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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12826 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2421/2025
Il Giudice IZ SC, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMA PAOLO Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1 resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 19868,43 richiesta da , a titolo di indebito CP_1 previdenziale, a seguito del ricalcolo della pensione n. 078-380204031598 Cat. AS per il periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 2024 deducendo, a tal fine:
- che non specificava il motivo della rideterminazione;
CP_1
- che la parte percepiva la somma in esame in buona fede;
- che, a fronte dell'assenza di dolo della ricorrente, deve escludersi la fondatezza della pretesa restitutoria di , in base al combinato disposto di cui agli artt. 13 L. CP_1
n. 412/1991 e 52, 1 e 2 comma, L. n. 88/1989.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso avversario CP_1 eccependo che la ricorrente, per gli anni in esame, ha percepito redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per la “maggiorazione sociale” e per quella di cui all'art. 38 L. n. 448/2001 e che è la parte ad essere onerata della prova in merito alla sussistenza del credito vantato.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione all'udienza del 11.12.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel
Pag. 2 di 7 caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in legge dalla l.102/2009 ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' , delle informazioni CP_1 utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
Pag. 3 di 7 al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia…”.
Ciò posto, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021).
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
(Cass. 5984/2022).
Pag. 4 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza dell'indebito previdenziale in esame e, in ogni caso, non risulta ascrivibile, in capo alla ricorrente, un atteggiamento doloso o gravemente colposo nella percezione della prestazione per cui è causa.
Per quanto concerne il primo aspetto, la ricorrente sostiene di essere stata percettrice, nel periodo in esame, della sola pensione in contestazione e non può essere pertanto onerata di dimostrare in giudizio la sussistenza di un fatto negativo, quale è la mancata percezione di altri redditi.
, anche nel presente giudizio, nulla deduce sulla effettiva percezione (e CP_1 sull'entità) di altri redditi, nel periodo in esame, da parte della ricorrente e non allega e non dimostra la sopravvenienza, rispetto alla data di riconoscimento del beneficio in esame, di un fatto effettivamente ostativo al suo godimento.
, avendo dedotto una eccezione all'adempimento del beneficio in esame, è CP_1 onerato dal dimostrare la ragione ad essa sottesa, ex. art. 2697 II comma c.c.
Per quanto concerne il secondo profilo, va innanzitutto richiamata condivisibile pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 6 –
L., Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01), in cui è stato rilevato che
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Pag. 5 di 7 Nel caso di specie alcuna condotta dolosa o gravemente colposa è ascrivibile, in ogni caso, in capo alla ricorrente.
Lo stesso , nell'atto impugnato, afferma di aver proceduto al recupero CP_1 dell'indebito in esame sulla base dei redditi dichiarati dalla ricorrente per l'anno
2022 che, quindi, evidentemente, secondo la stessa tesi di parte resistente, non avrebbe dolosamente “nascosto” agli enti competenti la propria situazione reddituale.
In base a quanto stabilito dall'art. 15 DL n. 78/2009, i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono, in ogni caso, conosciuti o conoscibili d'ufficio da in via telematica. CP_1
Nessun addebito è, pertanto, ascrivibile in capo alla ricorrente nella percezione del beneficio in esame.
La circostanza che abbia proceduto tempestivamente alla contestazione CP_1 dell'indebito alla odierna ricorrente non vale certo ad escludere in capo ad essa l'affidamento circa la spettanza delle somme erogate in precedenza rispetto al provvedimento notificato di recupero.
Per tutte le ragioni esposte deve, pertanto, essere dichiarata irripetibile la somma oggetto della richiesta di restituzione oggetto del presente giudizio, difettando in ogni caso profili di dolo in capo alla ricorrente.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di euro 19868,43;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge, a favore dell'Erario, a fronte dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Pag. 6 di 7 Roma, lì 11/12/2025
Il Giudice
IZ SC
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2421/2025
Il Giudice IZ SC, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMA PAOLO Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1 resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 19868,43 richiesta da , a titolo di indebito CP_1 previdenziale, a seguito del ricalcolo della pensione n. 078-380204031598 Cat. AS per il periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 2024 deducendo, a tal fine:
- che non specificava il motivo della rideterminazione;
CP_1
- che la parte percepiva la somma in esame in buona fede;
- che, a fronte dell'assenza di dolo della ricorrente, deve escludersi la fondatezza della pretesa restitutoria di , in base al combinato disposto di cui agli artt. 13 L. CP_1
n. 412/1991 e 52, 1 e 2 comma, L. n. 88/1989.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso avversario CP_1 eccependo che la ricorrente, per gli anni in esame, ha percepito redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per la “maggiorazione sociale” e per quella di cui all'art. 38 L. n. 448/2001 e che è la parte ad essere onerata della prova in merito alla sussistenza del credito vantato.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione all'udienza del 11.12.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel
Pag. 2 di 7 caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in legge dalla l.102/2009 ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' , delle informazioni CP_1 utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
Pag. 3 di 7 al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia…”.
Ciò posto, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021).
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
(Cass. 5984/2022).
Pag. 4 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza dell'indebito previdenziale in esame e, in ogni caso, non risulta ascrivibile, in capo alla ricorrente, un atteggiamento doloso o gravemente colposo nella percezione della prestazione per cui è causa.
Per quanto concerne il primo aspetto, la ricorrente sostiene di essere stata percettrice, nel periodo in esame, della sola pensione in contestazione e non può essere pertanto onerata di dimostrare in giudizio la sussistenza di un fatto negativo, quale è la mancata percezione di altri redditi.
, anche nel presente giudizio, nulla deduce sulla effettiva percezione (e CP_1 sull'entità) di altri redditi, nel periodo in esame, da parte della ricorrente e non allega e non dimostra la sopravvenienza, rispetto alla data di riconoscimento del beneficio in esame, di un fatto effettivamente ostativo al suo godimento.
, avendo dedotto una eccezione all'adempimento del beneficio in esame, è CP_1 onerato dal dimostrare la ragione ad essa sottesa, ex. art. 2697 II comma c.c.
Per quanto concerne il secondo profilo, va innanzitutto richiamata condivisibile pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 6 –
L., Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01), in cui è stato rilevato che
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Pag. 5 di 7 Nel caso di specie alcuna condotta dolosa o gravemente colposa è ascrivibile, in ogni caso, in capo alla ricorrente.
Lo stesso , nell'atto impugnato, afferma di aver proceduto al recupero CP_1 dell'indebito in esame sulla base dei redditi dichiarati dalla ricorrente per l'anno
2022 che, quindi, evidentemente, secondo la stessa tesi di parte resistente, non avrebbe dolosamente “nascosto” agli enti competenti la propria situazione reddituale.
In base a quanto stabilito dall'art. 15 DL n. 78/2009, i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono, in ogni caso, conosciuti o conoscibili d'ufficio da in via telematica. CP_1
Nessun addebito è, pertanto, ascrivibile in capo alla ricorrente nella percezione del beneficio in esame.
La circostanza che abbia proceduto tempestivamente alla contestazione CP_1 dell'indebito alla odierna ricorrente non vale certo ad escludere in capo ad essa l'affidamento circa la spettanza delle somme erogate in precedenza rispetto al provvedimento notificato di recupero.
Per tutte le ragioni esposte deve, pertanto, essere dichiarata irripetibile la somma oggetto della richiesta di restituzione oggetto del presente giudizio, difettando in ogni caso profili di dolo in capo alla ricorrente.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di euro 19868,43;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge, a favore dell'Erario, a fronte dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Pag. 6 di 7 Roma, lì 11/12/2025
Il Giudice
IZ SC
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