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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 117/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 117/2019 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
erede del Sig. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guglielmo Flacco Persona_1
ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(p.i. – c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Tommaso Pratovecchi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 3383/2018 del Tribunale di FI pubblicata il 04.12.2018; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma della sentenza n. 3383/18 emessa dal Tribunale di FI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2051 e Controparte_1
2043 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice in conseguenza del sinistro de quo, ha subito danni, patrimoniali e non patrimoniali sotto tutti gli aspetti risarcibili, e quindi condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
della somma complessiva di €. 950.000,00, di cui €. 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, €. 450.000,00 a titolo di danno patrimoniale iure proprio ed €. 90.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure successionis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero a quella maggiore o minor somma, per ogni singola voce di danno richiesta, che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- Se ritenuto opportuno si chiede la formulazione di una proposta conciliativa da sottoporre alle parti con fissazione di udienza per la verifica dell'eventuale accettazione.
In via istruttoria si chiede ammettere i seguenti mezzi di prova:
A) Interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli di Controparte_1
seguito indicati dal n. 1 al n. 9;
B) Esame testimoniale del Brig. e App. domiciliati per la carica Testimone_1 Testimone_2
presso la stazione dei CC in San Piero a Sieve sui capitoli dal n. 1 al 9 e n. 15 e dei testi sigg. residente in [...] Testimone_4
Pisignano n. 819, residente in [...] Testimone_6
residente in [...]C.da Villa Chiaviche su tutti i capitoli di prova di seguito indicati:
1) Vero che alla data del sinistro di cui è causa (25.03.06) il tratto di strada antecedente (circa 200 metri prima direzione Borgo San Lorenzo) il luogo dell'evento mortale (SP 65 Km 26+230 San Piero
a Sieve Loc. Ischieti) era privo di segnaletica stradale di pericolo e, precisamente, di segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da foto che Le si mostra (foto nn. 11-12-13)? 2) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è caratterizzato da un andamento della strada costituito da un dosso cui segue una doppia curva pericolosa di cui la prima a destra?
3) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è quello di cui alle fotografie che Le si mostra (foto da n. 14 a n. 23, 28,
29 e da 35 a 40 e da 45 a 49)?
4) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti) è situato fuori dal centro abitato del paese di Cavaggiolo in direzione Borgo San Lorenzo come da foto che
Le si mostra (foto n. 24)?
5) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è situato su una strada extraurbana secondaria con velocità consentita di
90km/h?
6) Vero che, subito dopo il sinistro mortale di cui è causa e, comunque, alla data dell'08.09.2006, la
Provincia provvedeva ad apporre circa 200 metri prima del luogo del sinistro di cui è causa (direzione
Borgo San Lorenzo) i segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da documento fotografico che Le si mostra (foto nn. 25-26-27)?
7) Vero che, solo dopo il sinistro mortale di cui è causa, la Provincia provvedeva ad installare all'altezza della curva teatro del sinistro di cui è causa, un guardrail a tripla onda sormontato dai segnali delineatori di curva pericolosa come da documento fotografico che Le si mostra (foto n. 16)?
8) Vero che la S.P. 65 interessata dal sinistro di cui è causa, negli anni dal 2002 al 2005, è stata oggetto di 32 sinistri stradali di cui alcuni mortali?
9) Vero che le strade del Mugello, ed in particolare le strade dei comuni San Piero a Sieve- Borgo San
Lorenzo- Barberino d. M. negli anni antecedenti l'anno 2006, sono state strade interessate da una percentuale di sinistri maggiore della media del territorio provinciale ed anche con esiti mortali?
10) Vero che nei giorni successivi il sinistro mortale (e comunque nei giorni dal 25.03.06 al 30.03.06)
Lei si recava sul luogo del sinistro di cui è causa nonché nel tratto antecedente (circa 200 metri prima direzione Borgo San Lorenzo) di cui è causa e scattava le fotografie che Le vengono mostrate (doc. n. 2 e foto nn. 11-12-13-28-29)?
11) Vero che Lei, in data 30.03.2006, ha sviluppato le foto di cui al capitolo che precede? 12) Vero che, alla fine del mese di agosto 2006 Lei si recava, presso il luogo del sinistro di cui è causa e constatava che la Provincia aveva installato i segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da foto che
Le si mostra (foto nn. 25- 26-27)?
13) Vero che, alla fine del mese di agosto 2006/inizi di settembre 2006, Lei effettuava la ripresa video che Le si mostra Lei si recava, presso il luogo del sinistro di cui è causa?
14) Vero che le fotografie che Le si mostrano sono state scattate da Lei al motociclo del nei Per_1
giorni di fine marzo 2006, allorquando si è recato presso l'officina ove era stato posto in custodia (foto da n. 30 a 34)?
15) Vero che il motociclo a seguito del sinistro presentava unicamente abrasioni sulla carena, rottura della carena del lato sinistro, danni al cupolino e una deformazione minima dei cerchi anteriore e posteriore?
16) Vero che tutte le domeniche il riuniva tutta la famiglia (inclusi i suoceri e cognati) presso la Per_1
propria abitazione per il consueto pranzo domenicale?
17) Vero che il nei weekend, si recava con la propria moglie presso cinema o sale da ballo per Per_1
ivi trascorrere il tempo libero?
18) Vero che il con la propria coniuge, era solito uscire a cena o a pranzo nei weekend? Per_1
19) Vero che il accompagnava il proprio figlio alle partite domenicali di calcio ove il minore Per_1
giocava come calciatore?
20) Vero che il accompagnava, quando necessario, la propria coniuge, sig.ra per Per_1 Parte_1
effettuare la spesa e comprare le cose necessarie per la famiglia?
21) Vero che, annualmente, il e la propria famiglia trascorrevano il periodo di ferie estive in Per_1
diverse località balneari così come quelle invernali presso località di montagna?
22) Vero che, dopo la morte del marito, la famiglia si è dovuto astenere dal fare vacanze per mancanza di disponibilità economiche?
23) Vero che la sig.ra dal dì del sinistro ad oggi, si è dedicata unicamente ai propri figli? Parte_1
24) Vero che la sig.ra dal dì del sinistro ad oggi, è rimasta da sola senza alcun compagno? Parte_1
25) Vero che la sig.ra dalla data del sinistro subisce di stati di ansia, attacchi di panico e ha Parte_1
subito una forte depressione che l'ha costretta a rimanere nella propria abitazione lontana da occasioni di svago? 26) Vero che la sig.ra è stata costretta a nascondere la propria malattia psichica ai propri figli Parte_1
per mostrarsi forte ai loro occhi e non aggravare la loro depressione?
27) Vero che prima del sinistro la sig.ra lavorava saltuariamente preferendo dedicarsi Parte_1
all'educazione e cura dei figli ed alla casa?
28) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ed i propri figli si sono trovati in stato Parte_1
di indigenza?
29) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ha dovuto richiedere ed ancora oggi Parte_1
richiede prestiti in denaro ai propri familiari per poter mantenere se stessa ed i propri due figli?
30) Vero che ancora oggi la sig.ra è debitrice di somme di denaro ai propri familiari per i Parte_1
prestiti ricevuti?
31) Vero che il sig. lasciava gestire alla propria moglie le entrate economiche derivanti dalla sua Per_1
attività lavorativa?
32) Vero che, a causa delle ristrettezze economiche successive alla morte del la sig.ra è Per_1 Parte_1
stata impossibilitata ad iscrivere la figlia agli studi universitari? Parte_2
33) Vero che il sig. era l'unica fonte reddituale della famiglia? Per_1
34) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ha dovuto trovare una occupazione Parte_1
lavorativa, tralasciando la cura ed educazione dei figli?
35) Vero che la sig.ra alla data odierna, è stata licenziata e privata dell'unica fonte di reddito Parte_1
della propria famiglia?
C) Ammettere CTU patrimoniale, si opus sit, volta a valutare l'ammontare dei danni richiesti.
In ogni caso vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di FI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza 3383/2018 resa dal Tribunale di FI e per l'effetto confermarla integralmente. Con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in proprio ed in qualità Parte_1
di erede del coniuge deceduto in conseguenza del sinistro stradale Persona_1
avvenuto in data 25.03.2006 in San Pietro a Sieve (FI), Località Ischieti, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Suzuki 600 tg. BF52730 la Strada provinciale
65 - ha proposto appello avverso la sentenza n. 3383/2018 del 04.12.2018 con la quale il
Tribunale di FI ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla medesima nei confronti della . Controparte_1
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice deduceva quanto segue:
- che, in data 25.03.2006, alle ore 15:00 circa, il proprio coniuge Persona_1
alla guida del motociclo Suzuki 600 tg. BF52730 percorreva la Strada Provinciale
65, con direzione Barberino-Borgo San Lorenzo quando, giunto in prossimità del
Km 26+230, si era improvvisamente imbattuto in un dosso, cui seguiva immediatamente una curva a destra senza libera visuale, senza che alcuna delle due situazioni di pericolo fosse evidenziata con idonea segnaletica stradale di pericolo;
- che, non essendo a conoscenza del dosso e della successiva curva, il si Per_1
trovava costretto ad effettuare una brusca frenata, per effetto della quale perdeva il controllo del mezzo e veniva sbalzato violentemente contro il guard rail e, successivamente, nella scarpata sottostante, ove decedeva;
- che, sul luogo teatro del sinistro, intervenivano i Carabinieri della Stazione di San
Pietro a Sieve;
- che, a dimostrazione della pericolosità della strada, successivamente al verificarsi dell'incidente mortale , erano stati apposti i prescritti segnali di pericolo, di dosso e successiva curva chiusa, senza libera visuale.
Allegava, quindi, che il tragico evento occorso al era stato la diretta conseguenza Per_1
della cattiva manutenzione della strada da parte dell'ente preposto, nonché della mancanza della segnaletica stradale al km 26+230, che avvertisse della presenza di situazioni di pericolo, quali il dosso e la curva destrorsa senza visuale, e che era pertanto causalmente riconducibile alla condotta della (successore Controparte_1
ex lege n. 56/14 della Provincia di FI) quale ente proprietario e/o preposto alla custodia della strada S.R. 65, la quale doveva essere pertanto condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice, in conseguenza dell'incidente per cui è causa. L'attrice chiedeva, quindi, al Tribunale civile la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, di tipo morale per il trauma affettivo subito a causa della prematura scomparsa del congiunto, del danno biologico quale danno alla vita di relazione, del danno esistenziale, atteso lo sconvolgimento alla propria vita derivato dalla morte del coniuge e, quindi, dalla perdita del rapporto parentale, che quantificava quantomeno nella misura di € 500.000,00. Chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nella perdita del contributo economico che il defunto coniuge, con la propria attività imprenditoriale, le forniva (attestato dalla dichiarazione dei redditi prodotta sub doc. n. 4-5) , il rimborso delle spese funerarie e di quelle per la cessazione dell'attività imprenditoriale, quantificate nella somma non inferiore ad € 400.000,00 (cfr. doc.n.3). L'attrice chiedeva, infine, il risarcimento iure successionis del danno non patrimoniale, quantificato nell'ulteriore importo di € 90.000,00.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando la pretesa Controparte_1
attorea, sia in punto di an che di quantum dei danni lamentati, eccepiva l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto, da ricondurre esclusivamente al comportamento colposo del che, percorrendo la strada a Per_1
velocità superiore a quella consentita di 50 km/h, aveva autonomamente perso il controllo del mezzo condotto, come si evinceva dalle tracce di frenata e di scarrocciamento del motociclo.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice (prova per testi, interrogatorio formale e ctu tecnico-dinamica), esaminato il rapporto dei Carabinieri unitamente al verbale di sommarie informazioni contenente la deposizione del teste (il quale, Testimone_7
procedendo a bordo della sua auto in direzione opposta rispetto al riferì che, Per_1
subito dopo aver superato una curva destrorsa, in direzione Barberino, vide dinanzi a sé la moto, già in fase di scarrocciamento, che attraversava la sede stradale, ma non anche il corpo del motociclista, che scorse soltanto dopo nella scarpata sottostante), il Tribunale di FI, con sentenza n. 3383/2018 del 04.12.2018, ritenendo che la causa del sinistro fosse da imputare alla velocità eccessiva e alla condotta di guida impropria della stessa vittima, rigettava la domanda risarcitoria attorea. Per completezza e chiarezza espositiva si riporta qui di seguito il relativo passaggio motivazionale (pag- 5-6 sentenza primo grado):
“…è ragionevole ritenere che il procedesse a velocità notevolmente superiore al limite vigente Per_1
(50km/h) e, comunque, non consona allo stato dei luoghi (tratto di strada curvilineo).
