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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1886/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ABATE RAISSA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VIRAGO ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Entrambi i Per_1
genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in Per_1
ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione di sarà Per_1
prevalentemente presso la madre e la residenza del minore seguirà quella della madre stessa.
2) dispone l'obbligo a carico del sig. di corrispondere a favore della signora Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario per il figlio minore la somma pari ad € 750,00, da
[...]
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornare secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo stilato dal Tribunale di Treviso in data 1-12-2016, per il tempo che sarà necessario alla madre al fine di reperire un nuovo e meno costoso immobile in locazione, in ogni caso tale assegno è previsto per un periodo massimo di un anno dal deposito del ricorso introduttivo;
3) dispone allo scadere dei dodici mesi dopo il deposito del ricorso, l'obbligo a carico del sig. Pt_1
di corrispondere a favore della signora a titolo di mantenimento ordinario
[...] Parte_2
per il figlio minore la somma pari ad € 700,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da
2 aggiornare secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo stilato dal
Tribunale di Treviso in data 1-12-2016, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
4) dispone che tutte le spese straordinarie sostenute per il minore debbano essere documentate dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro genitore entro tre giorni dall'esborso per quantificarne la quota parte da rimborsare che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dalla documentazione della spesa stessa. Gli scontrini originali degli esborsi straordinari devono rimanere a disposizione dei genitori per permettere ad entrambi di poter usufruire di eventuali e pari sgravi fiscali.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, a fronte di una richiesta scritta di un genitore, l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni da tale richiesta e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
5) dispone che, come già accade, il sig. continuerà a svolgere con il figlio attività sportive e/o Pt_1
ricreative, ecc. (ad esempio sciare), senza nulla pretendere dalla sig.ra per le spese sostenute;
Pt_2
allo stesso modo, il padre, qualora lo riterrà opportuno, potrà acquistare direttamente capi di abbigliamento per il figlio, senza nulla pretendere dalla madre;
6) dispone che l'importo dell'assegno unico e universale previsto dalla normativa vigente debba essere percepito al 100% dalla madre, impegnandosi il sig. ove necessario, a prestarsi per ogni Pt_1
incombente necessario per il conseguimento di tale prestazione;
7) dispone che l'autovettura FIAT Croma targata DP804PP, di proprietà del sig. rimanga in uso Pt_1
alla sig.ra , la quale continuerà ad occuparsi delle relative spese ordinarie e straordinarie;
Pt_2
8) dispone che entrambi i genitori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con , come Per_1
da piano genitoriale allegato, e in misura minimale, come segue:
a) a settimane alterne, il signor preleverà il figlio dalla casa della signora il Parte_1 Pt_2
venerdì sera per trascorrere l'intero fine settimana con lui e lo riaccompagnerà a casa il lunedì seguente prima dell'inizio dell'orario scolastico.
Durante i fine settimana di competenza del sig. padre e figlio, torneranno nella casa di residenza Pt_1
3 della nonna materna, nonché del sig. dove il minore avrà a disposizione uno spazio adeguato. Pt_1
b) nel periodo estivo, il minore potrà trascorrere almeno quindici giorni, anche non continuativi, con il padre nel periodo che verrà concordato di volta in volta tra i genitori entro e non oltre il 30 di maggio di ogni anno ed uguale periodo trascorrerà con la madre con obbligo a carico di ogni genitore con cui il minore andrà in villeggiatura di comunicare entro una settimana dalla partenza la località di soggiorno nonché indicazione dei recapiti telefonici del luogo di villeggiatura.
d) Durante le festività natalizie, il figlio si alternerà, anno dopo anno, tra i due genitori in maniera alternata tra le festività del Natale, Capodanno e Epifania;
e) Durante le vacanze pasquali, trascorrerà la Domenica di Pasqua col padre ed il Lunedì di Per_1
PA con la madre sempre in maniera alternata e così anche le relative vacanze pasquali;
f) durante le festività del 25 aprile, I° maggio, 2 giugno, santo patrono, 1 novembre e 8 dicembre verrà rispettato il calendario di affidamento salvo diverso accordo dei genitori;
g) Le comunicazioni tra i genitori nell'interesse del figlio dovranno avvenire in forma scritta a mezzo mail, sms e whatsapp perché possano essere valide e vincolanti;
9) Dà atto che entrambi i genitori dichiarano di prestare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore a fini turistici e, conseguentemente, dichiarano di prestare reciproco assenso al rilascio di passaporto e/o altro documento equipollente valevole ai fini dell'espatrio;
10) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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