018 presentato il modello 730 in cui aveva dichiarato la pensione estera ed i redditi da fabbricato.
Il GL accoglieva il ricorso in considerazione dal mancato assolvimento della prova dell'indebito da parte dell' CP_1
pag. 2/5 rilevando che l'istituto non aveva indicato quali redditi omessi avessero determinato il superamento delle soglie reddituali e come i redditi esteri e da fabbricato fossero di importi bassi e come tali inidonei a comportare il superamento dei limiti reddituali.
Il Collegio osserva che dalla produzione documentale allegata in primo grado dall' emerge come la avesse inviato i CP_1 Parte_1 modelli RED (tramite CAF) pur senza indicare la pensione estera e i redditi da fabbricato (nel modello RED relativo al 2019 si dava atto della presentazione della dichiarazione dei redditi con indicata la pensione estera) ma che, parimenti, dalla produzione della ricorrente emergeva come avesse regolarmente presentato l'11.4.19 la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018 in cui erano indicati sia i redditi da fabbricato sia la pensione estera (quadro C, sez. I).
Alla luce della complessiva lettura della sentenza e delle allegazioni delle parti deriva quindi che da un lato la ricorrente aveva regolarmente dichiarato al fisco i redditi complessivamente percepiti, compresi quelli esteri e da fabbricati (conoscibili dall' S.C. n.13223/20, ex plurimis, in motivazione “17.- Va CP_1 ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. CP_1 in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”) dall'altro l' non aveva mai chiarito CP_1 quali fossero effettivamente gli importi non dichiarati che avevano determinato la formazione dell'indebito.
Pertanto la motivazione addotta dal GL a sostegno della compensazione non corrisponde a quanto emergente dagli atti allegati relativamente alla posizione/comportamento della pag. 3/5 assistita, risultando esclusivamente la “confusa” condotta dell' che aveva richiesto la restituzione di somme senza mai CP_1 precisare (pur a fronte di una dichiarazione dei redditi completa) quali fossero i redditi non dichiarati che avevano comportato la formazione dell'indebito.
Ne consegue che, a modifica della sentenza di primo grado, le spese di lite del primo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, essendo stata accolta la domanda e non avendo la assistita concorso in alcun modo a determinare la formazione dell'indebito.
Con riguardo alla quantificazione nella fattispecie si deve tener conto del valore della causa (euro 3.332,25) per cui lo scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da
Cass. Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia pag. 4/5 (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 relative al giudizio di primo grado liquidate in complessivi €
1.278,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 14.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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