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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 255/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
( c.f. : ), in proprio e quale legale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta ( p.i.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Teodori ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Tolentino, Viale XXX Giugno 40
-APPELLANTE-
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1
Codice Fiscale e Partita IVA rappresentata da P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Manzati e dall'Avv. Teresa Manzati ed
[...] elettivamente domiciliata nel loro studio in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10412022 emessa in data 25.11.2022 dal
Tribunale di Macerata in materia di leasing;
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
incorporante ha proposto Parte_3 Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 988/2018 emesso dal Tribunale di
Macerata su istanza di in proprio e quale legale titolare della Parte_1 ditta già Parte_2 [...]
per il pagamento della somma esposta in Controparte_4
alcune note di credito inviate dalla concedente;
la Banca ha anche avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto dovuto da a seguito della Pt_1
risoluzione del contatto di Leasing n. 5571966 e del contratto di leasing n.
5574487.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1
domanda riconvenzionale della Banca
Il Tribunale di Macerata accoglieva integralmente le domande della Banca opponente: in particolare riteneva l'inesistenza del credito azionato per essere le note di credito state emesse a soli fini fiscali, e per contro riteneva l'esistenza di un credito della Banca per il pagamento di canoni scaduti e non corrisposti in ragione di euro 42.949,19 e di canoni ancora a scadere in ragione di euro 15.939,40, per un ottale di euro 58.888,59..
La sentenza è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio , cessionaria del credito, concludendo per Controparte_1
il rigetto del gravame.
pag. 2/12 Precisate le conclusioni e scambiate le conclusionali, la causa è stata trattenuta a sentenza di fronte al giudice istruttore ad esito del deposito di note telematiche per la data del 13.01.2025 .
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di primo grado e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'appellante, che ha radicato il giudizio presso il Tribunale di Macerata, non può giovarsi dell'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto, ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c., Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo
La competenza per territorio infatti, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., che non riguardano il presente giudizio, è sempre derogabile. Quindi l'appellante avrebbe dovuto nel giudizio di primo grado aderire all'eccezione proposto dalla banca, onde consentire la translatio iudicii;
non avendolo fatto, egli ha rinunciato a contestare il foro da egli scelto nei successivi gradi di giudizio.
Col secondo motivo di gravame l' ditta appellante censura la decisione affermando che il Tribunale di prime cure ha errato nell'interpretare le note di credito come emesse per soli fini fiscali;
ricorda che i relativi pagherò cambiari, erano stati restituiti ad esso emittente, a seguito dell'intervenuto pagamento;
lamenta che i detti pagamenti non sono stati contabilizzati nella ricostruzione operata dal CTU, essendosi l'ausiliare basato solo sugli estratti conto prodotti della società concedente;
argomenta che nell'importo riconosciuto dal CTU pari ad € 42.949,19 (€ 27.255,89 + € 15.693,30), € 6.469,47 sono relativi all' IVA poi oggetto di storno con le note di credito;
lamenta infine che il pag. 3/12 CTU non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati da esso appellante a mezzo di pagherò cambiari ed assegni per complessivi euro 75.000,00; deduce infine che il bene oggetto della locazione è stato restituito alla concedente, sicchè il valore residuo deve essere decurtato.
Il motivo è infondato.
Le note di credito utilizzate dall'appellante sono riferibili ai contratti di locazione finanziaria intercorsi fra le parti e sono state emesse solo ed esclusivamente al fine di recuperare l'imposta IVA per l'anno 2017, relativa ai canoni di locazione scaduti e non pagati. Infatti, si legge nella nota di credito che la stessa è stata emessa “ai sensi dell'art. 26, comma 9, DPR 633/1972, l'imponibile viene esposto ai soli fini fiscali senza rinuncia al credito”, sicchè dette note sono state emesse ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 per il recupero della sola componente IVA.
Per contro, le cambiali prodotte dall'appellante sono le cambiali scadenza 31.1.2014,
28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014,
30.09.2014, 31.10.2014 dell'importo ciascuna di euro 536,00, le cambiali scadenza
31.1.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014,30.06.2014, 31.07.2014,
31.08.2014, 30.09.2014 e 31.10.2014 dell'importo ciascuna di euro 1.405,00, le cambiali scadenza 31.12.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, le cambiali scadenza 30.11.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
31.10.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
30.09.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
31.08.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, le cambiali scadenza
31.07.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
30.06.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, la cambiale scadenza
31.05.2013 dell'importo di euro 2.663,00, le cambiali scadenza 30.3.2013, 30.04.2013,
pag. 4/12 28.02.2013, 30.01.2013, dell'importo ciascuna di euro 604,00, le cambiali scadenza
30.04.2013, 30.3.2013, 28.02.2012, 30.01.2013 dell'importo ciascuna di euro 578,00.
