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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/11/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
2395 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2395 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forlì in data 20/06/2009 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. NUTI PAMELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/09/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27/03/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forlì in data 20/06/2009 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Forlì – Atto N. 50 Parte
2 Serie A- Anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/09/2023, come modificate nelle note d'udienza depositate in data 22/10/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2 2) disporre che le figlie, e , vengano affidate in via CP_2 CP_3
condivisa ad entrambi i genitori, i quali le terranno, rispettivamente, con sé per una intera settimana alternata, da domenica a domenica: per cui le figlie staranno con la madre una settimana dalla domenica alla domenica successiva e altrettanto con il padre. Rispettando tale sistema i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie secondo la modalità della contribuzione diretta, ovvero provvedendo alle necessità di mantenimento delle figlie minori per tutta la settimana in cui il genitore (padre o madre) le terrà con sé. Resta inteso che per necessità sopravvenute i genitori potranno accordarsi tra loro con congruo anticipo e modificare, a seconda dei bisogni, i giorni di permanenza delle figlie presso di loro. Disporre che le figlie trascorrano, per la maggior parte, le vacanze natalizie con il padre e disporre che trascorrano, per la maggior parte, le vacanze pasquali con la madre, con suddivisione dei giorni da concordare, di anno in anno, tra i genitori e con rispetto, sempre, di un congruo preavviso. Disporre che le vacanze estive siano suddivise in giorni 15 da trascorrere con il padre e giorni 15 da trascorrere con la madre, oltre ad altri periodi, sempre durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori nel rispetto di un congruo preavviso e comunicando necessità di eventuali modifiche almeno venti giorni prima dell'inizio della vacanza. Disporre che il padre e la madre provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche di inizio anno, di abbigliamento, spese sportive- ivi comprese le spese per lo sci invernale, lezioni, skipass etc.-, ludico ricreative delle figlie precisando che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi le spese superiori ad € 100,00= restando, nel caso di mancato accordo, la spesa definitivamente a carico del genitore che la ha predisposta.
3) le parti danno atto di aver sottoscritto atto preliminare di compravendita relativo alla casa coniugale e che il sig. non ha esercitato il diritto di prelazione CP_1
al medesimo riconosciuto non avendone interesse. Le parti danno, altresì, atto che il rogito per la vendita dell'immobile dovrà essere concluso entro aprile 2025 e che le
3 medesime parti provvederanno a dividersi il ricavato della vendita del bene immobile nella misura del 50% ciascuno. Le parti danno atto che in sede di sottoscrizione dell'atto preliminare di compravendita, in ragione di accordo tra loro intercorso, la suddivisione della caparra percepita non è stata eseguita al 50% per cui il sig.
[...]
, vanta un credito pari ad € 8.671,80 che recupererà in sede di rogito. La CP_1
sig.ra provvederà a trovare altra residenza per la quale provvederà Parte_1
a tutte le spese in generale anche per le utenze come era disposto per la casa coniugale;
4) le parti danno atto che il sig. ha provveduto a restituire alla sig.ra CP_1
la somma di € 12.500,00= (euro dodicimilacinquento/00) pari al Parte_1
contributo dalla stessa elargito per l'acquisto della casa in località Folgarida
Dimaro (TN), di proprietà del sig. ; CP_1
5) i sigg.ri e , dichiarano di aver già provveduto a CP_1 Parte_1
regolare ogni aspetto relativo alla loro posizione economica ivi compresa la divisione al 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato n.
1000/00008498 accesso presso Banca Intesa Sanpaolo e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
6) i sigg.ri e in ragione della rispettiva autosufficienza CP_1 Parte_1
ed indipendenza economica dichiarano di non richiedere alcun contribuito a titolo di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
7) le spese legali per la presente vertenza sono state divise in ragione del 50% a carico di ciascuna parte e già interamente corrisposte allo scrivente procuratore.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLÌ per quanto di competenza.
