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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa DI GR Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6201/2021 R.G.
promossa
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carmelo C.F._1
DO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Ricorrente
CONTRO
, nato in [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
- Resistente contumace _______________________________________________________________
Oggetto: IV. Tribunale di Catania - Prima sezione civile 2
_______________________________________________________________ Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, previa assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/05/2021, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 31.03.1990, in Furci Siculo, con dalla unione con il CP_1
quale non sono nati i figli.
Al riguardo ha dedotto che con sentenza n. 402/2015, il Tribunale di Messina, a definizione del giudizio iscritto al n. 8162/2009 R.G., aveva pronunciato di separazione personale dei coniugi, addebitandola a senza nulla statuire in merito ai CP_1
rapporti economici tra le parti.
La ricorrente ha dichiarato, altresì, di non essersi più riconciliata con il marito ed ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito neanche nella fase CP_1
prettamente contenziosa successiva all'udienza presidenziale e la causa, senza alcuna attività istruttoria, sulla base della documentazione acquisita, è stata posta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente CP_1 Tribunale di Catania - Prima sezione civile 3
_______________________________________________________________ deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio
2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi
- a decorrere dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 402/2015 pronunciata dal
Tribunale di Messina il 17.02.2015 nel procedimento recante n. 8162/2009 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In assenza di ulteriori domande nessun'altra statuizione va emessa.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Furci Siculo, in data 31.03.1990, tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...] Tribunale di Catania - Prima sezione civile 4
_______________________________________________________________ Furci Siculo dell'anno 1990, al N. 1 della Parte II, Serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Furci Siculo di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Eleonora N. V. Guarnera DI GR