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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/03/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 95/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 95 anno 2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennari Paolo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza Italia n. 11;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Forzanti Elena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CP_1
Via Barbarasa n. 23; Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 12.10.2023 tenutasi con modalità telematica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato CP_1 pagina 1 di 7 “come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, il in persona del sindaco pro Parte_1
tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata il 19.1.2022, con la quale era stata dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per l'incidente occorso a Pt_1 CP_1
in data 2.8.2018 e condannato il predetto ente al pagamento in favore del danneggiato della somma di €
16.733,84, oltre interessi di legge sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici
Org annuali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, e con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore . CP_1
L'appellante contestava, in primo luogo, l'an della pretesa attorea, affermando che nel caso di specie risultava violato il dovere di cautela - gravante sul soggetto che entra in contatto con la cosa - in misura tale da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, almeno, in maniera tale da determinare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; evidenziava infatti che, indipendentemente dalla scarsa visibilità della segnaletica di “stop”, il veva tenuto una condotta di guida assolutamente disattenta, tanto che non si era CP_1
avveduto dell'incrocio ove è entrato poi in collisione con l'altro veicolo coinvolto nel sinistro;
censurava poi il
quantum debeatur, sostenendo che il preventivo di spesa allegato agli atti non era idoneo a darne la prova, non essendo possibile desumere dal medesimo la differenza di valore del bene prima e dopo il sinistro, e che comunque sull'importo liquidato a tale titolo non doveva essere calcolata l'i.v.a., trattandosi di una somma mai versata dal danneggiato, il quale non solo non aveva mai riparato il veicolo coinvolto nel sinistro, ma lo aveva rottamato per acquistarne uno nuovo;
l'appellante pertanto chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di rigettare le avverse pretese risarcitorie, in tutto o in parte, stante la loro infondatezza;
con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via CP_1
preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, di rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni e, per l'effetto, confermarla;
in via subordinata, di pagina 2 di 7 dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è Pt_1
causa e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.733,48, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del nella produzione del Pt_1
sinistro per cui è causa e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.733,48, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
il tutto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio e domanda ex art. 96 c.p.c.
All'udienza collegiale del 12.10.2023, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del in punto di an della pretesa risarcitoria avanzata da è Parte_1 CP_1
fondato per le ragioni che seguono.
In tema di circolazione stradale, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada, prevede che “i conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Il precetto normativo appena richiamato detta una regola precisa in materia di circolazione stradale ed intersezioni, cioè quella della “massima prudenza”, la quale deve essere rispettata a prescindere dalla segnaletica orizzontale e/o verticale eventualmente presente sul manto stradale.
Nel caso di specie, tale regola risulta essere stata violata dal danneggiato . CP_1
Dalla documentazione fotografica in atti è ben visibile che l'incrocio ove avvenuto l'incidente è della tipologia a “T”, ossia quegli incroci dove non è possibile proseguire diritto, ed in cui la strada principale risulta essere la “strada del Sabbione” e cioè quella in cui doveva immettersi il che proveniva da CP_1
“strada delle Campore”, strada secondaria che interseca in maniera perpendicolare strada del Sabbione.
pagina 3 di 7 Ebbene, in simili casi, la regola della massima prudenza esige che il veicolo proveniente dalla strada secondaria, nell'atto di svoltare per immettersi nella strada principale, si fermi, o comunque regoli la velocità di marcia in maniera tale da constatare l'eventuale presenza di veicoli percorrenti la strada principale così da dar loro la precedenza ed evitare incidenti come quello verificatosi nel caso concreto.
Invero, pur assumendo l'assenza della segnaletica di “stop” al momento del sinistro, e conseguentemente la convinzione, in capo al di dover dare la precedenza soltanto ai veicoli provenienti da destra, è CP_1
evidente che quest'ultimo ha impegnato l'intersezione stradale tra Strada delle Campore e Strada del
Sabbione senza prestare la dovuta attenzione - come ha affermato il -, ovvero senza Parte_1
previamente verificare la presenza di veicoli che sopraggiungevano all'incrocio, in spregio alle prescrizioni di prudenza e diligenza che dovrebbero invece essere osservate nell'ambito della circolazione stradale e, ancor di più, in prossimità di intersezioni.
In tema di circolazione stradale ed intersezioni si osservi anche quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare
con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su
strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via
libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima
attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti
della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza” (cfr. Cass. pen., n. 24121/2011); ed ancora
“il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce
verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere
richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve
tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni
esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più
generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo
esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente
dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente
pagina 4 di 7 nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli
derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano
al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. Cass. civ. n. 16768/2006); “l'art. 145, comma 1, del codice
della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente
favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non
esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un
incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri
utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145,
che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (cfr. Cass. civ.,
Sentenza n. 15928/2006).
Dai richiamati principi si desume che la Suprema Corte assegna massima rilevanza al dovere di cautela nell'attraversamento di un incrocio, finanche quando il conducente ha il diritto di precedenza oppure il via libera dato dal semaforo verde.
Dunque, a fortiori, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza deve prestare la massima attenzione così da effettuare l'attraversamento in assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione;
al contrario il laddove avrebbe dovuto serbare la massima cautela, ha CP_1
assunto una condotta imprudente e distratta.