L'importo totale è pari ad euro 36.596,00, cifra ben diversa dagli allegati euro
75.000,00.
Soprattutto, risulta non fondata la doglianza relativo all'omesso esame dei pagamenti effettuati dall'utilizzatore in sede di consulenza, atteso che il ctu alle pagg. 10 e 11 dell'elaborato, ha elencato le cambiali prodotte, ed ha poi ricostruito i rapporti di locazione finanziaria tenendo conto dei pagamenti documentati.
Va infatti ricordato che nel caso di leasing, vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (i.e. principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto.
Cassazione sentenza del 19/02/2018 n.3949 in tema di contratto finanziario richiama il proprio costante orientamento (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass. 12/04/2006, n.
8615). Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di una perizia espletata in sede penale, ove si è rilevata l'applicazione di pag. 5/12 tassi superiori al tasso soglia;
allega pertanto l'messo rilievo della nullità contrattuale, ossia dell'applicazione di tassi usurari.
Il motivo è infondato.
La perizia espletata dal PM nel corso delle indagini preliminari non è utilizzabile, in quanto in essa non viene spiegato come è stato determinato il TAEG da confrontare con il tasso soglia: in particolare il consulente del Pm sembra avere sommato interessi corrispettivi ed interessi di mora (v. pgg. 18-20), operazione questa non consentita.
Va infatti ricordato che secondo la Cassazione va esclusa la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144: Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamati, successivamente, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14214 del
2022), nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi (oggi sostanzialmente fatta propria dai ricorrenti) secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento”; Cass., n. 26286 del
2019; Cass. n. 31615 del 2021; Cass., n. 14214 del 2022).
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del credito della banca da parte del giudice di prime cure;
contesta la statuizione ove si afferma che in forza di quanto previsto dall'art.14 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, il sig. è tenuto a corrispondere i Controparte_5
canoni ancora a scadere;
argomenta che, trattandosi di contratti risolti, dette somme pag. 6/12 non erano state riconosciute dal CTU, che aveva determinato la somma dovuta per i canoni scaduti in complessivi € 42.949,19, e che il giudice di prime cure, riconoscendole come dovute, avrebbe dovuto ritenere la competenza del foro esclusivo, stante la perdurante efficacia del contratto risolto.
Il motivo è infondato.
L'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, prevede che l'utilizzatore, in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a corrispondere i canoni contrattualmente previsti come dovuti c dopo la risoluzione, nonché il prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto: in pratica sono dovuti anche i canoni ancora a scadere e la maxi rata finale, per tenere indenne il concedente dall'esborso effettuato per l'acquisto del bene oggetto del leasing. Il contratto prevede inoltre che quanto il concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita dei beni o dal loro utilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportate a tale fine, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore e precisa che ogni eventuale eccedenza del detto ricavo della vendita dei beni o del loro utilizzo che dovesse residuare una volta completamente coperto tale debito sarà riconosciuto all'utilizzatore stesso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di leasing traslativo, è valida la clausola contrattuale che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, consenta al concedente di trattenere le rate scadute e future, purché sia detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto. Parimenti, sempre nel caso di contratto risolto per inadempimento, è valido il patto di deduzione, ossia la clausola con cui i contraenti stabiliscono che il concedente detragga dal proprio credito il valore del bene. (Cass. n. 28022/2021).
pag. 7/12 In tale circostanza, se il concedente ha già alienato il bene il valore da sottrarre equivale al ricavato della vendita;
mentre, nell'ipotesi in cui l'alienazione non sia ancora avvenuta, bisogna sottrarre il valore commerciale del bene.
Nel caso di specie non vi è prova che i beni oggetto dei leasing (furgone e relativo arredamento per la vendita di cibo da strada) siano stati venduti, né vi è la prova del loro valore residuo.
Ma il motivo di gravame si limita a contestare la debenza dei canoni ancora a scadere, e nulla dice circa l'omessa retrocessione del ricavo di una eventuale vendita del furgone o del loro valore commerciale: su detto punto, in assenza di specifica censura, deve quindi ritenersi sceso il giudicato.
In limine litis, l'appellante ha contestato le legittimazione attiva della cessionaria del credito;
in particolare argomenta che dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 128 del 03/11/2022, al di là di una generica cessione in blocco di una serie di crediti di varia natura, non emerge che di tali crediti faccia parte quello vantato nei confronti del Pt_1
La contestazione è irrimediabilmente tardiva.
