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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 897/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/03/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacobone Annalisa, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla piazza Terme n. 11, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Minerva Giuseppe, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via
Ciro Menotti n. 30, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Spinazzola il 26/7/2004 CP_1
(atto n. 11; parte II;
serie A;
anno 2004).
Con decreto del 12/3/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
13/3/2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 16/5/2025 si è costituita , non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione personale, ma opponendosi alle conclusioni del ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti e depositata telematicamente il 15/10/2025.
All'udienza del 19/11/2025, previa riunione al presente procedimento degli atti del giudizio iscritto al r.g.
n. 899/2025, le parti - presenti personalmente- hanno confermato l'impossibilità di una riconciliazione ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni già indicate nella convenzione del 15/10/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori, e non sono in contrasto con gli interessi degli Persona_1 Persona_2 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai minori e ai rapporti economici tra le parti, anche nell'interesse del figlio
[...]
, maggiorenne ed economicamente non indipendente, in conformità agli interessi dei Persona_3 minori ed alle norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Spinazzola il 26/7/2004 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 15/10/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spinazzola, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/03/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacobone Annalisa, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla piazza Terme n. 11, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Minerva Giuseppe, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via
Ciro Menotti n. 30, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Spinazzola il 26/7/2004 CP_1
(atto n. 11; parte II;
serie A;
anno 2004).
Con decreto del 12/3/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
13/3/2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 16/5/2025 si è costituita , non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione personale, ma opponendosi alle conclusioni del ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti e depositata telematicamente il 15/10/2025.
All'udienza del 19/11/2025, previa riunione al presente procedimento degli atti del giudizio iscritto al r.g.
n. 899/2025, le parti - presenti personalmente- hanno confermato l'impossibilità di una riconciliazione ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni già indicate nella convenzione del 15/10/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori, e non sono in contrasto con gli interessi degli Persona_1 Persona_2 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai minori e ai rapporti economici tra le parti, anche nell'interesse del figlio
[...]
, maggiorenne ed economicamente non indipendente, in conformità agli interessi dei Persona_3 minori ed alle norme imperative.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Spinazzola il 26/7/2004 alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 15/10/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spinazzola, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia