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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 12954/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MARAI SILVIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
( depositata il 02/12/2024) nonché hanno confermato la nota integrativa depositata il 23.1.25 ove a titolo esemplificativo sono stati specificati i tempi di permanenza del bambino.
Si riportano le conclusioni di cui alla nota del 21.11.24 ( depositata il 02/12/2024):
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con obbligo di previa comunicazione dei reciproci cambi di residenza.
2) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , disponendo le opportune Pt_1 Pt_2
annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
Per_ 3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso;
Per_ 4) Il figlio minore starà con entrambi i genitori per periodi paritetici, periodi stabiliti di comune accordo tra i coniugi (indicativamente due giorni a settimana ciascuno e a week end alternati).
5) In ragione della suddivisione paritetica dei tempi e del conseguente mantenimento diretto nonché
della perequazione tra i redditi, alcun contributo al mantenimento in favore del minore viene previsto e le Parti suddivideranno in maniera paritetica la mensa, il vestiario e le spese straordinarie come da
Protocollo vigente.
6) L'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
7) Darsi atto che il signor a regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici Parte_1
intercorsi tra i coniugi, si impegna a cedere alla RA , l'intera piena proprietà delle Parte_2
porzioni immobiliari pertinenziali, facenti parte dei fabbricati siti in Comune di Villafranca di Verona,
località Rosegaferro, via Principe Amedeo n. 63 (per la particella 200
sub 5) precisamente:
autorimessa al piano seminterrato;
e, in corpo di fabbrica separato: pagina 2 di 9 - magazzino al piano terra avente come accessorio un vano di cantina e servizio al piano primo sottostrada.
Quanto in oggetto risulta censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati:
COMUNE DI Villafranca di Verona
foglio 55
particella 1097 subalterno 7, P. SI, Categoria C/6, Classe 4, Metri Quadri 20 (venti), Rendita
Catastale Euro 52,68 (cinquantadue virgola sessantotto) – autorimessa;
COMUNE DI Villafranca di Verona
FOGLIO 55
particella 200 subalterno 5, P.SI-T, Categoria C/2, Classe 4, Metri Quadri 94
(novantaquattro), Rendita Catastale Euro 126,22 (centoventisei virgola ventidue) - magazzino e cantina - (già particella 200 subalterno 3, giusta denuncia di variazione per cambio d'uso del 18
ottobre 2018 prot. n. VR0143497 n.44259.1/2018) (atto di compravendita, in data 18/12/2018, a ministero del Notaio Dott.ssa registrato al repertorio n. 161115, Raccolta n. Persona_2
26478), con separato atto avanti al notaio.
Il trasferimento avverrà, mediante atto di notaio scelto dalla RA entro e non oltre 3 Parte_2
mesi dalla pubblicazione della sentenza afferente la presente separazione;
8) Darsi atto che la RA , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici Parte_2
intercorsi tra i coniugi, si impegna a cedere al signor l'intera piena proprietà di Parte_1
- un appartamento al piano terra facente parte di un fabbricato condominiale di civile abitazione, sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), Frazione di Rosegaferro, in Via Principe Amedeo n. 69/B, e distinto nel catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 55, mappale 1193
sub. 2, via Principe Amedeo n. 69/B, P. T categoria A/2, classe 4, vani 2,5, Rendita catastale Euro
193,67, pagina 3 di 9 - un'autorimessa al piano interrato pertinenziale all'appartamento di cui sopra, facente parte di un fabbricato condominiale attiguo al fabbricato di cui sopra, sito in Comune di Villafranca di Verona
(VR), frazione Rosegaferro, via Principe Amedeo e distinta nel catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 55, mappale 1097 sub. 10, via Principe Amedeo, P. S categoria C/6, classe 4, superficie catastale mq. 32, Rendita catastale Euro 84,29 (compravendita, in data 19/11/2008, a ministero del
Notaio Dott. registrato al repertorio n. 19767, Raccolta n. 14439), con separato atto Persona_3
avanti al notaio.
Il trasferimento avverrà, mediante atto di notaio scelto dal signor entro e non oltre 3 Parte_1
mesi dalla pubblicazione della sentenza afferente la presente separazione;
9) Darsi atto che la RA , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici Parte_2
intercorsi tra i coniugi, si impegna a cedere al signor l'intera piena proprietà delle Parte_1
porzioni immobiliari pertinenziali, facenti parte dei fabbricati siti in Comune di Villafranca di Verona,
località Rosegaferro, via Principe Amedeo n. 63 precisamente:
lastrico solare al piano terra;
censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati:
COMUNE DI Villafranca di Verona
foglio 55
particella 1097 subalterno 1, P.I, lastrico solare;
(atto di compravendita, in data 18/12/2018, a ministero del Notaio Dott.ssa Persona_2
registrato al repertorio n. 161115, Raccolta n. 26478), con separato atto avanti al notaio.