Diversamente, non si spiegherebbe la circostanza che non sia riuscito a controllare il mezzo pur avendo effettuato – in un contesto di strada asciutta e senza anomalie (vd. rapporto CC) – ben due frenate, che lasciarono impresse sul suolo tracce della rispettiva lunghezza di mt. 11,80 e 7,50.
Ciò depone, evidentemente, per una velocità eccessiva e per un approccio di guida improprio rispetto ad un tratto di strada in più punti curvilineo.
In sostanza, il non riuscì a “tagliare” la curva a destra né a controllare il mezzo in regime di Per_1
frenata: di qui la ragionevole convinzione che andasse troppo veloce e che la condotta di guida fosse completamente negligente.
A ben vedere, depongono per la eccessiva velocità plurime e convergenti circostanze:
- gli elementi di conoscenza forniti dal , che, come si è visto, fece riferimento ad un repentino Tes_7
scarrocciamento della moto, precisando di non esser riuscito a vedere il corpo del motociclista, se non successivamente, nella scarpata sottostante;
- l'intensità e la lunghezza delle due frenate;
- i danni riportati dalla moto (vd. fotografie in atti e descrizione dei Carabinieri, ove si fa riferimento a danni diffusi su tutto il mezzo, eccettuata la sola parte posteriore);
- la violenza dell'impatto testimoniata dallo stesso;
Tes_7
- la circostanza che un piantone del guard rail sia stato addirittura sradicato dalla propria sede.”
Rilevava, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta in atti dalla stessa attrice testimoniava di un tratto di strada che versava in condizioni normali e “non presentava, in sé, condizioni di significativa pericolosità”, e che nel rapporto dei Carabinieri si dava conto di una strada asciutta e priva di anomalie. Aggiunge ancora il Giudice di primo grado che
"Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante" (Cass. Civ., Sez. III, 04-11- 2003, N. 16527). Nella fattispecie, non è dimostrato che quel tratto di strada fosse pericoloso nel senso di determinare un alto rischio di pregiudizio in un contesto di normale interazione con la realtà circostante: non è stato dimostrato, per esempio, che in condizioni di normalità siano mai avvenuti incidenti in quel preciso punto. E, sicuramente, il conducente non ha interagito in maniera normale con la realtà circostante, per tutte le ragioni già esposte in punto di velocità e condotta di guida.”
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria attorea e, tenuto conto della “complessità ed assoluta specificità delle questioni sottese alla definizione del giudizio”, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante impugna la decisione, per i seguenti motivi:
1)erronea ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro;
errata ricostruzione dei limiti di velocità del tratto di strada e della velocità tenuta dal in occasione del Per_1
sinistro, con conseguente errore nella valutazione del suo comportamento;
errata valutazione delle prove documentali, con riguardo al difetto di manutenzione e alla pericolosità della strada.
Il primo motivo di gravame si articola in plurime censure. L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo Giudice e, nello specifico, l'errore nell'aver ritenuto che nel tratto di strada in questione il limite di velocità fosse di 50 km/h, anziché di 90 km/h, come previsto dall'art. 142 C.d.S., trattandosi di strada provinciale extraurbana secondaria (S.P. 65 Km 26+230, come si legge dal rapporto dei CC pag.1 doc.1 fasc. attore I°) e, a dimostrazione di ciò, afferma che, nella relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, nulla veniva segnalato con riguardo alla velocità, e nessuna sanzione era stata comminata al motociclista relativamente al superamento dei limiti , per cui deve ritenersi che il viaggiasse ad Per_1
una velocità consentita e comunque consona allo stato dei luoghi, pertanto nessuna responsabilità potrebbe essergli imputata nel sinistro di cui è stato vittima.
In secondo luogo, lamenta l'errata valutazione delle prove documentali, con riguardo al difetto di manutenzione e alla pericolosità della strada, affermando che l'allegazione del difetto di manutenzione cui si riferiva la parte attrice non riguardava le condizioni della sede stradale, bensì la mancata apposizione della segnaletica idonea ad evitare pericoli per gli utenti , e che la prova di tale omissione da parte dell'ente convenuto, trascurata dal Giudice di prime cure, troverebbe pieno riscontro dal semplice esame della produzione documentale ove emerge per tabulas come il luogo del sinistro, prima dell'incidente mortale occorso al fosse privo di ogni e benché minimo segnale di Per_1
pericolo di dosso e doppia curva pericolosa (doc.n.2 fasc. attore I° / doc.n.11 cartella A) foto da 11-12-13-28 fasc.att.I°) nonché fosse privo di un guard-rail regolamentare e correttamente posizionato (doc.n.11 cartella C) foto 29 – doc.n.11 cartella E) foto 48-49 fasc.att.I°).
2)errata interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c.; mancata prova del caso fortuito e, nello specifico, errore del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento della vittima integrasse caso fortuito, sebbene tale circostanza non fosse stata provata da parte della convenuta;
Controparte_1
3)errore del primo Giudice per non aver correttamente valutato le risultanze probatorie in primo grado e per non aver ritenuto come non contestate , e quindi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., una serie di circostanze allegate dalla parte attrice, idonee di per sé a far ritenere sussistente la responsabilità della parte appellata (in particolare: a) la pericolosità e l'insidia del tratto di strada teatro del sinistro mortale;
b) l'omessa manutenzione, vigilanza e custodia della strada;
c) il mancato rispetto dell'obbligo di posizionamento dei segnali di pericolo di doppia curva pericolosa e dosso;
d) la circostanza che la , solo dopo il sinistro mortale, ha Controparte_1
provveduto ad apporre i predetti segnali di pericolo;
e) la circostanza che la detta strada è arteria viaria di grande importanza e su cui si sono verificati numerosi sinistri stradali e soprattutto mortali (doc.n.10 fasc. attrice I° grado); f) l'erroneo posizionamento e tipologia del guard-rail in quel tratto di strada;
g) non è stato contestato che l'insidia ed il pericolo della strada fossero imprevedibili e non visibili;
h) la mancata conoscenza da parte del del tratto di strada); i) errore nel non aver ammesso i mezzi di prova Per_1
richiesti.
Infine, l'appellante riproponeva le domande risarcitorie, iure proprio e iure successionis, respinte in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
che, contestando le censure mosse dalla parte appellante, riteneva il gravame
[...]
infondato e chiedeva, quindi, la conferma della decisione di primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, alla prima udienza del
15.10.2020 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.03.2021, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente al deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 28.07.2022, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva disposta CTU cinematica nominando quale consulente l'Ing. il quale provvedeva a depositare la relazione in Persona_2
data 20.02.2023.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. poi rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 09.01.2024 stante le intervenute dimissioni del GACA nominato relatore. Veniva infine fissata l'udienza collegiale, svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa era nuovamente trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio, all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa: la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Prima di esaminare nel merito le censure di parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e le risultanze della ctu cinematica espletata in questo grado, appare opportuno richiamare il quadro giuridico di riferimento in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. (sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Per quanto concerne poi il contegno del danneggiato, la Suprema Corte, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass
03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886) ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Peraltro, “nell'ottica dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
Tale orientamento è ribadito anche dalla recentissima giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia
“quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; quindi il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Le risultanze della ctu e la ricostruzione del sinistro occorso al Per_1
Ciò premesso in punto di diritto, si rileva che, con ordinanza del 28.07.2022, questa
Corte, ritenuto che “il Tribunale non abbia adeguatamente approfondito l'aspetto dell'interruzione del nesso causale tra cosa pericolosa e danno piuttosto che del mero concorso di colpa del motociclista”, ha rimesso la causa sul ruolo, e ha disposto l'espletamento di una ctu cinematica nominando all'uopo l'Ing. e formulando il seguente quesito: “descritti i Persona_2
luoghi con le loro caratteristiche dell'epoca del sinistro mortale (come da atti e documenti depositati dall'attore incontestati), ed effettuati sopralluoghi e rilievi verifichi:
- se le caratteristiche dell'andamento di tratto siano rimaste invariate, accerti se il dosso impediva o meno ed in che misura ai motociclisti in transito la visuale della successiva discesa con doppia curva;
- se sulla scorta dei dati raccolti dai Carabinieri intervenuti nella relazione del sinistro sullo stato dei luoghi, del veicolo, del motociclista esanime, si possa ricostruire la velocità del veicolo nell'affrontare il dosso e quella dello schianto contro il guardrail;
-se la velocità del motociclo fosse compatibile con la visibilità della doppia curva od alternativamente della non visibilità data dal dosso precedente;
- quale sarebbe stata la velocità che avrebbe consentito alla vittima di oltrepassare il tratto senza rischio di perdita del controllo, ed anche quella che avrebbe almeno evitato gravi lesioni /morte;
- se ivi il limite di velocità dell'epoca fosse in loco quello di 90 km/h od altro;
riferendo altresì ogni circostanza utile a commento dell'episodio.”
Occorre quindi esaminare gli esiti della ctu.
Per quanto concerne lo stato dei luoghi all'epoca del tragico sinistro e il raffronto con quello attuale, il consulente nominato d'ufficio ha accertato quanto segue:
“Il luogo del sinistro è la SR 65, strada ad unica carreggiata e doppio senso di circolazione, che nel tratto in questione (al km 26+200 circa), in direzione Borgo San Lorenzo, dopo un andamento pressoché rettilineo per circa 240 metri dal ristorante il Giro di (in uscita dal centro abitato di Per_3
OL) forma un dislivello, raccordandosi con una doppia curva prima a destra e poi a sinistra.
La presenza e la forma del dislivello (cunetta con successivo dosso), limita la visuale della successiva curva destrorsa (si vedano le foto della vista della curva di figura 3 e 4); ad oggi la curva è avvistabile grazie ai pannelli delineatori presenti sulla curva. In assenza di tali pannelli (come all'epoca del sinistro), la curva non era visibile prima del dosso;
solo in prossimità del segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti (posto a circa 55 metri dall'inizio della curva) era possibile vedere interamente la curva senza bisogno dei pannelli delineatori.
Sebbene il tracciato della strada sia rimasto inalterato dall'epoca del sinistro, è possibile osservare che ad oggi sussistono le seguenti differenze:
- Il manto stradale appare rifatto;
- Il guardrail a protezione della curva luogo del sinistro (originariamente di tipo a doppia onda) è stato sostituito con guardrail a triplice onda (si veda foto 5 e 6 di allegato 2 alla presente relazione a confronto con la sottostante figura 12);
- La segnaletica è stata integrata, con l'aggiunta al Km 26+450 circa, del segnale di pericolo presenza cunetta e doppia curva pericolosa (si veda foto in allegato 2 alla presente relazione a confronto con la sottostante figura 11) e con n°4 pannelli delineatori di curva pericolosa posti sopra il guardrail di protezione della curva destrorsa luogo del sinistro (si veda foto 5 e 6 di allegato 2 alla presente relazione
a confronto con la sottostante figura 12).
(….) In conclusione, all'epoca del sinistro, era possibile vedere interamente la curva solo in prossimità del culmine del dosso (ove è posto solo un segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti) ovvero solo a circa 55 metri dall'inizio della curva. Ad oggi, invece, grazie all'aggiunta del segnale di pericolo presenza cunetta e doppia curva pericolosa (posto in precedenza, circa alla progressiva km 26+450) e all'aggiunta dei pannelli delineatori sopra il nuovo guardrail a tripla onda a protezione della curva luogo del sinistro, la curva destrorsa, può considerarsi adeguatamente segnalata.” (pag. 14 -
15 ctu).