In primo luogo, la contestazione, pur essendo mera difesa, non poteva essere sollevata per la prima volta nelle comparse conclusionali, le quali solo deputate esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate: l'appellante non può apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, non può addurre nuovi fatti, essendo indubbio che la contestazione della cessione del credito o della sua inclusione nella operazione di cessione in blocco è fatto nuovo.
pag. 8/12 Va comunque chiarito che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della cessione del credito attiene, appunto, alla titolarità, sul lato attivo, del rapporto obbligatorio controverso.
Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre spendibile nel corso del processo ma l'accoglimento di essa non è di certo indifferente alla pregressa formazione di elementi probatori di segno contrario.
Ne consegue che l'eccezione in senso lato non è utilmente spendibile (ossia anche se sollevata non può essere accolta) ogniqualvolta sia contraddetta da un fatto già oggetto di non contestazione e, dunque, destinato necessariamente ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una
pag. 9/12 narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
31402 del 02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso, anche Ordinanza della
Corte di Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che è stata evocata CP_1
in giudizio dallo stesso appellante e che questi ha contestato la cessione del credito solo con la comparsa conclusionale.
Deve pertanto affermarsi che la sussistenza del fenomeno successorio a titolo particolare risulta non tempestivamente contestata, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c..
Anche qualora si volesse ritenere che l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito sia stata prospettata in tempo utile, ossia prima dell'operatività del meccanismo della non contestazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato.
pag. 10/12 Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie la società cessionaria ha depositato copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 3.11.2022 nella quale viene data comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti da parte di ad Parte_3 CP_1
[...]
Viene inoltre precisato che : “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle cedenti sui siti internet https://www.securitisapion- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. L'elenco dei Crediti ceduti è altresì depositato presso il notaio , Repertorio n. 9699 e Raccolta n. 5553”. Nell'elenco Persona_1
suddetto, a pagina 79 è indicato il contatto ceduto n. 5571966, a pagina 80 è indicato il contatto ceduto n. 5574487.
pag. 11/12 La documentazione deposita dalla cessionaria con la memoria di replica è quindi prova idonea della cessione del credito ad essa appellata.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza in epigrafe così Parte_1 Controparte_1
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del grado che liquida in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 5.103,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 255/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
( c.f. : ), in proprio e quale legale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta ( p.i.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Teodori ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Tolentino, Viale XXX Giugno 40
-APPELLANTE-
CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1
Codice Fiscale e Partita IVA rappresentata da P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Manzati e dall'Avv. Teresa Manzati ed
[...] elettivamente domiciliata nel loro studio in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10412022 emessa in data 25.11.2022 dal
Tribunale di Macerata in materia di leasing;
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
incorporante ha proposto Parte_3 Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 988/2018 emesso dal Tribunale di
Macerata su istanza di in proprio e quale legale titolare della Parte_1 ditta già Parte_2 [...]
per il pagamento della somma esposta in Controparte_4
alcune note di credito inviate dalla concedente;
la Banca ha anche avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto dovuto da a seguito della Pt_1
risoluzione del contatto di Leasing n. 5571966 e del contratto di leasing n.
5574487.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1
domanda riconvenzionale della Banca
Il Tribunale di Macerata accoglieva integralmente le domande della Banca opponente: in particolare riteneva l'inesistenza del credito azionato per essere le note di credito state emesse a soli fini fiscali, e per contro riteneva l'esistenza di un credito della Banca per il pagamento di canoni scaduti e non corrisposti in ragione di euro 42.949,19 e di canoni ancora a scadere in ragione di euro 15.939,40, per un ottale di euro 58.888,59..
La sentenza è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio , cessionaria del credito, concludendo per Controparte_1
il rigetto del gravame.
pag. 2/12 Precisate le conclusioni e scambiate le conclusionali, la causa è stata trattenuta a sentenza di fronte al giudice istruttore ad esito del deposito di note telematiche per la data del 13.01.2025 .
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di primo grado e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'appellante, che ha radicato il giudizio presso il Tribunale di Macerata, non può giovarsi dell'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto, ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c., Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo
La competenza per territorio infatti, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., che non riguardano il presente giudizio, è sempre derogabile. Quindi l'appellante avrebbe dovuto nel giudizio di primo grado aderire all'eccezione proposto dalla banca, onde consentire la translatio iudicii;
non avendolo fatto, egli ha rinunciato a contestare il foro da egli scelto nei successivi gradi di giudizio.