Invero, se il danneggiato avesse prestato la dovuta prudenza nell'approssimarsi all'incrocio, si sarebbe certamente avveduto del veicolo proveniente da sinistra, trattandosi peraltro di un camion, dunque di un veicolo di notevoli dimensioni, considerato altresì che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, alle ore 12:45
circa del 2.8.2018.
La violazione dell'obbligo di prudenza da parte del è peraltro confermata dal conducente del CP_1
camion coinvolto nell'incidente, , il quale, sentito come teste in primo grado, ha Controparte_2
dichiarato che “il sig. mi disse che non aveva fatto caso all'incrocio, nulla mi disse con CP_1
pagina 5 di 7 riferimento al cartello di stop e all'albero che lo copriva”; la circostanza che il non avesse fatto CP_1
caso all'incrocio (e non, si badi, al segnale di stop) è indice di una condotta di guida gravemente disattenta.
L'assenza della segnaletica orizzontale e la ridotta visibilità di quella verticale, dedotte dall'odierno appellato a fondamento della responsabilità del non assumono pertanto rilevanza, considerato Pt_1
che l'incidente tra il ed il conducente del camion, con elevata probabilità, si sarebbe comunque CP_1
verificato, essendo il distratto a tal punto di non avvedersi dell'incrocio, prima ancora che della CP_1
segnaletica stradale.
È bene evidenziare, infatti, che l'inadeguatezza della segnaletica stradale, in caso di incidenti, non comporta un'automatica responsabilità dell'ente custode della strada, dovendo comunque il giudice verificare se le norme del Codice della strada erano sufficienti a regolare la circolazione stradale nel caso di specie.
Precisamente “l'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque
avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del
codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina
alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi” (Cass. civ., Sentenza n.
10520/2017).
Ne segue che, in riforma della gravata sentenza del Tribunale di Terni, la condotta tenuta da CP_1
è stata tale da interrompere qualsiasi nesso di causalità tra la cosa e l'evento così da escludere completamente qualsiasi responsabilità del . Parte_1
Resta assorbito il motivo di gravame proposto dal in relazione al quantum del Parte_1
risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Le spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto del rigetto integrale della domanda attorea,
devono essere poste a carico di , così come liquidate nel dispositivo della sentenza del CP_1
Tribunale di Terni.
Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico di e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in riforma della sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata il 19.1.2022, respinge la domanda svolta in I grado da , CP_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio di I grado in favore del CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.835,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di II grado in favore del CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 1.984,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia 4.3.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 95 anno 2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennari Paolo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza Italia n. 11;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Forzanti Elena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CP_1
Via Barbarasa n. 23; Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 12.10.2023 tenutasi con modalità telematica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato CP_1 pagina 1 di 7 “come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, il in persona del sindaco pro Parte_1
tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata il 19.1.2022, con la quale era stata dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per l'incidente occorso a Pt_1 CP_1
in data 2.8.2018 e condannato il predetto ente al pagamento in favore del danneggiato della somma di €
16.733,84, oltre interessi di legge sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici
Org annuali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, e con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore . CP_1
L'appellante contestava, in primo luogo, l'an della pretesa attorea, affermando che nel caso di specie risultava violato il dovere di cautela - gravante sul soggetto che entra in contatto con la cosa - in misura tale da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, almeno, in maniera tale da determinare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; evidenziava infatti che, indipendentemente dalla scarsa visibilità della segnaletica di “stop”, il veva tenuto una condotta di guida assolutamente disattenta, tanto che non si era CP_1
avveduto dell'incrocio ove è entrato poi in collisione con l'altro veicolo coinvolto nel sinistro;
censurava poi il
quantum debeatur, sostenendo che il preventivo di spesa allegato agli atti non era idoneo a darne la prova, non essendo possibile desumere dal medesimo la differenza di valore del bene prima e dopo il sinistro, e che comunque sull'importo liquidato a tale titolo non doveva essere calcolata l'i.v.a., trattandosi di una somma mai versata dal danneggiato, il quale non solo non aveva mai riparato il veicolo coinvolto nel sinistro, ma lo aveva rottamato per acquistarne uno nuovo;
l'appellante pertanto chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di rigettare le avverse pretese risarcitorie, in tutto o in parte, stante la loro infondatezza;
con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via CP_1
preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, di rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni e, per l'effetto, confermarla;
in via subordinata, di pagina 2 di 7 dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è Pt_1
causa e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.733,48, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del nella produzione del Pt_1
sinistro per cui è causa e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.733,48, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
il tutto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio e domanda ex art. 96 c.p.c.
All'udienza collegiale del 12.10.2023, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del in punto di an della pretesa risarcitoria avanzata da è Parte_1 CP_1
fondato per le ragioni che seguono.
In tema di circolazione stradale, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada, prevede che “i conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Il precetto normativo appena richiamato detta una regola precisa in materia di circolazione stradale ed intersezioni, cioè quella della “massima prudenza”, la quale deve essere rispettata a prescindere dalla segnaletica orizzontale e/o verticale eventualmente presente sul manto stradale.