Per quanto riguarda poi la velocità tenuta dal nell'affrontare il dosso, il ctu, Per_1
applicando il principio di conservazione dell'energia sulla base dei danni permanenti subiti dal guardrail e presenti sul motociclo, dopo aver stimato la velocità d'urto del motociclo contro il guardrail in 36 km/h, ha calcolato una velocità di marcia pari a circa
81 km/h ed ha stimato che “ad una velocità inferiore a 77 km/h, sarebbe stato possibile oltrepassare il tratto di strada senza perdere il controllo del motociclo” (cfr. pag. 18 relazione).
Infine, in merito al limite di velocità vigente all'epoca del fatto sul tratto direzione Borgo
San Lorenzo della SR 65 teatro del sinistro (“se ivi il limite di velocità dell'epoca fosse in loco quello di 90 km/h od altro” l'Ing. così ha risposto (vd. pag. 18-19 relazione): Per_2
“- il limite di velocità sul tratto della SR65 luogo del sinistro, pur classificabile come strada extraurbana secondaria, è ad oggi 50 km/h, non solo nel centro abitato di OL, ma anche nei tratti precedenti
e successivi a detto centro abitato;
- non sussistono specifiche ordinanze che abbiano cambiato nel tempo tale limite di velocità;
- al paragrafo 4.3 è stata stimata una velocità limite di percorribilità (a velocità costante) del tratto di curva oggetto del sinistro pari a circa 77 km/h, configurabile come “limite tecnico” del tratto di strada.
Per quanto sopra è possibile affermare che il limite di velocità del tratto di strada in esame fosse all'epoca del sinistro (come oggi) pari a 50 km/h.
Precisando quanto segue: “Va però segnalato che, per quanto verificato nel corso degli accertamenti, all'epoca del sinistro fosse assente non solo il segnale di limite di velocità di 50 km/h prima del centro abitato di OL (oggi presente alla progressiva Km 27+60), ma, fatto ben più grave, il segnale di pericolo per presenza cunetta (o dossi) e doppia curva pericolosa (oggi presente al Km 26+450).
Tutt'oggi, partendo dal ristorante “Il Giro di Bacco” e procedendo lungo la SR65 in direzione Borgo
San Lorenzo, non si incontrano segnali verticali indicanti il limite di velocità (se non più avanti dopo
l'intersezione con la SP 129), tuttavia il segnale di pericolo per presenza cunetta (o dossi) e doppia curva pericolosa, oltre ai pannelli delineatori (oggi presenti sul guardrail a tripla onda posto a protezione della curva), avvisano l'utente della strada della presenza del dislivello e della doppia curva.
L'assenza del segnale di pericolo per presenza di dislivello e doppia curva pericolosa ha, quindi, indotto in errore il Sig. che, non vedendo la curva (coperta dal dislivello), non ha mantenuto una velocità Per_1
tale da poter conservare il pieno controllo del proprio mezzo.”
Il ctu, inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del ctp di parte appellata Geom.
(secondo cui “non esiste strada che non abbia tratti più o meno pericolosi” e che gli Per_4
utenti della strada debbano regolare la velocità in modo da poter “conservare il controllo del proprio veicolo”), ha replicato evidenziando che “i punti pericolosi della strada debbano essere protetti ed adeguatamente segnalati, questo proprio al fine di consentire agli utenti della strada di adeguare la velocità” ed ha ribadito la circostanza che “proprio dopo il presente sinistro, l'odierna parte appellata, al tempo gestore della strada, provvedeva a proteggere meglio il punto pericoloso con un guardrail a tripla onda di tipo H2 e soprattutto a segnalarlo adeguatamente con l'aggiunta del segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa (posto alla progressiva chilometrica 26+450 della SR65)
e l'aggiunta dei pannelli delineatori sopra il guardrail.” (pag. 22 relazione). Ancora , in risposta alle osservazioni del ctp di parte appellante circa il limite di velocità della strada, ha confermato la sua valutazione, ovvero che il limite di velocità del tratto in esame fosse all'epoca del sinistro, come oggi, pari a 50 km/h, ed ha concluso affermando che
“L'assenza di un'adeguata segnaletica (segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa e pannelli delineatori sul guardrail), non può considerarsi causa esclusiva del sinistro (come asserito dalla parte appellante), ma solo causa secondaria, dal momento che la causa principale del sinistro è da ricercarsi nella condotta di guida del Sig. ed in particolare nella velocità di marcia, sensibilmente Per_1
superiore al limite di velocità della strada e anche superiore (se pur di poco) alla velocità limite (inteso come “limite tecnico”) del tratto di curva oggetto del sinistro.” (pag. 23 relazione).
Riportate in sintesi le risultanze della ctu, si evidenzia che l'appellata Controparte_1
nella propria comparsa conclusionale (pag. 2) ha rilevato che “L'elaborato
[...]
peritale, se epurato dai giudizi meramente soggettivi, riporta dei dati oggettivi ed incontestabili dai quali emerge come il tragico evento si è verificato per esclusivo fatto e colpa del danneggiato, che procedeva ben oltre il vi-gente limite di velocità, perdendo autonomamente il controllo del mezzo condotto e rovinando a terra” e che il fatto poi che, a distanza di mesi dall'evento, sia stata apposta segnaletica attestante la presenza di dosso e curve nulla adduce a sostegno della tesi della Sig.ra dal momento che l'installazione da parte di una pubblica amministrazione di Parte_1
segnaletiche ulteriori rispetto a quelle già presenti non ha alcun contenuto confessorio della loro insufficienza .
Parte appellante, invece, sostiene - da un lato - che la consulenza tecnica d'ufficio ha dimostrato l'insidiosità e pericolosità della strada, per la presenza di un dosso/cunetta ed una doppia curva, nonché per la mancanza di manutenzione e l'omessa apposizione della idonea segnaletica di pericolo e che, dunque, la eventuale presenza dei segnali avrebbe certamente consentito al di oltrepassare il tratto di strada senza che si Per_1
potesse verificare il sinistro mortale;
dall'altro lato, però, contesta quanto affermato dal ctu sul limite di velocità di 50 km/h vigente all'epoca del sinistro sul tratto stradale in esame, in quanto frutto di una mera presupposizione, senza alcun riscontro oggettivo
(vd. pag. 7 seconda comparsa conclusionale appellante).
Tanto premesso, le conclusioni a cui è giunto il perito d'ufficio Ing. circa il limite Per_2
di velocità vigente nel tratto di strada extraurbana in questione - indicato in 50 km orari - non possono essere condivise : invero, dopo aver qualificato il tratto di strada teatro dell'incidente come strada extraurbana secondaria , ha ritenuto esservi un limite di velocità di 50 km, senza motivare l'affermazione. Infatti sul percorso stradale in questione non vi era un segnale che indicasse tale limite , per cui deve trovare applicazione l'art. 142 del codice della strada che dispone :”ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali” . Pertanto, deve concludersi che nel tratto ove ha perso il controllo del Per_1
mezzo , il limite di velocità era di 90 km orari, proprio in quanto il motociclista percorreva una strada extraurbana secondaria , che si caratterizza per avere un'unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine poste ai lati del tracciato stradale.
Quanto alla velocità di guida tenuta dal nell'affrontare il dosso , il perito l'ha Per_1
calcolata in circa 81 km/h , quindi entro il limite consentito;
tuttavia ha posto in risalto il fatto che , se avesse proceduto a bordo del mezzo da lui condotto ad una velocità Per_1 inferiore a 77 km/h, sarebbe stato possibile oltrepassare il tratto di strada senza perdere il controllo del motociclo” (cfr. pag. 18 relazione) . Tale valutazione è stata espressa sul piano strettamente tecnico, ma può ritenersi che ha perso il controllo del mezzo da lui condotto per Per_1
una serie di concause: la velocità non adeguata, la presenza di una visuale limitata dalla presenza di un dosso , per cui si è trovato ad affrontare una doppia curva non segnalata, una certa imperizia nel controllare il motociclo, tanto è vero che , dopo aver bruscamente frenato , è stato sbalzato dal mezzo che , privo di controllo, ha scivolato sull'asfalto, per poi andare ad urtare contro il guard rail. Deve concludersi, quindi , che il soggetto danneggiato ha violato l'art. 141 del codice della strada, norma che prescrive , tra l'altro, al comma 1 che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ,allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura ,sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
al comma 3 statuisce che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve , in prossimità delle intersezioni ….” . Può ritenersi, dunque, che
, in presenza di un dosso non segnalato, che comunque gli impediva di avere una Per_1
visuale adeguata, quindi di scorgere la presenza di due curve di direzione contraria, avrebbe dovuto rallentare e tenere una velocità che gli consentisse di conservare il controllo del mezzo e compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza ( art. 141 , co 2 C.d.S ) . Sotto questo profilo , pertanto, si deve rilevare come la mancanza dei cartelli che indicassero la presenza dei pericoli per la circolazione , avrebbe dovuto indurre a rallentare la sua marcia per affrontare la doppia curva che , superato il Per_1
dosso , si apprestava a percorrere . Non si può non considerare , peraltro, che la mancata collocazione dei segnali di pericolo, derivanti dalla presenza della cunetta e di una doppia curva pericolosa, e dei 4 pannelli delineatori della curva pericolosa posti sopra il guardrail di protezione della curva destrorsa, luogo del sinistro (oggi presenti), ed il fatto che fosse possibile vedere interamente la curva solo in prossimità del culmine del dosso (ove è posto un segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti), ovvero solo a circa 55 metri dall'inizio della curva , costituiscono circostanze che hanno certamente concorso al verificarsi dell'evento dannoso, in quanto hanno comunque impedito al motociclista di avvistare tempestivamente la presenza delle curve e adeguare la velocità del motociclo.
Applicati dunque al caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati , la condotta del per quanto connotata da profili di colpa , perchè assunta in violazione delle Per_1
norma del codice della strada , non può certamente integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, come invece ha ritenuto il primo giudice;
la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. , infatti, si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore - il caso fortuito - che non attiene ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il medesimo danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (tra le varie, cfr. Cass. 20 luglio 2002, n. 10641).
Nella specie, il giudice di primo grado ha riconosciuto che la caduta del motociclista costituì diretta ed unica conseguenza della sua condotta imprudente , per cui ha ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l'evento, ossia si fosse inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Comportamento costituito da scarsa attenzione e mancata accortezza, difforme rispetto a quello richiesto nel condurre il mezzo nelle condizioni di tempo e luogo nel quale si è ritrovato il danneggiato. Tuttavia non si è considerato che, per assicurare la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare, qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo
2006, n. 5445; Cass.4 ottobre 2013, n. 22755). Tuttavia, così argomentando, la sentenza non s'è adeguata al principio giurisprudenziale enunciato, in quanto ha omesso del tutto di valutare se la condotta dell'infortunato avesse assunto, per l'efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità. In altri termini, non ha affatto stimato se l'infortunato stesso avesse fatto un uso anormale della cosa, così singolare da non poter essere neppure prevedibile nell'ordinarietà degli eventi . Nè ha valutato se il comportamento colposo del danneggiato potesse, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Il Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che la documentazione fotografica prodotta in atti dall'attrice raffigura un tratto di strada che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza , non versava in condizioni normali e “(non) presentava, in sé, condizioni di significativa pericolosità”, anche se nel rapporto dei Carabinieri si dava conto di una strada asciutta e priva di anomalie. E' stato più volte ricordato , infatti, che, nel tratto ove si è verificato l'incidente, non erano segnalati la presenza di una cunetta e di una doppia curva pericolosa, situazione che ha certamente favorito la condotta di guida del danneggiato il quale, non conoscendo quel tratto di strada e ignaro della descritta conformazione , non è stato in condizione di adeguare la velocità alle sue caratteristiche e si è improvvisamente imbattuto in un dislivello e in una doppia curva pericolosa che , unitamente alla velocità non consona allo stato dei luoghi, ha favorito la perdita di controllo del mezzo e la caduta. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che la strada non presentasse condizioni tali da renderla pericolosa;
tuttavia l'argomento che il primo
Giudice ha posto a fondamento della decisione, oltre ad essere smentito dalla documentazione acquisita e dalla relazione del ctu, appare comunque irrilevante, in quanto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008 (Rv. 605943 -
01). Assume , altresì , il primo Giudice che conoscesse la conformazione della Per_1
strada , in quanto presume - senza tuttavia alcun supporto probatorio - che il danneggiato all'andata avesse percorso la strada in senso contrario . La tesi non può essere condivisa , non soltanto perché risiedeva a Cesena e non risulta avesse già Per_1
frequentato i luoghi , ma anche perché non è stato possibile ricostruire quale fosse il percorso seguito dal motociclista per arrivare al ristorante, dove aveva pranzato con alcuni amici e dal quale era ripartito poco prima del tragico incidente.