Col secondo motivo di gravame l' ditta appellante censura la decisione affermando che il Tribunale di prime cure ha errato nell'interpretare le note di credito come emesse per soli fini fiscali;
ricorda che i relativi pagherò cambiari, erano stati restituiti ad esso emittente, a seguito dell'intervenuto pagamento;
lamenta che i detti pagamenti non sono stati contabilizzati nella ricostruzione operata dal CTU, essendosi l'ausiliare basato solo sugli estratti conto prodotti della società concedente;
argomenta che nell'importo riconosciuto dal CTU pari ad € 42.949,19 (€ 27.255,89 + € 15.693,30), € 6.469,47 sono relativi all' IVA poi oggetto di storno con le note di credito;
lamenta infine che il pag. 3/12 CTU non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati da esso appellante a mezzo di pagherò cambiari ed assegni per complessivi euro 75.000,00; deduce infine che il bene oggetto della locazione è stato restituito alla concedente, sicchè il valore residuo deve essere decurtato.
Il motivo è infondato.
Le note di credito utilizzate dall'appellante sono riferibili ai contratti di locazione finanziaria intercorsi fra le parti e sono state emesse solo ed esclusivamente al fine di recuperare l'imposta IVA per l'anno 2017, relativa ai canoni di locazione scaduti e non pagati. Infatti, si legge nella nota di credito che la stessa è stata emessa “ai sensi dell'art. 26, comma 9, DPR 633/1972, l'imponibile viene esposto ai soli fini fiscali senza rinuncia al credito”, sicchè dette note sono state emesse ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 per il recupero della sola componente IVA.
Per contro, le cambiali prodotte dall'appellante sono le cambiali scadenza 31.1.2014,
28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014,
30.09.2014, 31.10.2014 dell'importo ciascuna di euro 536,00, le cambiali scadenza
31.1.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014,30.06.2014, 31.07.2014,
31.08.2014, 30.09.2014 e 31.10.2014 dell'importo ciascuna di euro 1.405,00, le cambiali scadenza 31.12.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, le cambiali scadenza 30.11.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
31.10.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
30.09.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
31.08.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, le cambiali scadenza
31.07.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00 le cambiali scadenza
30.06.2013 dell'importo di euro 960,00 e di euro 640,00, la cambiale scadenza
31.05.2013 dell'importo di euro 2.663,00, le cambiali scadenza 30.3.2013, 30.04.2013,
pag. 4/12 28.02.2013, 30.01.2013, dell'importo ciascuna di euro 604,00, le cambiali scadenza
30.04.2013, 30.3.2013, 28.02.2012, 30.01.2013 dell'importo ciascuna di euro 578,00.
L'importo totale è pari ad euro 36.596,00, cifra ben diversa dagli allegati euro
75.000,00.
Soprattutto, risulta non fondata la doglianza relativo all'omesso esame dei pagamenti effettuati dall'utilizzatore in sede di consulenza, atteso che il ctu alle pagg. 10 e 11 dell'elaborato, ha elencato le cambiali prodotte, ed ha poi ricostruito i rapporti di locazione finanziaria tenendo conto dei pagamenti documentati.
Va infatti ricordato che nel caso di leasing, vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (i.e. principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto.
Cassazione sentenza del 19/02/2018 n.3949 in tema di contratto finanziario richiama il proprio costante orientamento (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass. 12/04/2006, n.
8615). Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di una perizia espletata in sede penale, ove si è rilevata l'applicazione di pag. 5/12 tassi superiori al tasso soglia;
allega pertanto l'messo rilievo della nullità contrattuale, ossia dell'applicazione di tassi usurari.
Il motivo è infondato.
La perizia espletata dal PM nel corso delle indagini preliminari non è utilizzabile, in quanto in essa non viene spiegato come è stato determinato il TAEG da confrontare con il tasso soglia: in particolare il consulente del Pm sembra avere sommato interessi corrispettivi ed interessi di mora (v. pgg. 18-20), operazione questa non consentita.
Va infatti ricordato che secondo la Cassazione va esclusa la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144: Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamati, successivamente, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14214 del
2022), nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi (oggi sostanzialmente fatta propria dai ricorrenti) secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento”; Cass., n. 26286 del
2019; Cass. n. 31615 del 2021; Cass., n. 14214 del 2022).
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del credito della banca da parte del giudice di prime cure;
contesta la statuizione ove si afferma che in forza di quanto previsto dall'art.14 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, il sig. è tenuto a corrispondere i Controparte_5
canoni ancora a scadere;
argomenta che, trattandosi di contratti risolti, dette somme pag. 6/12 non erano state riconosciute dal CTU, che aveva determinato la somma dovuta per i canoni scaduti in complessivi € 42.949,19, e che il giudice di prime cure, riconoscendole come dovute, avrebbe dovuto ritenere la competenza del foro esclusivo, stante la perdurante efficacia del contratto risolto.