Forlì, 07/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2395 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forlì in data 20/06/2009 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. NUTI PAMELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/09/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27/03/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forlì in data 20/06/2009 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Forlì – Atto N. 50 Parte
2 Serie A- Anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/09/2023, come modificate nelle note d'udienza depositate in data 22/10/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2 2) disporre che le figlie, e , vengano affidate in via CP_2 CP_3
condivisa ad entrambi i genitori, i quali le terranno, rispettivamente, con sé per una intera settimana alternata, da domenica a domenica: per cui le figlie staranno con la madre una settimana dalla domenica alla domenica successiva e altrettanto con il padre. Rispettando tale sistema i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie secondo la modalità della contribuzione diretta, ovvero provvedendo alle necessità di mantenimento delle figlie minori per tutta la settimana in cui il genitore (padre o madre) le terrà con sé. Resta inteso che per necessità sopravvenute i genitori potranno accordarsi tra loro con congruo anticipo e modificare, a seconda dei bisogni, i giorni di permanenza delle figlie presso di loro. Disporre che le figlie trascorrano, per la maggior parte, le vacanze natalizie con il padre e disporre che trascorrano, per la maggior parte, le vacanze pasquali con la madre, con suddivisione dei giorni da concordare, di anno in anno, tra i genitori e con rispetto, sempre, di un congruo preavviso. Disporre che le vacanze estive siano suddivise in giorni 15 da trascorrere con il padre e giorni 15 da trascorrere con la madre, oltre ad altri periodi, sempre durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori nel rispetto di un congruo preavviso e comunicando necessità di eventuali modifiche almeno venti giorni prima dell'inizio della vacanza. Disporre che il padre e la madre provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche di inizio anno, di abbigliamento, spese sportive- ivi comprese le spese per lo sci invernale, lezioni, skipass etc.-, ludico ricreative delle figlie precisando che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi le spese superiori ad € 100,00= restando, nel caso di mancato accordo, la spesa definitivamente a carico del genitore che la ha predisposta.
3) le parti danno atto di aver sottoscritto atto preliminare di compravendita relativo alla casa coniugale e che il sig. non ha esercitato il diritto di prelazione CP_1
al medesimo riconosciuto non avendone interesse. Le parti danno, altresì, atto che il rogito per la vendita dell'immobile dovrà essere concluso entro aprile 2025 e che le
3 medesime parti provvederanno a dividersi il ricavato della vendita del bene immobile nella misura del 50% ciascuno. Le parti danno atto che in sede di sottoscrizione dell'atto preliminare di compravendita, in ragione di accordo tra loro intercorso, la suddivisione della caparra percepita non è stata eseguita al 50% per cui il sig.
[...]
, vanta un credito pari ad € 8.671,80 che recupererà in sede di rogito. La CP_1
sig.ra provvederà a trovare altra residenza per la quale provvederà Parte_1
a tutte le spese in generale anche per le utenze come era disposto per la casa coniugale;
4) le parti danno atto che il sig. ha provveduto a restituire alla sig.ra CP_1
la somma di € 12.500,00= (euro dodicimilacinquento/00) pari al Parte_1
contributo dalla stessa elargito per l'acquisto della casa in località Folgarida
Dimaro (TN), di proprietà del sig. ; CP_1
5) i sigg.ri e , dichiarano di aver già provveduto a CP_1 Parte_1
regolare ogni aspetto relativo alla loro posizione economica ivi compresa la divisione al 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato n.
1000/00008498 accesso presso Banca Intesa Sanpaolo e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
6) i sigg.ri e in ragione della rispettiva autosufficienza CP_1 Parte_1
ed indipendenza economica dichiarano di non richiedere alcun contribuito a titolo di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
7) le spese legali per la presente vertenza sono state divise in ragione del 50% a carico di ciascuna parte e già interamente corrisposte allo scrivente procuratore.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLÌ per quanto di competenza.
Forlì, 07/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)