Il comportamento tenuto dal pertanto, non risulta assolutamente imprevedibile e Per_1
incauto, al punto da aver costituito la ragione unica e determinante dello sbandamento del motociclo e della caduta, ma si deve ritenere che egli abbia concorso per colpa nella causazione del fatto dannoso, in una percentuale che si stima nel 60% , ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con il restante 40% che deve essere posto a carico dell'appellata
, in ragione dell'omessa indicazione dei cartelli di pericolo Controparte_1
richiamati in precedenza . E' significativo che, in seguito al sinistro per cui è causa , sia stato apposto un guardrail a tripla onda di tipo H2 - per la protezione del punto pericoloso - , sia stato aggiunto il segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa (posto alla progressiva chilometrica 26+450 della SR65) , e siano stati collocati dei pannelli delineatori sopra il guardrail, a riprova che in quel tratto la strada aveva caratteristiche che la rendevano pericolosa .
La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata, accogliendo la domanda risarcitoria nei termini che verranno specificati, ma riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura sopra indicata. Per_1 La quantificazione del danno da risarcire.
Con riferimento al quantum debeatur, nell'atto di citazione di primo grado, ed anche in questa sede di gravame, , premettendo di essersi ritrovata vedova alla Parte_1
giovane età di 39 anni, con i due figli , di anni 9, ed di anni 20, ha Per_5 Parte_2
chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio a seguito della perdita del proprio marito nelle forme del danno morale, inteso come patema d'animo e sofferenza interiore, del danno biologico quale danno alla vita di relazione, nonché del danno esistenziale, atteso lo sconvolgimento alla propria vita derivato dalla morte del proprio coniuge e, quindi, dalla perdita del rapporto parentale.
Sul danno iure proprio.
La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca;
tuttavia, nel caso di specie, non è stata allegata e provata dall'attrice alcuna compromissione della sua salute fisica/psichica,
a fronte della sofferenza patita, e dunque non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico, ma solo quella avente ad oggetto il danno derivante dalla sofferenza morale ed esistenziale.
Al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimus: Cass. n.
901/2018; Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 7748/2020) ha affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (e tale è certamente quello in esame, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 della Costituzione) il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta , deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico - relazionale), “atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. sez. III, sent. 17 gennaio 2018, n. 901). La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando che la vittima ed il superstite non convivessero, o che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253); la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
Nel caso di specie, dunque, la sofferenza patita da per la tragica Parte_1
perdita del proprio coniuge deve ritenersi provata e dev'essere considerata ai fini della liquidazione del danno parentale, considerato che i coniugi convivevano , e collaboravano nello svolgimento della vita familiare , avuto riguardo alla gestione delle risorse economiche e dell'educazione dei due figli nati dal rapporto della coppia .
Per la liquidazione trovano applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 le quali
(secondo il nuovo metodo elaborato nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano) rispondono all'esigenza, stabilita dalla Corte di Cassazione, di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Infatti “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.
10579/21).
Quindi, in relazione al trapasso del coniuge la Corte attribuisce nel Persona_1
dettaglio il seguente punteggio:
-20 punti in relazione all'età della vittima al momento del decesso (nascita Per_1
20/10/1961 – morte 25/03/2006: anni 45 );
-22 punti in relazione all'età della superstite al momento della morte Parte_1
del coniuge (anni 39);
-16 punti perché vittima e superstite convivevano;
-12 punti in relazione alla sopravvivenza di altri componenti del nucleo familiare primario ( i due figli);
-30 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di coniugio . Si considerino , a tale proposito, la loro frequentazione giornaliera , la condivisione regolare delle festività e in genere del tempo libero vissuto in famiglia, il forte choc vissuto da rispetto alla notizia improvvisa della Parte_1
morte, avvenuta sul colpo , del proprio coniuge, la perdita di un punto di riferimento essenziale , tenuto conto altresì dell'età dei figli al momento del decesso del padre
( 9 anni, 20 anni ), entrambi ancora dipendenti dai propri genitori . Per_5 Parte_2
Perciò, a fronte del suesposto punteggio complessivo, la Corte riconosce a Parte_1
la somma di € 336.500,00 , per la perdita del proprio congiunto, importo che
[...]
deve essere abbattuto del 60%, correlato alla percentuale di corresponsabilità del Per_1
nella causazione del sinistro , per un totale di euro 134.600. Trattandosi di un debito di valore, tale somma dev'essere devalutata alla data del fatto, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo così determinato , degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale iure proprio, l'odierna appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così ha dedotto: “L'evento dannoso ha anche causato un danno patrimoniale all'odierna attrice che, come anzidetto, conduceva una vita economicamente serena grazie all'attività imprenditoriale del proprio coniuge. E' del tutto evidente che il grave danno patrimoniale subito dalla sig.ra possa essere computato tenendo in considerazione i Parte_1
redditi prodotti dal del de cuius come attestati nella dichiarazione dei redditi. A tale voce di danno vanno aggiunte anche le spese funerarie nonché per la cessazione dell'attività imprenditoriale e consequenziali oneri. Si ritiene che tale voce di danno non possa essere inferiore ad €. 400.000,00 e, comunque, a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria anche alla luce delle produzioni documentali (doc.n.3)” e ciò
è stato ribadito anche nell'atto di appello (vd. pag. 22-23 atto di appello).
Per quanto riguarda tale voce di danno, risulta adeguatamente provata la spesa di €
2.100,00 per spese funerarie di cui alla fattura n. 107/2006 del 20.04.2006 delle
Onoranze Funebri (vd. doc. n. 9 allegata alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice), importo che va decurtato del 60%, per via del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, per un totale di euro 840,00 .
Per il resto , parte appellante non ha specificato l'oggetto della domanda, perchè non ha chiarito se il danno patrimoniale di cui chiede il risarcimento debba essere calcolato dal momento del sinistro fino alla domanda giudiziale, oppure dal momento del sinistro sino alla liquidazione del giudice o, infine, se, oltre a questo danno, venga chiesto anche il danno futuro, ossia quello che si verificherà dopo la sentenza del giudice che lo liquida e fino al momento in cui il avrebbe continuato a percepire reddito: in Persona_1
questo caso , peraltro , sarebbe carente sia la base di calcolo, costituita dalla retribuzione media dell'intera vita lavorativa del soggetto, sia l'individuazione della c.d. "quota sibi", da scomputare prima di applicare il coefficiente di capitalizzazione, su cui parte appellante non ha specificato alcunchè.( sul punto, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 – 02 : "Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano". Conforme, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017 (Rv. 644007 - 01).
Sotto questo profilo , i documenti prodotti dall'appellante ( le dichiarazioni dei redditi percepiti da negli anni 2004, 2005, 2006 ), non sono sufficienti a Persona_1
supportare il preteso risarcimento del danno patrimoniale, considerato il contenuto generico della domanda , per cui sarebbe superflua anche la nomina di un ctu, come sollecitata nell'atto di appello . Né può soccorrere al riguardo la prova testimoniale richiesta nel corso del giudizio di primo grado e riproposta con l'atto di appello , in quanto le circostanze dedotte non sono idonee a provare , neppure indirettamente , il danno patrimoniale asseritamente patito dall'appellante, in seguito alla morte del coniuge.
Sul danno non patrimoniale iure successionis
La sig.ra ha chiesto, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_1
successionis nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e di danno
“catastrofale”, quantificandolo nell'importo di euro 90.000,00, affermando che “tale voce di danno è maturata a seguito della circostanza che ha visto il spegnersi dalle ore 15.00 Persona_1
(ora del sinistro) circa alle ore 15:45 (ora del constatato decesso) del 25 marzo 2006” (vd. pag. 6 atto di citazione primo grado e pag. 23 atto di appello).
Tale voce di danno, tuttavia, non può essere riconosciuta, non sussistendo nel caso di specie i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la sua configurazione.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la persona che sopravviva per un certo tempo , e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale che può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo
è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, ma diversa è la loro consistenza reale. Infatti, il primo, danno biologico terminale, ha fondamento medico legale ed è caratterizzato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra l'evento e la morte;
prescinde dallo stato di coscienza della vittima e, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della S.C., è risarcibile qualora tra l'evento lesivo e il decesso sussista “un apprezzabile lasso di tempo” e, precisamente, se la sopravvivenza all'evento lesivo sia superiore alle 24 ore (vd. ex plurimus: Cass.
2158/2020), perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo (Cass. n.
18056/19). Il danno catastrofale, invece, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo di sofferenza nella constatazione dell'approssimarsi dell'exitus (Cass.
n. 18056/19) e presuppone la prova della lucida percezione dell'approssimarsi della morte, consistendo nella percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, (Cass. n. 28989/19, n. 26727/2018), il cui risarcimento deve tener conto dell'intensità del patimento provato.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste né l'apprezzabilità dell'intervallo temporale tra evento e morte, né risulta dimostrato che la vittima sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Invero, il sinistro è avvenuto alle ore 15.00 circa e dal “verbale di ricognizione di rimozione del cadavere” allegato alla relazione dei Carabinieri intervenuti
è riportato quanto segue: … “Giunti sul posto trovavamo personale sanitario del 118 coordinato dal dr. che dopo un lungo e vano tentativo di rianimare il corpo di Persona_6 Per_1
alle ore 15.45 ne costatava il decesso per “ ,
[...] Persona_7
IN ASISTOLIA, MIDRIASI BILATERALE E CIANOSI A MANTELLINA”. Il predetto medico riferiva, che, giunto sul posto, aveva rinvenuto la persona, apparentemente in assenza di funzioni vitali….”
Le spese di lite. La riforma della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
In questo caso, considerato che all'esito del complessivo giudizio è stato riconosciuto in capo alla vittima del tragico sinistro un concorso di colpa nella misura Persona_1
del 60%, si reputa congrua la compensazione al 60% delle spese del primo e secondo grado, con il restante 40% a carico della . Controparte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in relazione alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio ed applicati i parametri medi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche).
P.Q.M.
la Corte di Appello di FI, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni diversa eccezione disattesa e respinta, Parte_1
così statuisce: in riforma della sentenza n. 3383/2018 del Tribunale di FI, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della nella determinazione Controparte_1
del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa della vittima nella misura del Per_1
60% , condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 134.600, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita
[...]
del rapporto parentale, e di euro 840,00, a titolo di danno patrimoniale, per un totale di euro 135.440, oltre interessi e rivalutazione, come indicato in motivazione, oltre ulteriori interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo;
condanna la al pagamento - nella misura del 40 % - delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio , liquidate per l'intero in euro 14.103, per il primo grado, e in euro 14.317,00, per il grado di appello, oltre 15% per spese generali, iva e cap.
Compensa , per il resto, il pagamento delle spese di lite .
