Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente;
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 970/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
REATTI DOLORES,
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
PRAMPOLINI ELENA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza presidenziale n. cronol. 3049/2017 del 7/11/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione pagina 1 di 8
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE
I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i collaterali materni e paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita dei figli minori sarà invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale gli stessi si trovano di volta in volta.
I figli minori e rimarranno collocati presso la madre ove Per_1 Per_2 manterranno anche la residenza ai fini anagrafici. Ogni variazione della residenza anagrafica e/o di fatto dei minori dovrà essere comunicata al padre.
2. DIRITTO DI VISITA
Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli quando vorranno, previo accordo con l'altro e compatibilmente con gli impegni scolastici e pagina 2 di 8 parascolastici dei minori stessi. Attesa l'età di e di , Per_1 Per_2 rispettivamente 17 e 15 anni, le parti sono concordi nel non prevedere un calendario di frequentazione prestabilito ma sarà il padre di volta in volta ad accordarsi direttamente con i figli.
3. CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il SI. si Parte_1 obbliga a corrispondere alla moglie, SI.ra entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, per dodici mensilità annue, la somma complessiva pari ad Euro 582,27//
(attuale contributo rivalutato) al mese, (€ 291,14 mensili per ciascun figlio).
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di marzo 2026, prendendo come indice di base quello del mese di marzo 2025.
Stante la circostanza che il SI. non provvedeva da alcuni mesi al Pt_1 pagamento del contributo al mantenimento, la SI.ra ha avviato la richiesta CP_1 di pagamento diretto al terzo datore di lavoro ex art. 473 bis n. 37 c.p.c.
In ragione di ciò a decorrere dal mese di Ottobre 2024 il terzo datore di lavoro
“ provvede a corrispondere mensilmente alla Controparte_2
SI.ra l'importo dovuto dal SI. a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della prole.
Le parti sono concordi nel proseguire la forma del pagamento diretto del dovuto e concordato contributo per il mantenimento dei figli minori, da parte del datore di lavoro.
Alla luce di ciò l'obbligo di pagamento posto in capo al SI. verrà Pt_1 ottemperato direttamente dal terzo datore di lavoro dello stesso SI. Pt_1
Qualora il rapporto di lavoro tra il SI. e l'attuale datore di lavoro “ Pt_1 [...]
dovesse cessare, il SI. acconsente affinché il Controparte_2 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento della prole venga corrisposto direttamente dal nuovo datore di lavoro.
Le parti hanno concordano inoltre che, sempre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'eventuale Assegno Unico Universale elargito da in CP_3
pagina 3 di 8 favore dei figli minori, ovvero ulteriori e futuri contributi previsti dallo Stato in favore della prole, spetterà nella misura del 100% alla SI.ra . CP_1
Il SI. pertanto rinuncia espressamente con il presente accordo a Pt_1 percepire il 50% di Sua spettanza, ragione per cui nessuna somma, a tale titolo, potrà essere oggetto di ripetizione da parte della SI.ra CP_1
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e riguardanti la salute, la cura e l'istruzione degli stessi e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese relative all'equitazione di ivi comprese le trasferte a Milano Per_1 saranno corrisposte integralmente dalla SI.ra CP_1
Per le restanti spese straordinarie si applica il seguente schema come da
Protocollo del Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 8 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Per quanto riguarda le spese relative al conseguimento della patente si evidenzia che il SI. è in possesso della patente CE e CQC (carta qualificata Pt_1 conducente) e che pertanto ha i requisiti richiesti dalla legge per eseguire le guide necessarie per il conseguimento della patente dei figli.
Qualora i figli non volessero effettuare con lui le guide necessarie per sostenere l'esame di guida, il SI. presta sin d'ora il suo consenso per partecipare al Pt_1
50% delle spese relative alle guide effettuate da una Scuola guida per un numero massimo di 10 lezioni a figlio. Presta comunque sin d'ora il suo consenso per la partecipazione nella misura del 50% alle altre spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che non intende prestare il proprio consenso, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (sms, e mail, fax etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della menzionata richiesta. In difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa stessa.
Le spese straordinarie che non sono specificatamente elencate nel summenzionato schema, dovranno essere sempre preventivamente concordate tra i coniugi. In caso contrario il coniuge che l'ha sostenuta non potrà richiedere all'altro il rimborso della propria quota di spettanza.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione del giustificativo.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese concordate e compartecipate sarà riconosciuto in capo ad entrambi i genitori nella pagina 5 di 8 misura del 50% ciascuno, pertanto entrambi i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture a nome dei figli.
4. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPATRIO
Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità validi per l'estero per i figli minori, impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni documento necessario a tal fine.
5. ALTRI PATTI
Mantenimento Coniugi
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e pertanto, ciascuno di loro rinuncia a qualsivoglia pretesa di mantenimento e/o di assegno divorzile.
Pagamento arretrati contributo al mantenimento della prole
Il SI. si è reso inadempiente del pagamento di n. 9 mensilità a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole per un ammontare complessivo di € 5.240,43//.
Il SI. si dichiara debitore della SI.ra per tale titolo, dell'importo Pt_1 CP_1 di € 5.240,43 che dovrà corrispondere in ratei da € 150,00// a decorrere dal mese di marzo 2025.
Spese straordinarie pregresse
Le parti si danno atto di non avere pendenze pregresse reciproche in merito alle spese straordinarie sostenute per la prole e che nulla è dovuto dall'uno all'altra a tale titolo.
Consenso per attività scolastiche
Il SI. presta sin d'ora il proprio consenso per tutte le attività scolastiche Pt_1 che i minori dovranno/vorranno effettuare.
Con il consenso qui espressamente rilasciato pertanto la scuola non sarà tenuta a richiedere alcuna preventiva autorizzazione al SI. in ordine ad attività Pt_1 scolastiche routinarie e/o extrascolastiche (a titolo esemplificativo gite scolastiche).
La spese per queste attività verranno sostenute per intero dalla SI.ra CP_1
6. SPESE LEGALI
pagina 6 di 8 Le spese legali della presente procedura nonché le spese vive, saranno interamente compensate tra le parti.
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda e fatto salvo per quanto differentemente previsto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione pregressa anche non specificatamente menzionata in tale accordo, fatto salvo l'esatto e corretto adempimento di quanto stabilito nel ricorso”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN PROSPERO il 15/07/2006 fra , nato a [...]
MODENA (MO) il 20/08/1979 e , nata a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 7 di 8 II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN PROSPERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2006 Atto n. 8 Parte II Serie A Uff. 2
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
pagina 8 di 8