Nel caso di specie, tale regola risulta essere stata violata dal danneggiato . CP_1
Dalla documentazione fotografica in atti è ben visibile che l'incrocio ove avvenuto l'incidente è della tipologia a “T”, ossia quegli incroci dove non è possibile proseguire diritto, ed in cui la strada principale risulta essere la “strada del Sabbione” e cioè quella in cui doveva immettersi il che proveniva da CP_1
“strada delle Campore”, strada secondaria che interseca in maniera perpendicolare strada del Sabbione.
pagina 3 di 7 Ebbene, in simili casi, la regola della massima prudenza esige che il veicolo proveniente dalla strada secondaria, nell'atto di svoltare per immettersi nella strada principale, si fermi, o comunque regoli la velocità di marcia in maniera tale da constatare l'eventuale presenza di veicoli percorrenti la strada principale così da dar loro la precedenza ed evitare incidenti come quello verificatosi nel caso concreto.
Invero, pur assumendo l'assenza della segnaletica di “stop” al momento del sinistro, e conseguentemente la convinzione, in capo al di dover dare la precedenza soltanto ai veicoli provenienti da destra, è CP_1
evidente che quest'ultimo ha impegnato l'intersezione stradale tra Strada delle Campore e Strada del
Sabbione senza prestare la dovuta attenzione - come ha affermato il -, ovvero senza Parte_1
previamente verificare la presenza di veicoli che sopraggiungevano all'incrocio, in spregio alle prescrizioni di prudenza e diligenza che dovrebbero invece essere osservate nell'ambito della circolazione stradale e, ancor di più, in prossimità di intersezioni.
In tema di circolazione stradale ed intersezioni si osservi anche quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare
con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su
strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via
libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima
attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti
della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza” (cfr. Cass. pen., n. 24121/2011); ed ancora
“il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce
verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere
richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve
tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni
esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più
generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo
esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente
dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente
pagina 4 di 7 nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli
derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano
al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. Cass. civ. n. 16768/2006); “l'art. 145, comma 1, del codice
della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente
favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non
esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un
incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri
utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145,
che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (cfr. Cass. civ.,
Sentenza n. 15928/2006).
Dai richiamati principi si desume che la Suprema Corte assegna massima rilevanza al dovere di cautela nell'attraversamento di un incrocio, finanche quando il conducente ha il diritto di precedenza oppure il via libera dato dal semaforo verde.
Dunque, a fortiori, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza deve prestare la massima attenzione così da effettuare l'attraversamento in assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione;
al contrario il laddove avrebbe dovuto serbare la massima cautela, ha CP_1
assunto una condotta imprudente e distratta.
Invero, se il danneggiato avesse prestato la dovuta prudenza nell'approssimarsi all'incrocio, si sarebbe certamente avveduto del veicolo proveniente da sinistra, trattandosi peraltro di un camion, dunque di un veicolo di notevoli dimensioni, considerato altresì che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, alle ore 12:45
circa del 2.8.2018.
La violazione dell'obbligo di prudenza da parte del è peraltro confermata dal conducente del CP_1
camion coinvolto nell'incidente, , il quale, sentito come teste in primo grado, ha Controparte_2
dichiarato che “il sig. mi disse che non aveva fatto caso all'incrocio, nulla mi disse con CP_1
pagina 5 di 7 riferimento al cartello di stop e all'albero che lo copriva”; la circostanza che il non avesse fatto CP_1
caso all'incrocio (e non, si badi, al segnale di stop) è indice di una condotta di guida gravemente disattenta.
L'assenza della segnaletica orizzontale e la ridotta visibilità di quella verticale, dedotte dall'odierno appellato a fondamento della responsabilità del non assumono pertanto rilevanza, considerato Pt_1
che l'incidente tra il ed il conducente del camion, con elevata probabilità, si sarebbe comunque CP_1
verificato, essendo il distratto a tal punto di non avvedersi dell'incrocio, prima ancora che della CP_1
segnaletica stradale.
È bene evidenziare, infatti, che l'inadeguatezza della segnaletica stradale, in caso di incidenti, non comporta un'automatica responsabilità dell'ente custode della strada, dovendo comunque il giudice verificare se le norme del Codice della strada erano sufficienti a regolare la circolazione stradale nel caso di specie.
Precisamente “l'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque
avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del
codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina
alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi” (Cass. civ., Sentenza n.
10520/2017).
Ne segue che, in riforma della gravata sentenza del Tribunale di Terni, la condotta tenuta da CP_1
è stata tale da interrompere qualsiasi nesso di causalità tra la cosa e l'evento così da escludere completamente qualsiasi responsabilità del . Parte_1
Resta assorbito il motivo di gravame proposto dal in relazione al quantum del Parte_1
risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Le spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto del rigetto integrale della domanda attorea,
devono essere poste a carico di , così come liquidate nel dispositivo della sentenza del CP_1
Tribunale di Terni.
Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico di e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in riforma della sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata il 19.1.2022, respinge la domanda svolta in I grado da , CP_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio di I grado in favore del CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.835,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di II grado in favore del CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 1.984,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia 4.3.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7