Così deciso in FI , nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Alberto Panu Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 117/2019 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
erede del Sig. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guglielmo Flacco Persona_1
ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(p.i. – c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Tommaso Pratovecchi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 3383/2018 del Tribunale di FI pubblicata il 04.12.2018; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma della sentenza n. 3383/18 emessa dal Tribunale di FI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2051 e Controparte_1
2043 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice in conseguenza del sinistro de quo, ha subito danni, patrimoniali e non patrimoniali sotto tutti gli aspetti risarcibili, e quindi condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
della somma complessiva di €. 950.000,00, di cui €. 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, €. 450.000,00 a titolo di danno patrimoniale iure proprio ed €. 90.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure successionis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero a quella maggiore o minor somma, per ogni singola voce di danno richiesta, che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- Se ritenuto opportuno si chiede la formulazione di una proposta conciliativa da sottoporre alle parti con fissazione di udienza per la verifica dell'eventuale accettazione.
In via istruttoria si chiede ammettere i seguenti mezzi di prova:
A) Interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli di Controparte_1
seguito indicati dal n. 1 al n. 9;
B) Esame testimoniale del Brig. e App. domiciliati per la carica Testimone_1 Testimone_2
presso la stazione dei CC in San Piero a Sieve sui capitoli dal n. 1 al 9 e n. 15 e dei testi sigg. residente in [...] Testimone_4
Pisignano n. 819, residente in [...] Testimone_6
residente in [...]C.da Villa Chiaviche su tutti i capitoli di prova di seguito indicati:
1) Vero che alla data del sinistro di cui è causa (25.03.06) il tratto di strada antecedente (circa 200 metri prima direzione Borgo San Lorenzo) il luogo dell'evento mortale (SP 65 Km 26+230 San Piero
a Sieve Loc. Ischieti) era privo di segnaletica stradale di pericolo e, precisamente, di segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da foto che Le si mostra (foto nn. 11-12-13)? 2) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è caratterizzato da un andamento della strada costituito da un dosso cui segue una doppia curva pericolosa di cui la prima a destra?
3) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è quello di cui alle fotografie che Le si mostra (foto da n. 14 a n. 23, 28,
29 e da 35 a 40 e da 45 a 49)?
4) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti) è situato fuori dal centro abitato del paese di Cavaggiolo in direzione Borgo San Lorenzo come da foto che
Le si mostra (foto n. 24)?
5) Vero che il luogo del sinistro di cui è causa (SP 65 Km 26+230 San Piero a Sieve Loc. Ischieti direzione Borgo San Lorenzo) è situato su una strada extraurbana secondaria con velocità consentita di
90km/h?
6) Vero che, subito dopo il sinistro mortale di cui è causa e, comunque, alla data dell'08.09.2006, la
Provincia provvedeva ad apporre circa 200 metri prima del luogo del sinistro di cui è causa (direzione
Borgo San Lorenzo) i segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da documento fotografico che Le si mostra (foto nn. 25-26-27)?
7) Vero che, solo dopo il sinistro mortale di cui è causa, la Provincia provvedeva ad installare all'altezza della curva teatro del sinistro di cui è causa, un guardrail a tripla onda sormontato dai segnali delineatori di curva pericolosa come da documento fotografico che Le si mostra (foto n. 16)?
8) Vero che la S.P. 65 interessata dal sinistro di cui è causa, negli anni dal 2002 al 2005, è stata oggetto di 32 sinistri stradali di cui alcuni mortali?
9) Vero che le strade del Mugello, ed in particolare le strade dei comuni San Piero a Sieve- Borgo San
Lorenzo- Barberino d. M. negli anni antecedenti l'anno 2006, sono state strade interessate da una percentuale di sinistri maggiore della media del territorio provinciale ed anche con esiti mortali?
10) Vero che nei giorni successivi il sinistro mortale (e comunque nei giorni dal 25.03.06 al 30.03.06)
Lei si recava sul luogo del sinistro di cui è causa nonché nel tratto antecedente (circa 200 metri prima direzione Borgo San Lorenzo) di cui è causa e scattava le fotografie che Le vengono mostrate (doc. n. 2 e foto nn. 11-12-13-28-29)?
11) Vero che Lei, in data 30.03.2006, ha sviluppato le foto di cui al capitolo che precede? 12) Vero che, alla fine del mese di agosto 2006 Lei si recava, presso il luogo del sinistro di cui è causa e constatava che la Provincia aveva installato i segnali di dosso e doppia curva pericolosa come da foto che
Le si mostra (foto nn. 25- 26-27)?
13) Vero che, alla fine del mese di agosto 2006/inizi di settembre 2006, Lei effettuava la ripresa video che Le si mostra Lei si recava, presso il luogo del sinistro di cui è causa?
14) Vero che le fotografie che Le si mostrano sono state scattate da Lei al motociclo del nei Per_1
giorni di fine marzo 2006, allorquando si è recato presso l'officina ove era stato posto in custodia (foto da n. 30 a 34)?
15) Vero che il motociclo a seguito del sinistro presentava unicamente abrasioni sulla carena, rottura della carena del lato sinistro, danni al cupolino e una deformazione minima dei cerchi anteriore e posteriore?
16) Vero che tutte le domeniche il riuniva tutta la famiglia (inclusi i suoceri e cognati) presso la Per_1
propria abitazione per il consueto pranzo domenicale?
17) Vero che il nei weekend, si recava con la propria moglie presso cinema o sale da ballo per Per_1
ivi trascorrere il tempo libero?
18) Vero che il con la propria coniuge, era solito uscire a cena o a pranzo nei weekend? Per_1
19) Vero che il accompagnava il proprio figlio alle partite domenicali di calcio ove il minore Per_1
giocava come calciatore?
20) Vero che il accompagnava, quando necessario, la propria coniuge, sig.ra per Per_1 Parte_1
effettuare la spesa e comprare le cose necessarie per la famiglia?
21) Vero che, annualmente, il e la propria famiglia trascorrevano il periodo di ferie estive in Per_1
diverse località balneari così come quelle invernali presso località di montagna?
22) Vero che, dopo la morte del marito, la famiglia si è dovuto astenere dal fare vacanze per mancanza di disponibilità economiche?
23) Vero che la sig.ra dal dì del sinistro ad oggi, si è dedicata unicamente ai propri figli? Parte_1
24) Vero che la sig.ra dal dì del sinistro ad oggi, è rimasta da sola senza alcun compagno? Parte_1
25) Vero che la sig.ra dalla data del sinistro subisce di stati di ansia, attacchi di panico e ha Parte_1
subito una forte depressione che l'ha costretta a rimanere nella propria abitazione lontana da occasioni di svago? 26) Vero che la sig.ra è stata costretta a nascondere la propria malattia psichica ai propri figli Parte_1
per mostrarsi forte ai loro occhi e non aggravare la loro depressione?
27) Vero che prima del sinistro la sig.ra lavorava saltuariamente preferendo dedicarsi Parte_1
all'educazione e cura dei figli ed alla casa?
28) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ed i propri figli si sono trovati in stato Parte_1
di indigenza?
29) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ha dovuto richiedere ed ancora oggi Parte_1
richiede prestiti in denaro ai propri familiari per poter mantenere se stessa ed i propri due figli?
30) Vero che ancora oggi la sig.ra è debitrice di somme di denaro ai propri familiari per i Parte_1
prestiti ricevuti?
31) Vero che il sig. lasciava gestire alla propria moglie le entrate economiche derivanti dalla sua Per_1
attività lavorativa?
32) Vero che, a causa delle ristrettezze economiche successive alla morte del la sig.ra è Per_1 Parte_1
stata impossibilitata ad iscrivere la figlia agli studi universitari? Parte_2
33) Vero che il sig. era l'unica fonte reddituale della famiglia? Per_1
34) Vero che, a causa della perdita del marito, la sig.ra ha dovuto trovare una occupazione Parte_1
lavorativa, tralasciando la cura ed educazione dei figli?
35) Vero che la sig.ra alla data odierna, è stata licenziata e privata dell'unica fonte di reddito Parte_1
della propria famiglia?
C) Ammettere CTU patrimoniale, si opus sit, volta a valutare l'ammontare dei danni richiesti.
In ogni caso vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di FI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza 3383/2018 resa dal Tribunale di FI e per l'effetto confermarla integralmente. Con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in proprio ed in qualità Parte_1
di erede del coniuge deceduto in conseguenza del sinistro stradale Persona_1
avvenuto in data 25.03.2006 in San Pietro a Sieve (FI), Località Ischieti, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Suzuki 600 tg. BF52730 la Strada provinciale
65 - ha proposto appello avverso la sentenza n. 3383/2018 del 04.12.2018 con la quale il
Tribunale di FI ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla medesima nei confronti della . Controparte_1
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice deduceva quanto segue:
- che, in data 25.03.2006, alle ore 15:00 circa, il proprio coniuge Persona_1
alla guida del motociclo Suzuki 600 tg. BF52730 percorreva la Strada Provinciale
65, con direzione Barberino-Borgo San Lorenzo quando, giunto in prossimità del
Km 26+230, si era improvvisamente imbattuto in un dosso, cui seguiva immediatamente una curva a destra senza libera visuale, senza che alcuna delle due situazioni di pericolo fosse evidenziata con idonea segnaletica stradale di pericolo;
- che, non essendo a conoscenza del dosso e della successiva curva, il si Per_1
trovava costretto ad effettuare una brusca frenata, per effetto della quale perdeva il controllo del mezzo e veniva sbalzato violentemente contro il guard rail e, successivamente, nella scarpata sottostante, ove decedeva;
- che, sul luogo teatro del sinistro, intervenivano i Carabinieri della Stazione di San
Pietro a Sieve;
- che, a dimostrazione della pericolosità della strada, successivamente al verificarsi dell'incidente mortale , erano stati apposti i prescritti segnali di pericolo, di dosso e successiva curva chiusa, senza libera visuale.
Allegava, quindi, che il tragico evento occorso al era stato la diretta conseguenza Per_1
della cattiva manutenzione della strada da parte dell'ente preposto, nonché della mancanza della segnaletica stradale al km 26+230, che avvertisse della presenza di situazioni di pericolo, quali il dosso e la curva destrorsa senza visuale, e che era pertanto causalmente riconducibile alla condotta della (successore Controparte_1
ex lege n. 56/14 della Provincia di FI) quale ente proprietario e/o preposto alla custodia della strada S.R. 65, la quale doveva essere pertanto condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice, in conseguenza dell'incidente per cui è causa. L'attrice chiedeva, quindi, al Tribunale civile la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, di tipo morale per il trauma affettivo subito a causa della prematura scomparsa del congiunto, del danno biologico quale danno alla vita di relazione, del danno esistenziale, atteso lo sconvolgimento alla propria vita derivato dalla morte del coniuge e, quindi, dalla perdita del rapporto parentale, che quantificava quantomeno nella misura di € 500.000,00. Chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nella perdita del contributo economico che il defunto coniuge, con la propria attività imprenditoriale, le forniva (attestato dalla dichiarazione dei redditi prodotta sub doc. n. 4-5) , il rimborso delle spese funerarie e di quelle per la cessazione dell'attività imprenditoriale, quantificate nella somma non inferiore ad € 400.000,00 (cfr. doc.n.3). L'attrice chiedeva, infine, il risarcimento iure successionis del danno non patrimoniale, quantificato nell'ulteriore importo di € 90.000,00.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando la pretesa Controparte_1
attorea, sia in punto di an che di quantum dei danni lamentati, eccepiva l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto, da ricondurre esclusivamente al comportamento colposo del che, percorrendo la strada a Per_1
velocità superiore a quella consentita di 50 km/h, aveva autonomamente perso il controllo del mezzo condotto, come si evinceva dalle tracce di frenata e di scarrocciamento del motociclo.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice (prova per testi, interrogatorio formale e ctu tecnico-dinamica), esaminato il rapporto dei Carabinieri unitamente al verbale di sommarie informazioni contenente la deposizione del teste (il quale, Testimone_7
procedendo a bordo della sua auto in direzione opposta rispetto al riferì che, Per_1
subito dopo aver superato una curva destrorsa, in direzione Barberino, vide dinanzi a sé la moto, già in fase di scarrocciamento, che attraversava la sede stradale, ma non anche il corpo del motociclista, che scorse soltanto dopo nella scarpata sottostante), il Tribunale di FI, con sentenza n. 3383/2018 del 04.12.2018, ritenendo che la causa del sinistro fosse da imputare alla velocità eccessiva e alla condotta di guida impropria della stessa vittima, rigettava la domanda risarcitoria attorea. Per completezza e chiarezza espositiva si riporta qui di seguito il relativo passaggio motivazionale (pag- 5-6 sentenza primo grado):
“…è ragionevole ritenere che il procedesse a velocità notevolmente superiore al limite vigente Per_1
(50km/h) e, comunque, non consona allo stato dei luoghi (tratto di strada curvilineo).