Il trasferimento avverrà, mediante atto di notaio scelto dalla RA entro e non oltre 3 Parte_2
mesi dalla pubblicazione della sentenza afferente la presente separazione;
10) Darsi atto che il signor a definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorso Parte_1
con la moglie, si accolla, a far data dal rogito notarile e fino a completa estinzione, il mutuo contratto pagina 4 di 9 con la (mutuo ipotecario, in data 18 dicembre 2018, a ministero del Notaio CP_1
Dott.ssa registrato al repertorio n. 161116, raccolta n.26479), obbligandosi a Persona_2
onorarne le obbligazioni nonché a manlevare la RA da ogni eventuale Parte_2
responsabilità di quest'ultima circa il pagamento dello stesso come pure a provvedere alle comunicazioni alla banca. La Parti si danno sin d'ora atto che l'anzidetto mutuo verrà estinto e ne verrà acceso uno nuovo solo a nome del signor con contestuale cancellazione Parte_1
dell'ipoteca gravante sui beni che diverranno di esclusiva proprietà della RA a Parte_2
seguito dei trasferimento di cui sopra (l'intera piena proprietà delle porzioni immobiliari pertinenziali,
facenti parte dei fabbricati siti in Comune di Villafranca di Verona, località Rosegaferro, via Principe
Amedeo n. 63 - per la particella 200 sub 5- precisamente:
autorimessa al piano seminterrato;
e, in corpo di fabbrica separato:
- magazzino al piano terra avente come accessorio un vano di cantina e servizio al piano primo sottostrada.
Quanto in oggetto risulta censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati:
COMUNE DI Villafranca di Verona
foglio 55
particella 1097 subalterno 7,– autorimessa;
COMUNE DI Villafranca di Verona
FOGLIO 55
particella 200 subalterno 5, P.SI-T, Categoria C/2).
11) Darsi atto che l'autovettura CLIO FN528KA, a regolamentazione dei pregressi rapporti patrimoniali, verrà intestata alla RA . Parte_2
pagina 5 di 9 12) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto) per sé e per il figlio minore;
i viaggi all'estero verranno previamente concordati tra i genitori.
13) Le parti esonerano il Tribunale dall'ascolto del figlio minore i avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione del figlio conforme ai suoi interessi.
14) Spese di lite compensate.
15) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Villafranca di Verona (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si riportano le conclusioni di cui alla nota integrativa depositata il 23.1.25:
Quanto al diritto dovere di visita si riporta quanto già stabilito dalle parti e di cui al punto n. 4 del ricorso, e quindi:
Per_
“4) Il figlio minore starà con entrambi i genitori per periodi paritetici, periodi stabiliti di comune accordo tra i coniugi (indicativamente due giorni a settimana ciascuno e a week end alternati)”.
Indicativamente e salvo diverso accordo, si specifica che le parti osserveranno il seguente calendario su base bisettimanale:
per la prima settimana:
- dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina con la madre,
- dal mercoledi pomeriggio al venerdì mattina con il padre,
- dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la madre,
per la seconda settimana:
- dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina con il padre,
- dal mercoledi pomeriggio al venerdì mattina con madre,
- dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il padre, pagina 6 di 9 e così a seguire.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 02/12/2024 ed in data 23/01/2025
depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi e che non c'è possibilità
di riconciliazione, hanno confermato le conclusioni di cui alla nota del 21.11.24 ( depositata il
02/12/2024) nonché hanno confermato le conclusioni di cui alla nota integrativa depositata il 23.1.25
ove a titolo esemplificativo sono stati specificati i tempi di permanenza del bambino.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di un figlio minorenne -
[...]
a Peschiera (VR) il 20/07/2016 - e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle Per_4
condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 7 di 9 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VILLAFRANCA DI VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui di cui alla nota del 21.11.24 ( depositata il 02/12/2024) ed alla nota integrativa depositata il 23.1.25, richiamate all'udienza del 28/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime,
tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VILLAFRANCA DI VERONA il
17/12/2022 tra , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (dell'anno 2022, atto n. 53 parte
1), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota del 21.11.24 ( depositata il 02/12/2024)
nonché di quelle depositate con nota integrativa del 23.1.25:
pagina 8 di 9 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
VILLAFRANCA DI VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 04/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9