Il motivo è infondato.
L'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, prevede che l'utilizzatore, in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a corrispondere i canoni contrattualmente previsti come dovuti c dopo la risoluzione, nonché il prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto: in pratica sono dovuti anche i canoni ancora a scadere e la maxi rata finale, per tenere indenne il concedente dall'esborso effettuato per l'acquisto del bene oggetto del leasing. Il contratto prevede inoltre che quanto il concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita dei beni o dal loro utilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportate a tale fine, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore e precisa che ogni eventuale eccedenza del detto ricavo della vendita dei beni o del loro utilizzo che dovesse residuare una volta completamente coperto tale debito sarà riconosciuto all'utilizzatore stesso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di leasing traslativo, è valida la clausola contrattuale che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, consenta al concedente di trattenere le rate scadute e future, purché sia detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto. Parimenti, sempre nel caso di contratto risolto per inadempimento, è valido il patto di deduzione, ossia la clausola con cui i contraenti stabiliscono che il concedente detragga dal proprio credito il valore del bene. (Cass. n. 28022/2021).
pag. 7/12 In tale circostanza, se il concedente ha già alienato il bene il valore da sottrarre equivale al ricavato della vendita;
mentre, nell'ipotesi in cui l'alienazione non sia ancora avvenuta, bisogna sottrarre il valore commerciale del bene.
Nel caso di specie non vi è prova che i beni oggetto dei leasing (furgone e relativo arredamento per la vendita di cibo da strada) siano stati venduti, né vi è la prova del loro valore residuo.
Ma il motivo di gravame si limita a contestare la debenza dei canoni ancora a scadere, e nulla dice circa l'omessa retrocessione del ricavo di una eventuale vendita del furgone o del loro valore commerciale: su detto punto, in assenza di specifica censura, deve quindi ritenersi sceso il giudicato.
In limine litis, l'appellante ha contestato le legittimazione attiva della cessionaria del credito;
in particolare argomenta che dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 128 del 03/11/2022, al di là di una generica cessione in blocco di una serie di crediti di varia natura, non emerge che di tali crediti faccia parte quello vantato nei confronti del Pt_1
La contestazione è irrimediabilmente tardiva.
In primo luogo, la contestazione, pur essendo mera difesa, non poteva essere sollevata per la prima volta nelle comparse conclusionali, le quali solo deputate esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate: l'appellante non può apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, non può addurre nuovi fatti, essendo indubbio che la contestazione della cessione del credito o della sua inclusione nella operazione di cessione in blocco è fatto nuovo.
pag. 8/12 Va comunque chiarito che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della cessione del credito attiene, appunto, alla titolarità, sul lato attivo, del rapporto obbligatorio controverso.
Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre spendibile nel corso del processo ma l'accoglimento di essa non è di certo indifferente alla pregressa formazione di elementi probatori di segno contrario.
Ne consegue che l'eccezione in senso lato non è utilmente spendibile (ossia anche se sollevata non può essere accolta) ogniqualvolta sia contraddetta da un fatto già oggetto di non contestazione e, dunque, destinato necessariamente ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una
pag. 9/12 narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
31402 del 02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso, anche Ordinanza della
Corte di Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che è stata evocata CP_1
in giudizio dallo stesso appellante e che questi ha contestato la cessione del credito solo con la comparsa conclusionale.
Deve pertanto affermarsi che la sussistenza del fenomeno successorio a titolo particolare risulta non tempestivamente contestata, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c..
Anche qualora si volesse ritenere che l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito sia stata prospettata in tempo utile, ossia prima dell'operatività del meccanismo della non contestazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato.
pag. 10/12 Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie la società cessionaria ha depositato copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 3.11.2022 nella quale viene data comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti da parte di ad Parte_3 CP_1
[...]
Viene inoltre precisato che : “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle cedenti sui siti internet https://www.securitisapion- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. L'elenco dei Crediti ceduti è altresì depositato presso il notaio , Repertorio n. 9699 e Raccolta n. 5553”. Nell'elenco Persona_1
suddetto, a pagina 79 è indicato il contatto ceduto n. 5571966, a pagina 80 è indicato il contatto ceduto n. 5574487.
pag. 11/12 La documentazione deposita dalla cessionaria con la memoria di replica è quindi prova idonea della cessione del credito ad essa appellata.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza in epigrafe così Parte_1 Controparte_1
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del grado che liquida in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 5.103,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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