Diversamente, non si spiegherebbe la circostanza che non sia riuscito a controllare il mezzo pur avendo effettuato – in un contesto di strada asciutta e senza anomalie (vd. rapporto CC) – ben due frenate, che lasciarono impresse sul suolo tracce della rispettiva lunghezza di mt. 11,80 e 7,50.
Ciò depone, evidentemente, per una velocità eccessiva e per un approccio di guida improprio rispetto ad un tratto di strada in più punti curvilineo.
In sostanza, il non riuscì a “tagliare” la curva a destra né a controllare il mezzo in regime di Per_1
frenata: di qui la ragionevole convinzione che andasse troppo veloce e che la condotta di guida fosse completamente negligente.
A ben vedere, depongono per la eccessiva velocità plurime e convergenti circostanze:
- gli elementi di conoscenza forniti dal , che, come si è visto, fece riferimento ad un repentino Tes_7
scarrocciamento della moto, precisando di non esser riuscito a vedere il corpo del motociclista, se non successivamente, nella scarpata sottostante;
- l'intensità e la lunghezza delle due frenate;
- i danni riportati dalla moto (vd. fotografie in atti e descrizione dei Carabinieri, ove si fa riferimento a danni diffusi su tutto il mezzo, eccettuata la sola parte posteriore);
- la violenza dell'impatto testimoniata dallo stesso;
Tes_7
- la circostanza che un piantone del guard rail sia stato addirittura sradicato dalla propria sede.”
Rilevava, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta in atti dalla stessa attrice testimoniava di un tratto di strada che versava in condizioni normali e “non presentava, in sé, condizioni di significativa pericolosità”, e che nel rapporto dei Carabinieri si dava conto di una strada asciutta e priva di anomalie. Aggiunge ancora il Giudice di primo grado che
"Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante" (Cass. Civ., Sez. III, 04-11- 2003, N. 16527). Nella fattispecie, non è dimostrato che quel tratto di strada fosse pericoloso nel senso di determinare un alto rischio di pregiudizio in un contesto di normale interazione con la realtà circostante: non è stato dimostrato, per esempio, che in condizioni di normalità siano mai avvenuti incidenti in quel preciso punto. E, sicuramente, il conducente non ha interagito in maniera normale con la realtà circostante, per tutte le ragioni già esposte in punto di velocità e condotta di guida.”
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria attorea e, tenuto conto della “complessità ed assoluta specificità delle questioni sottese alla definizione del giudizio”, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante impugna la decisione, per i seguenti motivi:
1)erronea ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro;
errata ricostruzione dei limiti di velocità del tratto di strada e della velocità tenuta dal in occasione del Per_1
sinistro, con conseguente errore nella valutazione del suo comportamento;
errata valutazione delle prove documentali, con riguardo al difetto di manutenzione e alla pericolosità della strada.
Il primo motivo di gravame si articola in plurime censure. L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro compiuta dal primo Giudice e, nello specifico, l'errore nell'aver ritenuto che nel tratto di strada in questione il limite di velocità fosse di 50 km/h, anziché di 90 km/h, come previsto dall'art. 142 C.d.S., trattandosi di strada provinciale extraurbana secondaria (S.P. 65 Km 26+230, come si legge dal rapporto dei CC pag.1 doc.1 fasc. attore I°) e, a dimostrazione di ciò, afferma che, nella relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, nulla veniva segnalato con riguardo alla velocità, e nessuna sanzione era stata comminata al motociclista relativamente al superamento dei limiti , per cui deve ritenersi che il viaggiasse ad Per_1
una velocità consentita e comunque consona allo stato dei luoghi, pertanto nessuna responsabilità potrebbe essergli imputata nel sinistro di cui è stato vittima.
In secondo luogo, lamenta l'errata valutazione delle prove documentali, con riguardo al difetto di manutenzione e alla pericolosità della strada, affermando che l'allegazione del difetto di manutenzione cui si riferiva la parte attrice non riguardava le condizioni della sede stradale, bensì la mancata apposizione della segnaletica idonea ad evitare pericoli per gli utenti , e che la prova di tale omissione da parte dell'ente convenuto, trascurata dal Giudice di prime cure, troverebbe pieno riscontro dal semplice esame della produzione documentale ove emerge per tabulas come il luogo del sinistro, prima dell'incidente mortale occorso al fosse privo di ogni e benché minimo segnale di Per_1
pericolo di dosso e doppia curva pericolosa (doc.n.2 fasc. attore I° / doc.n.11 cartella A) foto da 11-12-13-28 fasc.att.I°) nonché fosse privo di un guard-rail regolamentare e correttamente posizionato (doc.n.11 cartella C) foto 29 – doc.n.11 cartella E) foto 48-49 fasc.att.I°).
2)errata interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c.; mancata prova del caso fortuito e, nello specifico, errore del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento della vittima integrasse caso fortuito, sebbene tale circostanza non fosse stata provata da parte della convenuta;
Controparte_1
3)errore del primo Giudice per non aver correttamente valutato le risultanze probatorie in primo grado e per non aver ritenuto come non contestate , e quindi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., una serie di circostanze allegate dalla parte attrice, idonee di per sé a far ritenere sussistente la responsabilità della parte appellata (in particolare: a) la pericolosità e l'insidia del tratto di strada teatro del sinistro mortale;
b) l'omessa manutenzione, vigilanza e custodia della strada;
c) il mancato rispetto dell'obbligo di posizionamento dei segnali di pericolo di doppia curva pericolosa e dosso;
d) la circostanza che la , solo dopo il sinistro mortale, ha Controparte_1
provveduto ad apporre i predetti segnali di pericolo;
e) la circostanza che la detta strada è arteria viaria di grande importanza e su cui si sono verificati numerosi sinistri stradali e soprattutto mortali (doc.n.10 fasc. attrice I° grado); f) l'erroneo posizionamento e tipologia del guard-rail in quel tratto di strada;
g) non è stato contestato che l'insidia ed il pericolo della strada fossero imprevedibili e non visibili;
h) la mancata conoscenza da parte del del tratto di strada); i) errore nel non aver ammesso i mezzi di prova Per_1
richiesti.
Infine, l'appellante riproponeva le domande risarcitorie, iure proprio e iure successionis, respinte in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
che, contestando le censure mosse dalla parte appellante, riteneva il gravame
[...]
infondato e chiedeva, quindi, la conferma della decisione di primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, alla prima udienza del
15.10.2020 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.03.2021, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Tuttavia, successivamente al deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 28.07.2022, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva disposta CTU cinematica nominando quale consulente l'Ing. il quale provvedeva a depositare la relazione in Persona_2
data 20.02.2023.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. poi rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 09.01.2024 stante le intervenute dimissioni del GACA nominato relatore. Veniva infine fissata l'udienza collegiale, svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa era nuovamente trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio, all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa: la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Prima di esaminare nel merito le censure di parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e le risultanze della ctu cinematica espletata in questo grado, appare opportuno richiamare il quadro giuridico di riferimento in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. (sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Per quanto concerne poi il contegno del danneggiato, la Suprema Corte, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass
03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886) ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Peraltro, “nell'ottica dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
Tale orientamento è ribadito anche dalla recentissima giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia
“quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; quindi il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Le risultanze della ctu e la ricostruzione del sinistro occorso al Per_1
Ciò premesso in punto di diritto, si rileva che, con ordinanza del 28.07.2022, questa
Corte, ritenuto che “il Tribunale non abbia adeguatamente approfondito l'aspetto dell'interruzione del nesso causale tra cosa pericolosa e danno piuttosto che del mero concorso di colpa del motociclista”, ha rimesso la causa sul ruolo, e ha disposto l'espletamento di una ctu cinematica nominando all'uopo l'Ing. e formulando il seguente quesito: “descritti i Persona_2
luoghi con le loro caratteristiche dell'epoca del sinistro mortale (come da atti e documenti depositati dall'attore incontestati), ed effettuati sopralluoghi e rilievi verifichi:
- se le caratteristiche dell'andamento di tratto siano rimaste invariate, accerti se il dosso impediva o meno ed in che misura ai motociclisti in transito la visuale della successiva discesa con doppia curva;
- se sulla scorta dei dati raccolti dai Carabinieri intervenuti nella relazione del sinistro sullo stato dei luoghi, del veicolo, del motociclista esanime, si possa ricostruire la velocità del veicolo nell'affrontare il dosso e quella dello schianto contro il guardrail;
-se la velocità del motociclo fosse compatibile con la visibilità della doppia curva od alternativamente della non visibilità data dal dosso precedente;
- quale sarebbe stata la velocità che avrebbe consentito alla vittima di oltrepassare il tratto senza rischio di perdita del controllo, ed anche quella che avrebbe almeno evitato gravi lesioni /morte;
- se ivi il limite di velocità dell'epoca fosse in loco quello di 90 km/h od altro;
riferendo altresì ogni circostanza utile a commento dell'episodio.”
Occorre quindi esaminare gli esiti della ctu.
Per quanto concerne lo stato dei luoghi all'epoca del tragico sinistro e il raffronto con quello attuale, il consulente nominato d'ufficio ha accertato quanto segue:
“Il luogo del sinistro è la SR 65, strada ad unica carreggiata e doppio senso di circolazione, che nel tratto in questione (al km 26+200 circa), in direzione Borgo San Lorenzo, dopo un andamento pressoché rettilineo per circa 240 metri dal ristorante il Giro di (in uscita dal centro abitato di Per_3
OL) forma un dislivello, raccordandosi con una doppia curva prima a destra e poi a sinistra.
La presenza e la forma del dislivello (cunetta con successivo dosso), limita la visuale della successiva curva destrorsa (si vedano le foto della vista della curva di figura 3 e 4); ad oggi la curva è avvistabile grazie ai pannelli delineatori presenti sulla curva. In assenza di tali pannelli (come all'epoca del sinistro), la curva non era visibile prima del dosso;
solo in prossimità del segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti (posto a circa 55 metri dall'inizio della curva) era possibile vedere interamente la curva senza bisogno dei pannelli delineatori.
Sebbene il tracciato della strada sia rimasto inalterato dall'epoca del sinistro, è possibile osservare che ad oggi sussistono le seguenti differenze:
- Il manto stradale appare rifatto;
- Il guardrail a protezione della curva luogo del sinistro (originariamente di tipo a doppia onda) è stato sostituito con guardrail a triplice onda (si veda foto 5 e 6 di allegato 2 alla presente relazione a confronto con la sottostante figura 12);
- La segnaletica è stata integrata, con l'aggiunta al Km 26+450 circa, del segnale di pericolo presenza cunetta e doppia curva pericolosa (si veda foto in allegato 2 alla presente relazione a confronto con la sottostante figura 11) e con n°4 pannelli delineatori di curva pericolosa posti sopra il guardrail di protezione della curva destrorsa luogo del sinistro (si veda foto 5 e 6 di allegato 2 alla presente relazione
a confronto con la sottostante figura 12).
(….) In conclusione, all'epoca del sinistro, era possibile vedere interamente la curva solo in prossimità del culmine del dosso (ove è posto solo un segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti) ovvero solo a circa 55 metri dall'inizio della curva. Ad oggi, invece, grazie all'aggiunta del segnale di pericolo presenza cunetta e doppia curva pericolosa (posto in precedenza, circa alla progressiva km 26+450) e all'aggiunta dei pannelli delineatori sopra il nuovo guardrail a tripla onda a protezione della curva luogo del sinistro, la curva destrorsa, può considerarsi adeguatamente segnalata.” (pag. 14 -
15 ctu).
Per quanto riguarda poi la velocità tenuta dal nell'affrontare il dosso, il ctu, Per_1
applicando il principio di conservazione dell'energia sulla base dei danni permanenti subiti dal guardrail e presenti sul motociclo, dopo aver stimato la velocità d'urto del motociclo contro il guardrail in 36 km/h, ha calcolato una velocità di marcia pari a circa
81 km/h ed ha stimato che “ad una velocità inferiore a 77 km/h, sarebbe stato possibile oltrepassare il tratto di strada senza perdere il controllo del motociclo” (cfr. pag. 18 relazione).
Infine, in merito al limite di velocità vigente all'epoca del fatto sul tratto direzione Borgo
San Lorenzo della SR 65 teatro del sinistro (“se ivi il limite di velocità dell'epoca fosse in loco quello di 90 km/h od altro” l'Ing. così ha risposto (vd. pag. 18-19 relazione): Per_2
“- il limite di velocità sul tratto della SR65 luogo del sinistro, pur classificabile come strada extraurbana secondaria, è ad oggi 50 km/h, non solo nel centro abitato di OL, ma anche nei tratti precedenti
e successivi a detto centro abitato;
- non sussistono specifiche ordinanze che abbiano cambiato nel tempo tale limite di velocità;
- al paragrafo 4.3 è stata stimata una velocità limite di percorribilità (a velocità costante) del tratto di curva oggetto del sinistro pari a circa 77 km/h, configurabile come “limite tecnico” del tratto di strada.
Per quanto sopra è possibile affermare che il limite di velocità del tratto di strada in esame fosse all'epoca del sinistro (come oggi) pari a 50 km/h.
Precisando quanto segue: “Va però segnalato che, per quanto verificato nel corso degli accertamenti, all'epoca del sinistro fosse assente non solo il segnale di limite di velocità di 50 km/h prima del centro abitato di OL (oggi presente alla progressiva Km 27+60), ma, fatto ben più grave, il segnale di pericolo per presenza cunetta (o dossi) e doppia curva pericolosa (oggi presente al Km 26+450).
Tutt'oggi, partendo dal ristorante “Il Giro di Bacco” e procedendo lungo la SR65 in direzione Borgo
San Lorenzo, non si incontrano segnali verticali indicanti il limite di velocità (se non più avanti dopo
l'intersezione con la SP 129), tuttavia il segnale di pericolo per presenza cunetta (o dossi) e doppia curva pericolosa, oltre ai pannelli delineatori (oggi presenti sul guardrail a tripla onda posto a protezione della curva), avvisano l'utente della strada della presenza del dislivello e della doppia curva.
L'assenza del segnale di pericolo per presenza di dislivello e doppia curva pericolosa ha, quindi, indotto in errore il Sig. che, non vedendo la curva (coperta dal dislivello), non ha mantenuto una velocità Per_1
tale da poter conservare il pieno controllo del proprio mezzo.”
Il ctu, inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del ctp di parte appellata Geom.
(secondo cui “non esiste strada che non abbia tratti più o meno pericolosi” e che gli Per_4
utenti della strada debbano regolare la velocità in modo da poter “conservare il controllo del proprio veicolo”), ha replicato evidenziando che “i punti pericolosi della strada debbano essere protetti ed adeguatamente segnalati, questo proprio al fine di consentire agli utenti della strada di adeguare la velocità” ed ha ribadito la circostanza che “proprio dopo il presente sinistro, l'odierna parte appellata, al tempo gestore della strada, provvedeva a proteggere meglio il punto pericoloso con un guardrail a tripla onda di tipo H2 e soprattutto a segnalarlo adeguatamente con l'aggiunta del segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa (posto alla progressiva chilometrica 26+450 della SR65)
e l'aggiunta dei pannelli delineatori sopra il guardrail.” (pag. 22 relazione). Ancora , in risposta alle osservazioni del ctp di parte appellante circa il limite di velocità della strada, ha confermato la sua valutazione, ovvero che il limite di velocità del tratto in esame fosse all'epoca del sinistro, come oggi, pari a 50 km/h, ed ha concluso affermando che
“L'assenza di un'adeguata segnaletica (segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa e pannelli delineatori sul guardrail), non può considerarsi causa esclusiva del sinistro (come asserito dalla parte appellante), ma solo causa secondaria, dal momento che la causa principale del sinistro è da ricercarsi nella condotta di guida del Sig. ed in particolare nella velocità di marcia, sensibilmente Per_1
superiore al limite di velocità della strada e anche superiore (se pur di poco) alla velocità limite (inteso come “limite tecnico”) del tratto di curva oggetto del sinistro.” (pag. 23 relazione).
Riportate in sintesi le risultanze della ctu, si evidenzia che l'appellata Controparte_1
nella propria comparsa conclusionale (pag. 2) ha rilevato che “L'elaborato
[...]
peritale, se epurato dai giudizi meramente soggettivi, riporta dei dati oggettivi ed incontestabili dai quali emerge come il tragico evento si è verificato per esclusivo fatto e colpa del danneggiato, che procedeva ben oltre il vi-gente limite di velocità, perdendo autonomamente il controllo del mezzo condotto e rovinando a terra” e che il fatto poi che, a distanza di mesi dall'evento, sia stata apposta segnaletica attestante la presenza di dosso e curve nulla adduce a sostegno della tesi della Sig.ra dal momento che l'installazione da parte di una pubblica amministrazione di Parte_1
segnaletiche ulteriori rispetto a quelle già presenti non ha alcun contenuto confessorio della loro insufficienza .
Parte appellante, invece, sostiene - da un lato - che la consulenza tecnica d'ufficio ha dimostrato l'insidiosità e pericolosità della strada, per la presenza di un dosso/cunetta ed una doppia curva, nonché per la mancanza di manutenzione e l'omessa apposizione della idonea segnaletica di pericolo e che, dunque, la eventuale presenza dei segnali avrebbe certamente consentito al di oltrepassare il tratto di strada senza che si Per_1
potesse verificare il sinistro mortale;
dall'altro lato, però, contesta quanto affermato dal ctu sul limite di velocità di 50 km/h vigente all'epoca del sinistro sul tratto stradale in esame, in quanto frutto di una mera presupposizione, senza alcun riscontro oggettivo
(vd. pag. 7 seconda comparsa conclusionale appellante).
Tanto premesso, le conclusioni a cui è giunto il perito d'ufficio Ing. circa il limite Per_2
di velocità vigente nel tratto di strada extraurbana in questione - indicato in 50 km orari - non possono essere condivise : invero, dopo aver qualificato il tratto di strada teatro dell'incidente come strada extraurbana secondaria , ha ritenuto esservi un limite di velocità di 50 km, senza motivare l'affermazione. Infatti sul percorso stradale in questione non vi era un segnale che indicasse tale limite , per cui deve trovare applicazione l'art. 142 del codice della strada che dispone :”ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali” . Pertanto, deve concludersi che nel tratto ove ha perso il controllo del Per_1
mezzo , il limite di velocità era di 90 km orari, proprio in quanto il motociclista percorreva una strada extraurbana secondaria , che si caratterizza per avere un'unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine poste ai lati del tracciato stradale.
Quanto alla velocità di guida tenuta dal nell'affrontare il dosso , il perito l'ha Per_1
calcolata in circa 81 km/h , quindi entro il limite consentito;
tuttavia ha posto in risalto il fatto che , se avesse proceduto a bordo del mezzo da lui condotto ad una velocità Per_1 inferiore a 77 km/h, sarebbe stato possibile oltrepassare il tratto di strada senza perdere il controllo del motociclo” (cfr. pag. 18 relazione) . Tale valutazione è stata espressa sul piano strettamente tecnico, ma può ritenersi che ha perso il controllo del mezzo da lui condotto per Per_1
una serie di concause: la velocità non adeguata, la presenza di una visuale limitata dalla presenza di un dosso , per cui si è trovato ad affrontare una doppia curva non segnalata, una certa imperizia nel controllare il motociclo, tanto è vero che , dopo aver bruscamente frenato , è stato sbalzato dal mezzo che , privo di controllo, ha scivolato sull'asfalto, per poi andare ad urtare contro il guard rail. Deve concludersi, quindi , che il soggetto danneggiato ha violato l'art. 141 del codice della strada, norma che prescrive , tra l'altro, al comma 1 che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ,allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura ,sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
al comma 3 statuisce che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve , in prossimità delle intersezioni ….” . Può ritenersi, dunque, che
, in presenza di un dosso non segnalato, che comunque gli impediva di avere una Per_1
visuale adeguata, quindi di scorgere la presenza di due curve di direzione contraria, avrebbe dovuto rallentare e tenere una velocità che gli consentisse di conservare il controllo del mezzo e compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza ( art. 141 , co 2 C.d.S ) . Sotto questo profilo , pertanto, si deve rilevare come la mancanza dei cartelli che indicassero la presenza dei pericoli per la circolazione , avrebbe dovuto indurre a rallentare la sua marcia per affrontare la doppia curva che , superato il Per_1
dosso , si apprestava a percorrere . Non si può non considerare , peraltro, che la mancata collocazione dei segnali di pericolo, derivanti dalla presenza della cunetta e di una doppia curva pericolosa, e dei 4 pannelli delineatori della curva pericolosa posti sopra il guardrail di protezione della curva destrorsa, luogo del sinistro (oggi presenti), ed il fatto che fosse possibile vedere interamente la curva solo in prossimità del culmine del dosso (ove è posto un segnale di pericolo generico con pannello integrativo di rischio allagamenti), ovvero solo a circa 55 metri dall'inizio della curva , costituiscono circostanze che hanno certamente concorso al verificarsi dell'evento dannoso, in quanto hanno comunque impedito al motociclista di avvistare tempestivamente la presenza delle curve e adeguare la velocità del motociclo.
Applicati dunque al caso di specie i principi giurisprudenziali richiamati , la condotta del per quanto connotata da profili di colpa , perchè assunta in violazione delle Per_1
norma del codice della strada , non può certamente integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, come invece ha ritenuto il primo giudice;
la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. , infatti, si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore - il caso fortuito - che non attiene ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il medesimo danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (tra le varie, cfr. Cass. 20 luglio 2002, n. 10641).
Nella specie, il giudice di primo grado ha riconosciuto che la caduta del motociclista costituì diretta ed unica conseguenza della sua condotta imprudente , per cui ha ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l'evento, ossia si fosse inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Comportamento costituito da scarsa attenzione e mancata accortezza, difforme rispetto a quello richiesto nel condurre il mezzo nelle condizioni di tempo e luogo nel quale si è ritrovato il danneggiato. Tuttavia non si è considerato che, per assicurare la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare, qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo
2006, n. 5445; Cass.4 ottobre 2013, n. 22755). Tuttavia, così argomentando, la sentenza non s'è adeguata al principio giurisprudenziale enunciato, in quanto ha omesso del tutto di valutare se la condotta dell'infortunato avesse assunto, per l'efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità. In altri termini, non ha affatto stimato se l'infortunato stesso avesse fatto un uso anormale della cosa, così singolare da non poter essere neppure prevedibile nell'ordinarietà degli eventi . Nè ha valutato se il comportamento colposo del danneggiato potesse, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Il Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che la documentazione fotografica prodotta in atti dall'attrice raffigura un tratto di strada che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza , non versava in condizioni normali e “(non) presentava, in sé, condizioni di significativa pericolosità”, anche se nel rapporto dei Carabinieri si dava conto di una strada asciutta e priva di anomalie. E' stato più volte ricordato , infatti, che, nel tratto ove si è verificato l'incidente, non erano segnalati la presenza di una cunetta e di una doppia curva pericolosa, situazione che ha certamente favorito la condotta di guida del danneggiato il quale, non conoscendo quel tratto di strada e ignaro della descritta conformazione , non è stato in condizione di adeguare la velocità alle sue caratteristiche e si è improvvisamente imbattuto in un dislivello e in una doppia curva pericolosa che , unitamente alla velocità non consona allo stato dei luoghi, ha favorito la perdita di controllo del mezzo e la caduta. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che la strada non presentasse condizioni tali da renderla pericolosa;
tuttavia l'argomento che il primo
Giudice ha posto a fondamento della decisione, oltre ad essere smentito dalla documentazione acquisita e dalla relazione del ctu, appare comunque irrilevante, in quanto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008 (Rv. 605943 -
01). Assume , altresì , il primo Giudice che conoscesse la conformazione della Per_1
strada , in quanto presume - senza tuttavia alcun supporto probatorio - che il danneggiato all'andata avesse percorso la strada in senso contrario . La tesi non può essere condivisa , non soltanto perché risiedeva a Cesena e non risulta avesse già Per_1
frequentato i luoghi , ma anche perché non è stato possibile ricostruire quale fosse il percorso seguito dal motociclista per arrivare al ristorante, dove aveva pranzato con alcuni amici e dal quale era ripartito poco prima del tragico incidente.
Il comportamento tenuto dal pertanto, non risulta assolutamente imprevedibile e Per_1
incauto, al punto da aver costituito la ragione unica e determinante dello sbandamento del motociclo e della caduta, ma si deve ritenere che egli abbia concorso per colpa nella causazione del fatto dannoso, in una percentuale che si stima nel 60% , ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con il restante 40% che deve essere posto a carico dell'appellata
, in ragione dell'omessa indicazione dei cartelli di pericolo Controparte_1
richiamati in precedenza . E' significativo che, in seguito al sinistro per cui è causa , sia stato apposto un guardrail a tripla onda di tipo H2 - per la protezione del punto pericoloso - , sia stato aggiunto il segnale di pericolo per dislivello e doppia curva pericolosa (posto alla progressiva chilometrica 26+450 della SR65) , e siano stati collocati dei pannelli delineatori sopra il guardrail, a riprova che in quel tratto la strada aveva caratteristiche che la rendevano pericolosa .
La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata, accogliendo la domanda risarcitoria nei termini che verranno specificati, ma riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura sopra indicata. Per_1 La quantificazione del danno da risarcire.
Con riferimento al quantum debeatur, nell'atto di citazione di primo grado, ed anche in questa sede di gravame, , premettendo di essersi ritrovata vedova alla Parte_1
giovane età di 39 anni, con i due figli , di anni 9, ed di anni 20, ha Per_5 Parte_2
chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio a seguito della perdita del proprio marito nelle forme del danno morale, inteso come patema d'animo e sofferenza interiore, del danno biologico quale danno alla vita di relazione, nonché del danno esistenziale, atteso lo sconvolgimento alla propria vita derivato dalla morte del proprio coniuge e, quindi, dalla perdita del rapporto parentale.
Sul danno iure proprio.
La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca;
tuttavia, nel caso di specie, non è stata allegata e provata dall'attrice alcuna compromissione della sua salute fisica/psichica,
a fronte della sofferenza patita, e dunque non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico, ma solo quella avente ad oggetto il danno derivante dalla sofferenza morale ed esistenziale.
Al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimus: Cass. n.
901/2018; Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 7748/2020) ha affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (e tale è certamente quello in esame, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 della Costituzione) il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta , deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico - relazionale), “atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. sez. III, sent. 17 gennaio 2018, n. 901). La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando che la vittima ed il superstite non convivessero, o che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253); la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
Nel caso di specie, dunque, la sofferenza patita da per la tragica Parte_1
perdita del proprio coniuge deve ritenersi provata e dev'essere considerata ai fini della liquidazione del danno parentale, considerato che i coniugi convivevano , e collaboravano nello svolgimento della vita familiare , avuto riguardo alla gestione delle risorse economiche e dell'educazione dei due figli nati dal rapporto della coppia .
Per la liquidazione trovano applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 le quali
(secondo il nuovo metodo elaborato nel 2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano) rispondono all'esigenza, stabilita dalla Corte di Cassazione, di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Infatti “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.
10579/21).
Quindi, in relazione al trapasso del coniuge la Corte attribuisce nel Persona_1
dettaglio il seguente punteggio:
-20 punti in relazione all'età della vittima al momento del decesso (nascita Per_1
20/10/1961 – morte 25/03/2006: anni 45 );
-22 punti in relazione all'età della superstite al momento della morte Parte_1
del coniuge (anni 39);
-16 punti perché vittima e superstite convivevano;
-12 punti in relazione alla sopravvivenza di altri componenti del nucleo familiare primario ( i due figli);
-30 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di coniugio . Si considerino , a tale proposito, la loro frequentazione giornaliera , la condivisione regolare delle festività e in genere del tempo libero vissuto in famiglia, il forte choc vissuto da rispetto alla notizia improvvisa della Parte_1
morte, avvenuta sul colpo , del proprio coniuge, la perdita di un punto di riferimento essenziale , tenuto conto altresì dell'età dei figli al momento del decesso del padre
( 9 anni, 20 anni ), entrambi ancora dipendenti dai propri genitori . Per_5 Parte_2
Perciò, a fronte del suesposto punteggio complessivo, la Corte riconosce a Parte_1
la somma di € 336.500,00 , per la perdita del proprio congiunto, importo che
[...]
deve essere abbattuto del 60%, correlato alla percentuale di corresponsabilità del Per_1
nella causazione del sinistro , per un totale di euro 134.600. Trattandosi di un debito di valore, tale somma dev'essere devalutata alla data del fatto, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo così determinato , degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale iure proprio, l'odierna appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado così ha dedotto: “L'evento dannoso ha anche causato un danno patrimoniale all'odierna attrice che, come anzidetto, conduceva una vita economicamente serena grazie all'attività imprenditoriale del proprio coniuge. E' del tutto evidente che il grave danno patrimoniale subito dalla sig.ra possa essere computato tenendo in considerazione i Parte_1
redditi prodotti dal del de cuius come attestati nella dichiarazione dei redditi. A tale voce di danno vanno aggiunte anche le spese funerarie nonché per la cessazione dell'attività imprenditoriale e consequenziali oneri. Si ritiene che tale voce di danno non possa essere inferiore ad €. 400.000,00 e, comunque, a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria anche alla luce delle produzioni documentali (doc.n.3)” e ciò
è stato ribadito anche nell'atto di appello (vd. pag. 22-23 atto di appello).
Per quanto riguarda tale voce di danno, risulta adeguatamente provata la spesa di €
2.100,00 per spese funerarie di cui alla fattura n. 107/2006 del 20.04.2006 delle
Onoranze Funebri (vd. doc. n. 9 allegata alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice), importo che va decurtato del 60%, per via del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, per un totale di euro 840,00 .
Per il resto , parte appellante non ha specificato l'oggetto della domanda, perchè non ha chiarito se il danno patrimoniale di cui chiede il risarcimento debba essere calcolato dal momento del sinistro fino alla domanda giudiziale, oppure dal momento del sinistro sino alla liquidazione del giudice o, infine, se, oltre a questo danno, venga chiesto anche il danno futuro, ossia quello che si verificherà dopo la sentenza del giudice che lo liquida e fino al momento in cui il avrebbe continuato a percepire reddito: in Persona_1
questo caso , peraltro , sarebbe carente sia la base di calcolo, costituita dalla retribuzione media dell'intera vita lavorativa del soggetto, sia l'individuazione della c.d. "quota sibi", da scomputare prima di applicare il coefficiente di capitalizzazione, su cui parte appellante non ha specificato alcunchè.( sul punto, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 – 02 : "Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano". Conforme, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017 (Rv. 644007 - 01).
Sotto questo profilo , i documenti prodotti dall'appellante ( le dichiarazioni dei redditi percepiti da negli anni 2004, 2005, 2006 ), non sono sufficienti a Persona_1
supportare il preteso risarcimento del danno patrimoniale, considerato il contenuto generico della domanda , per cui sarebbe superflua anche la nomina di un ctu, come sollecitata nell'atto di appello . Né può soccorrere al riguardo la prova testimoniale richiesta nel corso del giudizio di primo grado e riproposta con l'atto di appello , in quanto le circostanze dedotte non sono idonee a provare , neppure indirettamente , il danno patrimoniale asseritamente patito dall'appellante, in seguito alla morte del coniuge.
Sul danno non patrimoniale iure successionis
La sig.ra ha chiesto, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_1
successionis nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e di danno
“catastrofale”, quantificandolo nell'importo di euro 90.000,00, affermando che “tale voce di danno è maturata a seguito della circostanza che ha visto il spegnersi dalle ore 15.00 Persona_1
(ora del sinistro) circa alle ore 15:45 (ora del constatato decesso) del 25 marzo 2006” (vd. pag. 6 atto di citazione primo grado e pag. 23 atto di appello).
Tale voce di danno, tuttavia, non può essere riconosciuta, non sussistendo nel caso di specie i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la sua configurazione.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la persona che sopravviva per un certo tempo , e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale che può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo
è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, ma diversa è la loro consistenza reale. Infatti, il primo, danno biologico terminale, ha fondamento medico legale ed è caratterizzato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra l'evento e la morte;
prescinde dallo stato di coscienza della vittima e, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della S.C., è risarcibile qualora tra l'evento lesivo e il decesso sussista “un apprezzabile lasso di tempo” e, precisamente, se la sopravvivenza all'evento lesivo sia superiore alle 24 ore (vd. ex plurimus: Cass.
2158/2020), perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo (Cass. n.
18056/19). Il danno catastrofale, invece, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo di sofferenza nella constatazione dell'approssimarsi dell'exitus (Cass.
n. 18056/19) e presuppone la prova della lucida percezione dell'approssimarsi della morte, consistendo nella percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, (Cass. n. 28989/19, n. 26727/2018), il cui risarcimento deve tener conto dell'intensità del patimento provato.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste né l'apprezzabilità dell'intervallo temporale tra evento e morte, né risulta dimostrato che la vittima sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Invero, il sinistro è avvenuto alle ore 15.00 circa e dal “verbale di ricognizione di rimozione del cadavere” allegato alla relazione dei Carabinieri intervenuti
è riportato quanto segue: … “Giunti sul posto trovavamo personale sanitario del 118 coordinato dal dr. che dopo un lungo e vano tentativo di rianimare il corpo di Persona_6 Per_1
alle ore 15.45 ne costatava il decesso per “ ,
[...] Persona_7
IN ASISTOLIA, MIDRIASI BILATERALE E CIANOSI A MANTELLINA”. Il predetto medico riferiva, che, giunto sul posto, aveva rinvenuto la persona, apparentemente in assenza di funzioni vitali….”
Le spese di lite. La riforma della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
In questo caso, considerato che all'esito del complessivo giudizio è stato riconosciuto in capo alla vittima del tragico sinistro un concorso di colpa nella misura Persona_1
del 60%, si reputa congrua la compensazione al 60% delle spese del primo e secondo grado, con il restante 40% a carico della . Controparte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in relazione alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio ed applicati i parametri medi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche).
P.Q.M.
la Corte di Appello di FI, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni diversa eccezione disattesa e respinta, Parte_1
così statuisce: in riforma della sentenza n. 3383/2018 del Tribunale di FI, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della nella determinazione Controparte_1
del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa della vittima nella misura del Per_1
60% , condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 134.600, a titolo di danno non patrimoniale per la perdita
[...]
del rapporto parentale, e di euro 840,00, a titolo di danno patrimoniale, per un totale di euro 135.440, oltre interessi e rivalutazione, come indicato in motivazione, oltre ulteriori interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo;
condanna la al pagamento - nella misura del 40 % - delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio , liquidate per l'intero in euro 14.103, per il primo grado, e in euro 14.317,00, per il grado di appello, oltre 15% per spese generali, iva e cap.
Compensa , per il resto, il pagamento delle spese di lite .
Così deciso in FI , nella camera di consiglio del 04.10.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Alberto Panu Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni